Sentenza n. 122/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/07/1963 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 458, 435 e
436 del Cod. proc. penale, promosso con ordinanza emessa il 19 novembre
1962 dal Tribunale di Ascoli Piceno nel procedimento penale a carico di
Re Emidio e Sulpizi Marcello, iscritta al n. 202 del Registro ordinanze
1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 332 del
29 dicembre 1962.
Udita nella camera di consiglio del 7 maggio 1963 la relazione del
Giudice Michele Fragali.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Dal Tribunale di Ascoli Piceno il 19 novembre 1962 è stata
proposta a questa Corte questione di legittimità costituzionale
dell'art. 458 del Cod. proc. penale, che stabilisce la competenza del
giudice procedente a conoscere del reato di falsa testimonianza,
perizia o interpretazione, commesso durante un dibattimento, nei casi
in cui possa applicarsi la disposizione del primo capoverso dell'art.
435 dello stesso Codice. Il Tribunale ha osservato che il procedimento
previsto nell'art. 458 suddetto è condizionato alla norma dell'art.
436; che, in base alla prima ipotesi di questo articolo, l'accertamento
dei presupposti della competenza è sostanzialmente rimesso al prudente
apprezzamento del giudice; che questo apprezzamento interviene
successivamente alla commissione del reato; e che perciò il sistema
contrasta con il principio della certezza del giudice sancito nell'art.
25 della Costituzione.
L'ordinanza è stata notificata il 26 novembre 1962 al Presidente
del Consiglio dei Ministri, comunicata ai Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei Deputati il 21 novembre 1962 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 29 dicembre 1962, n. 332.
Innanzi a questa Corte nessuno si è costituito o è intervenuto in
giudizio. Considerato in diritto :
1. - La questione sottoposta alla Corte è sorta a proposito
dell'art. 458 del Cod. proc. penale, che riguarda la falsa
testimonianza, perizia o interpretazione rilevata nel corso di un
dibattimento.
Il Tribunale di Ascoli Piceno ha espressamente collegato il citato
art. 458 soltanto all'art. 435, che riguarda i reati commessi in
udienza. Ma l'art. 458 è condizionato pure dall'art. 436, che detta
eccezioni alla regola generale della competenza del giudice procedente;
e una di esse è quella che deroga alla competenza del giudice del
dibattimento a causa della natura del reato o per altre gravi ragioni.
Su questa eccezione si appunta sostanzialmente il dubbio sollevato
nell'ordinanza del Tribunale di Ascoli Piceno; nella quale infatti si
sostiene, pur senza riferirsi all'art. 436, che, nella sostanza, la
competenza a conoscere dei reati di udienza si radica secondo il
prudente apprezzamento del giudice e perciò in base a un criterio che
contrasta con il principio di certezza proclamato nell'art. 25 della
Costituzione.
Questo assunto non è validamente sorretto.
2. - L'art. 436 del Cod. proc. penale nell'escludere la competenza
del giudice procedente per il motivo della natura del reato o per altri
gravi motivi, intende far riferimento a dati idonei ad una valutazione
oggettiva: la possibile varietà di casi non avrebbe consentito una
elencazione completa, e tutti perciò sono stati racchiusi in due
categorie, aventi ciascuna una propria delimitazione, per quanto di
ampia estensione. La norma cioè obbliga il giudice procedente a
portare il suo esame su fatti specifici che hanno in se stessi la forza
di provocare lo spostamento della competenza, per la razionalità della
loro inclusione in una delle categorie previste; e ciò vuol dire che
il giudice, nell'applicare l'art. 436, non deve creare le ipotesi che
radicano la sua competenza o la competenza di altro giudice, ma deve
valutare liberamente i fatti che gli si oppongono o che egli rileva,
per accertare se essi possono ricomprendersi nelle categorie previste
dalla norma.
Diversi erano i casi dell'art. 30 del Cod. proc. penale e
dell'articolo 234 dello stesso Codice, su cui la Corte ha già espresso
il suo giudizio nelle sentenze 3 luglio 1962, n. 88, e 7 giugno 1962,
n. 110. L'art. 30 suddetto prescriveva che il processo poteva essere
rimesso al giudice inferiore sulla sola previsione della quantità di
pena che avrebbe potuto essere inflitta nella pronuncia finale, e
quindi in forza di una delibazione fondata su discrezionali giudizi di
congruenza; il citato art. 234 del Cod. proc. penale demandava al
procuratore generale della Corte di appello una scelta del giudice
competente per l'istruttoria non limitata da criteri legali. L'art.
436 invece, nell'ipotesi denunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno,
permette di derogare alla competenza del giudice di udienza soltanto
quando il reato "non può" essere giudicato con procedimento immediato,
e quindi in presenza di fatti che impediscono obiettivamente una
immediatezza di cognizione e che il giudice valuta con pronunzia
soggetta a gravame anche per il motivo della competenza.
L'ipotesi che è oggi all'esame della Corte è meglio accostabile
all'altra, riferentesi all'art. 55 del Cod. proc. penale, decisa con
sentenza 27 aprile 1963, n. 50; la quale muoveva pure da esigenze che
non avrebbero potuto essere indicate con esauriente elencazione di
casi, e che perciò dovevano necessariamente ricondursi a categorie
generiche. La Corte ha ritenuto che al sistema non ostava l'art. 25
della Costituzione; e tale giudizio deve ripetere per la fattispecie
oggi in esame, perché essa ritiene che una ripartizione legale del
potere giurisdizionale non determina incertezza sul giudice competente
se attribuisce scelte condizionate all'accertamento della sussistenza
di presupposti di fatto indicati dalla norma, in modo da consentire
alle parti di far valere ogni ragione di proprio interesse.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 458 e degli artt. 435 e 436 del Cod. proc. penale, proposta
dal Tribunale di Ascoli Piceno con ordinanza del 19 novembre 1962, in
riferimento all'art. 25 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 28 giugno 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:122 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte