Sentenza n. 121/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/07/1973 · relatore Vincenzo Trimarchi
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 98, primo
comma, e 80, nono comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (testo unico
delle norme sulla circolazione stradale), promosso con ordinanza emessa
il 13 ottobre 1971 dal pretore di Senigallia nel procedimento penale a
carico di Sebastianelli Enzo, iscritta al n. 448 del registro ordinanze
1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16 del
19 gennaio 1972.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1973 il Giudice relatore
Vincenzo Michele Trimarchi;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel procedimento penale a carico di Enzo Sebastianelli
imputato del reato previsto e punito dall'art. 80, comma nono, del
d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (testo unico delle norme sulla
circolazione stradale), in relazione al successivo articolo 98, comma
terzo, per aver guidato un'autovettura senza aver conseguito la
prescritta patente di guida in Italia, il pretore di Senigallia con
ordinanza del 13 ottobre 1971, sollevava, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dei
detti artt. 98, comma primo, e 80, comma nono.
A suo avviso, il citato art. 98, comma primo, andava interpretato,
secondo la prevalente giurisprudenza, nel senso che la norma in esso
contenuta non era applicabile ai cittadini italiani che, pur muniti di
patente di abilitazione alla guida rilasciata da uno Stato estero,
fossero residenti in Italia; e pertanto, nei confronti dei cittadini
italiani che si trovassero in dette condizioni e guidassero un veicolo
in Italia, era applicabile la sanzione di cui all'art. 80, comma nono,
secondo cui "chiunque guida autoveicoli... senza essere munito della
patente è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da
lire 10.000 a lire 40.000".
Ciò premesso, il pretore di Senigallia riteneva che venivano ad
essere trattate allo stesso modo categorie di persone che si trovavano
in situazioni diverse (quali quelle di chi guida senza aver mai
conseguito la patente e di chi invece guida dopo aver conseguito la
patente sia pure all'estero) e che perciò tale normativa fosse in
contrasto con il principio di uguaglianza.
2. - Effettuate regolarmente le notificazioni e comunicazioni di
legge, l'ordinanza veniva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del
19 gennaio 1972.
Davanti a questa Corte non si costituiva il Sebastianelli.
A mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato spiegava intervento il
Presidente del Consiglio dei ministri, il quale concludeva perché la
sollevata questione fosse dichiarata infondata.
3. - Nelle deduzioni l'Avvocatura, dato atto che l'interpretazione
dell'art. 98, comma primo, del codice stradale accolta dal pretore di
Senigallia era conforme alla consolidata giurisprudenza, negava che
sussistesse l'asserita violazione del principio di uguaglianza,
reputando meritevole dello stesso trattamento la situazione del
cittadino italiano che guidi senza patente e dello stesso cittadino
che, munito di patente rilasciata da uno Stato estero, guidi un
autoveicolo in Italia non quale conducente in circolazione
internazionale sibbene quale cittadino italiano residente in Italia.
Spiegava l'Avvocatura che l'anzidetta interpretazione dell'art. 98
era aderente a quanto previsto nella Convenzione di Ginevra del 19
settembre 1949, resa esecutiva in Italia con la legge del 19 marzo
1952, n. 1049, e in altre norme del codice stradale. A tal riguardo
metteva in evidenza, sulla base dei dati offerti dal preambolo e dagli
artt. 1 e 4 della detta convenzione, che i conducenti di cui parla
l'art. 98 sono i "conducenti in circolazione internazionale", e cioè
persone, italiane o straniere, che abbiano passato la frontiera per
trascorrere in Italia brevi periodi di permanenza e che quindi
risiedono in uno Stato estero.
Alla stessa conclusione - proseguiva l'Avvocatura - si perverrebbe
ove si tenesse presente il principio generale accolto dal codice della
strada secondo cui per guidare in Italia occorre la patente rilasciata
dal prefetto competente per territorio (art. 80). E si considerasse, a
riprova della sopra riportata interpretazione, che il terzo comma
dell'art. 98 prevede la possibilità di ottenere la patente di guida
italiana senza sostenere l'esame di idoneità per i "conducenti" di cui
al primo comma.
Stante ciò, ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, non sarebbe
violato il principio di uguaglianza.
Il trattamento previsto dall'art. 98, comma primo, infatti, non è
applicabile ai cittadini italiani che, pur essendo all'estero, hanno
mantenuto la residenza in Italia perché per essi è sempre operante la
disposizione di cui all'art. 80, comma primo (obbligo di guida con
patente); ed anzi ove lo fosse, e solo in quel caso, verrebbe ad essere
violato l'art. 3 della Costituzione.
Rilevava, infine, l'Avvocatura il disagio dimostrato dal pretore
nel dovere applicare la medesima pena edittale nelle due ipotesi dallo
stesso individuate, ma osservava che tale preoccupazione non poteva
essere condivisa sul piano giuridico e della legittimità
costituzionale. Infatti, rientra nel potere del legislatore di operare,
a riguardo di due situazioni diverse, una valutazione discrezionale
sottratta ad ogni sindacato e di ritenerle di pari gravità; e nella
specie di considerare che per il cittadino italiano che risiede in
Italia, non sussistano quei motivi di carattere prevalentemente pratico
che lo avevano indotto per i soli stranieri e per i cittadini italiani
non residenti in Italia, a riconoscere la validità del titolo di
abilitazione alla guida rilasciato da una autorità straniera.
4. - All'udienza del 13 giugno 1973 l'Avvocato dello Stato Renato
Carafa si riportava alle argomentazioni svolte nell'atto di intervento. Considerato in diritto :
1. - Con l'ordinanza del 13 ottobre 1971 del pretore di Senigallia,
è sollevata la questione se sia costituzionalmente illegittimo, per
contrasto con l'art. 3 della Costituzione, l'art. 98, comma primo, in
relazione all'art. 80, comma nono, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393
(testo unico delle norme sulla circolazione stradale), nella parte in
cui prevede la sanzione penale dell'arresto da tre a sei mesi e
dell'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila, non solo per chi
guida autoveicoli o motoveicoli senza essere munito di patente, ma
anche per chi li guida munito di patente conseguita all'estero.
2. - Il pretore di Senigallia, seguendo la prevalente
giurisprudenza, interpreta l'art. 98, comma primo, del codice della
strada nel senso che esso non sia applicabile ai cittadini italiani
che, pur muniti di patente di abilitazione alla guida rilasciata da uno
Stato estero, risiedano in Italia e ritiene, quindi, che essi, qualora
guidino un veicolo in Italia, siano soggetti alla sanzione di cui al
precedente art. 80, comma nono.
Da ciò deduce che categorie di persone che si trovano in
situazioni diverse, vengono ad essere trattate allo stesso modo, in
violazione del principio di eguaglianza, e solleva quindi la questione
sopra riferita.
Senonché la denunciata violazione dell'art. 3 della Costituzione
non sussiste.
Come esattamente precisa nelle sue deduzioni l'Avvocatura generale
dello Stato, il primo comma dell'art. 98 si riferisce ai conducenti in
circolazione internazionale e cioè a conducenti, italiani e stranieri,
che siano residenti in uno Stato estero e abbiano passato la frontiera
per trascorrere in Italia brevi periodi di permanenza.
Con tale norma si vuole agevolare la circolazione stradale
internazionale, che consiste (secondo la definizione che ne dà l'art.
4 della Convenzione di Ginevra del 19 settembre 1949, resa esecutiva in
Italia con la legge 19 marzo 1952, n. 1049) in una circolazione di
veicoli che implichi il passaggio di almeno una frontiera.
E segno di ciò è da rinvenirsi nel disposto del terzo comma dello
stesso art. 98, in forza del quale i conducenti di cui al primo comma
possono ottenere, senza sostenere l'esame di idoneità, la patente di
guida per autoveicoli e motoveicoli delle stesse categorie per le quali
è valida la loro patente.
Fuori di questi casi, è operante il principio generale accolto dal
vigente codice della strada secondo cui per guidare autoveicoli e
motoveicoli in Italia occorre avere la patente rilasciata dal prefetto
nella cui circoscrizione è compreso il comune di residenza
dell'interessato (art. 80, comma primo).
Stante ciò, non ricorre nell'ipotesi denunciata alcuna violazione
del principio di eguaglianza, il quale impone che situazioni
oggettivamente eguali siano trattate allo stesso modo e che siano,
invece, disciplinate diversamente le situazioni differenti.
Per escludere l'ipotizzabilità di una differenza di situazioni tra
il cittadino che guidi con patente rilasciata all'estero e il cittadino
che guidi senza aver mai conseguito la patente, non può non rilevare
che agli effetti del nostro ordinamento, fuori dei casi sopra
ricordati, il conseguimento della patente di guida in uno Stato estero
è come se non fosse mai avvenuto.
E non può aver peso in contrario che in fatto le due situazioni
siano differenti, per ciò che a seguito del conseguimento della
patente in uno Stato estero si possa presumere il pratico possesso da
parte del conducente di speciali attitudini e qualità, che dovrebbero
invece escludersi in chi guidi senza patente, perché è da ammettere
che le situazioni di fatto, in generale, non trovino riscontro nel dato
formale (del conseguimento - sia pure all'estero - o meno della patente
di guida) che per altro è il solo a rilevare dal punto di vista
giuridico.
Si è quindi in presenza di due situazioni che giustamente sono da
considerare omogenee ed assimilabili, e perciò meritevoli dello stesso
trattamento giuridico.
La questione, dal punto di vista indicato, appare non fondata.
3. - Alla stessa conclusione, d'altra parte, si perviene ove si
ritenga che il giudice a quo abbia voluto rinvenire la violazione
dell'art. 3 della Costituzione specificamente in ciò che per
fattispecie criminose diverse il legislatore abbia previsto eguali
sanzioni penali.
Il problema così posto non potrebbe, in tal caso, avere soluzione
differente da quella che ha ricevuto, quando in relazione ad altre
norme, esso è stato posto. Questa Corte, infatti, ha più volte
affermato, ed ora non avrebbe ragione di non dover confermare, il
principio secondo cui nell'ipotizzazione dei fatti-reati e nella
prescrizione delle relative sanzioni, il legislatore gode di un potere
discrezionale, ed i relativi atti di esercizio, tranne che si
estrinsechino in modo e termini non razionali, non si prestano a
costituire oggetto di sindacato in sede di legittimità costituzionale.
La questione di cui si tratta, quindi, comunque la si riguardi,
deve essere dichiarata non fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 98, Comma primo, in relazione all'art. 80, comma nono, del
d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (testo unico delle norme sulla
circolazione stradale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal pretore di Senigallia con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:121 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte