Sentenza n. 122/1957
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/07/1957 · relatore Antonino Papaldo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 959/1953
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi primo
e ottavo, della legge 27 dicembre 1953, n. 959, promossi con sei
ordinanze in data 3 novembre 1956 del Tribunale superiore delle acque
pubbliche - pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27
del 30 gennaio 1957 ed iscritte ai nn. 6, 7, 8, 12, 13 e 14 del
Registro ordinanze 1957 - emesse nei procedimenti promossi:
1) dalla Società generale elettrica della Sicilia contro il
Ministero dei lavori pubblici, il Comune di Siracusa ed altri Comuni;
2) dalla Società Piemonte centrale di elettricità contro il
Ministero dei lavori pubblici ed il Comune di Mondovì;
3) dalla Società per azioni "Terni" contro il Ministero dei lavori
pubblici, il Comune di Pizzoli ed altri Comuni;
4) dalla Società idroelettrica Piemonte contro il Ministero dei
lavori pubblici, il Comune di Bolzano ed il Consorzio dei Comuni della
Provincia di Bolzano;
5) dalla Azienda elettrica municipale di Torino contro il Ministero
dei lavori pubblici, il Comune di Locana ed altri Comuni, nonché dai
Comuni di Locana, Alpette e Sparone contro il Ministero dei lavori
pubblici, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Comune di
Cuorgné ed altri Comuni;
6) dalla Società elettrica Selt - Valdarno e dalla Società
idroelettrica Alta Toscana contro il Ministero dei lavori pubblici, il
Comune di Bagni di Lucca ed altri Comuni.
Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 12 giugno 1957 la relazione del
Giudice Antonino Papaldo;
uditi l'Avv. Angelo Tumedei per le società idroelettriche, l'Avv.
Massimo Severo Giannini per i Comuni di Pizzoli, di Lucca e di Camaiore
ed il vice avvocato generale dello Stato Marcello Frattini per il
Presidente del Consiglio dei Ministri e per il Ministero dei lavori
pubblici.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un giudizio vertente dinanzi al Tribunale superiore
delle acque pubbliche, in sede di giurisdizione amministrativa, tra la
Società generale elettrica della Sicilia, il Ministero dei lavori
pubblici, il Comune di Siracusa ed altri undici Comuni, la Società
elettrica della Sicilia sollevava l'eccezione d'illegittimità
costituzionale della legge 27 dicembre 1953, n. 959, contenente norme
modificative al T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici
approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e riguardante l'economia
montana, perché in contrasto con l'art. 23 della Costituzione.
Il Tribunale superiore, ritenuta l'eccezione non manifestamente
infondata e pregiudiziale ad ogni altra questione di rito e di merito
sollevata dalla parte, sospendeva il giudizio e, con ordinanza del 3
novembre 1956, rimetteva gli atti alla Corte costituzionale per la
soluzione della questione relativa. Nella propria ordinanza il
Tribunale superiore delle acque osserva: l'art. 1 della legge 27
dicembre 1953, n. 959, concernente l'economia montana, istituisce una
prestazione patrimoniale obbligatoria, e precisamente un sovraccanone,
e ne determina i soggetti attivi (Comuni compresi nell'ambito dei
bacini imbriferi montani), i soggetti passivi (i concessionari di
grandi derivazioni d'acqua, le cui opere di presa siano situate
nell'ambito dei bacini) e lo ammontare (lire 1.300 per chilowatt di
potenza nominale media), demandando al Ministero dei lavori pubblici di
stabilire il perimetro dei singoli bacini imbriferi montani, in
relazione al quale risulteranno, poi, determinati in concreto i
soggetti attivi e passivi della prestazione. Il dubbio sulla
legittimità costituzionale della citata norma - rileva il Tribunale
superiore delle acque nella sua ordinanza - sorge in quanto la legge
non definisce in alcun modo quali siano le caratteristiche del "bacino
imbrifero montano", mentre in altri casi in cui si trattava di
definire, sia pure per altri effetti, il concetto di territorio montano
(legge 27 luglio 1952, n. 991), di terreno montano (decreto legislativo
7 gennaio 1947, n. 12), di Comune montano (legge 2 luglio 1952, n.
703), si rinvengono definizioni e criteri direttivi. Ora, in mancanza
di un criterio fissato direttamente dal legislatore, potrebbe ritenersi
che le norme citate ed, in particolare, i commi primo e ottavo
dell'art. 1, abbiano inteso affidare alla piena discrezionalità
amministrativa del Ministro dei lavori pubblici la identificazione dei
"bacini imbriferi montani", ed in ciò potrebbe ravvisarsi un contrasto
con l'art. 23 della Costituzione, poiché sembrerebbe che per questa
via si sia attribuita alla pubblica Amministrazione la potestà, non
soltanto di individuare in concreto la esistenza del presupposto
fissato dalla legge perché i singoli soggetti siano obbligati alla
prestazione patrimoniale, ma anche di definire, a suo giudizio
discrezionale, gli stessi elementi costitutivi del presupposto, che la
legge non definisce; per cui la potestà conferita al Ministro non
sarebbe di mera esecuzione, ma addirittura di integrazione della norma
primaria.
L'ordinanza veniva notificata alle parti in causa ed al Presidente
del Consiglio dei Ministri il 3 gennaio 1957, comunicata ai Presidenti
delle Camere legislative il 2 dello stesso mese e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica il 30 successivo.
Nel presente giudizio, iscritto al n. 6 del Registro ordinanze del
1957, si è costituita la Società generale elettrica della Sicilia la
quale, nelle deduzioni depositate il 16 febbraio 1957 e nelle note
difensive del 29 maggio 1957, ha chiesto che sia dichiarata
l'illegittimità costituzionale del citato art. 1 della legge 27
dicembre 1953, n. 959, perché in contrasto con l'art. 23 della
Costituzione. A sostegno della propria tesi, la Società elettrica
afferma che la legge del 1953, demandando al Ministro dei lavori
pubblici la determinazione dei bacini imbriferi montani, gli ha in
sostanza deferito la potestà di stabilire in concreto i soggetti
passivi della prestazione tributaria, nel che si concreterebbe appunto
la violazione dell'art. 23 della Costituzione. Né, a giudizio della
parte, può sostenersi che il legislatore non poteva fissare esso
stesso un criterio altimetrico unico, stante la varietà orografica del
nostro Paese, dal momento che questo elemento è stato adottato come
criterio unico dall'Amministrazione; ma, se il legislatore non riteneva
di attenersi al criterio altimetrico, doveva e poteva fissare qualche
altra direttiva idonea a circoscrivere il potere discrezionale
dell'Amministrazione. Nella specie, invece, secondo la Società
elettrica della Sicilia, il legislatore del 1953, lungi dal fissare
alcun criterio o direttiva, avrebbe affidato alla piena
discrezionalità dell'Amministrazione la determinazione dei bacini
imbriferi montani. Atto questo che non è proprio dell'organo
amministrativo e precisamente non è un atto di accertamento, come ex
adverso si sostiene, perché bisogna distinguere tra ciò che è
materia riservata al legislatore e le potestà consentite all'organo
amministrativo: infatti, precisa la parte, altro è enumerare in
astratto i presupposti dell'imposizione tributaria e i criteri per la
sua determinazione, ed altro è stabilire in concreto se il presupposto
si sia verificato nei confronti di questo o quel soggetto: questo è
senza dubbio compito dell'Amministrazione perché riguarda
l'accertamento concreto delle condizioni di fatto da cui l'imposizione
deriva; quello, invece, è compito riservato al legislatore perché si
estrinseca in una manifestazione di potestà sovrana di imposizione.
Ora, conclude la Società elettrica, la legge del 1953, demandando alla
pubblica Amministrazione la determinazione, senza limiti, dei bacini
imbriferi montani, le avrebbe affidato una potestà propria del potere
legislativo e, come tale, in contrasto con l'art. 23 della
Costituzione.
Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, che nelle
deduzioni del 23 gennaio 1957, ha concluso nel senso che sia dichiarata
infondata la sollevata eccezione di illegittimità costituzionale,
sotto il riflesso che l'impugnata legge del 1953 non viola il principio
di cui all'art. 23 della Costituzione, perché le funzioni che essa
deferisce al Ministro dei lavori pubblici consistono soltanto
nell'accertamento delle condizioni materiali e fisiche di determinati
comprensori territoriali (delimitazione di bacini imbriferi montani:
problema questo esclusivamente tecnico e che nella tecnica trova la sua
base e le sue limitazioni) diretto ad identificare le circostanze
materiali da cui deriva l'obbligo della prestazione non "in base alla
legge", ma per diretta volontà di legge.
D'altro canto, osserva l'Avvocatura generale dello Stato, la legge
non doveva né avrebbe potuto precisare e descrivere i caratteri del
bacino imbrifero montano, fissandone il limite altimetrico, perché una
tale precisazione legislativa sarebbe stata impossibile, data la
varietà orografica del Paese, ed, oltretutto, inopportuna e contraria
a quella sobrietà di formulazione ed universalità cui la norma
legislativa deve ispirarsi. Per queste considerazioni, afferma
l'Avvocatura dello Stato, la legge non poteva fissare un limite
altimetrico minimo e doveva rimettersi agli accertamenti di fatto,
variabili caso per caso. Tali accertamenti e le indagini relative sono
state perciò demandate dal legislatore all'autorità amministrativa -
il Ministero dei lavori pubblici - che, nell'esplicazione di tale
compito, non esercita né una funzione regolamentare né, tanto meno,
una potestà legislativa delegata, e neanche una forma di attività
discrezionale, sia pure tecnica, ma solo e semplicemente una ricerca di
elementi di fatto, precisa e vincolata a quanto la legge ha voluto.
A tali deduzioni si è associato il Ministero dei lavori pubblici,
costituitosi nel presente giudizio a mezzo dell'Avvocatura dello Stato,
ribadendo, nelle deduzioni del 23 gennaio 1957, la tesi
dell'infondatezza della sollevata eccezione di illegittimità
costituzionale, in quanto l'imposizione della prestazione patrimoniale,
consistente nel sovraccanone, sarebbe fatta soltanto dalla legge e la
funzione attribuita al Ministero dei lavori pubblici, concernente la
delimitazione dei bacini imbriferi montani, lungi dal contenere alcuna
facoltà d'imposizione, sarebbe niente altro che un accertamento
tecnico di fatti materiali, da cui l'imposizione deriva per effetto
diretto della norma primaria.
Nessuno dei Comuni si è costituito.
I giudizi iscritti ai nn. 7, 8, 12, 13 e 14 del Registro ordinanze
1957 e promossi con altrettante ordinanze dello stesso Tribunale
superiore in data 3 novembre 1956, di contenuto identico a quella sopra
richiamata, concernono tutti la medesima questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, commi primo e ottavo, della legge 27
dicembre 1953, n. 959.
In tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri e si è costituito il Ministro per i lavori pubblici, entrambi
a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, la quale, nelle
rispettive deduzioni depositate in cancelleria, ha chiesto che la
sollevata questione sia dichiarata infondata; i motivi esposti
dall'Avvocatura sono identici a quelli riassunti a proposito del
giudizio iscritto al n. 6.
L'ordinanza segnata al n. 7 proviene dal giudizio promosso davanti
al Tribunale superiore delle acque pubbliche dalla Società per azioni
Piemonte centrale di elettricità contro il Ministero dei lavori
pubblici ed il Comune di Mondovì; fu notificata alle parti ed al
Presidente del Consiglio dei Ministri il 3 e 4 gennaio 1957, comunicata
ai Presidenti delle Camere legislative il 2 dello stesso mese e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il 30 successivo.
Si è costituita la Società Piemonte centrale di elettricità, la
quale, nelle deduzioni depositate il 25 gennaio 1957, ha sostenuto
l'illegittimità costituzionale dell'impugnata legge n. 959 del 1953,
sotto il riflesso che la stessa, non fissando alcun criterio direttivo
per la determinazione dei bacini imbriferi montani e demandando tale
determinazione al Ministro dei lavori pubblici, avrebbe, in sostanza,
deferito a quest'ultimo il potere, assolutamente discrezionale, di
fissare in concreto il presupposto dell'assoggettamento alla
prestazione patrimoniale. E la discrezionalità emergerebbe dal fatto
che la "tecnica" non offre alcun sicuro elemento per tale
determinazione, tanto che lo stesso Consiglio superiore dei lavori
pubblici, nei suoi voti dell'8 aprile e del 12 ottobre 1954, in
contrasto fra di loro, ha indicato criteri elastici e diversi che
devono presiedere alla definizione della qualifica di "montani" da
attribuire ai vari bacini imbriferi.
In conclusione, secondo la Società Piemonte centrale di
elettricità, il decreto ministeriale che determina i bacini imbriferi
montani, istituirebbe esso stesso il tributo, per quanto riguarda la
individuazione dei soggetti attivi e passivi, con la conseguenza che,
se gli si attribuisce il carattere di atto amministrativo, sarebbe
viziato d'illegittimità costituzionale perché in contrasto con
l'articolo 23 della Costituzione, che riserva alla legge l'imposizione
tributaria; se si considera atto legislativo delegato, è ugualmente
illegittimo perché in contrasto con gli artt. 76 e 77 della
Costituzione stessa, per i quali la potestà legislativa può essere
delegata solo al Governo e non al singolo Ministro; se, infine, lo si
vuol considerare un regolamento, anche in questo caso è illegittimo
perché emesso in violazione dell'art. 87 della Costituzione medesima,
che demanda solo al Presidente della Repubblica e non anche al Ministro
la facoltà di emanare i decreti con valore di legge ed i regolamenti.
Il Comune di Mondovì non si è costituito.
L'ordinanza iscritta al n. 8 proviene dal giudizio promosso dinanzi
al Tribunale superiore delle acque pubbliche dalla Terni, Società per
l'industria e l'elettricità, contro il Ministero dei lavori pubblici,
il Comune di Amatrice ed altri trenta Comuni; fu notificata alle parti
ed al Presidente del Consiglio dei Ministri il 3, 4 e 7 gennaio 1957;
comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento il 2 dello stesso
mese e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il 30
successivo.
La Terni, con le deduzioni depositate il 22 gennaio 1957 e con la
memoria del 29 maggio successivo, sostiene l'illegittimità
costituzionale della legge del 1953, sotto il riflesso che questa non
determinerebbe, neppure in astratto, la cerchia dei soggetti né attivi
né passivi della prestazione, ma rimetterebbe tale determinazione ad
un provvedimento ministeriale che, non essendo di pura e semplice
applicazione, ma integrativo della norma primaria, sarebbe per ciò
illegittimo. Difatti, sostiene la Terni, il legislatore non avrebbe
dovuto affidare alla piena discrezionalità dell'Amministrazione la
determinazione dei bacini imbriferi montani, il che vale quanto dire la
determinazione degli stessi soggetti passivi della prestazione, ma
avrebbe dovuto per lo meno fissare criteri idonei a circoscrivere il
potere discrezionale dell'organo amministrativo. In questa
manchevolezza starebbe appunto, secondo la Terni, il vizio
d'illegittimità costituzionale della legge n. 959. Ed al riguardo la
parte si richiama alla giurisprudenza della Corte costituzionale, ed in
particolare alla sentenza n. 47 dell'8 marzo 1957, nella quale è
affermato il principio che in materia tributaria il legislatore deve
precisare i soggetti passivi della prestazione e fissare criteri tali
che valgano a delimitare e circoscrivere in modo idoneo il potere
d'imposizione.
Né, sostiene la Terni, può dirsi che il precetto costituzionale
è stato rispettato anche per il fatto che il sovraccanone di cui
all'art. 1 della legge del 1953, è sostitutivo degli oneri di cui
all'art. 52 del T.U. sulle acque del 1933, perché il disposto della
norma andrebbe interpretato nel senso che per i concessionari di
derivazioni d'acqua sottoposti alla nuova prestazione resterebbe
soppresso l'onere previsto dal citato art. 52 a favore dei Comuni
rivieraschi; mentre esso permarrebbe per quei concessionari che non
siano sottoposti alla nuova prestazione. In sostanza, afferma la Terni,
la cerchia dei soggetti passivi contemplati nella legge del 1953 non
coinciderebbe con la cerchia dei soggetti passivi previsti dall'art. 52
del T.U. del 1933.
Dei Comuni interessati a resistere al sollevato incidente solo
quelli di Mosciano S. Angelo, Tossicia e Giulianova hanno
tempestivamente depositato in cancelleria le proprie deduzioni,
sostenendo tutti la legittimità costituzionale della impugnata legge
del 1953, sotto il riflesso che il sovracanone non avrebbe carattere di
prestazione tributaria e, pertanto, non sarebbe coperto dalla riserva
di legge dell'art. 23 della Costituzione, la quale, peraltro, sarebbe
una riserva relativa e non assoluta.
Nei confronti di questi Comuni, però, la Corte, con ordinanza 12
giugno 1957, pronunziata in udienza, ha dichiarato inammissibile la
costituzione in giudizio, non risultando le rispettive deliberazioni a
stare in giudizio approvate dalle competenti Giunte provinciali
amministrative.
Identico provvedimento ha adottato la Corte, con la medesima
ordinanza, nei confronti del Comune di Castel Castagna, perché
costituitosi oltre i termini fissati dall'art. 25 della legge 11 marzo
1953, n. 87.
Nel giudizio si è costituito ritualmente il Comune di Pizzoli, il
quale, nelle deduzioni del 19 febbraio 1957, ha eccepito,
preliminarmente, che la questione de qua devesi dichiarare
inammissibile: 1) perché nel dispositivo dell'ordinanza del Tribunale
superiore delle acque non è indicata la norma costituzionale che si
assume violata (mentre tale indicazione è contenuta soltanto nella
motivazione del provvedimento); 2) perché manca qualsiasi motivazione
per quanto concerne la rilevanza della sollevata questione ai fini del
decidere; 3) perché l'ordinanza non è stata notificata alle parti, in
violazione del disposto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Nel merito, poi, il Comune di Pizzoli, premesso che la questione di
legittimità costituzionale deve intendersi riferita al solo art. 23
della Costituzione, rileva che, nella specie, il sovraccanone di cui
alla legge n. 959 non può farsi rientrare nella categoria dei tributi,
ai quali soltanto si riferisce il citato art. 23, rappresentando esso
piuttosto un compenso dovuto dal concessionario per l'uso eccezionale
del bene pubblico, o, se si vuole, una clausola legale della
concessione, non coperta, come tale, dalla riserva di legge di cui
all'art. 23. Ma anche a voler prescindere da tali considerazioni,
afferma il Comune di Pizzoli, va notato che detta riserva è relativa e
non assoluta, come la Corte costituzionale ha affermato nelle sentenze
n. 4 e 30 del 1957, per cui il precetto costituzionale deve ritenersi
osservato quando, come nella specie in esame, il legislatore abbia
indicato criteri idonei a delimitare la discrezionalità dell'ente
impositore. Nel caso che ne occupa, poi, tutti gli elementi
dell'imposizione sarebbero già stati indicati dalla legge (ammontare
del canone, soggetti attivi e soggetti passivi), anche se si considera
che il sovraccanone de quo è dovuto in sostituzione della prestazione
in natura già prevista dall'art. 52 del T.U. sulle acque del 1933; con
questa differenza che, mentre i soggetti passivi della prestazione sono
già indicati nel citato T.U. del 1933, l'impugnata legge del 1953,
attraverso la delimitazione dei bacini imbriferi montani, non fa che
individuare unicamente i soggetti attivi della prestazione (Comuni
compresi nell'ambito del bacino), e tale individuazione non sarebbe
elemento influente sotto il profilo costituzionale, giacché, qualunque
sia il numero dei comuni tra i quali il sovraccanone va distribuito, la
misura di questo non varia.
Per queste considerazioni, e poiché la determinazione dei bacini
imbriferi montani risponderebbe ad un concetto tecnico, sottratto a
qualsiasi discrezionalità, il Comune di Pizzoli ha chiesto che la
questione di legittimità costituzionale della legge in parola sia
dichiarata infondata.
L'ordinanza iscritta al n. 12 proviene dal giudizio promosso, pure
davanti al Tribunale superiore delle acque, dalla Società
idroelettrica Piemonte contro il Ministero dei lavori pubblici, il
Comune di Bolzano ed il Consorzio dei Comuni della Provincia di
Bolzano; fu notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei
Ministri il 3, 4 e 15 gennaio 1957, comunicata ai Presidenti delle
Camere legislative il 2 dello stesso mese e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica il 30 successivo.
La Società idroelettrica Piemonte, con le deduzioni depositate il
25 gennaio 1957 e con quelle aggiuntive del 28 maggio 1957, contestando
quanto ex adverso sostenuto dall'Avvocatura generale dello Stato,
afferma che la legge del 1953 non avrebbe dovuto affidare alla piena
discrezionalità della pubblica Amministrazione la determinazione dei
bacini imbriferi montani, il che vale quanto dire la determinazione
concreta dei soggetti passivi della prestazione, ma avrebbe dovuto,
quanto meno, fissare dei criteri atti a delimitare e circoscrivere il
potere d'imposizione, in conformità dei principi affermati dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 47 dell'8 marzo 1957. Tutto questo,
invece, nella specie non sarebbe avvenuto, con la conseguente
illegittimità costituzionale della legge del 1953, sia che si voglia
definire il decreto ministeriale, emesso in virtù dell'art. 1 della
legge medesima, come un atto amministrativo, sia che lo si voglia
definire un atto legislativo delegato, sia che vi si voglia ravvisare
la natura di regolamento: nel primo caso, infatti, la legge avrebbe
violato il precetto consacrato nell'art. 23 della Costituzione; nel
secondo sarebbe in contrasto con gli artt. 76 e 77 della Costituzione,
che consentono la delega di potestà legislativa solo al Governo come
tale e non al singolo Ministro; nel terzo, infine, sarebbe in contrasto
con l'art. 87 della Costituzione medesima, secondo il quale solo il
Presidente della Repubblica, e non anche il Ministro, può emanare
decreti con valore di legge ed i regolamenti.
Il Comune di Bolzano ed il Consorzio dei Commi della Provincia di
Bolzano hanno contestato la fondatezza di tale tesi e, nelle deduzioni
depositate in cancelleria in data 19 febbraio 1957, premesso che il
decreto ministeriale che determina i bacini imbriferi è un atto
amministrativo determinativo di un elemento di una obbligazione
pubblica, hanno sostenuto che il sovraccanone non ha carattere
tributario, rappresentando esso, invece, una semplice prestazione
compensativa di una diminuzione di ricchezza subita dalle comunità
nella zona interessata dal bacino imbrifero, e, come tale, non coperta
dalla riserva di legge di cui all'art. 23 della Costituzione.
Nei confronti dei due enti sovra citati, però, la Corte, con
ordinanza 12 giugno 1957, pronunziata in udienza, ha dichiarato
inammissibile la costituzione: per il primo, perché la deliberazione
della Giunta municipale che autorizza il Comune di Bolzano a stare in
giudizio non risulta ratificata dal Consiglio comunale, e, quanto al
Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano, non avendo
quest'ultimo. prodotto alcuna deliberazione dei competenti organi
collegiali che lo autorizzino a stare in giudizio.
L'ordinanza iscritta al n. 13 proviene da analoghi giudizi riuniti
promossi davanti al Tribunale superiore delle acque dalla Azienda
elettrica municipale di Torino contro il Ministero dei lavori pubblici,
il Comune di Ceresole Reale ed altri ventitré Comuni, e dai Comuni di
Locana, Alpette e Sparone contro lo stesso Ministero dei lavori
pubblici, quello dell'agricoltura e delle foreste, il Comune di
Cuorgné ed altri undici Comuni. L'ordinanza fu notificata alle parti
ed al Presidente del Consiglio dei Ministri nei giorni 3, 4, 9 e 14
gennaio 1957, comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento il 2
dello stesso mese e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica il 30 successivo.
L'Azienda elettrica municipale di Torino, nelle deduzioni
depositate il 18 febbraio 1957, ha chiesto che sia dichiarata
l'illegittimità costituzionale della legge n. 959 del 1953, perché
in contrasto con gli artt. 23, 76 e 87 della Costituzione, rilevando
fra l'altro, che, non avendo la citata legge fissato alcun criterio o
direttiva al Ministro dei lavori pubblici nell'esercizio della funzione
legislativa (o, quanto meno, regolamentare) delegatagli con l'art. 1
della legge stessa, questi sarebbe in sostanza delegato ad imporre esso
stesso la nuova prestazione patrimoniale a carico dei concessionari di
derivazioni d'acqua, con discrezionalità assoluta nella definizione
dell'oggetto e dei soggetti obbligati.
Tali argomentazioni sono state confutate dal Comune di Locana con
deduzioni depositate il 10 gennaio 1957 e con quelle aggiuntive del 28
maggio 1957, con le quali l'Ente sostiene che un certo margine di
discrezionalità deve pur riconoscersi all'Amministrazione in materia
tributaria e che, nella specie, il potere discrezionale dell'organo
amministrativo è ancor più limitato di quanto non sembri, perché
vincolato a precisi criteri di riferimento, quali le nozioni geofisiche
e gli scopi della riforma attuata con la legge del 1953.
La Corte, però, con la più volte citata ordinanza pronunziata
alla udienza del 12 giugno 1957, ritenuto che l'Azienda elettrica
municipale di Torino si è costituita in persona del suo direttore
generale senza l'autorizzazione della Commissione amministrativa
prevista dall'ultimo comma dell'art. 4 del T.U. 25 ottobre 1925, n.
2578, sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni
e delle Provincie; e che la deliberazione che autorizza il Comune di
Locana a stare in giudizio non risulta approvata dalla Giunta
provinciale amministrativa, ha dichiarato inammissibile la loro
costituzione nel presente giudizio.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste non si è costituito.
L'ordinanza iscritta al n. 14 proviene dal giudizio promosso
davanti al Tribunale superiore delle acque dalle Società elettrica
Selt - Valdarno e idroelettrica dell'Alta Toscana contro il Ministero
dei lavori pubblici, il Comune di Bagni di Lucca ed altri trentasei
Comuni. L'ordinanza fu notificata alle parti ed al Presidente del
Consiglio dei Ministri il 3, 4 e 14 gennaio 1957; comunicata ai
Presidenti delle Camere legislative il 2 dello stesso mese e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il 30 successivo.
La Società elettrica Selt - Valdarno e la Società idroelettrica
dell'Alta Toscana, nelle deduzioni depositate in cancelleria il 4
febbraio ed il 29 maggio 1957, hanno chiesto che sia dichiarata
l'illegittimità costituzionale della legge 27 dicembre 1953, sotto il
riflesso che i decreti ministeriali che determinano i bacini imbriferi
montani, emessi in virtù dell'art. 1 della citata legge, per la loro
sostanza, per il loro contenuto e per le loro finalità hanno carattere
di regolamenti delegati, ed, in quanto emanati da un Ministro,
sarebbero in contrasto con l'art. 87, quinto comma, della Costituzione,
che attribuisce la potestà regolamentare al solo Presidente della
Repubblica e non al Ministro.
Ad identica conclusione, sostengono le due Società, dovrebbe
pervenirsi ove nella delega conferita al Ministro dei lavori pubblici
si volesse vedere l'attribuzione di una potestà legislativa: in questo
caso l'illegittimità costituzionale risulterebbe dal contrasto del
provvedimento sia con l'art. 76 della Costituzione, per il quale la
potestà legislativa può essere delegata solo al Governo come tale e
non anche al singolo Ministro, sia con l'art. 23 della Costituzione
stessa che riserva alla legge l'imposizione di qualsiasi prestazione
patrimoniale obbligatoria. E che il sovraccanone di cui si discute
abbia carattere tributario, per le due Società non v'è dubbio.
Comunque, esse sostengono, anche se si volesse negare tale carattere,
il sovraccanone resterebbe sempre una prestazione patrimoniale che, per
l'art. 23 della Costituzione, non può essere imposta se non in base
alla legge. Vero è che l'impugnata legge del 1953 prevede
l'imposizione del sovraccanone; ma, delegando al Ministro dei lavori
pubblici il compito di qualificare i bacini imbriferi montani e di
determinarne il perimetro, senza fissare alcun criterio per tale
qualificazione e delimitazione, in sostanza essa conferisce al Ministro
la potestà di integrare la legge, stabilire criteri e limiti alla sua
applicazione, identificare i soggetti passivi dell'onere tributario e
le condizioni per applicarle, attribuzioni queste di carattere
legislativo o, quanto meno, regolamentare e che, come tali, non
potevano essere delegate al singolo Ministro.
In conclusione, affermano le due Società, all'organo
amministrativo sarebbe stata demandata una potestà assolutamente
discrezionale, con violazione dei principi affermati in materia dalla
Corte costituzionale con la sentenza n. 47 dell'8 marzo 1957.
Nel giudizio si sono costituiti anche i Comuni di Lucca e di
Camaiore, per resistere al sollevato incidente.
Il primo, nelle deduzioni del 30 gennaio 1957 ed in quelle
aggiuntive del 29 marzo 1957, richiamandosi alla giurisprudenza della
Corte costituzionale, contesta che nella specie la legge del 1953 abbia
violato il precetto di cui all'art. 23 della Costituzione, sia perché
il sovraccanone non è un obbligo imposto, ma rappresenta una clausola
del rapporto bilaterale di concessione, sia perché, essendo esso
niente altro che una conversione sostitutiva degli oneri di cui
all'art. 52 del T.U. del 1933 sulle acque e gli impianti elettrici, non
costituisce un obbligo nuovo: ora, sia sotto l'uno che sotto l'altro
aspetto, difetterebbe il presupposto per l'applicabilità dell'art. 23
della Costituzione.
Ma anche se si volesse attribuite al sovraccanone il carattere di
prestazione imposta, ugualmente dovrebbe negarsi ingresso al principio
sancito dal citato art. 23, perché il potere conferito dalla legge
del 1953 al Ministro dei lavori pubblici non è un potere
discrezionale, ma una potestà da esercitarsi sulla base e nei limiti
di precise nozioni tecniche.
Alle stesse conclusioni perviene il Comune di Camaiore, il quale,
nelle deduzioni del 28 gennaio 1957 ed in quelle aggiuntive del 30
maggio 1957, ha concluso nel senso che la sollevata questione di
legittimità costituzionale sia dichiarata infondata, sostenendo che la
citata legge del 1953 non contiene una delega al Ministro dei lavori
pubblici, ma gli conferisce soltanto una attribuzione in proprio, anche
in relazione alla competenza del medesimo di regolare la concessione di
acque pubbliche. Da questa premessa, secondo il Comune di Camaiore,
dovrebbe escludersi che nella specie sussista una violazione dell'art.
23 della Costituzione, sia perché questo si riferisce alle prestazioni
patrimoniali a carico dei cittadini, mentre il sovraccanone di cui si
discute è un onere imposto ai concessionari di pubblici servizi; sia
perché, anche volendo considerare la citata prestazione come un vero e
proprio tributo, l'art. 23 contiene una riserva di legge non assoluta,
ma soltanto relativa, nel senso che, per la legittimità della
imposizione tributaria, richiede soltanto che la legge determini
l'organo idoneo ad imporre la prestazione e le modalità più generali
dell'imposizione. I quali criteri, nella specie, sarebbero stati
rispettati, non potendosi sindacare il margine di discrezionalità -
qui soltanto tecnica - lasciato all'organo cui si conferisce il potere
d'imposizione. D'altro canto, conclude il Comune di Camaiore, se si
richiedesse un più ampio intervento del legislatore, sì da demandare
al Ministro un potere di pura e semplice esecuzione, la riserva di
legge, intesa in senso relativo, non avrebbe più significato.
Nella discussione orale, i difensori delle parti ritualmente
costituite hanno confermato ed illustrato le rispettive tesi. Considerato in diritto :
Nelle cause, congiuntamente discusse, promosse con le sei ordinanze
del Tribunale superiore delle acque pubbliche, si può emettere
un'unica sentenza, unica essendo la questione dedotta.
Le eccezioni proposte dal Comune di Pizzoli non meritano
accoglimento.
Non ha alcuna rilevanza il fatto che nel dispositivo dell'ordinanza
del Tribunale superiore non è indicata la norma costituzionale che si
assume violata, dal momento che tale norma è richiamata chiaramente
nel testo dell'ordinanza stessa, dalla quale, ad ogni modo, si rileva
in maniera precisa la questione di legittimità costituzionale
sottoposta alla Corte.
Risulta dagli atti che l'ordinanza fu notificata ad un
domiciliatario del Comune di Pizzoli in data 4 gennaio 1957. Poiché,
quindi, non ha fondamento di fatto la seconda eccezione, non occorre
esaminare se e quali effetti nei riguardi della instaurazione del
giudizio incidentale di costituzionalità possa avere la mancata o la
irregolare notificazione alle parti, specialmente nel caso in cui, come
nella specie, la parte si sia costituita in questa sede.
Per quanto concerne la omessa motivazione sulla rilevanza della
questione di legittimità costituzionale ai fini della decisione della
causa principale, basterà dire che l'ordinanza appare, nel suo
contesto, più che sufficiente a dare la prova che il Tribunale
superiore ha emesso un motivato giudizio anche sulla rilevanza.
Prima di passare all'esame della questione sollevata con
l'ordinanza, giova precisare che tale questione, secondo i termini
chiaramente esposti nell'ordinanza del Tribunale superiore, si
riferisce soltanto all'art. 23 della Costituzione.
Si deve, quindi, escludere dall'ambito del giudizio in questa sede
ogni questione relativa ad un possibile contrasto tra l'art. 1, commi
primo ed ottavo, della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e l'art. 41
della Costituzione; accennata soltanto da una delle parti in causa ma
assolutamente estranea all'ordinanza del Tribunale superiore.
Altre parti hanno sostenuto anche la violazione degli artt. 76, 77
e 87 della Costituzione, in quanto gli atti commessi al Ministro per i
lavori pubblici dalla legge del 1953 costituirebbero una forma
illegittima di legge delegata, o, per lo meno, di regolamento delegato.
La Corte dovrà, ai fini del proprio giudizio, accertare quale sia la
natura dell'atto demandato dalla legge del 1953 al Ministro ed a tali
effetti non potrà omettere un esame del carattere del provvedimento
del Ministro; ma questo esame dovrà essere condotto non ex professo,
bensì nei limiti delle esigenze del giudizio riflettente un eventuale
contrasto tra la norma denunziata e l'art. 23 della Costituzione.
La prima indagine da svolgere, per giudicare sulla questione
relativa al contrasto tra le citate norme della legge del 1953 e l'art.
23 della Costituzione, consiste nello stabilire se il sovraccanone di
cui alla detta legge sia da considerare una "prestazione patrimoniale
imposta".
Si è sostenuto che l'obbligo, sancito dalla legge del 1953 nei
confronti dei concessionari di grandi derivazioni d'acqua per
produzione di forza motrice, altro non sia che la trasformazione
dell'onere già a carico di detti concessionari in base all'art. 52
del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici; si è
anche sostenuto che, in sostanza, l'unico elemento incerto in questa
situazione sarebbe la determinazione dei Comuni beneficiari: il che,
dopo tutto, non toccherebbe l'interesse dei concessionari, i quali
hanno l'identico obbligo, qualunque sia il numero dei Comuni compresi
nel bacino imbrifero.
La Corte deve riconoscere che per i comprensori nei quali non
esistono concessioni di grandi derivazioni per produzione di forza
motrice (ultima frase del primo comma dell'art. 1 della legge del 1953)
la delimitazione del bacino imbrifero montano ha soltanto l'effetto di
identificare i Comuni che vi sono compresi, restando ancora futuro ed
incerto il soggetto sul quale l'obbligo del sovraccanone verrà a
gravare, se e quando la concessione sarà rilasciata. In tale
situazione non ha fondamento una questione di legittimità rispetto
all'art. 23 della Costituzione. Fino a che la determinazione del bacino
imbrifero montano interessa soltanto i Comuni che ne fanno parte non
può dirsi che spieghi efficacia l'art. 23, il quale è stato dettato
per garentire gli obbligati, non i beneficiari delle prestazioni. Né
l'art. 23 potrebbe invocarsi a favore dei futuri concessionari di
grandi derivazioni, giacché essi, quando chiederanno la concessione,
troveranno già definito uno dei presupposti della concessione stessa.
Con questo la Corte non vuole affermare il principio che l'art. 23 non
spieghi efficacia quando futuro ed incerto sia il soggetto passivo
dell'obbligazione; ché, anzi, normalmente tale soggetto non è
identificabile nel momento in cui viene dettata la norma che istituisce
la imposizione e questo giustifica ancora di più le garanzie che in
virtù della norma costituzionale debbono essere richieste. Ma, nella
specie, stante la rigidità della prestazione, indicata direttamente
dalla legge, e dato anche l'effetto automatico che il provvedimento
ministeriale produce nei confronti dei Comuni beneficiari e dato,
infine, il fatto che il futuro concessionario, al momento in cui
chiederà la concessione, sarà libero di fare tale richiesta, trovando
ben definiti gli obblighi ai quali dovrà assoggettarsi, non ritiene il
Collegio che, rispetto alle future concessioni in relazione alla legge
in esame, l'art. 23 possa trovare applicazione.
Per quanto riguarda le concessioni vigenti e le concessioni che
sono in corso di rilascio (art. 1, ultimo comma, della legge del 1953),
la situazione è completamente diversa.
Ci sono concessioni nei riguardi delle quali possono non
sussistere, in atto, gli oneri previsti dall'art. 52 del T.U. delle
leggi sulle acque. Basta leggere l'art. 52 per rilevare che l'onere ivi
previsto non è tale che tutti indistintamente gli attuali
concessionari ne debbano risultare gravati; del resto, una delle
ragioni per le quali la legge del 1953 è stata emanata è proprio
questa: rendere più agevole per tutti i Comuni interessati il
conseguimento di certi vantaggi.
Si può, dunque, cominciare con l'affermare che esistono, o per lo
meno possono esistere, concessionari sui quali non grava l'onere di cui
all'art. 52 del testo unico. Almeno per questi concessionari, bisogna
riconoscere che il sovraccanone è una nuova prestazione imposta dalla
legge del 1953.
Ma anche per quei concessionari per i quali sono in atto gli oneri
previsti dall'art. 52, il sovraccanone viene ad essere una prestazione
nuova, in quanto diversa. Vero è che il sovraccanone sostituisce gli
oneri di cui all'art. 52 ed è anche vero che, unica essendo la misura
del sovraccanone qualunque sia il numero dei Comuni beneficiari, il
concessionario può non avere un interesse sotto tale rispetto. Ma
questo non vuol dire che gli oneri di cui all'art. 52 ed il nuovo
sovraccanone siano equivalenti. Altro è la fornitura di energia che il
concessionario "può" essere obbligato ad erogare a favore dei Comuni
rivieraschi in quantità non superiore ad un decimo di quella ricavata
dalla portata minima continua, anche se regolata, da consegnarsi alla
officina di produzione; altro è il sovraccanone in denaro che il
concessionario è tenuto a corrispondere a favore dei Comuni facenti
parte del bacino imbrifero montano. La diversità della prestazione è
tale che il sovraccanone ben può qualificarsi nuova prestazione, anche
se essa venga a sostituire gli oneri precedenti.
Occorre, dunque, procedere all'esame della natura di questa
prestazione in riferimento all'art. 23 della Costituzione.
Le Società elettriche sostengono tutte il carattere tributario
della prestazione e la stessa Avvocatura dello Stato non contesta, anzi
presuppone tale carattere. Da parte di vari Comuni, il problema è
stato, invece, affrontato vivacemente sotto diversi aspetti,
sostenendosi che il sovraccanone non abbia carattere tributario ma
rappresenti un onere imposto ai concessionari o un corrispettivo della
concessione ovvero un compenso dovuto dal concessionario per l'uso
eccezionale del bene pubblico o per rivalere i Comuni di una
diminuzione di ricchezza da essi subita a causa della concessione.
È utile, a questo punto, richiamare la giurisprudenza del
Collegio. Con la sentenza n. 4 del 16 gennaio 1957 la Corte affermò
che la denominazione della prestazione non è rilevante agli effetti
dell'applicazione dell'art. 23, quando si tratti di una prestazione che
può essere stabilita come obbligatoria a carico di una persona senza
che la volontà di questa vi abbia concorso: il criterio decisivo per
ritenere applicabile l'art. 23 è che ci si trovi di fronte ad una
prestazione obbligatoria in quanto istituita da un atto di autorità.
Identici criteri sono stati adottati con la successiva sentenza n. 30
del 23 gennaio 1957, con la quale si è ritenuto che rientrasse nel
novero delle prestazioni imposte il "corrispettivo" dovuto dagli utenti
delle bombole di gas metano.
Applicando al caso attuale i medesimi principi, chiara appare la
non rilevanza delle questioni che sono state dibattute circa la natura
del sovraccanone. Non importa sapere se il sovraccanone abbia carattere
tributario, né se esso sia un corrispettivo della concessione o un
indennizzo ai Comuni; né importa sapere se i Comuni abbiano la veste
di soggetti attivi della prestazione o quella di terzi beneficiari, se,
in altri termini, i Comuni abbiano, nei confronti dei concessionari, un
diritto subiettivo alla prestazione: questioni tutte di molto
interesse, ma non utili ai fini del decidere. L'unica cosa essenziale
è lo stabilire se il sovraccanone abbia il carattere di prestazione
patrimoniale imposta dall'autorità.
Ora, dopo tutto quello che si è esposto, la Corte non crede che si
possa fondatamente dubitare di tale carattere.
Attraverso la determinazione del bacino imbrifero montano, viene
imposto ai concessionari un nuovo e diverso obbligo, consistente nella
corresponsione di una somma in denaro. Quest'obbligo non esisteva al
momento della concessione; i concessionari ne sono gravati senza il
concorso della loro volontà, per il solo effetto di un atto emanato
dal Ministro per i lavori pubblici. Si direbbe che, come prestazione
imposta, il sovraccanone abbia caratteri non meno decisi di quelli che
presentano i casi del "diritto di contratto" dovuto all'Ente Risi o del
"corrispettivo" dovuto dagli utenti di bombole all'Ente Nazionale
Idrocarburi.
L'ultima questione da risolvere consiste nel giudicare se, in
relazione all'art. 23 della Costituzione, possa considerarsi legittima
la disposizione di legge che affida al Ministro per i lavori pubblici
la determinazione dei bacini imbriferi montani.
Occorre premettere che la potestà affidata al Ministro si
estrinseca chiaramente nella emanazione di atti amministrativi. Questi,
pur avendo sotto tanti altri aspetti natura ed effetti diversi, possono
raggrupparsi tenendo presente la loro caratteristica di atti di
accertamento: tali sono, scegliendo a caso tra i numerosissimi esempi,
gli atti che approvano gli elenchi delle acque e delle strade
pubbliche; gli elenchi degli stupefacenti, dei sieri e vaccini, dei
colori nocivi, delle malattie infettive e diffusive e tanti altri in
materia sanitaria; gli atti che determinano i vincoli per scopi
idroelettrici ed i vincoli per la tutela del patrimonio artistico e del
paesaggio. Tutti questi atti non hanno carattere legislativo né
regolamentare, anche se, quando trascendono la cerchia di interessi di
singoli cittadini o quando producono effetti nei confronti della
generalità dei cittadini, presentano, sotto questo aspetto, qualche
caratteristica comune con il regolamento; ma dal regolamento si
distinguono, in quanto non dettano norme giuridiche. Tali atti di
accertamento sono di competenza della pubblica Amministrazione e le
leggi stabiliscono la forma della loro emanazione: decreto del Capo
dello Stato o decreto del Ministro competente.
La questione da risolvere nella presente causa è quella di vedere
se la legge che demanda al Ministro per i lavori pubblici la
delimitazione dei bacini imbriferi montani, sia legittima non tanto per
la natura dell'atto (atto amministrativo) e non tanto per la sua forma
(decreto ministeriale), quanto per un difetto di limiti nei poteri
dell'organo amministrativo.
È d'uopo ricordare che, nelle due sentenze dianzi citate e nella
successiva sentenza n. 47 dell'8 marzo 1957, questa Corte, in tema di
applicazione dell'art. 23 della Costituzione, ha posto in evidenza la
necessità che la legge, nella quale trova fondamento il potere di
imposizione, stabilisca criteri e limiti, che, pur potendo essere
variabili da caso a caso per la particolarità della materia, siano,
nel loro complesso, idonei a delimitare la discrezionalità dell'ente
impositore, fissando i presupposti soggettivi ed oggettivi della
prestazione nonché i controlli, sì da non lasciare adito
all'arbitrio.
Sulla base di questi criteri interpretativi, la Corte reputa che la
norma denunziata non meriti le critiche che le sono state mosse.
Si è già detto che la delimitazione del bacino imbrifero montano
è un atto amministrativo di accertamento. È da escludere che nel
compiere tale accertamento il Ministro disponga di discrezionalità
amministrativa nel senso proprio di questa espressione: disponga,
cioè, di una potestà di scelta fra varie soluzioni in vista degli
scopi di pubblico interesse da raggiungere. I difensori delle società
concessionarie hanno fatto notare che i due pareri del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, emessi nella materia in esame, oltre che
essere contradittori mostrerebbero come il Ministro abbia adottato
criteri attinenti ad un esercizio di potere discrezionale
amministrativo, offrendo una riprova della eccessiva larghezza dei
poteri lasciati all'Amministrazione. La Corte, pur riconoscendo, per la
verità, che le società elettriche si sono soffermate sui pareri del
Consiglio superiore non per discutere in questa sede i singoli
provvedimenti ministeriali ma per trarne elementi di critica nei
riguardi della legge, deve, tuttavia, affermare che spetta al giudice
competente lo stabilire se quei provvedimenti siano o non siano
legittimi. In questa sede, è necessario e sufficiente affermare che
l'art. 1 della più volte citata legge del 1953 non riconosce al
Ministro una sfera di discrezionalità amministrativa. Con questo la
Corte non intende enunciare il principio che l'art. 23 della
Costituzione escluda, in materia di imposizione di prestazioni
personali o patrimoniali, qualsiasi sfera di discrezionalità
amministrativa, mentre ammetta la possibilità di un esercizio di
discrezionalità tecnica; ma la Corte intende semplicemente
identificare, rispetto alla legge del 1953, i poteri spettanti
all'Amministrazione, al fine di giudicare se sia o no fondata la
questione di legittimità costituzionale della legge denunziata.
Ciò precisato, si può affermare che il Ministro non ha il potere
di determinare i bacini imbriferi montani secondo criteri di scelta
affidati ad una sua valutazione del pubblico interesse, ma ha l'obbligo
di attenersi a criteri tecnici. Come si è detto, sarà il giudice
della causa principale che potrà accertare, nei limiti della sua
competenza, se il Ministro sia incorso in eccesso di potere adottando
criteri attinenti all'esercizio di una discrezionalità amministrativa
che non gli competeva: ma ciò non potrebbe costituire un argomento per
dimostrare l'illegittimità costituzionale della norma che ha
attribuito il potere.
Si è discusso dalle parti se, in base alla legge in esame, spetti
al Ministro una sfera di discrezionalità tecnica o se addirittura il
Ministro non abbia altro compito che quello di ricercare precisi
elementi tecnici per applicarli a singole situazioni di fatto senza
alcun margine di apprezzamento.
Per quanto la questione non abbia importanza rilevante ai fini del
decidere, anche per la difficoltà di una discriminazione pratica fra i
due concetti, la Corte reputa che la legge del 1953 abbia affidato al
Ministro una sfera di discrezionalità tecnica, non potendosi negare,
per la natura stessa del provvedimento, un certo margine di
apprezzamento tecnico in vista delle così varie strutture del
territorio nazionale.
L'indagine si riduce a vedere se, in relazione alla legge che la
prevede ed alla natura dei provvedimenti da porre in essere in
applicazione della legge stessa, tale discrezionalità tecnica possa
considerarsi o no circoscritta in modo da assicurare una congrua
garanzia agli interessati di fronte a possibili arbitri
dell'Amministrazione.
Bisogna riconoscere che la legge non avrebbe potuto fissare limiti
altimetrici, come ha fatto in altri casi in cui, per le particolari
finalità da raggiungere, si poteva stabilire un criterio convenzionale
basato sull'altitudine o su altri elementi. In questo caso, dovendosi
tenere conto della varietà della situazione orografica del Paese, un
criterio rigido era impossibile dettarlo, ed un criterio convenzionale
sarebbe stato non confacente allo scopo. La soluzione adottata è stata
quella di fissare un criterio tecnico generale, affidando al Ministro
il compito di farne applicazione caso per caso. Non è questa una
soluzione nuova; anzi è una soluzione tradizionale. Già nella stessa
materia delle acque pubbliche la legge non ha fatto altro che dare una
formula molto generale e comprensiva, quella contenuta nell'art. 1 del
T.U. del 1933, lasciando che, in seguito ad apposito procedimento,
l'Amministrazione provveda alla dichiarazione del carattere pubblico di
un'acqua. E non avviene diversamente per le dichiarazioni che
l'Amministrazione emette in altri campi: la legge enuncia un principio,
normalmente di ordine tecnico, che poi gli organi dell'Amministrazione
applicano in concreto. Anche nella legge in esame è stato posto un
criterio tecnico - delimitazione dei bacini imbriferi montani - al
quale la valutazione dell'organo amministrativo è vincolata.
Se, rispetto a questa legge, fosse consentito muovere un appunto,
si potrebbe rilevare che non è stato seguito il sistema di dare, nel
corso del procedimento, la possibilità agli interessati di fare udire
le proprie ragioni. È tuttavia, certo che la legge offre sufficienti
garanzie a favore degli obbligati alla prestazione. Già il fatto che
un altro Ministro, quello dell'agricoltura, debba essere sentito,
importa che il provvedimento del Ministro per i lavori pubblici non
resti in una sfera di competenza riservata ed esclusiva, priva di
contatti con altri organi tecnici dello Stato e di possibilità di
approfondimenti ottenibili attraverso tali contatti. Ed il parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici (il cui duplice voto, emesso
nel caso attuale, non può - è utile ripeterlo - essere vagliato in
questa sede) costituisce anche esso garanzia per gli interessati. Ma la
garanzia maggiore sta nel congegno stesso della legge, che, pur
nell'ambito di una ragionevole sfera di apprezzamento, impone
all'attività amministrativa una traccia di ordine tecnico, dalla quale
il Ministro non può discostarsi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza sui procedimenti elencati in
epigrafe;
respinte le eccezioni pregiudiziali proposte dal Comune di Pizzoli;
dichiara non fondata la questione, proposta con le sopra indicate
sei ordinanze del Tribunale superiore delle acque pubbliche del 3
novembre 1956, sulla legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi
primo e ottavo, della legge 27 dicembre 1953, n. 959, contenente
modificazioni al T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e gli
impianti elettrici, riguardanti l'economia montana, in riferimento
all'art. 23 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1957.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI -
NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -
BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1957:122 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte