Sentenza n. 121/1975
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 21/05/1975 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 4legge 72/1954
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo
comma, della legge 20 marzo 1954, n. 72 (trattamento di quiescenza
degli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza
nazionale e sue specialità), promosso con ordinanza emessa il 5
dicembre 1972 dalla Corte dei conti - sezione IV pensioni militari -
sul ricorso di Svigelj Vittorio Giuseppe ed altri contro il Ministero
della difesa, iscritta al n. 37 del registro ordinanze 1974 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 69 del 13 marzo
1974.
Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 1975 il Giudice
relatore Giovanni Battista Benedetti.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza del 5 febbraio 1972 (pervenuta a questa Corte il 28
gennaio 1974) emessa dalla Corte dei conti - sezione IV giurisdizionale
- nel giudizio promosso contro il Ministero della difesa da Svigelj
Vittorio Giuseppe - già 1 caposquadra in servizio permanente effettivo
della disciolta m.v.s.n. - (giudizio poi proseguito dalla vedova Kodric
Maria e dai figli superstiti Svigelj Giuseppe e Mario), è stata
sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4,
comma secondo, della legge 20 marzo 1954, n. 72, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui tale norma concede
agli ex appartenenti alla m.v.s.n. l'aumento di cinque anni sui servizi
effettivamente prestati tanto agli effetti del raggiungimento del
periodo minimo necessario per acquisire il diritto a pensione quanto ai
fini della liquidazione della pensione stessa e non anche ai fini della
liquidazione dell'indennità una tantum prevista dal precedente art. 3
della medesima legge.
Si osserva nell'ordinanza che la norma denunciata detta una
disciplina legislativa differenziata tra soggetti che son venuti in
concreto a trovarsi nell'identica situazione oggettiva di disagio
allorché tutti sono stati costretti a interrompere l'intrapresa
carriera dopo lo scioglimento della m.v.s.n. disposto nel 1943 alla
fine del secondo conflitto mondiale.
D'altra parte lo stesso legislatore, in altre occasioni e per casi
in tutto simili a quello in esame, ha previsto l'aumento di cinque anni
oltre che per il raggiungimento del servizio minimo richiesto per la
pensione ed ai fini della liquidazione della pensione stessa, anche per
la determinazione della indennità una tantum (cfr. art. 1, comma
secondo, d.l.C.P.S. 5 agosto 1947, n. 837, sul "collocamento a riposo
dei dipendenti dello Stato e degli enti locali che non ottemperino
all'obbligo di rinnovare il giuramento alla Repubblica; l'art. 67 del
d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, sull'esodo volontario dei dirigenti e
del personale delle carriere direttive dello Stato; ed, infine, quali
esempi normativi più pertinenti, l'art. 6, comma secondo, della legge
20 ottobre 1949, n. 808, e l'art. 6, comma secondo, della legge 11
gennaio 1951, n. 31, riguardanti rispettivamente provvedimenti in
favore delle disciolte milizie nazionali della strada e dei porti).
Conclude, pertanto, l'ordinanza per l'incostituzionalità della
norma denunciata.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuno si è costituito. Considerato in diritto :
1. - La Corte è chiamata a decidere se sia in contrasto col
principio di uguaglianza, enunciato dall'art. 3 Cost., la norma
contenuta nell'art. 4, comma secondo, della legge 20 marzo 1954, n. 72,
sul "trattamento di quiescenza degli appartenenti alla disciolta
milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità" nella
parte in cui essa non estende anche agli effetti della liquidazione
dell'indennità una tantum, prevista dal precedente art. 3 della stessa
legge, la maggiorazione di 5 anni sui servizi effettivamente prestati
riconosciuta utile, invece, sia ai fini del raggiungimento del periodo
minimo necessario per acquistare il diritto a pensione, sia per la
liquidazione della pensione.
La questione è fondata.
A questa conclusione la Corte perviene ponendo a raffronto
l'indicato trattamento di quiescenza stabilito per la milizia ordinaria
con quello precedentemente dettato dal legislatore nei riguardi del
personale appartenente alle disciolte milizie nazionali della strada e
portuaria.
Trattasi delle norme, esattamente richiamate dall'ordinanza di
rimessione, contenute nell'art. 6, comma secondo, della legge 20
ottobre 1949, n. 808, e nell'identico articolo della legge 11 gennaio
1951, n. 31, con le quali si stabilì che al personale collocato in
congedo d'autorità a decorrere dal 1 gennaio 1947, che non avesse
raggiunto il minimo di servizio necessario alla liquidazione della
pensione, anche tenuto conto della maggiorazione di cinque anni, veniva
"corrisposta una indennità una volta tanto pari a tante mensilità
dell'ultimo stipendio o paga e degli altri assegni pensionabili quanti
sono gli anni di servizio prestati, aumentati di cinque anni".
Ora è evidente che la differenza di trattamento normativo sopra
indicato non appare ragionevolmente giustificabile ed è fonte di
illegittima discriminazione giacché identica era nell'ordinamento del
tempo la posizione giuridica del personale della milizia ordinaria e di
quello delle milizie speciali, personale che, sebbene inquadrato in
organici separati e diversamente impiegato, era tutto considerato
facente parte delle forze armate dello Stato; identico era inoltre il
loro vincolo con il cessato regime e che rappresentò il motivo del
comune provvedimento dello scioglimento delle milizie dopo gli
avvenimenti politico-militari della seconda guerra mondiale (r.d.l. 6
dicembre 1943, n. 16/P); assolutamente simile, infine, la situazione di
disagio in cui detto personale venne a trovarsi per effetto dei
provvedimenti di collocamento in congedo d'autorità.
La perfetta identità delle situazioni poste a raffronto postula
l'esigenza dell'uniformità del loro trattamento normativo e va
pertanto dichiarata l'incostituzionalità della norma denunciata nella
parte in cui non estende al personale già appartenente alla milizia
ordinaria e sue specialità, anche agli effetti della liquidazione
dell'indennità una tantum, il beneficio della maggiorazione di cinque
anni di servizio utile concesso, invece, al personale delle disciolte
milizie nazionali della strada e portuaria.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma
secondo, della legge 20 marzo 1954, n. 72, sul "trattamento di
quiescenza degli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la
sicurezza nazionale e sue specialità", limitatamente alla parte in cui
non estende, anche agli effetti della liquidazione dell'indennità una
tantum, l'aumento di cinque anni di servizio utile (in aggiunta ai
servizi effettivamente prestati) per coloro che non raggiungano il
periodo minimo necessario per acquistare il diritto a pensione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:121 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte