Sentenza n. 121/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/04/1996 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 629/1979
- art. 7legge 25/1980
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 9,
della legge 15 febbraio 1980, n. 25 recte: del decreto-legge 15
dicembre 1979, n. 629 (Dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di
rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e
provvedimenti urgenti per l'edilizia), convertito in legge 15
febbraio 1980, n. 25, promosso con ordinanza emessa il 28 luglio 1995
dal pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra lo IACP
di Bologna e Vrahulaki Costantia, iscritta al n. 654 del registro
ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43, prima
serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1996 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Motivazione
RITENUTO IN FATTO
1. - Nel corso di un giudizio promosso dallo IACP di Bologna nei
confronti di Vrahulaki Costantia avente ad oggetto la convalida dello
sfratto per finita locazione relativa ad un alloggio di edilizia
residenziale pubblica, il pretore di Bologna, con ordinanza emessa il
28 luglio 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 97
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 7, comma 9, della legge 15 febbraio 1980, n. 25 recte: del
decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629 (Dilazione dell'esecuzione dei
provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di
abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia), convertito in
legge 15 febbraio 1980, n. 25, nella parte in cui consente alla
pubblica amministrazione di procedere all'assegnazione di alloggi
popolari a mezzo di contratto interamente disciplinato dalla legge 27
luglio 1978, n. 392 con conseguente facoltà per il locatore di far
cessare l'assegnazione dell'alloggio ad nutum alla scadenza del
contratto senza attribuire alcuna rilevanza ai requisiti che, in base
alla stessa legge, devono sussistere ai fini dell'assegnazione.
A parere del giudice a quo non sembrerebbe conciliabile con le
finalità pubblicistiche perseguite dalla normativa disciplinante
l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica la
prevista libertà del locatore di recedere dal contratto alla sua
scadenza. Né sarebbe giustificabile, in assenza di qualsiasi
mutamento dei requisiti che hanno dato luogo all'assegnazione
dell'alloggio, il rifiuto da parte del locatore di rinnovare il
contratto e di mantenere così in vita quell'assegnazione operata
sulla scorta dei requisiti tuttora ricorrenti.
La norma impugnata, pertanto, creerebbe ingiustificatamente un
diverso e più penalizzante regime di assegnazione per determinate
categorie di assegnatari; inoltre, la mancata previsione dell'obbligo
per la pubblica amministrazione di considerare se alla scadenza del
contratto persistano o meno le ragioni che avevano giustificato
l'assegnazione dell'alloggio, comporterebbe il venir meno al dovere
di solidarietà di cui all'art. 2 della Costituzione nonché al
dovere di rimuovere gli ostacoli d'ordine economico che impediscono
il pieno sviluppo della persona umana, di cui all'art. 3 della
Costituzione.
Infine, la norma contrasterebbe con i canoni di buon andamento e di
"razionalità" imposti alla pubblica amministrazione, in quanto le si
consente di sfrattare persone cui l'alloggio popolare era stato
assegnato in base alla considerazione, legislativamente prevista, del
fatto di essere state sfrattate da un alloggio privato.
2. - Nel giudizio avanti alla Corte costituzionale è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato che ha concluso per la
infondatezza della questione.
Ha osservato la difesa erariale che la finalità della legge n. 25
del 1980 è quella di assicurare a chi ne abbia urgente bisogno in
vista dell'imminente perdita dell'alloggio attualmente goduto,
un'abitazione del patrimonio immobiliare comunale, a condizioni
diverse a seconda del reddito percepito, senza che a ciò consegua la
stabilità nel tempo della assegnazione, rimanendo il comune libero
di gestire gli immobili secondo le generali esigenze di mercato. Considerato in diritto
1. - La questione sottoposta all'esame di questa Corte è se l'art.
7, comma 9, della legge 15 dicembre 1980, n. 25 (recte: del
decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1980, n. 25),
nella parte in cui consente alla pubblica amministrazione di
procedere all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica a mezzo di contratto interamente disciplinato dalla legge 27
luglio 1978, n. 392 con conseguente facoltà di far cessare
l'assegnazione dell'alloggio alla scadenza del contratto, sia in
contrasto: con l'art. 2 della Costituzione per il venir meno al
dovere di solidarietà; con l'art. 3 della Costituzione in quanto
crea per alcune categorie di assegnatari un diverso e più
penalizzante regime di assegnazione; con l'art. 3, secondo comma,
della Costituzione per il venir meno al dovere di rimuovere gli
ostacoli d'ordine economico che impediscono il pieno sviluppo della
persona umana; con l'art. 97 della Costituzione in quanto si consente
alla pubblica amministrazione di sfrattare persone cui l'alloggio di
proprietà pubblica era stato assegnato perché sfrattate da altro
alloggio di proprietà privata.
2. - La questione non è fondata.
Va premesso che il legislatore, affrontando i vari problemi
relativi alla esecuzione degli sfratti con il decreto-legge 15
dicembre 1979, n. 629 (Dilazioni dell'esecuzione dei provvedimenti di
rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e
provvedimenti urgenti per l'edilizia), dispose, tra l'altro,
finanziamenti ai comuni per l'acquisto di immobili da assegnare "ai
soggetti nei cui confronti sia stato emesso provvedimento esecutivo
di rilascio di immobili locati ad uso di abitazione". Si stabiliva
anche che l'assegnazione "è effettuata in locazione con contratto
interamente disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392",
fissandosi una serie di condizioni, tra le quali quella che gli
assegnatari avessero un reddito non superiore ad una certa misura e
che non avessero già ottenuto l'assegnazione di un alloggio di
edilizia residenziale pubblica. Ai sensi del comma 11 del citato art.
7 della legge medesima, si prevedeva inoltre che "il comune,
stipulato il contratto di locazione, può cedere gratuitamente la
proprietà dell'immobile all'Istituto autonomo case popolari
competente per territorio".
3. - Il giudice a quo, partendo dalla premessa che l'assegnazione
degli alloggi operata secondo la precedente legge sarebbe
sostanzialmente equiparabile all'assegnazione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica, dubita della legittimità
costituzionale della norma impugnata nella parte in cui prevede che
il contratto resti interamente assoggettato alle norme sull'equo
canone. In particolare, osserva il giudice rimettente che, in assenza
del mutamento di alcuni requisiti (in capo all'assegnatario) per
ottenere l'assegnazione (reddito non superiore ad un certo livello e
impossidenza di altri alloggi), sarebbe del tutto ingiustificato il
rifiuto da parte della pubblica amministrazione di rinnovare il
contratto.
4. - Deve verificarsi preliminarmente se sia esatto il presupposto
da cui muove l'ordinanza di rimessione, quello cioè della
equiparazione dell'assegnazione dell'alloggio in questione a quella
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e quindi del
perseguimento delle stesse finalità pubbliche.
Questa Corte ritiene, al contrario, che le due predette situazioni
non siano equiparabili. La vera e propria edilizia residenziale
pubblica è caratterizzata da particolari condizioni relative ai
requisiti degli assegnatari (soprattutto il basso reddito familiare),
al sistema del concorso per la selezione degli assegnatari stessi, ai
criteri speciali e dettagliatamente previsti per la determinazione
del "canone sociale", e quindi alla stabilità del rapporto,
svincolato dalle norme sul c.d. equo canone.
Viceversa l'assegnazione di alloggi agli sfrattati risponde alla
diversa ratio di fronteggiare una situazione di temporanea emergenza,
ovviando alla particolare difficoltà in cui può trovarsi una
famiglia che non dispone ancora di un altro alloggio al momento in
cui si esegue lo sfratto.
Questa diversa logica di fondo non resta alterata - ma anzi è
confermata - dal fatto che la legge preveda anche il requisito che
gli interessati abbiano un determinato reddito (che è comunque
superiore a quello previsto per l'edilizia pubblica) e che non siano
già assegnatari di altri alloggi.
Alla differenza di ratio e di condizioni delle due situazioni
razionalmente corrisponde una differenziazione degli effetti: dalla
assegnazione degli alloggi agli sfrattati per ragioni di emergenza e
dall'assoggettamento del rapporto di locazione alle norme della legge
sull'equo canone deriva che questi contratti sono disdettabili alla
normale scadenza prevista dalla legge avendo avuto il conduttore un
congruo tempo per trovarsi altro alloggio; e ciò anche al fine di
destinare gli alloggi ad altre famiglie che si trovino in analoghe
difficoltà a seguito dell'esecuzione degli sfratti.
Nella specie, al conduttore fu intimato lo sfratto nel 1989, allo
stesso fu dato in locazione l'alloggio di emergenza dal comune di
Bologna, nel quale tuttora si trova nonostante che l'IACP gli abbia
notificato la disdetta nel 1994.
Una volta riconosciuta la ragionevolezza della diversificazione di
disciplina, per ritenere insussistente l'ulteriore denuncia circa la
violazione dell'art. 2 della Costituzione, è sufficiente ricordare
che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenze nn. 252 del
1989 e 404 del 1988), il diritto all'abitazione tende ad essere
realizzato in proporzione delle risorse della collettività; solo il
legislatore, infatti, "misurando le effettive disponibilità e gli
interessi con esse gradualmente satisfattibili, può razionalmente
provvedere a rapportare mezzi a fini, e costruire puntuali
fattispecie giustiziabili espressive di tali diritti fondamentali"
(sentenza n. 252 del 1989). In particolare, il diritto sociale
all'abitazione viene in considerazione quale esigenza di conservare
il tetto "fino alla normale consumazione della durata quadriennale
del rapporto, come stabilita ex lege".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 7, comma 9, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629
(Dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli
immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per
l'edilizia), convertito in legge 15 febbraio 1980, n. 25, sollevata,
in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, dal pretore
di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 aprile 1996.
Il Presidente: Ferri
Il Redattore: Santosuosso
Il Cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 aprile 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:121 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte