Sentenza n. 121/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/05/2001 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 29d.lgs. 80/1998
- art. 45d.lgs. 80/1998
- art. 11legge 59/1997
usata come parametro
- art. 24Costituzione
- art. 25Costituzione
- art. 76Costituzione
- art. 113Costituzione
- art. 116Costituzione
- art. 125Costituzione
- art. 90Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 103Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 107Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 29 e 45,
comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove
disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro
nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie
di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e 11, comma
4, lettera g) della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa), promosso con ordinanza emessa il
29 aprile 1999 dal tribunale regionale di giustizia amministrativa
del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, sul ricorso proposto da
Beber Franco ed altri contro la Regione Trentino-Alto Adige ed altro,
iscritta al n. 475 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale,
dell'anno 1999.
Visti gli atti di costituzione della Regione Trentino-Alto Adige
e di Beber Franco ed altri nonché l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri.
Udito nell'udienza pubblica del 16 gennaio 2001 il giudice
relatore Riccardo Chieppa;
Uditi gli avvocati Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la
Regione Trentino-Alto Adige, Maurizio Calò per Beber Franco ed altri
e l'Avvocato dello Stato Luigi Mazzella per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio promosso da alcuni dipendenti
regionali, avente ad oggetto l'impugnazione della delibera della
Giunta regionale di affidamento di incarico di direzione dell'Ufficio
studi, statistica e rapporti con organismi interregionali, il
tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto
Adige, sede di Trento, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24,
25, 76, 113, 116 e 125 della Costituzione, nonché agli artt. 90, 103
e 107 dello statuto del Trentino-Alto Adige (approvato con d.P.R.
31 agosto 1972, n. 670), questione di legittimità costituzionale
degli artt. 29 e 45, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti
di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle
controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in
attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e
dell'art. 11, comma 4, lettera g), della legge 15 marzo 1997, n. 59
(Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione
e per la semplificazione amministrativa).
Il giudice rimettente ha ritenuto rilevante, al fine della
definizione del giudizio a quo l'eccezione di difetto di
giurisdizione sollevata dalla difesa dell'amministrazione,
trattandosi di questione che sarebbe devoluta, in forza delle norme
impugnate, al giudice ordinario ed ha, quindi, sollevato questione di
legittimità costituzionale della normativa sopra riportata.
Ad avviso del collegio rimettente è indubbia la struttura
autonomistica del Trentino-Alto Adige e, in tale quadro di
"specialità" autonomistica, si colloca anche la previsione
statutaria (art. 90) dell'organo di giustizia amministrativa di primo
grado. Quest'ultimo, oltre a rispondere al principio costituzionale
introduttivo del doppio grado della giurisdizione amministrativa, sul
piano strutturale e funzionale si pone in una dimensione del tutto
atipica. Basti pensare alla particolare composizione di detto organo
(artt. 1, 2 e 4 del d.P.R. n. 426 del 1984), che risponde
all'esigenza di consentire una più puntuale tutela dei rapporti tra
le diverse etnie esistenti sul territorio regionale.
Il giudice a quo quindi, sottolinea come non possa essere
configurata una deminutio di competenza con semplice intervento del
legislatore ordinario o delegato senza che vengano incise le
peculiarità di detto giudice amministrativo.
In particolare, sottolinea come non possa valere, in proposito,
il richiamo alla "riserva di legge statale" per la disciplina della
materia giurisdizionale, atteso che la eccepita incostituzionalità
della normativa viene dedotta in relazione allo strumento legislativo
usato, fondato su legge delega ordinaria (art. 76 della Costituzione)
in sostituzione del procedimento inderogabile stabilito dalle norme
di attuazione, siccome tassativamente previsto dall'art. 107 dello
statuto.
Tale violazione è, peraltro, molto significativa se si considera
che lo spostamento di giurisdizione a favore del giudice ordinario
sottrae al TRGA le controversie di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, con il venire meno del principio di
concentrazione processuale insito nella giurisdizione esclusiva.
Nell'ordinanza viene segnalato, inoltre, che la peculiare
specialità autonomistica del Trentino-Alto Adige, connessa
all'esigenza di tutela dei rapporti fra i diversi gruppi
etnico-linguistici, è collegata anche alla particolare e più ampia
attribuzione di materie su cui il TRGA è chiamato a decidere
rispetto ai normali tribunali amministrativi regionali, nonché al
rigoroso riparto della competenza territoriale fra il TRGA di Trento
e la sezione autonoma di Bolzano, che può dar luogo ad un "conflitto
di competenza" non configurabile per gli altri tribunali
amministrativi regionali tra sede centrale e sezione staccata,
rimesso alla decisione del Consiglio di Stato con conseguente non
applicazione per il Trentino-Alto Adige del dettato di cui
all'art. 31, primo e nono comma, della legge n. 1034 del 1971 ed al
successivo art. 32.
Il giudice a quo mette, infine, in evidenza la assoluta
inderogabilità della competenza territoriale, tale da essere
qualificata come una competenza funzionale, ogni qual volta vengano
in considerazione le connotazioni proprie della specialità del
Trentino-Alto Adige, il che si verifica in tema di rapporti di lavoro
dei dipendenti di amministrazioni pubbliche aventi sede nella
Regione.
2. - Nel giudizio introdotto con l'ordinanza sopra riportata si
è costituita la Regione Trentino-Alto Adige, che ha chiesto la
declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme impugnate,
svolgendo argomentazioni adesive a quelle riferite.
3. - Anche le parti private del giudizio a quo si sono
costituite, chiedendo la declaratoria di illegittimità
costituzionale delle norme impugnate.
4. - È, altresì, intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che
ha concluso per la manifesta infondatezza della questione, osservando
che le norme impugnate attengono alla materia giurisdizionale, che
deve ritenersi sottratta alla potestà legislativa primaria
riconosciuta a tali regioni.
L'intervento legislativo in contestazione, infatti, riguarda, in
generale, l'esercizio del potere giurisdizionale e non tocca
l'organizzazione o le modalità di funzionamento del TRGA, atteso che
- secondo la prospettazione della difesa erariale - solo questo
aspetto è investito dalla peculiarità voluta dalle norme
statutarie.
5. - In prossimità della data fissata per la pubblica udienza,
la Regione Trentino-Alto Adige ha prodotto una memoria in cui
sottolinea la particolare autonomia di cui godono la regione e le
province autonome, che si sostanzia in un proprio ordinamento
giuridico, in cui la legge statale non ha una diretta operatività,
ma dev'essere recepita, per quanto riguarda i principi di riforma,
dal legislatore locale. Ciò vale anche per la giurisdizione
amministrativa, in quanto il TRGA si differenzia, sia sotto il
profilo organizzativo, sia con riguardo agli ambiti di giurisdizione,
dai normali tribunali amministrativi regionali, e trova il proprio
fondamento in disposizioni particolarmente resistenti, nel senso che
la eventuale modifica deve avvenire o attraverso lo strumento della
revisione costituzionale, qualora si voglia modificare lo statuto,
ovvero attraverso lo speciale procedimento rinforzato se si decida di
modificare le norme di attuazione.
Nella memoria viene, infine, segnalato che l'ordinamento del TRGA
di Trento e della sezione staccata di Bolzano, che lo statuto demanda
alle norme di attuazione, non comprende solo l'organizzazione, ma
tocca anche gli ambiti di giurisdizione, con la conseguenza che ogni
intervento sulla giurisdizione dovrebbe avvenire seguendo le
prescrizioni delle norme di attuazione dello statuto.
6. - Anche le parti private del giudizio a quo hanno prodotto una
memoria, in cui illustrano, con argomentazioni adesive a quelle
svolte dal giudice rimettente, le esigenze che hanno condotto alla
speciale autonomia, sia legislativa, sia amministrativa, sia degli
organi di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige.
In particolare, in memoria si pone in evidenza la violazione
della gerarchia delle fonti, in quanto il decreto legislativo
impugnato incide sulla Costituzione, sullo statuto di autonomia del
Trentino-Alto Adige, nonché sulle disposizioni di natura
paracostituzionale ad esso collegate. Considerato in diritto
1. - Le questioni, sottoposte in via incidentale all'esame della
Corte dal tribunale regionale di giustizia amministrativa del
Trentino-Alto Adige, sede di Trento, riguardano gli artt. 29 e 45,
comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove
disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro
nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie
di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e l'art. 11,
comma 4, lettera g), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa), nella parte in cui, nell'attribuire
la giurisdizione in materia di controversie di lavoro dei dipendenti
pubblici locali al giudice ordinario, non hanno tenuto conto della
singolare caratteristica ordinamentale del tribunale regionale di
giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige.
L'ordinanza del giudice rimettente denuncia la violazione degli
artt. 24, 25, 76, 113, 116 e 125 della Costituzione, in quanto
verrebbero fortemente incise le prerogative e le garanzie
riconosciute alla regione ed alle province autonome, senza, peraltro,
l'osservanza dell'iter procedimentale previsto dalle norme
statutarie; nonché degli artt. 90, 103 e 107 del d.P.R. 31 agosto
1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in
quanto verrebbe violato l'assetto organizzativo della giustizia
amministrativa con conseguente compromissione della particolare
autonomia di cui gode la Regione.
2. - Preliminarmente deve essere precisato che il ricorso avanti
al giudice amministrativo, che ha dato luogo al procedimento nel
corso del quale è stata sollevata la questione di legittimità
costituzionale, non coinvolge alcuno dei profili di autonomia e
garanzia (come ad esempio gli speciali ricorsi ex artt. 91, quarto
comma, e 92 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670; ex artt. 7 e 9 e 10,
primo comma, del d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 recante: "Norme di
attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige
concernenti istituzione del tribunale amministrativo regionale di
Trento e della sezione autonoma di Bolzano" per lesione del principio
di parità dei gruppi linguistici e la procedura di approvazione dei
bilanci regionali e provinciali), per i quali sono attualmente
previsti particolari rimedi procedimentali. Infatti, il giudizio a
quo riguarda l'affidamento provvisorio (3 luglio 1998) di incarico di
direzione dell'ufficio studi, statistica e rapporti con organismi
interregionali, deducendosi tra l'altro l'erronea applicazione del
criterio di appartenenza al gruppo linguistico e la mancata
considerazione di una graduatoria per la direzione di un ufficio.
Trattasi pertanto di ordinaria controversia relativa a rapporto
di lavoro ormai devoluto al giudice ordinario in funzione di giudice
del lavoro.
La determinazione effettuata, in via generale, dal legislatore
ordinario sul riparto della giurisdizione, in materia di rapporti di
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, non poteva
essere che unitaria in tutto il territorio nazionale, ivi comprese le
regioni a statuto speciale, non essendo consentite sul piano
costituzionale, in una materia, quale la disciplina della
giurisdizione, spettante allo Stato (v. sentenza n. 154 del 1995),
ripartizioni o soluzioni difformi tra regione e regione.
Di conseguenza deve ritenersi privo di fondamento ogni profilo
che contesti la uniforme devoluzione al giudice ordinario della
giurisdizione sui rapporti di lavoro dei dipendenti della pubblica
amministrazione nella Regione Trentino-Alto Adige, profilo
assolutamente indipendente dal particolare ordinamento del tribunale
regionale di giustizia amministrativa in tema di composizione e di
stato giuridico dei giudici e del personale di segreteria. Infatti le
disposizioni dell'art. 3 del d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 dettano
solo soluzioni sul riparto della competenza tra TRGA di Trento e
sezione autonoma di Bolzano, naturalmente nell'ambito delle materie
attribuite alla giurisdizione amministrativa, senza alcuna disciplina
specifica sulla materia del lavoro dei dipendenti di pubbliche
amministrazioni nell'ambito della Regione autonoma.
Eventuali esigenze di norme più analitiche sulla ripartizione di
competenza tra organi appartenenti alla stessa giurisdizione (nella
specie ordinaria) nella materia in discussione, esulano dalla
presente controversia costituzionale, il cui ambito resta
circoscritto, nei limiti della rilevanza nel giudizio a quo
all'applicazione nella Regione Trentino-Alto Adige del nuovo riparto
della giurisdizione sui rapporti di lavoro con la pubblica
amministrazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 29 e 45, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti
di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle
controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in
attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e
dell'art. 11, comma 4, lettera g) della legge 15 marzo 1997, n. 59
(Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione
e per la semplificazione amministrativa), sollevata, in riferimento
agli artt. 24, 25, 76, 113, 116 e 125 della Costituzione, nonché
agli artt. 90, 103 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti
lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dal Tribunale
regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede
di Trento, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 maggio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:121 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte