Sentenza n. 121/1977
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/06/1977 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10d.l. 427/1973
citata
- art. 3legge 496/1973
- art. 24legge 496/1973
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 del d.l.
24 luglio 1973, n. 427 (disciplina dei prezzi dei beni di largo
consumo), promosso con ordinanza emessa il 4 luglio 1974 dal pretore di
Ivrea, nel giudizio di opposizione proposto da Emilio e Franco Povero,
iscritta al n. 468 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 dell'11 dicembre 1974.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'11 maggio 1977 il Giudice relatore
Brunetto Bucciarelli Ducci;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un giudizio di opposizione avverso l'ordinanza
prefettizia con la quale era stata inflitta una sanzione pecuniaria a
carico di tali Emilio e Franco Povero, il pretore di Ivrea ha sollevato
questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 10 d.l.
24 luglio 1973, n. 427, (cvt. in legge 4 agosto 1973, n. 496) -
contenente disciplina dei prezzi dei beni di largo consumo - per
sospetta violazione del principio di eguaglianza e del diritto di
difesa (artt. 3 e 24, prima parte, Cost.).
Osserva il giudice a quo che la norma impugnata, escludendo per il
tipo di sanzioni amministrative da essa previsto, la possibilità di
far ricorso all'istituto della conciliazione amministrativa, priverebbe
il privato del diritto al pagamento di una somma in via breve, da
considerarsi "in senso lato esplicazione di un diritto di difesa", e
introdurrebbe una disparità di trattamento rispetto a situazioni
giuridiche eguali, giacché esisterebbe un principio generale di
conciliabilità di tutte le sanzioni, comprese quelle depenalizzate,
derogabile dal legislatore per motivi oggettivi, che non ricorrerebbero
nella specie.
È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
con atto di deduzioni depositato il 6 dicembre 1974, chiedendo
dichiararsi l'infondatezza della questione proposta.
Premette la difesa dello Stato che sia l'oblazione processuale, sia
la conciliazione amministrativa (aventi ad effetto la degradazione del
reato in illecito amministrativo) sia il recente istituto del pagamento
in via breve, previsto dalle leggi che hanno depenalizzato la maggior
parte delle contravvenzioni punite con la sola ammenda, non ricevono un
loro fondamento diretto nella Costituzione, ma in tanto esistono in
quanto il legislatore ne abbia previsto la loro espressa istituzione, e
nei limiti della configurazione legislativa. Pertanto non può
invocarsi in proposito la violazione del diritto di difesa garantito
dall'art. 24 della Costituzione, in quanto il principio costituzionale
invocato è volto ad assicurare la salvaguardia processuale di un
diritto sostanziale riconosciuto dall'ordinamento giuridico (sentenza
n. 111 del 1964). Soggiunge che la normativa impugnata garantisce
pienamente l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale avverso
il provvedimento prefettizio che irroga le sanzioni amministrative,
nella forma del giudizio di opposizione innanzi al pretore.
Per quanto attiene alla pretesa violazione dell'art. 3 Cost.
l'Avvocatura generale rileva che, in conformità alla costante
giurisprudenza della Corte costituzionale, il principio di eguaglianza
dei cittadini vincola il legislatore nei limiti di situazioni obiettive
sostanzialmente identiche, mentre consente una valutazione
discrezionale di situazioni diverse. Considerato in diritto :
La Corte costituzionale è chiamata a decidere se contrasti o meno
con il principio d'eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) e con il
diritto di difesa (art. 24 I parte Costituzione) l'art. 10 del d.l. 24
luglio 1973, n. 427 (cvt. con mod. in legge 4 agosto 1973, n. 496),
nella parte in cui non prevede la conciliazione amministrativa a favore
dei contravventori delle norme introduttive di un temporaneo
eccezionale blocco dei prezzi dei beni di largo consumo; contravventori
cui sono comminate sanzioni amministrative.
La questione non è fondata in relazione ad entrambe le censure
proposte.
Nell'ordinanza di rimessione la violazione dell'art. 3 Cost. è
prospettata sotto il profilo che le leggi che sanciscono la sola pena
dell'ammenda o, più recentemente, sanzioni pecuniarie amministrative,
prevedono generalmente la possibilità di conciliare in via
amministrativa, o di pagare una somma in misura ridotta, mentre la
disposizione impugnata esclude tale facoltà. Detta norma, inoltre,
priverebbe il contravventore di un potere giuridico definito dal
giudice a quo come esplicazione, in senso lato, di un diritto di
difesa.
Non sussiste in primo luogo violazione del principio di
eguaglianza.
Premesso che l'istituto dell'oblazione non ha un suo diretto
fondamento costituzionale, va rilevato che il decreto legge n. 427 del
24 luglio 1973, poi convertito, con modifiche, nella legge 4 agosto
1973, n. 496, è stato emanato dal Governo, insieme ad altri
provvedimenti urgenti, per far fronte ad una situazione straordinaria,
caratterizzata da una accentuata svalutazione, secondo un apprezzamento
condiviso dal Parlamento in sede di conversione in legge. La normativa
in esame stabiliva un eccezionale temporaneo blocco dei prezzi dei beni
di largo consumo ed il legislatore, nell'esercizio della sua
discrezionalità politica, era legittimato a prevedere sanzioni
economicamente rilevanti, la cui efficacia intimidatrice si presentava
indispensabile al raggiungimento dello scopo.
Pertanto l'esclusione della oblazione è il risultato di una
ragionevole valutazione, e la diversità che ne consegue, in relazione
ad altre ipotesi legislative, corrisponde alla stessa oggettiva
disparità delle situazioni comparate. Aggiungasi che la pena
pecuniaria prevista per la vendita a prezzo maggiorato, è compresa tra
un minimo ed un massimo edittale (da 50 mila a 10 milioni di lire) tali
da consentirne la concreta graduazione in conformità alla effettiva
gravità dell'infrazione.
Neppure sussiste la violazione del diritto di difesa.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'articolo 24
della Costituzione può essere invocato per assicurare sul piano
processuale la tutela di una situazione giuridica riconosciuta dal
diritto sostanziale (cfr. da ultimo, sentenze n. 178 e n. 215 del
1975). Nella specie la norma impugnata esclude in radice il c.d.
diritto alla conciliazione amministrativa, sicché il richiamo all'art.
24 Cost. non è pertinente. Comunque appare arbitraria l'asserita
configurazione della facoltà di pagare una somma in misura ridotta
come esplicazione del diritto di difesa, giacché il contravventore
ricorre alla conciliazione proprio quando non intende difendersi in
giudizio. Qualora, invece, voglia contestare il fondamento della
sanzione comminata, anche la disposizione impugnata gli assicura ampia
difesa avverso l'ordinanza prefettizia che ha irrogato la pena, essendo
richiamati gli articoli da 9 a 13 della legge 3 maggio 1967, n. 317.
Invero tali disposizioni prevedono la tutela giurisdizionale mediante
opposizione davanti al pretore il quale, secondo la comune
interpretazione giurisprudenziale, è chiamato ad accertare la
legittimità del provvedimento amministrativo, controllando se
l'infrazione c'è stata o meno, e la congruità della motivazione anche
in ordine all'ammontare della sanzione. La sentenza del pretore è
ovviamente soggetta al ricorso in Cassazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 10 del d.l. 24 luglio 1973, n. 427, convertito, con
modificazioni, in legge 4 agosto 1973, n. 496, recante disciplina dei
prezzi dei beni di largo consumo, sollevata, in riferimento agli artt.
3, primo comma, e 24, prima parte, della Costituzione, con l'ordinanza
del pretore di Ivrea in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:121 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte