Sentenza n. 121/1980
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/07/1980 · relatore Leopoldo Elia
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 93 e 102 del
d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (testo unico delle leggi per la
composizione e la elezione delle amministrazioni comunali), promossi
con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 15 marzo 1975 dal pretore di San Sosti nel
procedimento penale a carico di Madorno Pietro, iscritta al n. 203 del
registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 174 del 2 luglio 1975;
2) n. 2 ordinanze emesse il 23 aprile 1976 dal pretore di Valentano
nei procedimenti penali a carico di Sega Sandro e Mascitti Gino,
iscritte ai nn. 526 e 527 del registro ordinanze 1976 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253 del 22 settembre 1976;
3) ordinanza emessa il 24 febbraio 1977 dal pretore di Salò nel
procedimento penale a carico di Roscia Luigi ed altri, iscritta al n.
175 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 141 del 25 maggio 1977;
4) ordinanza emessa il 27 maggio 1977 dal pretore di Valentano nel
procedimento penale a carico di Pasqualini Romolo, iscritta al n. 342
del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 258 del 21 settembre 1977;
5) ordinanza emessa il 27 maggio 1977 dal pretore di Cuneo nel
procedimento penale a carico di Cavallera Francesco, iscritta al n. 455
del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 320 del 23 novembre 1977.
Visti gli atti di costituzione di Giuliano Antonio ed altri (parti
civili nel procedimento penale a carico di Madorno Pietro) nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 19 dicembre 1979 il Giudice
relatore Leopoldo Elia;
udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il pretore di San Sosti, con ordinanza emessa il 15 marzo
1975, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 102,
ultimo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 - testo unico delle
leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
Amministrazioni comunali - per contrasto con il principio di
eguaglianza, dubitando fosse ingiustificato il diverso e più severo
trattamento riservato ai reati commessi nel corso delle elezioni
amministrative rispetto a quello riservato ai reati comuni, quanto
all'applicazione dei benefici della sospensione condizionale della pena
e della non menzione della condanna nel certificato penale.
Nel caso di specie si procedeva contro persona imputata del delitto
p. e p. dall'art. 88 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, per essersi
adoperata a costringere, abusando della propria funzione di collocatore
comunale, alcuni elettori a votare per il proprio futuro genero.
L'ordinanza, regolarmente comunicata e notificata, veniva
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 2 luglio 1975.
Si costituivano nel giudizio innanzi a questa Corte le persone
offese dal reato, già costituitesi parti civili nel giudizio a quo.
Richiamate le precedenti pronunzie di rigetto della Corte sul tema
(sentenza n. 48 del 1962 e sentenza n. 26 del 1970) osservavano che
rientra nei poteri e nelle competenze del legislatore valutare
diversamente e dunque diversamente disciplinare i reati elettorali
rispetto ai reati comuni, valorizzando le esigenze e le particolarità
della materia. Non sussisterebbe quindi il vizio di costituzionalità
prospettato nella ordinanza che introduce questo giudizio.
2. - Con due ordinanze emesse il 23 aprile 1976 e con una ordinanza
emessa il 27 maggio 1977 il pretore di Valentano sollevava questione di
legittimità costituzionale del medesimo art. 102, ultimo comma, del
d.P.R. n. 570 del 16 maggio 1960 per contrasto con il principio di
eguaglianza, avuto riguardo alla normativa che disciplina i reati
commessi nel corso delle elezioni politiche. La legge 27 dicembre 1973,
n. 933 ha invero abrogato la normativa prima vigente, analoga a quella
per le elezioni amministrative e contenuta nell'ultimo comma dell'art.
113 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (testo unico delle leggi per
l'elezione della Camera dei deputati), riconducendo per questo profilo
i reati commessi nel corso delle elezioni politiche sotto la disciplina
generale dettata dal codice penale.
In tutti e tre i casi si procedeva contro persone imputate del
reato p. e p. dall'art. 93 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, per aver
sottoscritto più di una dichiarazione di presentazione di candidatura.
Le ordinanze, regolarmente comunicate e notificate, venivano
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 22 settembre 1976 e n.
258 del 21 settembre 1977.
3. - Questione analoga, in procedimento penale relativo al medesimo
reato, veniva sollevata dal pretore di Salò, con ordinanza emessa il
24 febbraio 1977, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 25
maggio 1977, dopo regolari comunicazioni e notifiche.
4. - Ulteriori questioni di costituzionalità in ordine allo art.
102, ultimo comma, ed all'art. 93 del d.P.R. n. 570 del 1960
menzionato venivano sollevate dal pretore di Cuneo, con ordinanza
emessa il 27 maggio 1977.
Dubitava tale pretore che il detto art. 93 fosse violativo del
principio di eguaglianza, con riguardo alla nuova disciplina vigente in
materia di elezioni politiche, secondo cui sono dispensati dalla
sottoscrizione delle liste quei partiti che hanno ottenuto almeno un
seggio in Parlamento nelle precedenti elezioni, avendo presentato
candidatura con proprio contrassegno o che si siano costituiti in
gruppo parlamentare nella precedente legislatura. In ipotesi
corrispondenti una analoga dispensa dovrebbe valere per le elezioni
amministrative; ne conseguirebbe il venir meno di reati commessi
sottoscrivendo più liste di partito, nei casi in cui tale
sottoscrizione non verrebbe ad essere più richiesta. Essendo preclusa
una estensione analogica della nuova normativa sulle elezioni politiche
non sarebbe possibile eludere una questione di costituzionalità per
contrasto con il principio di eguaglianza.
L'art. 102, ultimo comma, del detto d.P.R. inoltre contrasterebbe
con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione in quanto non
consentirebbe di sottrarre agli effetti deleteri del carcere il
delinquente primario, quando ha commesso un reato elettorale, con
divieto stabilito in astratto et intuitu criminis, tale da non
consentire valutazioni personali ed individualizzate.
L'ordinanza, regolarmente comunicata e notificata, veniva
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 320 del 23 novembre 1977.
Interveniva in questo giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri deducendo l'infondatezza delle questioni sollevate. La
dispensa dall'onere di sottoscrivere determinate liste si
giustificherebbe nelle elezioni politiche in considerazione dell'ampio
seguito che un partito dimostra di avere quando riesce a far eleggere
un suo candidato in Parlamento o quando i suoi aderenti eletti formano
un gruppo parlamentare. Il successo in precedenti elezioni a carattere
locale non offrirebbe una garanzia corrispondente di rappresentatività
e dunque non sussisterebbe quella analogia di situazioni che consente
di invocare il principio di eguaglianza.
Sarebbe poi manifestamente infondata la questione sollevata nei
confronti dell'art. 102, ultimo comma, del d.P.R. n. 570 del 1960, con
riferimento al principio di rieducatività delle pene, già decisa
dalla Corte con sentenza di rigetto (n. 48 del 1962).
5. - Nell'udienza di discussione l'Avvocatura dello Stato ribadiva
le tesi svolte. Considerato in diritto :
1. - E opportuno esaminare per prima la questione di legittimità
costituzionale relativa all'art. 102, ultimo comma, del t.u. approvato
con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, così come è posta nelle tre
ordinanze del pretore di Valentano ed in quella del pretore di Salò:
tale ordine di precedenza si giustifica per il carattere di novità
della questione rispetto all'altra pur concernente la stessa normativa
(e a fronte del medesimo parametro costituzionale: art. 3, primo comma,
della Costituzione), giacché la violazione del principio di
eguaglianza non viene più prospettata come contrasto diretto tra norma
ordinaria e norma costituzionale, e nei termini che avevano già
condotto alla sua reiezione da parte di questa Corte, ma è ravvisata
in una situazione lesiva del principio, provocata dal sopravvenire
della disciplina contenuta nella legge 27 dicembre 1973, n. 933. Con
l'articolo unico di questa legge era abrogato l'ultimo comma dell'art.
113 del t.u. delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati,
approvato con d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361: comma che (disponendo per i
reati elettorali previsti nel testo unico il divieto di applicare i
benefici della sospensione della esecuzione della condanna e della non
menzione nel certificato del casellario giudiziale) conteneva una norma
anche formalmente identica a quella dell'art. 102, ultimo comma, del
t.u. n. 570 del 1960.
La questione è fondata.
2. - Come è noto, l'istituto della sospensione condizionale della
pena, o meglio della sua esecuzione, fu introdotto in Italia con la
legge 26 giugno 1904, n. 267 ("legge sulla condanna condizionale"), in
cui si prevedevano per la concessione del beneficio condizioni molto
più restrittive di quelle stabilite attualmente (tra l'altro, la
sospensione non era consentita se la pena detentiva irrogata
oltrepassava i sei mesi). Dopo l'entrata in vigore di questa legge
ebbero luogo due elezioni politiche generali (nel 1904 e nel 1909); e
soltanto nel corso della discussione nella Camera dei deputati del
progetto per la riforma della legge elettorale politica (divenuta poi
legge 30 giugno 1912, n. 665) fu approvato un art. 113 bis, con il
quale si escludeva l'applicabilità della legge n. 267 del 1904 ai
reati elettorali.
Tale disciplina più rigorosa non era contenuta nel progetto
governativo, ma scaturì dal dibattito in Commissione e fu proposta
all'Assemblea dal relatore, il quale sottolineò soprattutto questo
motivo: la sospensione dell'esecuzione della pena è prevista dal
legislatore non solo per la lievità del reato commesso, ma perché si
presuppone che il comportamento del reo sia pur sempre circondato dalla
riprovazione dei cittadini; se, "per un pervertimento della pubblica
opinione" - come, a suo avviso, accadeva per i reati elettorali - la
riprovazione sociale fa difetto e per di più non si procede
all'esecuzione della pena, viene meno del tutto l'efficacia pratica
delle disposizioni penali. Si osservava poi che gli intervalli
piuttosto lunghi tra l'una e l'altra consultazione elettorale avrebbero
impedito di mettere alla prova il ravvedimento del condannato cui fosse
concesso il beneficio della sospensione.
In assemblea il testo proposto dal relatore fu vivamente
contrastato dai promotori della legge n. 267 del 1904, secondo i quali
la ratio di questa legge impediva di distinguere tra reato e reato,
trattandosi, oltretutto, di pene per reati non gravi; né - si
aggiungeva - vale l'argomento della intermittenza delle consultazioni
elettorali, perché la legge del 1904 prevede la revoca del beneficio
non soltanto nella ipotesi di recidiva specifica ma anche in quella di
recidiva generica. Peraltro il relatore, col pieno appoggio del
Presidente del Consiglio e Ministro dell'interno del tempo, confermò
gli argomenti già esposti, sottolineando che in Italia il condannato
per frodi elettorali nulla perdeva della pubblica estimazione;
aggiungeva che erano da prevedersi fortissime pressioni sui giudici
perché concedessero il beneficio, anche perché, secondo altri
deputati, i rei sarebbero stati spesso delinquenti primari e avrebbero
violato la legge penale spinti dalla passione politica, particolarmente
viva in periodo di elezioni.
Secondo il relatore, infine, non bisognava sottovalutare il
pericolo della commissione di un maggior numero di reati a seguito
dell'estensione del suffragio prevista dalla legge allora in esame,
comportante l'allargamento dell'elettorato attivo a milioni di
cittadini. Il testo proposto dal relatore fu approvato a maggioranza
nella seduta pomeridiana del 24 maggio 1912. La nuova disciplina era
senza discussione adottata anche dal Senato, al quale la relazione
governativa di accompagnamento al testo approvato dalla Camera dei
deputati la segnalava come "remora" efficace alla commissione di reati
elettorali. La norma restrittiva era poi contenuta nelle seguenti
disposizioni, con ulteriori modificazioni formali (riferimento alla
disciplina della condizionale nel c.p.p. del 1913, anziché nella legge
del 1904): u.c. art. 128 legge 30 giugno 1912, n. 666 e t.u. 26 giugno
1913, n. 821; u.c. art. 121 t.u. 2 settembre 1919, n. 1495; u.c. art.
119 t.u. 13 dicembre 1923, n. 2694; u.c. art. 118 t.u. 17 gennaio 1926,
n. 118 e u.c. art. 118 t.u. 2 settembre 1928, n. 1993; così il
divieto, passando senza riesame nei testi unici succedutisi per quasi
quattro lustri, finì per acquistare un carattere tralaticio.
Di questo argomento si tornò poi a discutere nella Consulta
nazionale. Già nella relazione della Commissione degli esperti
designati dai partiti politici al Ministero per la Costituente per
elaborare la legge elettorale si sottolineava la severa repressione
proposta per qualsiasi attentato alla libertà dell'elettore e
all'ordine delle elezioni, anche con arresto immediato: "ma sarà più
efficace - si soggiungeva - la certezza della rapidità del
procedimento e della espiazione" (Atti, pag. 18). Era quindi proposto
un aggiornamento delle norme penali contenute nel t.u. del 1919, con
pene inasprite, tenuto conto della esigenza di maggiori garanzie
richieste per la elezione di un'assemblea che doveva adottare la nuova
Carta costituzionale. L'art. 72 del progetto, nel suo ultimo comma,
riprendeva il divieto di applicare la sospensione della esecuzione
della condanna, in riferimento alla normativa dei codici penale e di
procedura penale del 1930, con una formulazione accolta integralmente
nell'art. 78, ultimo comma, del d.lgs.lgt. 10 marzo 1946, n. 74,
recante norme per la elezione dei deputati all'Assemblea costituente.
Come si è detto, in sede di discussione nell'assemblea plenaria
della Consulta nazionale (21-22 febbraio 1946), il tema del divieto
della sospensione condizionale della pena per i reati elettorali fu
riesaminato perché un consultore, con la presentazione di un
emendamento soppressivo, tentò di far eliminare l'ultimo comma
dell'art. 72 del progetto. In particolare si affermava che la norma
costituiva una deroga ingiustificata al diritto penale comune,
trattandosi di reati molto lievi, dal momento che alla sospensione non
poteva farsi luogo per condanne a pena detentiva superiore ad un anno;
e si soggiungeva che nemmeno nelle leggi tributarie (compresa la legge
7 gennaio 1929, n. 4) si era adottata una disciplina tanto rigorosa. Ma
l'emendamento soppressivo incontrava una vittoriosa resistenza,
motivata, oltreché dall'obbiezione più generale che non si poteva
senza pericolo rendere incerta l'esecuzione della pena per i reati
elettorali, dal richiamo alle difficili condizioni dell'ordine pubblico
in Italia nel periodo succeduto alla seconda guerra mondiale. Sicché,
se è inesatto far risalire alla legislazione di allora un divieto,
venuto in essere già nel 1912, è pur vero che esso trovò una
giustificazione specifica nella turbata situazione del paese negli anni
1944-1946.
Non avendo la nuova legge per la elezione della Camera dei deputati
(legge 20 gennaio 1948, n. 6) apportato alcuna modifica su questo
punto, il divieto di concedere il beneficio passò prima nell'art. 88,
ultimo comma, del testo unico, approvato con d.P.R. 5 febbraio 1948,
n. 26 e poi nell'art. 113, ultimo comma, del testo unico, approvato con
d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, applicabile anche alle elezioni per il
Senato della Repubblica. Con sentenza n. 26 del 1970, questa Corte
dichiarò non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 113, ultimo comma, sollevata per contrasto con l'articolo 3
della Costituzione. La Corte richiamava allora la motivazione della
sentenza n. 48 del 1962 (che aveva dichiarato non fondata la medesima
questione a proposito dell'art. 102, ultimo comma, del testo unico 16
maggio 1960, n. 570). Nella pronuncia del 1962 si poneva tra l'altro in
rilievo: a) la fondamentale importanza della materia elettorale in un
regime democratico; b) la efficacia immediata da riconoscersi per i
reati elettorali alla pena e alle misure che alla pena conseguono; c)
la possibilità per il legislatore di ricondurre i limiti per
l'applicazione dell'art. 163 c.p. oltreché ad una valutazione della
gravità dei reati mediante il criterio quantitativo della pena, anche
ad una differenziazione fondata sulla diversa qualità dei reati
stessi.
3. - Il divieto di concedere il beneficio della sospensione
condizionale della pena per i reati elettorali era stato esteso ben
presto alla normativa per le elezioni amministrative con gli artt. 2
(art. 110) della legge 19 giugno 1913, n. 640 e 115 del testo unico,
approvato con r.d. 4 febbraio 1915, n. 148; ripreso nell'art. 83,
ultimo comma, del d.lgs.lgt. 7 gennaio 1946, n. 1, recante norme per la
ricostituzione delle Amministrazioni comunali e provinciali su base
elettiva, passò poi nell'art. 95, ultimo comma, del testo unico,
approvato con d.P.R. 5 aprile 1951, n. 203 e finalmente nell'art. 102,
ultimo comma, del testo unico n. 570 del 1960. Con la sentenza n. 48
del 1962 (v. inoltre le ordinanze n. 8 e n. 85 del 1964), questa Corte
ha dichiarato non fondata, per i motivi di sopra accennati, la
questione di legittimità sollevata a proposito di quest'ultima
disposizione per asserito contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost.
4. - Va inoltre ricordato un settore di grande importanza nella
legislazione elettorale costituito dalla disciplina dell'elettorato
attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali. Com'è
noto, fino al secondo dopoguerra tale disciplina era contenuta nei
testi unici che regolavano il procedimento per le elezioni alla Camera
dei deputati ed ai consigli delle amministrazioni locali. Perciò il
divieto di concedere il beneficio della condizionale comprendeva, nella
formula "reati elettorali", anche quelli relativi alla regolare
formazione delle liste. Con la legge 7 ottobre 1947, n. 1058,
l'Assemblea costituente separò la disciplina dell'elettorato attivo e
delle liste elettorali dalla normativa sul procedimento, rendendola
altresì comune per ogni tipo di elezione. Di questa vicenda, ai fini
del presente giudizio, vanno rilevati due circostanze: era mantenuto il
divieto di concedere il beneficio della condizionale per i reati
previsti nello stesso testo, ma limitandolo ai "delitti dolosi" (art.
50 u.c., ora art. 60 u.c. t.u. approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n.
223); in secondo luogo, anche questa volta si ripeteva il tentativo di
sopprimere la norma restrittiva (cfr. Atti A. C., 13 settembre 1947,
pagg. 171 - 172), adducendosi in favore della proposta, oltre a motivi
già noti, l'argomento che il divieto, "assolutamente erroneo ed
ingiusto", contrastava con il principio informatore della normativa
sulla condizionale, secondo cui si deve tener conto non della qualità
del delitto, ma della personalità del delinquente. Il tentativo di
tornare al diritto comune fu respinto con una ragione di carattere
generale (importanza della regolare formazione delle liste per lo
svolgimento delle elezioni) e con un motivo attinente al periodo
iniziale di funzionamento delle nuove istituzioni, in cui era
necessario educare alla osservanza delle regole democratiche le
coscienze dei cittadini.
5. - Il 21 dicembre 1972 veniva presentata alla Camera dei deputati
una proposta di legge d'iniziativa parlamentare, che mirava ad
attenuare il rigore dell'art. 113, u.c., del testo unico 30 marzo 1957,
n. 361, escludendo dalla non applicabilità dei benefici della
sospensione condizionale e della non menzione della condanna nel
certificato del casellario giudiziale "i casi di particolare lievità e
di età giovanile del colpevole". Nella relazione la norma era ritenuta
"del tutto ingiusta, inumana ed anticostituzionale", in quanto impediva
al giudice di concedere, in tutti i casi, anche i più lievi, i
benefici predetti, con la conseguenza automatica della interdizione dai
pubblici uffici.
La I Commissione permanente della Camera (vedi per la relazione
atto n. 1413-A della VI legislatura) ritenne che le "dure deroghe" al
diritto comune fossero collegate con le esigenze della ripresa della
vita democratica nel nostro paese, e propose unanime all'Assemblea di
deliberare l'abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 113. La Camera
approvò senza discussione, consenziente il rappresentante del governo
(Atti Camera, 12 aprile 1973, pagg. 6940-6941).
Al Senato la I Commissione permanente condivise all'unanimità il
testo approvato dalla Camera ed il suo motivo ispiratore, ritenendo la
deroga al diritto comune "manifestamente ingiusta ed inumana" anche in
rapporto al tipo di reato che ha le sue radici nell'"inevitabile clima
creato dalle tensioni politiche" (Atto n. 1086-A della VI
legislatura). L'Assemblea approvò senza discussione il disegno di
legge (Atti Senato, 20 dicembre 1973, pagg. 11826-11827). Si pervenne
così alla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 23 gennaio
1974, della legge 27 dicembre 1973, n. 933.
6. - Già prima, però, la coerenza dell'ordinamento in tema di
divieto di applicazione dei noti benefici ai reati elettorali, lasciava
per qualche aspetto a desiderare: infatti, per le trasgressioni
sanzionate penalmente ai precetti della legge 4 aprile 1956, n. 212
(Norme per la disciplina della propaganda elettorale), il divieto al
giudice non era affatto previsto.
Ma è con la legge n. 933 del 1973 che la incoerenza
dell'ordinamento su questo punto assume caratteri e dimensioni tali da
determinare un sicuro contrasto con l'art. 3, primo comma, Cost.
dell'art. 102, u.c., del t.u. 16 maggio 1960, n. 570. Ammesso infatti,
con la giurisprudenza di questa Corte, che il principio democratico
(artt. 1, 48, 55, 56, 75, 122 Cost.) conferisca alla materia elettorale
tale rilievo da giustificare la deroga al diritto penale comune in tema
di benefici applicabili dal giudice, è evidente che la ulteriore
differenziazione interna alla materia, nei termini in cui è
determinata dallo jus superveniens del 1973, risulta del tutto
irrazionale ed arbitraria.
Ove infatti si volesse fare ricorso, nell'ambito del diritto
elettorale, ad una ratio distinguendi con diversi gradi di rigore per
reati commessi in relazione ai procedimenti elettivi, è chiaro che il
principio democratico potrebbe se mai comportare, considerata la
maggior importanza da questo punto di vista delle elezioni politiche
nazionali ed europee, una maggior severità proprio per le violazioni
delle norme penali previste per queste elezioni.
A tale argomento non può opporsi la sent. 45 del 1967 di questa
Corte che dichiarò non fondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 86 del d.P.R. 5 aprile 1951, n 203 e 93 del
d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, sulle elezioni degli organi delle
Amministrazioni comunali, denunziati per violazione dell'art. 3, primo
comma, Cost. in quanto, per effetto dei loro precetti, chi sottoscrive
più di una dichiarazione di presentazione di candidatura per le
elezioni comunali è punibile con pena edittale più grave (reclusione
fino a due anni e multa fino a lire 20.000). di chi sottoscrive più di
una lista di candidati per le elezioni politiche (reclusione fino a tre
mesi ovvero multa sino a lire 10.000: art. 106 d.P.R. n. 361 del 957).
In realtà, la considerazione di fondo, contenuta in quella pronuncia
("le elezioni amministrative vengono realizzate in ambienti,
circostanze, situazioni locali che ne caratterizzano la preparazione e
l'andamento"), potrebbe in astratto valere come nota distintiva (o
insieme di note distintive) tali da costituire motivo attendibile di
differenziazione. Ma la questione allora decisa riguardava la "misura"
di sanzioni penali, il "quantum" di alcune pene, rispetto alle quali si
è espresso invano (finora) un auspicio di armonizzazione da parte del
legislatore. La misura delle pene, come è noto, è materia che, salvo
casi-limite, non può non essere riservata alla discrezionalità del
potere legislativo. Del resto altro è la disciplina di una situazione
puntuale, altro la applicabilità o meno di istituti di diritto comune
(quali la sospensione condizionale dell'esecuzione della pena o la non
menzione nel certificato del casellario giudiziale) a complessi di
reati, distinti per l'afferire al procedimento elettorale politico o a
quello amministrativo.
Inoltre, anche se non è questa una considerazione decisiva, sul
piano storico la norma più rigorosa in tema di elezioni amministrative
è nata come un'estensione o un riflesso di quella originariamente
adottata per le elezioni della Camera dei deputati.
La riprova che lo jus superveniens del 1973 ha prodotto
intollerabili disparità di trattamento di situazioni quantomeno
analoghe emerge, per il giuoco dei rinvii tra diversi corpi di norme, a
proposito di elezioni regionali. Come è noto, l'art. 1, u.c., della
legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante norme per la elezione dei
consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario, dispone che si
osservano, salvo quanto stabilito dalla legge stessa e per quanto
applicabili, le disposizioni del d.P.R. n. 570 del 1960, nelle parti
riguardanti i consigli dei comuni con oltre 5.000 abitanti. Ciò
comporta che per la disciplina penale valga in toto il capo IX di
questo testo unico, e dunque anche il divieto contenuto nell'art. 102,
ultimo comma. Al contrario, norme statali e norme regionali in vigore
per le elezioni degli organi rappresentativi delle Regioni a statuto
speciale rinviano in varia guisa alla disciplina contenuta nel tit. VII
del testo unico n. 361 del 1957 e perciò, dopo la legge n. 933 del
1973, ad un art. 113, il cui ultimo comma risulta abrogato (v. per la
Val d'Aosta art. 2, primo comma, legge 5 agosto 1962, n. 1257; per il
Trentino-Alto Adige art. 69, legge reg. 20 agosto 1952, n. 24, art. 72
nella numerazione che risulta in seguito alla legge reg. 18 giugno
1964, n. 23; per il Friuli-Venezia Giulia art. 49 legge reg. 27 marzo
1968, n. 20; per la Sardegna art. 79 legge reg. 23 marzo 1961, n. 4;
per la Sicilia art. 67 legge reg. 20 marzo 1951, n. 29).
A questa ingiustificata disparità di trattamento, secondo che si
partecipi alle elezioni per le regioni a statuto ordinario o per le
regioni a statuto speciale, si aggiungono, sempre per effetto di
multipli rinvii (tra leggi statali e tra leggi regionali e leggi
statali), ulteriori differenziazioni prive di ogni razionale
fondamento. Come è noto, secondo l'art. 51, primo comma, della legge
25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla
Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), le
disposizioni penali, contenute nel titolo VII del testo unico per la
elezione della Camera dei deputati, si applicano anche con riferimento
alle disposizioni della legge sui referendum; quindi, lo jus
superveniens del 1973, abrogando l'ultimo comma dell'art. 113, reagisce
senza dubbio in tema di disciplina dei reati commessi in occasione di
referendum, ripristinando le regole del diritto comune.
Ma le leggi regionali sui referendum dispongono che per la tutela
penale dei loro precetti si applichi l'art. 51 della legge statale sui
referendum nazionali (si veda, ad esempio, per il Piemonte l'art. 39
della legge reg. 16 gennaio 1973, n. 4; per il Veneto l'art. 30 della
legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 e per l'Emilia-Romagna l'art. 22
della legge regionale 13 maggio 1980, n. 34). Ciò fa sì che,
nell'ambito di una stessa regione a statuto ordinario, per i reati
elettorali commessi in occasione del rinnovo del Consiglio regionale
valga ancora il divieto di applicare il beneficio della condizionale
mentre per i reati occasionati da referendum regionali, il giudice
possa disporre la sospensione condizionale dell'esecuzione della pena.
E va pure ricordato che il divieto di applicare questi benefici non
è stato introdotto nella disciplina per la elezione dei rappresentanti
dell'Italia al Parlamento europeo (artt. 48 e 49 della legge 24 gennaio
1979, n. 18).
Questa mancanza di coordinamento legislativo, derivante dalla legge
n. 933 del 1973, è certo involontaria e dovuta alla complessità e
farraginosità della normativa vigente: nondimeno essa dà luogo ad un
grave difetto di congruità tra il motivo adducibile per la deroga al
diritto comune e la disciplina dettata nella materia dei reati
elettorali.
Non rileva peraltro accertare in questa sede se la legge del 1973
sia ispirata ad un giudizio sottostante che ritiene il motivo della
deroga semplicemente anacronistico (rispetto al periodo postbellico) o
addirittura incostituzionale: è sufficiente constatare la
contraddizione logica prodotta dalla volontà di ripristinare il
diritto comune in ordine all'applicabilità dei ridetti benefici ai
reati commessi in occasione di elezioni politiche, di referendum
statali, di elezioni agli organi rappresentativi delle regioni a
statuto speciale e di referendum regionali, ed il mantenimento della
deroga per le elezioni degli organi rappresentativi dei comuni, delle
provincie e delle regioni a statuto ordinario.
Si potrebbe osservare a questo punto che il legislatore del 1973
abrogò il divieto quando il limite massimo della pena detentiva per la
concessione del beneficio ex art. 163 c.p., era fissato in un anno; e
che pertanto i reati elettorali per i quali si consentiva la
concessione del beneficio erano relativamente lievi. Ma, avendo poi
l'art. 11 del d.l. 11 aprile 1974, n. 99 (conv. con legge 7 giugno
1974, n. 220) portato a due anni il limite predetto, i reati
elettorali per cui potrebbe sospendersi l'esecuzione della pena non
mancherebbero di una certa gravità. Sicché, si potrebbe rilevare, la
deroga fu fortemente voluta e mantenuta quando le condizioni per la
concessione del beneficio erano assai restrittive, mentre la deroga
stessa verrebbe poi meno integralmente allorché il limite della pena
detentiva è stato notevolmente ampliato.
Ma è agevole rispondere che intanto il novellato art. 163 c.p. è
applicabile fin dal 1974 ai reati commessi in occasione di elezioni
politiche: e che più l'istituto della sospensione condizionale si
dilata, più appare grave la deroga ad un diritto comune divenuto ancor
più benigno. Ed in definitiva spetterà sempre al legislatore valutare
le conseguenze derivanti dal sommarsi della modifica della disciplina
elettorale introdotta dalla legge n. 933 del 1973 con la riforma del
1974 in tema di sospensione condizionale della pena.
Infine è da ricordare che l'art. 423, primo comma, del c.p.p. del
1913 condizionava espressamente la concessione della condizionale ad un
"salvo che sia altrimenti stabilito in leggi speciali"; mentre il testo
dell'art. 163 c.p., nella versione originaria ed in quella ora in
vigore, non contiene questa riserva, quasi a sottolineare, più che la
sua inutilità, stante il carattere di legge ordinaria della norma del
codice, la propensione dell'ordinamento ad esaurire il giudizio di
gravità e di qualità dei reati nella comminazione e commisurazione
delle pene, anche per ciò che concerne l'applicabilità del beneficio.
Si deve inoltre chiarire che, malgrado dubbi espressi fin dalla
lontana discussione parlamentare del 1912 e malgrado qualche isolata
pronuncia giurisprudenziale del periodo precedente la guerra 1915-1918,
la sospensione dell'esecuzione della condanna ha per Oggetto solamente
l'espiazione della pena inflitta e non si estende né influisce in
ordine alle pene accessorie (art. 586 c.p.p. del 1913; art. 166 c.p.
del 1930); pertanto la concessione del beneficio ex art. 163 c.p. non
tocca né l'interdizione dai pubblici uffici né la sospensione del
diritto elettorale quando conseguono alla condanna per reati previsti
dalle leggi sulle elezioni politiche o amministrative.
Si è pure obbiettato, contro l'eliminazione della deroga
restrittiva, ché essa sarebbe in contraddizione con quelle norme che
impongono il giudizio direttissimo con o senza l'arresto in flagranza
(es. artt. 89, 90 e 91 del testo unico n. 570 del 1960 per le elezioni
dei Consigli comunali). Ma è sufficiente rammentare che vigono
numerose leggi speciali le quali impongono il giudizio direttissimo
(es. art. 21 legge 8 febbraio 1948, n. 47, disposizioni sulla stampa)
senza escludere l'applicabilità della sospensione condizionale della
pena: in questi casi il legislatore ha sicuramente ritenuto che la
eventuale concessione del beneficio non vanificasse le finalità del
procedimento direttissimo.
Dopo lo jus superveniens della legge n. 933 del 1973, non vi sono,
dunque, valide ragioni che giustifichino il permanere, in tema di
sospensione condizionale della pena e di non menzione della condanna
nel certificato del casellario giudiziale, di un trattamento più
severo per i reati commessi in occasione di elezioni per i consigli dei
comuni, delle provincie e delle regioni a statuto ordinario.
7. - Il giudizio di fondatezza, adottato sotto il profilo ora
svolto, comporta l'assorbimento della questione sollevata dal pretore
di San Sosti per contrasto dell'art. 102, u.c., del testo unico n. 570
del 1960, con l'art. 3, primo comma, Cost., in quanto il principio di
eguaglianza sarebbe violato per il più severo trattamento disposto per
i reati elettorali rispetto a quelli comuni.
8. - Assorbita risulta pure la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 102, ultimo comma, del testo unico n. 570 del
1960, sollevata dal pretore di Cuneo, per contrasto con l'art. 27,
terzo comma, Cost. in quanto la disciplina ivi disposta impedirebbe di
sottrarre il delinquente primario al deleterio regime del carcere, con
un divieto previsto in relazione al tipo di reato e tale da escludere
valutazioni specifiche della personalità del reo.
9. - L'altra questione di legittimità costituzionale sollevata dal
pretore di Cuneo con la stessa ordinanza riguarda l'art. 93 del testo
unico n. 570 del 1960, in quanto non "ridotto" nel suo ambito operativo
per la mancata estensione alle elezioni amministrative delle nuove
disposizioni concernenti le modalità di presentazione delle liste dei
candidati alle elezioni politiche ed, in particolare, la eliminazione
per talune di esse dell'onere di sottoscrizione da parte di elettori
presentatori.
Evidentemente il pretore di Cuneo non ha tenuto conto dell'art. 1,
lett. b) del d.l. 3 maggio 1976, n. 161 (convertito con modificazioni,
che non interessano questo punto, con legge 14 maggio 1976, n. 240).
Secondo tale disposizione: "in occasione di elezioni regionali,
provinciali e comunali, nessuna sottoscrizione è richiesta per la
presentazione di liste o di candidature con contrassegni
tradizionalmente usati da partiti o gruppi politici che abbiano avuto
eletto un proprio rappresentante in Parlamento o siano costituiti in
gruppo parlamentare nella legislatura in corso alla data di indizione
dei relativi comizi; ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento delle
elezioni politiche con quelle regionali, provinciali e comunali, nella
legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le
consultazioni politiche".
Gli atti devono dunque essere restituiti al giudice perché
rivaluti su questo punto la situazione alla luce della disciplina ora
richiamata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la illegittimità costituzionale dell'ultimo comma
dell'art. 102 del testo unico approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n.
570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli
Organi delle Amministrazioni comunali);
b) ordina la restituzione degli atti al pretore di Cuneo per una
nuova valutazione della rilevanza della questione di legittimità
costituzionale concernente l'art. 93 dello stesso testo unico.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 luglio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:121 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte