Corte costituzionale

Ordinanza n. 121/1991

Altra decisione · depositata il 15/03/1991 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 409 del

codice di procedura civile e 1 della legge 8 novembre 1977, n. 847

(Norme di coordinamento tra la legge 11 agosto 1973, n. 533 e la

procedura di cui all'art. 28 della legge 28 maggio 1970, n. 300),

promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1990 dal Tribunale di Roma

nei procedimenti civili riuniti vertenti tra la Presidenza del

Consiglio dei ministri e la Federazione Sindacale delle

Rappresentanze di Base, iscritta al n. 702 del registro ordinanze

1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46,

prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 1991 il giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 30

aprile 1990 (R.O. n. 702 del 1990), nei procedimenti civili riuniti

vertenti tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la

Federazione Sindacale delle Rappresentanze di Base, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 409 del codice

procedura civile e dell'art. 1 della legge 8 novembre 1977, n. 847

(Norme di coordinamento tra la legge 11 agosto 1973, n. 533 e la

procedura di cui all'art. 28 della legge 28 maggio 1970, n. 300)

nella parte in cui tra le controversie alle quali si applicano le

disposizioni del libro secondo, titolo IV, capo I di detto codice,

non comprendono anche le controversie promosse - nelle forme

ordinarie e non con ricorso ex art. 28 della legge 20 maggio 1970, n.

300 - dal sindacato ed in particolare dalle organizzazioni sindacali

dell'impiego statale, per far valere nei confronti del datore di

lavoro, ossia nei confronti dello Stato, i propri diritti soggettivi

alla libertà ed all'attività sindacale e all'esercizio del diritto

di sciopero, non correlati con posizioni soggettive inerenti al

rapporto individuale di impiego di singoli dipendenti;

che, a parere del giudice remittente, risulterebbero violati:

a) l'art. 3 della Costituzione, per irrazionale disparità di

trattamento della ipotesi considerata, rispetto a quelle che si

propongono ex art. 28, legge n. 300 del 1970, imponendosi nell'una e

nelle altre identiche esigenze di tutela;

b) l'art. 25 della Costituzione per la lesione del principio

costituzionale del giudice naturale inteso come specificazione, in

tema di ripartizione delle competenze, del canone di coerenza

dell'ordinamento di cui l'art. 3 della Costituzione costituisce

espressione generale;

c) l'art. 97 della Costituzione per la lesione del principio

del buon andamento della pubblica amministrazione tra cui vanno

compresi anche gli uffici giudiziari;

che nel giudizio dinanzi questa Corte è intervenuta

l'Avvocatura Generale dello Stato in rappresentanza del Presidente

del Consiglio dei Ministri, la quale ha concluso per la

inammissibilità della questione ed, in subordine, per la

infondatezza.

Considerato che successivamente all'ordinanza di remissione è

intervenuto a regolare la materia l'art. 6 della legge 12 giugno

1990, n. 146;

che, pertanto, si rende necessario un riesame della rilevanza

della questione alla stregua delle suddette norme e che a tal fine

gli atti vanno restituiti al giudice a quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:121 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte