Sentenza n. 122/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/07/1973 · relatore Vincenzo Trimarchi
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 32 del
r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (testo unico delle norme per la protezione
della selvaggina e per l'esercizio della caccia), come modificato
dall'art. 10 della legge 2 agosto 1967, n. 799, promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 15 ottobre 1971 dal pretore di Treviglio nel
procedimento penale a carico di Anselmo Giacomo ed altri, iscritta al
n. 488 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 37 del 9 febbraio 1972;
2) ordinanza emessa il 24 novembre 1971 dal pretore di Treviglio
nel procedimento penale a carico di Radaelli Angelo ed altri, iscritta
al n. 44 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 78 del 22 marzo 1972.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1973 il Giudice relatore
Vincenzo Michele Trimarchi;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel procedimento penale a carico di Giacomo Anselmo, Eros
Crosetto, Enrico Castellani, Cesare Galliani e Giovanni Pellegrini,
imputati dei reati previsti e puniti dall'art. 32 del r.d. 5 giugno
1939, n. 1016, nel testo risultante dall'art. 10 della legge 2 agosto
1967, n. 799, perché avevano esercitato la caccia con uso di arma da
sparo in una zona distante 10 metri dalla strada carrozzabile e perché
nella stessa zona avevano portato armi cariche non in posizione di
sicurezza, il pretore di Treviglio sollevava, con ordinanza del 15
ottobre 1971, ed in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale del citato art. 32 nella parte
in cui la norma per le ipotesi di esercizio della caccia con uso di
armi da sparo nelle zone distanti meno di 50 metri da strade
carrozzabili (comma primo) e di porto d'armi cariche non in posizione
di sicurezza nelle dette zone (comma quarto) commina a carico dei
contravventori la multa da lire 20.000 a lire 100.000 e prevede la
revoca della licenza da uno a tre anni (ultimo comma).
Osservava il pretore che nelle dette ipotesi, nonché nelle altre
previste dalla stessa norma, il pericolo di danno alle persone è
indubbiamente maggiore nel caso di esercizio della caccia con spari in
date zone, anziché in quella di semplice porto d'armi cariche non in
posizione di sicurezza nelle stesse zone, e che nonostante l'esistenza
di queste due situazioni criminose, è prevista la medesima pena
edittale senza alcuna articolazione e graduazione in via astratta e
generale.
Ciò, a parere del giudice a quo, violerebbe l'art. 3 della
Costituzione sotto il profilo che per fatti diseguali è previsto il
medesimo trattamento sanzionatorio e che cittadini versanti in tali
diverse situazioni siano in astratto passibili della medesima pena.
Codesta disparità per altro non potrebbe essere sanata
dall'esercizio del potere del giudice di graduare la pena adeguandola
alla gravità delle singole fattispecie, perché le leggi, in sede di
valutazione della legittimità costituzionale, vanno considerate nella
loro astrattezza e generalità, e poi, essendo prevista per ciascuna
delle ipotesi criminose considerate dal citato art. 32 la medesima
gamma di concrete possibilità di sanzioni, l'applicazione che il
giudice possa farne non rileva ai fini della indicata disparità.
L'ordinanza veniva ritualmente comunicata, notificata e pubblicata
(nella Gazzetta Ufficiale n.37 del 9 febbraio 1972).
Davanti a questa Corte non si costituivano le parti private.
Spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri a mezzo
dell'Avvocatura generale dello Stato.
2. - L'Avvocatura dello Stato precisava che la denunzia concerneva
non tutte le disposizioni del citato art. 32 ma solo i commi primo e
quarto in relazione all'ultimo. E metteva in evidenza che per tutte le
ipotesi criminose previste dal detto articolo è comminata la medesima
pena in quanto il legislatore ha ritenuto di dover parificare nel
trattamento punitivo tutte le ipotesi ivi menzionate le quali, tranne
quella di cui al penultimo comma, si riferiscono ad attività o
situazioni obiettivamente pericolose per l'incolumità individuale.
Rilevava che, giusta quanto deciso anche di recente da questa Corte
(sentenza n. 9 del 1972), il prospettato dubbio sulla congruenza tra
reati e pena dà vita ad un problema la cui soluzione spetta al potere
legislativo e il cui esame non rientra nel consentito sindacato di
costituzionalità.
Comunque, è certamente opinabile, secondo l'Avvocatura, che
nell'ipotesi di esercizio della caccia a breve distanza dalla strada il
pericolo sia maggiore che non in quella di mero porto di armi cariche
in posizione di non sicurezza. Infatti, nella prima ipotesi
l'esplosione del colpo è preceduta da vari stati soggettivi per cui il
cacciatore è messo in grado di adottare tutte le misure idonee ad
evitare pericoli per le persone.
In conclusione, non è violato il principio di eguaglianza: la
parificazione quoad poenam delle due diverse situazioni obiettive
infatti non può non apparire sorretta da adeguata giustificazione.
3. - Lo stesso pretore di Treviglio, nel procedimento penale a
carico di Angelo Radaelli, Battista Tomasoni e Mario Del Carro,
imputati, tra l'altro, del reato previsto e punito dal ripetuto art. 32
del r.d. n. 1016 del 1939, "perché portavano a bordo dell'autovettura
targata BG, 218946 una carabina carica" sollevava, con ordinanza del 24
novembre 1971 e sempre in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale dell'anzidetta norma per ciò
che "per tutte le ipotesi contemplate viene comminata la medesima
pena".
Osservava il pretore che la norma prevede fattispecie di diversa
gravità atteso che il pericolo per l'incolumità delle persone è
indubbiamente maggiore nelle ipotesi di spari e di esercizio di caccia
con uso di armi da sparo e invece decresce nelle altre; e che
ciononostante la pena è la medesima ed in via astratta e generale è
esclusa ogni articolazione e graduazione.
Rinnovava le ragioni di dubbio già espresse con la precedente
ordinanza e concludeva rilevando che, in contrasto con il principio di
eguaglianza, per fatti di diversa gravità è comminata in astratto la
medesima pena.
L'ordinanza veniva ritualmente notificata, comunicata e pubblicata
(nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 22 marzo 1972).
Davanti a questa Corte non si costituiva alcuna delle parti.
Spiegava invece intervento con la difesa dell'Avvocatura generale dello
Stato il Presidente del Consiglio dei ministri il quale concludeva per
la non fondatezza della questione, svolgendo sostanzialmente le stesse
ragioni già addotte nello scritto difensivo di cui alla precedente
causa.
4. - All'udienza del 13 giugno 1973 l'Avvocato dello Stato Giorgio
Azzariti si riportava a quanto esposto nell'atto d'intervento. Considerato in diritto :
1. - Con le due ordinanze indicate in epigrafe il pretore di
Treviglio, a proposito dell'art. 32 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016
(approvazione del testo unico delle norme per la protezione della
selvaggina e per l'esercizio della caccia), sostituito dall'art. 10
della legge 2 agosto 1967, n. 799, ritiene che per le due ipotesi,
astrattamente ricorrenti nei confronti degli imputati di cui al primo
procedimento, e più ampiamente per tutte le ipotesi considerate nelle
norme oggetto di denuncia, nonostante la diversità delle situazioni
criminose, sia previsto il medesimo trattamento sanzionatorio, in
violazione del principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla
legge.
Ricorrono per ciò i presupposti perché i due procedimenti siano
riuniti, e le relative cause decise con unica sentenza.
2. - Di fronte a tali norme, il giudice a quo ravvisa sussistente
un contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in particolare nel fatto
che sono previste le medesime sanzioni (e cioè la multa da lire 20.000
a lire 100.000 e la revoca della licenza di porto d'armi da uno a tre
anni) nei confronti di soggetti che esercitino la caccia con uso di
armi da sparo in zone distanti meno di cinquanta metri da strade
carrozzabili e portino nelle stesse zone armi cariche non in posizione
di sicurezza, e quindi per fattispecie criminose differenti e di
diversa gravità (ordinanza del 15 ottobre 1971), e nel fatto che le
stesse sanzioni sono previste, oltre che per le ipotesi ora richiamate,
per tutte le altre prese in considerazione dal ripetuto art. 32 (in
esse inclusa quella che si assumeva ricorresse nel procedimento di cui
alla ordinanza del 24 novembre 1971 e cioè quella relativa al porto
d'armi da sparo cariche a bordo di veicoli). Ma rivolge, come si è
rilevato, la denuncia di illegittimità costituzionale sostanzialmente
contro l'intero contenuto di detto art. 32.
3. - Interpretate le due ordinanze in senso utile, la Corte è
chiamata a dire se è in contrasto con l'art. 3 della Costituzione,
l'art. 32 del r.d. n. 1016 del 1939 limitatamente alle parti in cui
esso prevede le medesime sanzioni per le ipotesi specificamente sopra
ricordate, dovendosi escludere che la sollevata questione si riferisca
anche alle altre ipotesi criminose di cui allo stesso articolo.
C'è anzitutto da constatare che da parte del pretore di Treviglio
sono stati avanzati dubbi di costituzionalità, sotto un profilo, che,
sia pure per altre norme, questa Corte ha già ritenuto, ed in modo
costante, infondato. Ed al riguardo basta far riferimento alle sentenze
(e, tra le altre, a quelle nn. 109 del 1968, 9, 93 e 157 del 1972) con
cui è stato affermato e ribadito il principio secondo cui in materia
penale (ed in particolare nella previsione di fatti come reati e delle
relative pene) il legislatore gode di un ampio potere che è chiamato
ad esercitare in base agli indirizzi di politica giuridico-sociale che
ritenga opportuni, e che nell'ambito di codesta discrezionalità,
possono essere legittimamente indicati i fatti-reati e le sanzioni per
il caso di trasgressione dei precetti principali, sempre che la
disciplina normativa che ne emerga non si appalesi chiaramente
irrazionale.
La valutazione della pericolosità dei singoli reati (e nella
specie, delle varie ipotesi criminose previste dall'art. 32) ed il
compito di graduare per ciascuno di essi le pene, spettano quindi al
legislatore.
Così come rientra nella discrezionalità di questo,
l'equiparazione quoad poenam di ipotesi criminose di uguale natura,
sebbene non ugualmente gravi.
Nella specie, ora all'esame della Corte, d'altra parte non può
convenirsi con il giudice a quo che le ipotesi considerate dall'art. 32
siano sicuramente di diversa gravità, perché, come è stato osservato
dall'Avvocatura dello Stato, è certamente opinabile che nel caso
dell'esercizio della caccia a breve distanza dalla strada carrozzabile
il pericolo per le persone sia maggiore che non nel caso di semplice
porto d'armi cariche non in posizione di sicurezza, essendo i due
comportamenti in astratto egualmente pericolosi per i terzi.
E tutto ciò, ad avviso della Corte, basta comunque perché debba
escludersi ogni illegittimità costituzionale a proposito della
parificazione quoad poenam delle due situazioni, ora indicate, nonché
dell'altra, rilevante nel procedimento di cui alla seconda ordinanza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 32 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (approvazione del testo
unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio
della caccia), sostituito dall'art. 10 della legge 2 agosto 1967, n.
799, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
pretore di Treviglio con le due ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:122 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte