Sentenza n. 122/1971
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/06/1971 · relatore Costantino Mortati
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 220Codice di procedura penale
- art. 1d.P.R. 932/1955
- art. 2d.P.R. 932/1955
- art. 3d.P.R. 932/1955
usata come parametro
- art. 109Costituzione
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 20legge 517/1955
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 220,
secondo comma, del codice di procedura penale e degli artt. l, 2 e 3
del d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932 (norme di attuazione e di
coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, concernente
modificazioni al codice di procedura penale), promossi con ordinanze
emesse il 14 agosto 1969 dal pretore di Chieri ed il 25 ottobre 1969
dal pretore di Recanati in procedimenti penali contro ignoti, iscritte,
rispettivamente, ai nn. 364 e 470 del registro ordinanze 1969, e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 del 22
ottobre 1969 e n. 24 del 28 gennaio 1970.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 21 aprile 1971 il Giudice relatore
Costantino Mortati;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso del procedimento penale contro ignoti relativo al
furto consumato in Santena ai danni di Conventi Stefano, il pretore di
Chieri con ordinanza del 14 agosto 1969 ha sollevato questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 del decreto
presidenziale 25 ottobre 1955, n. 932, nella parte in cui, limitando i
poteri di direzione e di sorveglianza attribuiti al procuratore
generale presso la Corte di appello dall'art. 220 del codice di
procedura penale (secondo il nuovo testo di cui alla legge 18 giugno
1955, n. 517) nei confronti di tutti gli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria solamente a quelli di essi che le autorità amministrative
da cui dipendono abbiano destinato agli speciali nuclei e squadre, e
perciò escludendo che i poteri stessi possano essere esercitati anche
nei confronti della generalità di essi, è venuto a violare i limiti
ad esso posti dall'art. 20 della citata legge n. 517, incorrendo in
violazione degli artt. 76, 77 oltre che dell'art. 109 della
Costituzione.
Ritenuta la forza di legge del d.P.R. denunciato, il pretore fa
anzitutto rilevare come la questione proposta sia rilevante al fine di
decidere, in quanto egli si trova nella necessità di richiedere
indagini supplementari al comandante la stazione carabinieri di
Cambiano, nel cui territorio era stato commesso il furto, e che riveste
funzione di polizia giudiziaria, e tuttavia non ha potuto farlo dato
che quel funzionario non fa parte dello speciale nucleo posto alla sua
dipendenza, mentre, d'altra parte, anche i due appartenenti a tale
nucleo erano temporaneamente assenti dal servizio. Il pretore passa
quindi ad analizzare il merito della questione osservando che
certamente estraneo alla figura di norma di attuazione, che il decreto
presidenziale avrebbe dovuto avere, è il limite, che l'art. 1 pone
alla portata dell'art. 220 laddove stabilisce che ufficiali e agenti di
polizia giudiziaria sottoposti ai poteri di direzione e vigilanza del
procuratore generale sono soltanto quelli addetti ai nuclei ed alle
squadre.
Il pretore osserva che, pur dovendosi escludere che l'articolo 109
imponga al legislatore la creazione di un rapporto organico fra polizia
giudiziaria e magistratura, non può d'altra parte ritenersi
sufficiente solo un rapporto funzionale, se esso si esaurisse solo
nell'obbligo per la prima di eseguire gli ordini del giudice,
occorrendo anche un insieme di poteri sanzionatori da parte di
quest'ultimo per imporre l'adempimento dell'obbligo. A tale esigenza
si è ispirato l'art. 220 quando ha previsto la possibilità che agli
ufficiali e agenti di polizia giudiziaria siano irrogate sanzioni da
parte del procuratore generale ove contravvengano ai loro doveri,
nonché una ingerenza del medesimo nelle promozioni e nei trasferimenti
di essi.
Questa corretta interpretazione legislativa dell'art. 109 è stata
tuttavia frustrata dall'art. 1 del decreto presidenziale n. 932 del
1955 che ha sottratto a questi interventi del magistrato la maggior
parte dei soggetti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria ai
sensi dell'art. 221 del codice di procedura penale e che perciò si
pone in contrasto con tale precetto.
Il pretore conclude quindi denunciando la gravità della situazione
che risulta dalle applicazioni che la normativa vigente riceve in
concreto, le quali dimostrano la contrarietà di essa allo spirito
della Costituzione o, quanto meno, l'attitudine di essa a prestarsi ad
applicazioni che contrastano con la posizione costituzionale della
magistratura e con i principi che delimitano le attribuzioni di essa da
quelle dell'esecutivo.
2. - È intervenuto avanti la Corte costituzionale il Presidente
del Consiglio dei ministri che nelle sue deduzioni censura innanzi
tutto il giudizio di rilevanza compiuto dal pretore osservando che, ai
sensi dell'art. 47 del regolamento generale dell'Arma dei carabinieri,
questi ben poteva rivolgersi al comandante la stazione carabinieri di
Cambiano per chiedere nuove indagini, e che non spettava a quest'ultimo
valutare se questi fosse più o meno idoneo del personale della squadra
di polizia giudiziaria presso la pretura ad eseguirle.
Nel merito l'Avvocatura deduce che la limitazione al personale
specificamente dedicato alle funzioni di polizia giudiziaria delle
ingerenze dell'Autorità giudiziaria sui trasferimenti e sulla
posizione degli ufficiali e agenti risulta già dall'art. 220 del
codice di procedura penale che, nella sua ultima proposizione, prevede
che essi possano cessare "dalle funzioni di polizia giudiziaria", pur
restando ufficiali o agenti di polizia giudiziaria ai sensi del
successivo art. 221; pertanto il decreto presidenziale n. 932 del 1955
non ha affatto svuotato l'articolo 220, ma al contrario l'ha fedelmente
attuato.
Circa la diretta violazione dell'art. 109 della Costituzione
l'Avvocatura richiama l'interpretazione che di questa norma la Corte ha
dato nelle sentenze n. 94 del 1963 e n. 114 del 1968 ed afferma che
essa si concilia perfettamente con le disposizioni impugnate, le quali
non escludono la dipendenza funzionale dal magistrato di tutti gli
ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, mentre stabiliscono maggiori
poteri di esso nei confronti di taluni gruppi di questi.
Riaffermata la competenza del legislatore a dettare, eventualmente,
una più diffusa dipendenza della polizia giudiziaria dal magistrato,
la difesa del Presidente del Consiglio conclude perché la questione
sia dichiarata infondata.
3. - Nel corso del procedimento penale contro ignoti relativo
all'incidente stradale verificatosi il 27 settembre 1969, in seguito al
quale Appolloni Enzo aveva riportato lesioni, il pretore di Recanati
ordinava alla locale squadra di polizia giudiziaria di svolgere
ulteriori indagini tendenti all'identificazione dell'autovettura
investitrice e del conducente della medesima, ma il brigadiere dei
carabinieri comandante la squadra gli restituiva gli atti facendo
presente che egli era stato destinato a frequentare un corso di judo
della durata di venti giorni e che, in mancanza di altro personale, la
richiesta non poteva essere evasa con la necessaria urgenza.
È da notare che il pretore aveva espresso parere contrario
all'allontanamento dalla sede dell'unico sottufficiale addetto alla
squadra di polizia giudiziaria della pretura, ma il procuratore della
Repubblica di Macerata aveva restituito l'atto facendo presente che, ai
sensi della circolare del Ministro di grazia e giustizia n. 605 del 2
dicembre 1955, il consenso dell'Autorità giudiziaria - previsto dagli
artt. 220, codice di procedura penale, e 2, decreto presidenziale n.
932 del 1955 - non è richiesto per i "movimenti a carattere
temporaneo".
Ravvisando nella normativa, per lo meno ove così interpretata,
consistenti vizi d'incostituzionalità, il pretore ha sollevato, con
l'ordinanza 25 ottobre 1969, due distinte questioni riferite all'art.
109 della Costituzione e concernenti, la prima, gli artt. 220, codice
di procedura penale, e 2, decreto presidenziale n. 932 del 1955, nella
parte in cui escludono la necessità del consenso dell'Autorità
giudiziaria per gli allontanamenti temporanei dalla sede - non
costituenti trasferimento ad altra sede - degli ufficiali di polizia
giudiziaria più elevati in grado di ogni sede, e, la seconda, le
stesse disposizioni, nella parte in cui escludono, per i suddetti
allontanamenti dalla sede, la necessità del consenso dell'Autorità
giudiziaria alla cui diretta dipendenza funzionale essi dirigenti della
polizia giudiziaria si trovano.
Nella motivazione del provvedimento il pretore segnala il processo
di progressivo svuotamento che il principio di cui all'art. 109 della
Costituzione ha subito per effetto delle applicazioni che ha ricevuto,
sul piano legislativo prima, e su quello dell'applicazione pratica poi.
L'ordinanza si sofferma in particolare sulla circolare del Ministro
Guardasigilli del 2 dicembre 1955 e sulla prassi osservata dagli uffici
amministrativi e giudiziari per concludere che non si vede quale
pratico contenuto possa darsi alla "diretta disponibilità" della
polizia giudiziaria da parte della magistratura, sancita dalla
Costituzione, quando i componenti le squadre possono essere liberamente
distolti dalle funzioni di polizia giudiziaria mediante una illimitata
serie di allontanamenti "temporanei".
Infine il pretore prospetta la questione di costituzionalità anche
sotto l'aspetto della titolarità del consenso all'allontanamento dalla
sede, nella considerazione che l'attribuzione di essa al procuratore
generale anche nei confronti degli appartenenti ai nuclei dipendenti
dai pretori appare in contrasto con l'indipendenza di questi che (anche
se si potesse ammettere la sussistenza di un rapporto di dipendenza
gerarchica fra procuratore generale e pretore-pubblico ministero) è
incontestabile quanto meno allorché operano nella loro veste di organi
giudicanti, anche in tale qualità abilitati a "disporre direttamente"
della polizia giudiziaria, che è anche considerata responsabile di
fronte a loro. Considerato in diritto :
1. - Le due cause, pur diverse nella prospettazione e nel
riferimento alle norme denunciate, sollevano questioni tutte relative
al rapporto fra l'autorità inquirente penale e la polizia giudiziaria,
e pertanto se ne può disporre la riunione per deciderle con unica
sentenza.
2. - L'ordinanza del pretore di Chieri denuncia i primi tre
articoli del d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932, in quanto essi,
circoscrivendo i poteri dei Procuratori generali solo ad alcuni nuclei
di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e non a tutti gli
appartenenti a questa, sarebbero incorsi in violazione, oltre che
dell'art. 109, anche degli artt. 76 e 77 della Costituzione, perché
nello statuire tale limitazione avrebbero oltrepassato i limiti della
competenza attribuita al Governo dall'art. 20 della legge 18 giugno
1955, n. 517, modificativa dell'art. 220 del codice di procedura
penale.
La questione non è fondata innanzi tutto sotto l'aspetto della
violazione dell'art. 109 della Costituzione. Dall'esame dei lavori
preparatori dell'Assemblea costituente chiaramente risulta come, pur
essendosi voluta rendere obbligatoria la diretta sottoposizione della
polizia giudiziaria alla magistratura, che il progetto dei 75 prevedeva
solo come facoltativa, non venne mai e da nessuno prospettata l'ipotesi
che tale rapporto di disponibilità fosse esteso a tutto quel vasto
complesso di soggetti cui l'art. 221 del codice di procedura penale
attribuisce la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria.
Le dispute insorte in quella sede riguardarono solo il carattere da
assegnare alla dipendenza, se solo diretta o anche esclusiva, se solo
funzionale o anche organica, ma sempre limitatamente ad una parte delle
forze di polizia, secondo risulta confermato anche dall'ordine del
giorno che, a conclusione della discussione, venne approvato, con il
quale l'Assemblea "faceva voti per la creazione di un corpo
specializzato di polizia alle dirette dipendenze dell'autorità
giudiziaria".
Il nuovo testo dell'art. 220 del codice di procedura penale, quale
risulta dalla formulazione data con la novella del 1955, ebbe a
svolgere il precetto dell'art. 109 della Costituzione specificando i
modi e le forme della dipendenza da questo sancita limitatamente a
nuclei specializzati, in fedele attuazione dell'intento che, come si è
visto, ebbe ad ispirarlo.
Se si fosse disposto diversamente e si fossero assoggettate tutte
le forze di polizia alla dipendenza, sia pure solo funzionale, dei
Procuratori generali, e trasferiti i particolari poteri ex art. 220 per
quanto riguarda i movimenti di sede e la progressione nella carriera
del personale ad esse appartenente, mentre si sarebbe andato oltre la
volontà del Costituente, si sarebbe anche, da una parte, addossato a
detti organi compiti difficilmente assolvibili, e, dall'altra, inciso
sull'adempimento della funzione del mantenimento dell'ordine pubblico,
pure affidata alle forze medesime, della quale il Governo assume la
responsabilità.
L'assoggettamento all'autorità giudiziaria solo di appositi nuclei
delle forze di polizia non esclude però che quella possa giovarsi
altresì dell'opera degli appartenenti alla polizia, pur se non
facciano parte dei nuclei, essendo tutti tenuti all'obbedienza,
tempestiva e diligente, agli ordini dell'autorità stessa, secondo
risulta dall'art. 229 c.p.p. che garantisce l'osservanza dell'obbligo
stesso con la previsione di apposite sanzioni disciplinari irrogabili
dal competente Procuratore generale. Sicché nessun ostacolo giuridico
si sarebbe opposto, nella specie, al pretore ad avvalersi, per il
compimento di determinate indagini, dell'attività di ufficiali o
agenti non appartenenti al personale addetto ai servizi della pretura
cui egli era preposto. Che poi siffatto impiego di personale estraneo
ai nuclei debba considerarsi eccezionale discende dalla stessa ratio
che ha presieduto alla formazione dei medesimi, rivolta sia a garantire
negli addetti una particolare specializzazione e sia a sottrarli, per
quanto possibile, all'influenza dei superiori gerarchici delle
rispettive armi di appartenenza. Se, in linea di fatto, il sistema,
quale risulta concretamente realizzato, corrisponda in tutto
all'intento perseguito dal Costituente ed appaghi pienamente le
esigenze volute soddisfare è accertamento che esula dai compiti del
giudice costituzionale.
3. - Dalle precedenti osservazioni si argomenta anche
l'infondatezza dell'allegata violazione degli artt. 76 e 77 della
Costituzione poiché le norme dei primi tre articoli del d.P.R. n. 932
del 1955 si mantengono negli stretti limiti del potere di attuazione e
di coordinamento conferito dall'art. 20 della legge n. 517 del 1955.
Essi infatti svolgono i principi fissati nell'art. 220 c.p.p.
(modificato da quest'ultima) disciplinando le modalità e le procedure
relative alla formazione dei nuclei, agli interventi dell'autorità
giudiziaria nei confronti dei loro appartenenti, alla responsabilità
di costoro di fronte ad essa, e quindi non incorrono nel denunciato
eccesso di delega.
4. - L'ordinanza del pretore di Recanati, mentre non contesta
l'aderenza dell'art. 220 c.p.p. all'art. 109 della Costituzione per
quanto riguarda la sottoposizione all'autorità giudiziaria solo di
limitati gruppi delle forze di polizia, rinviene un vizio di
incostituzionalità di detto articolo, nonché dell'art. 2 del d.P.R.
su citato, in quanto, secondo l'interpretazione ad essi data dalla
prassi e consacrata anche in circolari del Ministero di grazia e
giustizia, in primo luogo, escludono la necessità del consenso
dell'autorità giudiziaria per gli allontanamenti dalla sede dei
dirigenti i nuclei allorché abbiano carattere temporaneo, ed inoltre
deferiscono in ogni caso la prestazione del consenso sugli
allontanamenti stessi, anche se non temporanei, ai Procuratori
generali, mentre invece per gli addetti ai mandamenti l'assenso
dovrebbe essere deferito ai pretori che di essi dispongono e di fronte
ai quali sono responsabili.
In ordine al primo punto, se è da consentire nel rilievo che anche
allontanamenti temporanei possono a volte rendere meno agevole il
compimento delle indagini rivolte alla persecuzione dei reati, deve
tuttavia escludersi che gli inconvenienti lamentati valgano a conferire
al mancato intervento dell'autorità giudiziaria rilevanza di vizio di
illegittimità costituzionale. Infatti la norma attiene alle modalità
organizzative del servizio, volute affidare alla discrezionalità del
legislatore.
Ciò affermato, non può tuttavia non auspicarsi che i nuclei
specializzati di polizia giudiziaria siano formati in modo tale da
garantire in ogni momento, sia per il numero e sia per la qualità
degli addetti, una loro costante efficace utilizzazione da parte del
magistrato inquirente; e che quindi gli allontanamenti temporanei dei
dirigenti siano ridotti al minimo e sia sempre assicurata la supplenza
con altro personale idoneo.
5. - Parimenti non fondata deve ritenersi la seconda censura della
stessa ordinanza. L'accentramento nel Procuratore generale del
distretto della titolarità della prestazione del consenso agli
allontanamenti dalla sede, disposto dall'art. 220 c.p.p., deve
ritenersi anch'esso esplicazione della discrezionalità voluta
conferire dall'art. 109 circa i modi di regolamentazione del rapporto
fra organo inquirente e polizia da esso stabilita. D'altra parte il
sistema disposto può ritenersi giustificato in vista della esigenza di
conferire uniformità di criteri all'esercizio degli interventi in
materia; a tacere poi la considerazione che tale accentramento del
potere di decisione nel Procuratore generale non esclude, ed anzi di
norma consiglia, che questi la faccia in pratica precedere
dall'audizione del parere del pretore, allorché si tratta di addetti
alla circoscrizione cui questi è preposto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1, 2 e 3 del d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932 (norme di
attuazione e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517,
concernente modificazioni al codice di procedura penale), sollevata dal
pretore di Chieri, con l'ordinanza 14 agosto 1969, in riferimento
all'art. 109 della Costituzione, nonché in riferimento agli artt. 76 e
77 della Costituzione e in relazione all'art. 20 della legge 18 giugno
1955, n. 517;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 220 del codice di procedura penale e dell'art. 2 del predetto
d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932, sollevata dal pretore di Recanati, con
l'ordinanza 25 ottobre 1969, in riferimento all'art. 109 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1971:122 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte