Sentenza n. 121/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/07/1982 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 18d.P.R. 643/1972
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma
quarto, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili) promosso con
ordinanza emessa il 6 giugno 1977 dalla Commissione tributaria di primo
grado di Torino, sul ricorso proposto da Barone Roberto, iscritta al n.
513 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 4 del 4 gennaio 1978.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 14 aprile 1982 il Giudice relatore
Oronzo Reale;
udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il notaio Roberto Barone aveva presentato ricorso alla Commissione
tributaria di primo grado di Torino onde ottenere la revoca della
decisione dell'Ufficio Atti Pubblici di Torino con cui era stata
liquidata una imposta INVIM relativa ad un atto di trasferimento di
immobile di lire 2.773.900; a sostegno della richiesta, il Barone aveva
addotto che l'Ufficio non aveva tenuto conto delle spese incrementative
denunciate tempestivamente ma non documentate nei termini fissati
nell'art. 18, quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643.
Il detto notaio aveva stipulato l'atto di trasferimento di un
immobile e pagato l'imposta INVIM dovuta dalla venditrice Società
Claviere: tale imposta era stata liquidata senza tenere conto delle
spese incrementative denunciate, ma non documentate, nel termine
previsto per la registrazione.
La Commissione tributaria aveva osservato sul punto che l'operato
dell'Ufficio doveva essere considerato corretto a norma della
disposizione citata, in quanto la tempestiva documentazione delle spese
è ivi prescritta a pena di decadenza. Tanto premesso, la Commissione,
previo compiuto esame della rilevanza della questione stessa, sollevava
questione di legittimità costituzionale in via incidentale della norma
citata, appunto nella parte in cui prescrive l'obbligo della
documentazione tempestiva delle spese incrementative a pena di
decadenza.
La disposizione impugnata, ad avviso del collegio a quo,
colliderebbe con il disposto dell'art. 53 della Costituzione, in quanto
prescinderebbe "del tutto dal principio della capacità contributiva",
anche in relazione all'art. 3 della Costituzione; e ciò in quanto "la
sanzione di decadenza", exart. 18 citato, può determinare, nei casi in
cui la documentazione sia stata, come nella specie, presentata
successivamente, un pregiudizio al contribuente, anche in quanto a
questi verrebbe ad essere applicata una sanzione tributaria più grave
di quella prevista per l'omessa denuncia di trasferimento del bene.
Quest'ultima considerazione è strettamente pertinente al caso di
specie, in cui il contribuente avrebbe pagato a titolo di sanzione una
somma complessiva minore ove avesse presentato fuori termine la
denuncia di trasferimento, corredata però della documentazione
relativa alle spese, di quella in effetti applicatagli per aver
presentato una tempestiva denuncia peraltro non accompagnata dalla
documentazione relativa.
Non si aveva costituzione di parti; spiegava intervento il
Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la proposta questione fosse
dichiarata infondata.
Con riferimento alla prospettata violazione dell'art. 3 della
Costituzione si osservava che l'omessa denuncia e la mancata
documentazione delle spese incrementative attengono la prima ad un
obbligo del contribuente (la cui inosservanza è sanzionata a norma di
legge) e la seconda ad un onere, cui non consegue alcuna sanzione, ma
solo l'impossibilità di conseguire l'effetto utile in ragione del
quale tale onere è previsto: si tratterebbe pertanto di due situazioni
completamente diverse, non paragonabili tra loro.
Né potrebbe avere rilievo alcuno che, in casi di specie, come
quello sottoposto al giudizio della Commissione di primo grado di
Torino, il pregiudizio pecuniario per il contribuente sia in ipotesi
meno grave nel caso di omessa denuncia.
Con riguardo all'art. 53 della Costituzione si rilevava che l'art.
18 non disciplina i presupposti sostanziali della tassazione, ma il
procedimento per l'applicazione dell'imposta. "La rilevanza sostanziale
delle spese incrementative è giustamente stabilita dall'art. 11 del
decreto n. 643, il quale è indubbiamente ispirato al principio della
capacità contributiva"; i presupposti sostanziali della tassazione
sono quelli previsti dagli artt. da 1 a 14 dello stesso decreto e il
contenuto della norma impugnata, attinente alla regolarità del
procedimento di accertamento dell'imposta, non può ledere il principio
di cui all'art. 53 della Costituzione. Considerato in diritto :
1. - Il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, istitutivo dell'imposta
comunale sull'incremento del valore degli immobili (INVIM), all'art. 11
stabilisce che "ai fini del calcolo dell'incremento imponibile il
valore iniziale del bene è maggiorato dalle spese di acquisto, di
costruzione e incrementative riferibili al periodo considerato per la
determinazione dell'incremento stesso"; e all'art. 18 (il cui testo,
nella parte che interessa la questione sottoposta alla Corte, non è
stato modificato dal d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688) dispone che i
cedenti di beni soggetti all'imposta debbono produrre fra l'altro una
dichiarazione del valore iniziale del bene con l'indicazione delle
spese incrementative di cui al citato art. 11. Tali spese, se non già
esposte nella dichiarazione, "debbono, a pena di decadenza, essere
denunciate all'Ufficio al momento della registrazione dell'atto",
quando si tratta di beni ceduti per atto tra vivi. il comma quarto
dello stesso art. 18 stabilisce che "per le spese effettuate dopo
l'entrata in vigore del presente decreto la dichiarazione deve essere
corredata dalla documentazione relativa".
Interpretando questo onere di documentazione nel termine detto come
prescritto a pena di decadenza (e ciò in conformità all'avviso più
volte espresso in risoluzioni del Ministero delle Finanze e
all'opinione, peraltro non univoca, della Commissione tributaria
centrale), la Commissione tributaria di primo grado di Torino denuncia
la sospetta incostituzionalità della norma (comma quarto dell'art. 18
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643), la quale si porrebbe in contrasto
con l'art. 53 della Costituzione in quanto prescinderebbe dal principio
della capacità contributiva, e con l'art. 3 della Costituzione perché
il mancato calcolo delle spese incrementative, conseguente alla mancata
tempestiva documentazione di esse, potrebbe costituire una sanzione
tributaria più pesante di quella che conseguirebbe alla ritardata
denuncia del trasferimento.
2. - La questione non è fondata.
Come osserva l'Avvocatura dello Stato, la denunciata norma
dell'art. 18 del d.P.R. n. 643 del 1972 si riferisce al procedimento
per l'applicazione dell'imposta, non ai presupposti sostanziali di
essa, che sono fissati nelle altre disposizioni del citato decreto e,
per quanto riguarda in ispecie la determinazione del valore iniziale
del bene, ai fini del calcolo dell'incremento di valore tassabile,
nell'art. 11.
Sono queste ultime norme, non l'art. 18, che determinano l'obbligo
contributivo e la sua misura, i quali debbono essere
e sono in armonia col principio del concorso alle spese pubbliche in
ragione della capacità contributiva proclamato dall'art. 53 della
Costituzione.
Né si può, per denunciare una pretesa violazione dell'art. 3
della Costituzione, porre a confronto le conseguenze, eventualmente
più gravi, che la mancata tempestiva documentazione delle spese
incrementative avrebbe rispetto alla tardiva denunzia del trasferimento
accompagnata dalla documentazione.
A parte che quest'ultima ipotesi non si realizzerebbe senza il
mancato rispetto dei termini per la registrazione dell'atto da parte
del notaio rogante, con le conseguenti ulteriori sanzioni, il diverso
pregiudizio che in fatto potrebbe derivare al contribuente nelle due
ipotizzabili situazioni non assumerebbe rilievo costituzionale. E ciò
anche a prescindere dalla considerazione che nel caso della mancata
tempestiva dichiarazione si tratterebbe di sanzioni conseguenti alla
violazione di obblighi del contribuente e del notaio, mentre nel caso
di dichiarazione non accompagnata dalla prescritta documentazione delle
spese incrementative del valore iniziale del bene, si tratterebbe del
mancato conseguimento di un utile derivante dall'adempimento di un
onere che ne costituiva la condizione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 18, comma quarto, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643
(Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobili) sollevata, in riferimento agli artt. 53 e 3 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino con
l'ordinanza 6 giugno 1977 di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:121 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte