Corte costituzionale

Ordinanza n. 121/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/03/1992 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 554, secondo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 22 aprile 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura di Avellino nel procedimento penale a carico di Santoro

Emilio, iscritta al n. 612 del registro ordinanze 1991 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie

speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 febbraio 1992 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura di Avellino ha, con ordinanza del 22 aprile 1991, sollevato,

in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, questione di

legittimità dell'art. 554, secondo comma, del codice di procedura

penale, come risultante a seguito della sentenza costituzionale n.

445 del 1990, nella parte in cui non prevede che il termine per le

ulteriori indagini fissato dal giudice per le indagini preliminari il

quale, di fronte ad una richiesta del pubblico ministero di

archiviazione per estinzione del reato a seguito di amnistia, ravvisi

la necessità di ulteriori indagini e le indichi al pubblico

ministero, possa superare il termine per il compimento delle indagini

preliminari;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che questa Corte con ordinanza n. 436 del 1991,

successiva alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, ha già

dichiarato manifestamente infondata, in riferimento all'art. 112

della Costituzione, un'identica questione avente ad oggetto, oltre

che la norma adesso denunciata, anche gli artt. 407 e 409, quarto

comma, del codice di procedura penale in quanto fondata su un'erronea

interpretazione delle norme censurate;

che l'ordinanza di rimessione non adduce argomenti nuovi o

diversi da quelli allora esaminati;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 554, secondo comma, del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 112 della

Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura di Avellino con ordinanza del 22 aprile 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 marzo 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:121 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte