Sentenza n. 121/1966
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/12/1966 · relatore Aldo Sandulli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, secondo
comma, e 6, primo e secondo comma, del decreto legislativo del
Presidente della Repubblica 6 maggio 1948, n. 655, promosso con
ordinanza emessa il 1 luglio 1965 dalle Sezioni riunite della Corte dei
conti per la Regione siciliana nel giudizio di parificazione dei
rendiconti generali della Regione siciliana per gli esercizi finanziari
1958-59 e 1959-60 e dei rendiconti annessi, iscritta al n. 168 del
Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 223 del 4 settembre 1965.
Visti l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri e l'atto di costituzione del Presidente della Regione
siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 23 novembre 1966 la relazione del
Giudice Aldo Sandulli;
uditi gli avvocati Francesco Santoro Passarelli, Salvatore Orlando
Cascio e Massimo Severo Giannini, per il Presidente della Regione
siciliana, e il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe
Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza pronunciata e letta nell'udienza del 1 luglio
1965 le Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana riunite
in seduta congiunta in sede di giudizio di parificazione dei rendiconti
generali di quella Regione per gli esercizi finanziari 1958-59 e
1959-60 e dei rendiconti annessi, rilevato che negli esercizi stessi
erano stati sottoposti alla registrazione con riserva - con riflessi
negativi sulle risultanze dei rendiconti - rispettivamente 164 e 1046
decreti dell'Amministrazione regionale, oltre a un decreto a contenuto
normativo del Presidente della Regione (complessivamente 1211 decreti),
ha sottoposto a questa Corte, su conforme richiesta del Procuratore
generale, talune questioni circa la legittimità costituzionale degli
artt. 2, secondo comma, e 6, primo e secondo comma, del decreto
legislativo 6 maggio 1948, n. 655, i quali prevedono la registrazione
con riserva dei provvedimenti regionali da parte delle Sezioni riunite
della Corte dei conti istituite presso la Regione siciliana e la
comunicazione, quindicinale, da parte di tali sezioni, all'Assemblea
regionale, dell'elenco delle registrazioni eseguite con riserva.
Osserva l'ordinanza che la riferita estensione ai provvedimenti
della Regione siciliana dell'istituto della registrazione con riserva -
il quale ha una sua ragion d'essere di ordine politico costituzionale
per gli atti del Governo e si raccorda alla previsione costituzionale
di una relazione da parte della Corte dei conti al Parlamento circa i
risultati del controllo (art. 100 della Costituzione) - contrasta con
le regole costituzionali riguardanti la Regione. A quest'ultima è
fatta, rispetto allo Stato, una posizione di sottordine, che investe la
stessa Assemblea regionale (la quale non dispone - a differenza del
Parlamento - di poteri di indirizzo politico generale, è soggetta,
nell'esercizio della funzione legislativa, al controllo di merito del
Parlamento, e inoltre può essere sciolta dal Governo: artt. 127 della
Costituzione e 8 dello Statuto siciliano): onde l'Assemblea stessa non
può essere collocata sullo stesso piano del Parlamento ai fini di un
riesame politico dei provvedimenti sottoposti a registrazione con
riserva. Per di più l'imporre alla Corte dei conti di riferire
all'Assemblea regionale i risultati del controllo operato viene ad
alterare la posizione fatta alla Corte dall'art. 100 della
Costituzione, il quale stabilisce che essa riferisca al Parlamento
circa l'esercizio del controllo.
Aggiunge l'ordinanza che le disposizioni impugnate si pongono
altresì in contrasto con l'art. 125 della Costituzione, con il più
generale principio costituzionale risultante anche dal carattere
unitario dello Stato e con l'art. 23 dello Statuto siciliano, in base
ai quali l'attività amministrativa della Regione non può sottrarsi al
controllo dello Stato.
Le disposizioni impugnate appaiono poi tanto più evidentemente
illegittime - osserva l'ordinanza -, in quanto attraverso la
registrazione con riserva la Regione potrebbe sfuggire alle conseguenze
delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale delle proprie
leggi e operare impunemente in ambiti assolutamente preclusi alla sua
azione.
2. - L'ordinanza è stata notificata il 7 luglio 1965 al Presidente
della Regione siciliana e l'8 luglio al Presidente del Consiglio dei
Ministri; è stata comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento
il 7 luglio; è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 4
settembre 1965.
Davanti a questa Corte si è costituito il Presidente della Regione
siciliana con deduzioni depositate il 23 settembre 1965. Nel giudizio
è altresì intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, con
atto depositato l'8 settembre.
3. - La Regione eccepisce l'inammissibilità del presente giudizio
costituzionale, stante la mancanza del procedimento a quo del carattere
giurisdizionale: il giudizio di parificazione, avendo finalità di
controllo nonostante che si svolga - secondo il disposto dell'art. 40
del T.U. sulla Corte dei conti - con le formalità della giurisdizione
contenziosa, non sarebbe, ai sensi dell'art. 1 della legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dell'art. 23 della legge 11
marzo 1953, n. 87, sede idonea a promuovere un giudizio di legittimità
costituzionale.
Nel merito, poi, la questione proposta non sarebbe fondata. Ciò
in quanto nessuna disposizione costituzionale riserva allo Stato la
possibilità di chiedere la registrazione con riserva escludendo la
medesima possibilità per le Regioni. Al pari dello Stato anche le
Regioni hanno potestà legislativa e di indirizzo politico; e quella
della registrazione con riserva non è materia costituzionale. Di
conseguenza allo stesso modo che una legge ordinaria può autorizzare
la registrazione con riserva dei provvedimenti dello Stato, così una
legge ordinaria può legittimamente autorizzarla per i provvedimenti
regionali.
4. - Nell'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri l'Avvocatura dello Stato, pur riconoscendo la delicatezza
della questione, e anzi aggiungendo che il punto di vista della
incostituzionalità delle disposizioni che consentono alla Regione di
chiedere la registrazione con riserva dei propri provvedimenti
amministrativi potrebbe esser sostenuta anche con ulteriori argomenti,
tra i quali quello secondo cui le disposizioni impugnate sarebbero
praeter statutum, mostra tuttavia una certa propensione per la tesi che
le disposizioni impugnate trarrebbero legittimazione dall'art. 23 dello
Statuto siciliano, il quale, nell'istituire apposite Sezioni della
Corte dei conti - opportunamente raccordate con gli organi centrali di
tale organismo - per l'esercizio delle competenze d'istituto nei
confronti della Regione siciliana, implicitamente avrebbero previsto
che in tale sede la Regione possa avvalersi - come del resto si è
avvalsa ormai per circa un ventennio - della registrazione con riserva.
Sulla base di tali considerazioni, e dopo avere aggiunto che la
questione in esame "rischia di creare una breccia nell'intero sistema
normativo" instaurato in Sicilia per dare attuazione all'art. 23 dello
Statuto regionale, e di porre così" le premesse per la revisione
integrale di tale sistema, con gravi ripercussioni e turbative
dell'equilibrio raggiunto, nelle materie in esame, nei non facili
rapporti tra lo Stato e la Regione Siciliana", l'Avvocatura suggerisce
una soluzione ispirata al concetto di "conservare al massimo
l'ordinamento giuridico esistente, quante volte sia possibile
interpretare norme, di cui si denuncia l'illegittimità, in termini che
ne consentano la compatibilità con la Costituzione". Obbiettivo che
potrebbe esser conseguito nella specie attraverso l'affermazione che le
disposizioni impugnate sarebbero non incompatibili coi precetti
costituzionali sempre che - non diversamente dalla prassi seguita dallo
Stato - l'istituto della registrazione con riserva venisse considerato
come "un mezzo eccezionalissimo per attuare i supremi interessi della
Regione in quelle materie nelle quali essa ha attribuzioni esclusive",
senza trasformarsi invece in "un mezzo normale per eludere il controllo
di legittimità che la Costituzione prevede".
Secondo l'Avvocatura la Corte potrebbe trarre ispirazione, in tale
direzione, dai precedenti rappresentati dalla sentenza n. 78 del 1958,
collegata con la precedente ordinanza n. 128 del 1957, nonché dalla
sentenza n. 11 del 1965, collegata con la susseguente sentenza n. 52
dello stesso anno. Una pronunzia siffattamente concepita - essa
conclude - "consentirebbe di mantenere in vita le norme denunciate, la
cui conservazione risponderebbe anche ad esigenze politiche, evitando
che la loro erronea interpretazione da parte degli organi regionali,
con conseguente uso abnorme del potere conferito, determini una
sostanziale permanente elusione del controllo affidato dalla
Costituzione e dallo Statuto siciliano alla Corte dei conti".
5. - All'udienza di trattazione i difensori delle parti hanno
illustrato le rispettive tesi e insistito nelle conclusioni già prese. Considerato in diritto :
1. - L'eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione non
può essere attesa.
Con la sentenza n. 165 del 1963 questa Corte ebbe già a ritenere
ammissibile, e decise nel merito, una questione di legittimità
costituzionale proposta dalla Corte dei conti nel corso di un giudizio
"di parificazione" ai sensi degli artt. 38 e seguenti del testo unico
approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214. Invitata ora espressamente
a pronunciarsi sul punto, essa non ritiene di modificare il proprio
orientamento.
L'art. 40 del ricordato testo unico (le cui regole risalgono
all'art. 32 della legge 14 agosto 1862, n. 800, e all'art. 84 del R.D.
5 ottobre 1862, n. 884) dispone che la pronuncia di competenza della
Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato viene adottata da
quel consesso a sezioni riunite "e con le formalità della sua
giurisdizione contenziosa", e perciò, tra l'altro, previa trattazione
in udienza pubblica, con la partecipazione del procuratore generale, in
contraddittorio dei rappresentanti dell'Amministrazione.
La funzione di tale pronuncia risulta analiticamente specificata
nell'art. 39, e consiste nel verificare se le entrate riscosse e
versate, ed i resti da riscuotere e da versare risultanti dal
rendiconto redatto dal Governo siano conformi ai dati esposti nei conti
periodici e nei riassunti generali trasmessi alla Corte dai singoli
Ministeri, e se le spese ordinate e pagate durante l'esercizio
concordino con le scritture tenute o controllate dalla stessa Corte,
nonché nell'accertare i residui passivi in base alle dimostrazioni
allegate ai decreti ministeriali di impegno e alle scritture tenute
dalla Corte. La pronuncia della Corte dei conti è definitiva e
insindacabile, e viene trasmessa direttamente al Parlamento dalla Corte
stessa (art. 100 della Costituzione), accompagnata da una relazione
motivata (prevista dall'art. 41 del testo unico citato e dall'art. 79
della cosiddetta legge sulla contabilità generale dello Stato, R.D. 18
novembre 1923, n. 2440). Il Parlamento viene successivamente chiamato
ad approvare a sua volta - nell'esercizio della sua autonoma funzione
politica - il rendiconto governativo (art. 81, primo comma, della
Costituzione), senza che ciò possa significare ingerenza nell'opera di
riscontro giuridico espletata dalla Corte dei conti. Né potrebbe
essere invocata in contrario la disposizione regolamentare riflettente
il rendiconto, contenuta nell'art. 150 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827,
secondo la quale quell'atto, "una volta chiuso ed approvato per legge,
è intangibile, né può essere modificato in nessuna delle sue parti".
Tali essendo la funzione e i caratteri della pronuncia della Corte
dei conti e la procedura, non ritiene questa Corte di poter escludere
nel giudizio in esame la presenza delle condizioni ipotizzate dall'art.
1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, per la proposizione
davanti ad essa di questioni di legittimità costituzionale.
Condizioni già riscontrate, tra l'altro, nei procedimenti di
giurisdizione volontaria (sentenze nn. 4 del 1956, 5, 40, 129 del 1957,
24 del 1958) e nei procedimenti relativi ai ricorsi elettorali pendenti
davanti ai Consigli comunali e provinciali (sentenze nn. 42, 43 e 44
del 1961, 92 del 1962, 93 del 1965), nonostante che in ordine al
carattere giurisdizionale di essi fossero avanzati, nella dottrina,
dubbi non meno sostanziosi di quelli avanzati per i procedimenti di cui
ora si discute.
In proposito anzi questa Corte ritiene di dover ricordare
l'affermazione, enunciata nella sentenza n. 129 del 1957, che "il
preminente interesse pubblico della certezza del diritto (che i dubbi
di costituzionalità insidierebbero), insieme con l'altro
dell'osservanza della Costituzione, vieta che dalla distinzione tra le
varie categorie di giudizi e processi (categorie del resto dai confini
sovente incerti e contrastanti), si traggano conseguenze così gravi",
quale l'esclusione della proponibilità di questioni di legittimità
costituzionale.
Ciò premesso, e tenendo presente che sotto il profilo in esame il
giudizio della Corte dei conti sul rendiconto generale della Regione
siciliana, previsto dagli artt. 2, n. 2, e 6, terzo comma, del decreto
legislativo del Presidente della Repubblica 6 maggio 1948, n. 655, non
si differenzia dal giudizio sul rendiconto generale dello Stato, questa
Corte ritiene infondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla
Regione.
2. - Passando al merito, la Corte ritiene che la questione proposta
dall'ordinanza di rimessione sia fondata.
L'istituto della registrazione con riserva, da parte della Corte
dei conti, dei provvedimenti governativi e amministrativi, da essa
giudicati illegittimi, che il Consiglio dei Ministri ritenga debbano
nondimeno "aver corso" (art. 25 del T.U. 12 luglio 1934, n. 1214), ha
remota origine; e, pur con caratteri rinnovati dal fatto di vivere
ormai in un sistema costituzionale che ha nel principio di legalità
uno dei suoi cardini, continua ad assolvere una sua utile funzione
nell'attuale ordinamento (nel quale, del resto, opportunamente, il
Governo non suole farvi ricorso se non in casi oltremodo rari, e con
notevole moderazione).
La deroga che tale istituto comporta al principio della non
eseguibilità degli atti del Governo o dell'Amministrazione dello Stato
ritenuti non legittimi dall'organo preposto al controllo giuridico ha
il suo tradizionale contrappeso - almeno sul piano normativo -
nell'immediato, istituzionale, assoggettamento del provvedimento
registrato con riserva al controllo politico del Parlamento.
Orbene, alla stregua del sistema costituzionale vigente, un
congegno siffatto non si addice al controllo dello Stato nei confronti
delle Regioni.
Per quanto dotate di autonomia politica e di potestà legislativa,
le Regioni sono infatti enti collocati, in seno a tale sistema, su un
piano diverso rispetto allo Stato: quest'ultimo si trova, di fronte
alle Regioni, in una posizione di evidente preminenza (più volte
constatata da questa Corte: si vedano la sentenza n. 66 del 1964 e
quelle precedenti in essa ricordate), nel cui contesto assumono un
particolare rilievo i poteri di controllo dello Stato sugli organi e
sugli atti delle Regioni.
In un sistema siffatto, da un lato, la surrogabilità del controllo
politico del Parlamento, e degli effetti propri di esso, a quello
giuridico dell'organo istituzionalmente competente per quest'ultimo, e
agli effetti propri di tale controllo, comporterebbe il rischio -
incompatibile col sistema - di una compressione dell'autonomia
regionale a opera dei centri di direzione politica dello Stato.
Dall'altro, la surrogabilità dell'anzidetto controllo giuridico, e
degli effetti di esso, col controllo politico dell'Assemblea regionale,
si risolverebbe nell'ammissione - altrettanto incompatibile col sistema
- che la Regione si sottragga, a propria discrezione, al controllo
dello Stato e ai suoi effetti.
Di qui l'impossibilità assoluta di inserire l'istituto della
registrazione con riserva nel quadro dei controlli sugli atti delle
Regioni.
3. - In tale prospettiva va considerata la disposizione dell'art.
23, secondo comma, dello Statuto della Regione siciliana, che demanda
alla Corte dei conti il controllo amministrativo e contabile nei
confronti di quella Regione.
La disposizione ha avuto attuazione attraverso il ricordato decreto
legislativo n. 655 del 1948, il cui art. 2, n. 1, ha attribuito alla
Sezione di controllo della Corte dei conti decentrata in Sicilia "il
controllo sugli atti del Governo e dell'Amministrazione regionale".
Per tale via è stato realizzato, nei confronti di questi atti, un
controllo preventivo di legittimità di tipo corrispondente a quello
previsto dagli artt. 17 e seguenti del T.U. 12 luglio 1934, n. 1214,
per il sindacato, da parte della Corte dei conti, degli atti dello
Stato, e cioè un controllo da esercitare attraverso la sottoposizione
degli atti stessi al visto e alla registrazione, ai quali la Corte dei
conti fa luogo solo nel caso che riconosca legittimi gli atti, mentre
quelli che non siano riconosciuti tali e non ottengano il visto e la
registrazione non possono esser portati a esecuzione.
L'inserzione, in tale normativa, della registrazione con riserva,
che il secondo comma dell'art. 2 e il primo comma, primo periodo,
dell'art. 6 del decreto legislativo del 1948 autorizzano gli assessori
e il Governo regionale a ottenere dalla Corte dei conti - mentre il
secondo comma dell'art. 6 aggiunge che la Corte trasmette all'Assemblea
regionale l'elenco delle registrazioni eseguite con riserva,
accompagnato dalle deliberazioni relative -, risulta però
assolutamente incompatibile col descritto sistema costituzionale. In
tal modo viene a esser consentita infatti agli organi della Regione la
possibilità di sottrarre del tutto, di propria libera iniziativa, agli
effetti del controllo preventivo dello Stato, atti che altrimenti vi
sarebbero esposti, e che per regola costituzionale non possono sfuggire
al controllo statale.
Con la conseguenza che possono avere esecuzione, nonostante
l'illegittimità riscontrata dall'organo del controllo, atti contrari a
leggi regionali e statali e persino a leggi costituzionali e a sentenze
costituzionali.
È evidente, poi, che una tanto grave alterazione del sistema non
può esser considerata né riparata, né limitata, dall'assoggettamento
dei provvedimenti sottratti agli effetti sfavorevoli del controllo
giuridico della Corte dei conti al controllo politico dell'Assemblea
regionale, che non è un organo dello Stato.
Le considerazioni che precedono appaiono sufficienti alla
dichiarazione della illegittimità costituzionale del secondo comma
dell'art. 2 e del primo comma, primo periodo, dell'art. 6 del più
volte ricordato decreto legislativo del 1948 - limitatamente alla parte
in cui consentono, rispettivamente, al Governo regionale di richiedere,
e alle Sezioni regionali riunite della Corte dei conti di disporre, la
registrazione degli atti ritenuti illegittimi in sede di controllo e
l'apposizione del visto con riserva -, nonché dell'intero secondo
comma dell'art. 6 del medesimo decreto.
4. - La Corte ritiene opportuno aggiungere che dalla caducazione
delle anzidette disposizioni non derivano all'autonomia della Regione -
quando l'esercizio di questa venga mantenuto, come è doveroso, nei
limiti della legalità - conseguenze di grave momento.
Innanzi tutto, una volta depurati della parte riflettente la
registrazione con riserva, il secondo comma dell'art. 2 e il primo
periodo del primo comma dell'art. 6 sono pur sempre in grado di
assolvere alla esigenza di consentire che le Sezioni regionali riunite
della Corte dei conti procedano a un ulteriore e più ponderato vaglio
di quegli atti, che, ritenuti illegittimi in sede di primo riscontro,
il Governo regionale ritenga di sottoporre ad esse al fine di
ottenerne, nel caso di accertata legittimità, la registrazione
dapprincipio ricusata. E ciò non diversamente da quanto è previsto
per altre Regioni dall'art. 25 del D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, e
dall'art. 77 del D.P.R. 30 giugno 1961, n. 574.
Nei confronti delle determinazioni definitive sfavorevoli
dell'organo statale di controllo è comunque da ritenere aperta alla
Regione la possibilità di promuovere davanti a questa Corte - quando
ne ricorrano le condizioni - un conflitto di attribuzione, al fine di
ottenere per tale via il ripristino della legalità eventualmente lesa
con sacrificio della sua sfera d'azione. In tal modo, anche alla luce
della successiva evoluzione giurisprudenziale in materia di conflitti
di attribuzione, e in particolare delle prospettive accolte con la
sentenza n. 66 del 1964, questa Corte ritiene di dare più adeguata
soluzione a un problema risolto altrimenti nella non più recente
sentenza n. 20 del 1957.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale delle disposizioni
dell'art. 2, secondo comma, e dell'art. 6, primo comma, primo periodo,
del decreto legislativo del Presidente della Repubblica 6 maggio 1948,
n. 655 - limitatamente alla parte in cui consentono, rispettivamente,
al Governo regionale di richiedere, e alle Sezioni regionali riunite
della Corte dei conti di disporre, la registrazione degli atti ritenuti
illegittimi in sede di controllo e l'apposizione del visto con riserva
-, nonché dell'intero secondo comma dell'art. 6 del medesimo decreto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1966.
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.
ECLI:IT:COST:1966:121 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte