Sentenza n. 121/1979
Altra decisione · depositata il 10/10/1979 · relatore Leopoldo Elia
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri, notificato il 9 febbraio 1979, depositato in cancelleria il
19 successivo ed iscritto al n. 5 del registro 1979, per conflitto di
attribuzione sorto a seguito della delibera della Giunta regionale
della Campania n.13531 del 13 ottobre 1978, con la quale veniva
conferita la direzione dell'ufficio del commissariato per la
liquidazione degli usi civici ad un funzionario regionale in
sostituzione del Commissario.
Udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1979 il Giudice relatore
Leopoldo Elia;
uditi l'avv. Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei
ministri e l'avv. Francesco D'Onofrio, per la Regione Campania.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso del 6 febbraio 1979 notificato il 9 dello stesso mese
il Presidente del Consiglio dei ministri sollevava conflitto di
attribuzione nei confronti della Regione Campania in seguito a delibera
n. 13531 del 13 ottobre 1978 con cui la Giunta di questa Regione
conferiva al coordinatore del servizio agricoltura, caccia e pesca
l'incarico di dirigere l'ufficio amministrativo del commissariato per
la liquidazione degli usi civici.
Riteneva il Presidente del Consiglio che, stanti i poteri
amministrativi riservati con specifica disposizione alla competenza
dello Stato dallo stesso d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 (in materia, ad
es., di legittimazione) e tenuto conto del collegamento inscindibile,
in alcuni casi, tra potere giurisdizionale ed amministrativo, ben
evidenziato da circolare del Ministro dell'Agricoltura e Foreste in
data 27 giugno 1978, all'esame peraltro della Corte perché impugnata
dalla Regione Lazio, non poteva essere privato l'ufficio statale di
tutto l'apparato organizzativo di cui è dotato. Tale apparato sarebbe
necessario anche per l'espletamento delle funzioni giurisdizionali
sicuramente riservate al Commissario quale organo dello Stato.
L'atto regionale inoltre sarebbe violativo della Costituzione o
comunque illegittimo in quanto costituirebbe esercizio di competenza
trasferita senza previa legge che regoli la materia, in contrasto con
quanto stabilisce l'art. 97 della Costituzione ed in quanto non
rispetterebbe le previsioni della normativa statale di grado primario
che attualmente vige (fino a che non sia sostituita da legge
regionale).
Con successiva istanza del 13 febbraio 1979 il Presidente del
Consiglio chiedeva si sospendesse l'esecuzione dell'atto impugnato,
prospettando i gravi danni che un trasferimento di tutti gli impiegati
del Commissariato alla Regione avrebbe comportato per le attività che
il Commissario continua a svolgere quale organo dello Stato. Il
Commissariato per gli usi civici di cui si tratta ha inoltre competenze
estese al territorio del Molise; è evidente che un trasferimento di
tutti i funzionari e gli impiegati alla Regione Campania impedirebbe lo
svolgimento delle attività che il Commissariato stesso deve compiere
in territorio molisano ed è evidente che la Regione Molise non può
essere pregiudicata nelle sue competenze dalle determinazioni della
Regione Campania.
Si costituiva la Regione Campania rilevando che il personale
amministrativo di cui si tratta è quello appunto che, a norma degli
artt. 112 e 123 del d.P.R. n. 616 del 1977 menzionato secondo
l'allegata tabella A), deve essere messo a disposizione delle regioni.
La qual cosa appunto avrebbe già fatto il Ministero dell'Agricoltura
con decreto in data 30 dicembre 1977.
La Giunta regionale, del resto, già con delibera n. 1600 del 10
febbraio 1978, aveva preso atto dei provvedimenti ministeriali
incaricando il Commissario per gli usi civici di dirigere
temporaneamente, quale funzionario della Regione, gli uffici
amministrativi a questa trasferiti e stabilendo che, fino a nuova
disposizione, il personale avrebbe continuato a prestare servizio nelle
sedi attualmente occupate.
Essendo stata comunicata ed eseguita tale delibera, che già
contiene un atto di organizzazione degli uffici e del personale
trasferito, dovrebbe essere preclusa ogni impugnativa concernente
successivi atti di organizzazione del medesimo personale e dei medesimi
uffici. Una volta acquisito alla Regione un certo apparato pubblico, ed
in mancanza di un tempestivo ricorso contro gli atti che hanno
determinato tale acquisizione, dovrebbe ritenersi preclusa, perché
tardiva, ogni impugnazione degli atti successivi e conseguenziali.
Il ricorso sarebbe inoltre inammissibile perché non tenderebbe a
tutelare una competenza dello Stato ma solo all'annullamento di un atto
della Regione per pretesa mancata osservanza di una riserva di legge.
Nel merito le censure sarebbero da rigettare: l'atto regionale
troverebbe fondamento nell'art. 123, terzo comma, del d.P.R. n. 616 del
1977 secondo cui, fino alla adozione di una normativa regionale sulla
definitiva destinazione del personale trasferito, questo viene
utilizzato in via provvisoria secondo le determinazioni della Regione
medesima e nell'art. 20 della legge regionale n. 29 del 1975 di analogo
tenore. La Regione inoltre si sarebbe limitata ad utilizzare il
personale messo a disposizione dallo stesso Ministero dell'Agricoltura
e Foreste e ciò non dovrebbe costituire minaccia per l'espletamento
delle funzioni rimaste allo Stato; in ogni caso escluderebbe qualsiasi
invasione o lesione dell'altrui competenza.
Per quel che concerne l'istanza di sospensione la resistente si
oppone rilevando che un eventuale accoglimento porterebbe alla paralisi
delle funzioni trasferite.
Nel corso del dibattimento le parti hanno discusso congiuntamente
l'istanza di sospensione ed il merito del conflitto, ribadendo e
precisando le rispettive tesi. Considerato in diritto :
La Regione Campania eccepisce in via preliminare la irricevibilità
del ricorso statale in quanto la Regione stessa aveva già esercitato i
poteri ex artt. 112 e 123 del d.P.R. n. 616 del 1977 con la delibera di
Giunta 10 febbraio 1978 n. 1600, senza che lo Stato lamentasse alcuna
invasione o menomazione delle sue attribuzioni. Con questa delibera la
Giunta regionale aveva confermato nella direzione dell'ufficio
amministrativo del Commissariato per la liquidazione degli usi civici
il titolare già nominato dagli organi statali competenti. Pertanto,
la successiva delibera della Giunta in data 13 ottobre 1978, n. 13531
(con la quale si era conferito l'incarico di dirigere l'ufficio
amministrativo del Commissariato al coordinatore del servizio
agricoltura, caccia e pesca) non costituirebbe esercizio di competenza
nuova e diversa; sicché il ricorso statale sarebbe irricevibile per
tardività.
Ma si può osservare che per lo Stato la conferma del Commissario
nella direzione dell'ufficio amministrativo del Ccmmissariato, pur
mutando il titolo della preposizione, non era in grado di menomare le
possibilità di esercizio delle funzioni statali residue rientranti
nella competenza del Commissario stesso: anzi, la conferma poteva
essere interpretata come l'avvio ad una situazione di codipendenza
funzionale. Ciò basta a far ritenere che l'eccezione della Regione non
possa essere accolta.
Inoltre, secondo la Regione Campania, il ricorso sarebbe
inammissibile per carenza di presupposto oggettivo, perché in sede di
conflitto di attribuzione non potrebbe eccepirsi l'omesso uso dello
strumento legislativo da parte della Regione la quale ha disposto,
invece, con atto amministrativo, la separazione delle funzioni
giurisdizionali ed amministrative del Commissario per la liquidazione
degli usi civici. Si tratterebbe infatti di un vizio dell'atto che non
interesserebbe la sfera di competenza dello Stato e della Regione. Ma
l'eccezione in ordine al mancato rispetto per la riserva di legge ex
art. 97, primo comma, della Costituzione ed alla inidoneità dell'atto
amministrativo regionale a modificare l'art. 27 della legge 16 giugno
1927, n. 1766 non esaurisce, al di là di una prima apparenza, i motivi
e l'oggetto del ricorso: nell'ambito dei quali hanno autonomo rilievo
la scissione dell'ufficio amministrativo del commissariato da quello
giurisdizionale, impedendosi così secondo lo Stato, il normale
esercizio delle attività rientranti nella sfera della giurisdizione e
di quelle amministrative residue; e, in ogni caso, l'omessa
predisposizione, da parte regionale, di uno strumento diverso con
carattere sostitutivo. Il che darebbe luogo ad una "sottrazione" di
funzioni e di strumenti operativi a danno dello Stato.
Comunque, nel merito il ricorso non è fondato. In realtà la
Regione Campania non poteva sottrarre allo Stato quanto lo Stato stesso
le aveva già trasferito. In altri termini, la Regione non ha fatto
altro che dare diretta ed immediata attuazione a norme statali che,
esse sì, operavano una separazione nel blocco di "funzioni
amministrative e giudiziarie" che la legge n. 1766 del 1927 aveva
attribuito ai commissari. Allo scopo di operare la scissione di cui si
è detto, nel rispetto dell'art. 97, primo comma, della Costituzione,
trasferendo in atto alle regioni funzioni e ufficio amministrativo del
Commissariato, è del tutto superflua una legge regionale dal momento
che a ciò hanno provveduto i commi quinto e sesto dell'art. 66 e la
tabella A) del d.P.R. n. 616 del 1977: nonché, per la messa a
disposizione del personale degli uffici trasferiti alla regione, l'art.
112 del citato decreto. Mentre l'art. 123, primo comma, dello stesso
testo stabilisce che il personale posto a disposizione delle regioni
troverà sistemazione definitiva nei ruoli regionali sulla base di
leggi della regione, il quarto comma di questo articolo prescrive che
il personale posto a disposizione della regione "è utilizzato in via
provvisoria secondo le determinazioni di questa presso gli uffici
regionali" (essendo ovvio che le determinazioni consistono in
provvedimenti di natura amministrativa), disposizione cui corrisponde,
del resto, l'art. 20 della legge Regione Campania 14 maggio 1975, n.
29. Che poi esistesse la "disponibilità" da parte della Regione del
personale dell'ufficio amministrativo del Commissariato trasferito ex
lege è comprovato dal decreto del Ministro per l'Agricoltura e Foreste
in data 30 dicembre 1977, con il quale veniva posto a disposizione
della Regione Campania il personale addetto alle funzioni dell'ufficio
amministrativo.
È quindi evidente che il trasferimento dell'ufficio amministrativo
e la messa a disposizione del personale implicavano anche il potere
della Regione di nominare un dirigente dell'ufficio stesso. Né è dato
rinvenire fonti normative, che impongano, sia pure in via transitoria,
una unione reale nella titolarità dell'ufficio di commissario
(funzioni giurisdizionali ed amministrative residue), rimasto allo
Stato, ed in quella dell'ufficio amministrativo passato con le relative
funzioni alla Regione. Una fattispecie di codipendenza funzionale
necessaria in questo campo avrebbe dovuto essere prevista, seppure per
un periodo transitorio, nel d.P.R. n. 616 del 1977 o in altro atto
legislativo dello Stato, mentre è ininfluente che essa sia affermata
nella circolare 27 giugno 1978, n. 18042 del Ministero per
l'Agricoltura e le Foreste, circolare richiamata dall'Avvocatura dello
Stato. Né, infine, è necessario insistere sulla inesistenza di un
obbligo (od anche di un onere) a carico delle regioni, di apprestare,
per l'esercizio di competenze statali residue, strumenti organizzativi
in sostituzione di quelli ad esse trasferiti dallo Stato.
Non si decide sulla istanza di sospensione proposta dal Presidente
del Consiglio dei ministri, già discussa in sede dibattimentale, come
accennato in narrativa, ed ovviamente superata dalla pronunzia nel
merito.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta alla Regione Campania il potere di conferire
l'incarico di dirigere l'ufficio amministrativo del Commissariato per
la liquidazione degli usi civici al coordinatore del servizio
agricoltura, caccia e pesca.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 ottobre 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO
ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:121 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte