Corte costituzionale

Ordinanza n. 121/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/04/1995 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 633, 636 e 639

del codice di procedura penale, promossi con 2 ordinanze emesse il 10

maggio 1994 dalla Corte di appello di Roma nei giudizi di revisione

promossi da Bonomo Lorenzo e da Papalia Domenico rispettivamente

iscritte ai nn. 675 e 676 del registro ordinanze 1994 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie

speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1995 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che con due ordinanze pronunciate il 10 maggio 1994 la

Corte di appello di Roma ha sollevato, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli

artt. 633, 636 e 639 del codice di procedura penale, "nella parte in

cui devolvono alla corte di appello il potere di sindacare, in via

diretta e immediata, in sede di revisione, decisioni emesse dalla

corte di cassazione" e "nella parte in cui devolvono alla competenza

della corte di appello anche la decisione della richiesta di

revisione afferente a delitti di competenza della corte di assise";

che a tal proposito la Corte rimettente individua "elementi di

contraddizione, di non coesione, di carenza logica e di

irragionevolezza" nella disciplina dettata dalle norme oggetto di

impugnativa censurando in particolare, da un lato, il potere

conferito alla corte di appello di sindacare, nel giudizio di

revisione, anche le pronunce adottate dalla corte di cassazione e,

dall'altro, di delibare le richieste di revisione relative a condanne

pronunciate dalle corti di assise, così sottraendo alla valutazione

della componente laica "elementi di prova di tale rilevanza da

determinare l'assunto proscioglimento dell'imputato";

e che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;

Considerato che le ordinanze sottopongono all'esame della Corte

questioni in parte coincidenti e che pertanto i relativi giudizi

devono essere riuniti per essere decisi con unico provvedimento;

che per quanto attiene alla prima delle dedotte questioni e

avuto riguardo alla natura del giudizio di revisione così come

positivamente disciplinato, è agevole avvedersi di come il relativo

oggetto sia necessariamente rappresentato da un provvedimento di

condanna (art. 629 c.p.p.), sicché, non potendo in nessun caso una

simile pronuncia essere adottata in sede di legittimità, deve

ritenersi impropria la premessa stessa da cui trae origine la censura

sollevata dal giudice a quo, secondo la quale "un giudice di grado

inferiore" - vale a dire la corte di appello adìta a seguito della

richiesta di revisione - sarebbe "chiamato ad esaminare e porre nel

nulla una pronuncia del giudice supremo";

che la scelta del legislatore delegante di devolvere alla corte

di appello il giudizio di revisione anche se relativo a condanne

pronunciate per reati di competenza della corte di assise, non

presenta, in sé, alcun aspetto di contrasto con il principio di

uguaglianza, neanche sotto il dedotto profilo della irragionevolezza,

limitandosi il giudice a quo a contestare l'opportunità di sottrarre

l'impugnazione straordinaria all'organo che il sistema individua come

quello "naturalmente" deputato a pronunciarsi sul merito in sede di

cognizione, così finendo per riproporre, sotto un mutato profilo,

l'identica questione che questa Corte ha già affrontato e disatteso

con l'ordinanza n. 375 del 1991;

e che pertanto le questioni ora proposte devono essere

dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 633, 636 e 639 del codice di procedura

penale, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dalla Corte di appello di Roma con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 aprile 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:121 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte