Sentenza n. 122/1970
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/07/1970 · relatore Francesco Paolo Bonifacio
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 del
codice civile e degli artt. 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
sulla protezione del diritto d'autore, in relazione all'art. 700 del
codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 30
dicembre 1968 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra
Perini Anna Maria, Vistarini Patrizia e la società editrice Balsamo ed
altri, iscritta al n. 37 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 26 marzo 1969.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 20 maggio 1970 il Giudice relatore
Francesco Paolo Bonifacio;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - In un procedimento promosso da Anna Maria Perini e da Patrizia
Vistarini (in arte Mita Medici) contro la S.p.A. Balsamo, editrice
della rivista "Playmen", contro la S.r.l. Faser Film il pretore di
Roma, accogliendo un'eccezione formulata dai contro ricorrenti, ha
proposto una questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto
"la norma contenuta negli artt. 10 del codice civile e 96, 97 della
legge 22 aprile 1941, n. 633, in rapporto all'art. 700 del codice di
procedura civile, in quanto consente, ai fini di far cessare l'abuso
dell'immagine altrui, il sequestro di pubblicazioni a stampa".
Nell'ordinanza di rimessione, emessa il 30 dicembre 1968, il
pretore, ritenuta la rilevanza dell'eccezione, osserva che l'art. 21,
terzo comma, della Costituzione stabilisce che al sequestro della
stampa si può procedere soltanto nel caso di delitti per i quali la
legge sulla stampa lo autorizzi: poiché la Costituzione, così
statuendo, pone una riserva rinforzata di legge, nel senso che
condizioni necessarie per la sequestrabilità sono da un canto la
determinazione di una fattispecie criminosa come delitto e dall'altro
l'espressa previsione da parte della legge sulla stampa (con esclusione
di qualsiasi altra legge), non è manifestamente infondato il dubbio
sulla legittimità costituzionale di una norma, quale quella de qua,
che consente il sequestro senza che concorrano le condizioni stabilite
dall'art. 21, comma terzo, della Costituzione.
2. - L'Avvocatura generale dello Stato, costituitasi con atto di
deduzioni del 3 aprile 1969 in rappresentanza e difesa del Presidente
del Consiglio dei ministri, ha chiesto che la questione sia dichiarata
non fondata.
Illustrando le ragioni che sorreggono tale conclusione, la difesa
dello Stato - dopo essersi soffermata sulla tutela del c.d. diritto
all'immagine e sui limiti che in proposito incontra il diritto alla
libera manifestazione del pensiero garantito dal primo comma dell'art.
21 della Costituzione - osserva che le disposizioni contenute negli
artt. 96 e 97 della legge sul diritto di autore e l'art. 10 del codice
civile non incidono sul campo di applicazione del terzo comma dell'art.
21 della Costituzione, che non attiene ai provvedimenti che possono
essere adottati dal giudice con la sentenza definitiva, ma solo ai
provvedimenti cautelari. Rilevato che la norma sostanzialmente
impugnata è quella dell'art. 700 del codice di procedura civile,
l'Avvocatura sostiene che la disposizione costituzionale restrittiva
del sequestro si rivolge direttamente al giudice, ponendo un limite ai
suoi poteri: nella specie la norma processuale impugnata, che consente
l'emissione in via di urgenza di provvedimenti dal contenuto non
preventivamente determinato, attribuisce al giudice un potere
nell'esercizio del quale egli deve tener conto di altre norme
dell'ordinamento, che eventualmente escludano l'ammissibilità di una
determinata misura cautelare, e, quindi, anche dei limiti derivanti
dall'art. 21, terzo comma, della Costituzione. Posto che quest'ultimo
dovesse essere interpretato nel senso prospettato dall'ordinanza di
rimessione, il giudice non dovrebbe concedere il sequestro: si tratta,
dunque, - così conclude l'Avvocatura su questo punto - di un problema
di interpretazione del combinato disposto della legge ordinaria e della
norma costituzionale, non già di una questione di legittimità
costituzionale.
Comunque si deve escludere, secondo la difesa dello Stato, che
l'art. 21, terzo comma, della Costituzione impedisca al giudice di
emanare, a tutela del diritto dell'immagine, un provvedimento di
sequestro di stampati. I "rapporti civili" regolati dalla Costituzione
negli artt. 13-28 sono quelli nei quali è parte il pubblico potere,
non quelli che intercorrono fra privati, ed è certo che l'art. 21 trae
origine da secolari rivendicazioni della stampa nei confronti delle
limitazioni provenienti dall'autorità pubblica: in particolare la
disposizione del terzo comma tende ad escludere i sequestri disposti da
organi appartenenti ad un potere diverso da quello giudiziario e ad
impedire che ogni eventuale reato commesso da persona preposta
all'azienda della stampa possa comportare il sequestro dello stampato
con effetti che inciderebbero sulla libertà tutelata dall'art. 21
della Costituzione. Ad avviso dell'Avvocatura si deve perciò pervenire
alla conclusione che la norma costituzionale di cui l'ordinanza
denuncia la violazione non si estende al campo dei diritti privati e
che la tutela della libertà di stampa non può eliminare tutti i mezzi
che l'ordinamento predispone a presidio dei diritti subiettivi dei
singoli: di tal che è da ritenere che il sequestro ex art. 700 del
codice di procedura civile, in quanto costituisce mezzo di attuazione
del diritto all'immagine e non strumento di limitazione della libertà
di stampa da parte dei pubblici poteri, non incide sul divieto posto
dalla norma costituzionale di raffronto.
3. - Nell'udienza pubblica l'Avvocatura dello Stato ha insistito
nelle sue conclusioni. Considerato in diritto :
1. - La Corte è chiamata a decidere se il potere del giudice
civile di disporre il sequestro di pubblicazioni a stampa "al fine di
far cessare l'abuso dell'immagine altrui" - potere che l'ordinanza di
rimessione fa discendere dagli "artt. 10 del codice civile e 96, 97
della legge 22 aprile 1941, n. 633, in rapporto all'art. 700 del codice
di procedura civile" risulti compatibile con l'art. 21, terzo comma,
della Costituzione.
Nel proporre tale questione il pretore di Roma esprime l'avviso che
non sia conforme alla Costituzione una norma che, come quella
denunciata, consenta il sequestro della stampa "al di fuori di ipotesi
delittuose e di espressa previsione da parte della legge sulla stampa".
2. - Per accertare la sfera di applicazione della norma
costituzionale di raffronto occorre partire dalla non controvertibile
constatazione che la rigorosa disciplina disposta dalla Costituzione a
proposito della stampa e la tassativa delimitazione degli interventi
consentiti al legislatore ordinario ed alle pubbliche autorità sono
preordinate, in un settore di particolare rilevanza, a garanzia del
diritto di libera manifestazione del pensiero.
Questa premessa - che impone di interpretare il secondo capoverso
dell'art. 21 della Costituzione in stretta correlazione col principio
enunciato nel primo comma - sembra necessaria per un'esatta valutazione
della tesi, sostenuta dall'Avvocatura dello Stato, secondo la quale la
disciplina restrittiva del potere di procedere al sequestro della
stampa si riferirebbe solo ai rapporti fra questa ed i pubblici poteri
e non andrebbe estesa anche "al campo dei diritti privati". La tesi
muove esplicitamente dal presupposto che tutte le disposizioni
attinenti ai rapporti civili nulla abbiano a che fare con "i rapporti
che possono sorgere tra i cittadini": ma tale opinione, segnatamente
nella sua formulazione così assoluta e generale deve essere fermamente
respinta. Ed invero nel titolo primo della prima parte della
Costituzione vengono affermati, garantiti e tutelati alcuni
fondamentali diritti di libertà - in gran parte compresi nella
categoria dei diritti inviolabili dell'uomo genericamente contemplati
nell'art. 2 -, che al singolo sono riconosciuti e che il singolo deve
poter far valere erga omnes. Così, ad es., per quanto riguarda la
materia che specificamente interessa la presente controversia, non è
lecito dubitare che la libertà di manifestare il proprio pensiero
debba imporsi al rispetto di tutti, delle pubbliche autorità come dei
consociati, e che nessuno possa recarvi attentato senza violare un bene
assistito da rigorosa tutela costituzionale. Né può trarre in
inganno la circostanza che il più delle volte, in tema di rapporti
civili, le disposizioni costituzionali appaiono rivolte a delimitare le
competenze, i casi ed i modi di intervento dei pubblici poteri. È vero
che in tal modo vengono disciplinati rapporti di indubbio carattere
pubblicistico, ma ciò nulla ha a che vedere col diverso problema
attinente alla natura degli interessi, pubblici e privati, rispetto ai
quali i diritti costituzionalmente protetti devono prevalere. Se si
pensasse diversamente, si dovrebbe giungere alla conclusione,
sicuramente inaccettabile, che la Costituzione, mentre con estremo
rigore stabilisce (non importa se in modo esplicito od implicito) quali
pubblici interessi possano costituire legittimo limite ai diritti
costituzionali di cui si discorre, nel contempo lasci al pieno arbitrio
del legislatore ordinario la disciplina dei conflitti fra questi
diritti e gli interessi privati, fino al punto di consentire la totale
subordinazione dei primi ai secondi.
3. - Le considerazioni esposte devono indurre a ritenere che quando
la stampa viene in considerazione come strumento di diffusione del
pensiero - presupposto che discende dalla già rilevata connessione fra
libertà di stampa e libertà di pensiero -, la norma contenuta nel
terzo comma dell'art. 21 della Costituzione copre l'intera area del
sequestro, qualunque sia il contrapposto interesse col quale la stampa
entra in collisione. In altri termini, il fatto che la Costituzione
ammetta il sequestro preventivo solo "nel caso di delitti per i quali
la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi" o "nel caso di
violazione di norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei
responsabili" non può non escludere la legittimità di tale misura in
ogni altro caso.
Vale la pena di mettere in rilievo che ciò non significa che al di
fuori delle predette ipotesi la libertà di stampa non conosca confini.
Per il già richiamato carattere di strumentalità, essa soggiace agli
stessi limiti che circoscrivono la libertà di manifestazione del
pensiero. Ma si tratta di limiti che vanno ricercati in sede di
interpretazione del primo comma dell'articolo 21: il terzo comma, che
disciplina la diversa materia della misura cautelare del sequestro,
deve essere interpretato nel senso che non tutte le violazioni di
siffatti limiti possono legittimare il ricorso a tale misura. Per
garantire la diffusione della stampa, che potrebbe essere compromessa o
addirittura definitivamente pregiudicata da provvedimenti che,
ancorché adottati dall'autorità giudiziaria, si basano su una
cognizione sommaria e possono poi risultare ingiustificati in sede di
accertamento definitivo, la Costituzione, tenendo conto della
importanza del ruolo della stampa in un regime democratico, ha
disciplinato il conflitto fra l'interesse al sequestro e l'interesse
alla circolazione della stampa: la norma costituzionale di raffronto,
mentre consente al legislatore ordinario di dar prevalenza al primo
(purché attraverso un'espressa previsione) nel caso di delitti,
direttamente stabilisce la prevalenza del secondo in ogni altra
ipotesi.
4. - Facendo applicazione di tali principi al particolare oggetto
della questione sollevata dal pretore di Roma, si deve anzitutto
rilevare che la pubblicazione dell'immagine altrui, in quanto
costituisca mezzo di manifestazione del pensiero, cade nell'ambito del
diritto tutelato dal primo comma dell'art. 21 della Costituzione e
soggiace ai limiti entro i quali tale garanzia costituzionale opera.
Ma, ove tali limiti siano stati superati, il sequestro preventivo -
naturalmente, allo stato della legislazione - è ammissibile solo
quando la pubblicazione dell'immagine attraverso la stampa integri la
fattispecie prevista dall'art. 528 del codice penale (pubblicazioni
oscene), perché solo in tal caso concorrono le due condizioni
prescritte dalla norma costituzionale di raffronto: si tratta, infatti,
di un delitto e per esso espressamente la legge vigente (R.D.L. 31
maggio 1946, n. 561, art. 2, primo comma) autorizza il provvedimento.
5. - Volgendo ora l'esame alle disposizioni denunziate, la Corte
ritiene che debba escludersi che gli artt. 96, 97 della legge n. 633
del 1941 e l'art. 10 del codice civile attengano alla materia del
sequestro preventivo: i primi, infatti, elencano i casi in cui esporre,
riprodurre o mettere in commercio il ritratto di una persona è
legittimo o illegittimo e, quindi, hanno per contenuto la disciplina
sostanziale del c.d. diritto all'immagine; il secondo riguarda i
provvedimenti definitivi attraverso i quali in sede giudiziaria viene
represso l'abuso dell'immagine altrui. Né negli uni né nell'altro
c'è riferimento alcuno a misure cautelari e provvisorie.
Diverso, invece, è il discorso da farsi per l'art. 700 del codice
di procedura civile. Questa disposizione, nell'elasticità del suo
contenuto, consente al giudice di adottare il provvedimento che più
gli appaia congruo rispetto al fine di assicurare provvisoriamente gli
effetti della decisione sul merito, e non sembra dubbio che in tale
generica previsione possa rientrare anche il sequestro preventivo,
quando non si tratti di uno dei sequestri tipici disciplinati dagli
artt. 670 e seguenti dello stesso codice. Si deve tuttavia osservare
che l'art. 700, proprio a causa della genericità dei poteri che
conferisce al giudice, incontra tutti i limiti desumibili da una sua
interpretazione nel sistema vigente e - come esattamente pone in
rilievo la difesa dello Stato - non consente, quindi, che siano
adottate misure che risultino vietate da altre norme dell'ordinamento:
a maggior ragione se si tratti di norme di rango costituzionale. Ond'è
che il giudice, nonostante l'ampia discrezionalità attribuitagli, non
può trovare nel predetto articolo la fonte di un potere che, per le
cose innanzi dette, il terzo comma dell'art. 21 gli preclude. Si può
perciò concludere che, poiché la disposizione denunziata, se
correttamente interpretata, non è in contrasto con la norma
costituzionale di raffronto, la questione, anche in questa parte, deve
essere dichiarata non fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 10 del codice civile, degli artt. 96 e 97 della legge 22
aprile 1941, n. 633 (contenente disposizioni sulla "protezione del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio"), e -
nei sensi di cui in motivazione dell'art. 700 del codice di procedura
civile, proposta dall'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento
all'art. 21, comma terzo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1970:122 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte