Sentenza n. 122/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/05/1974 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 35legge 4/1929
- art. 52r.d.l. 2/1940
- art. 52legge 762/1940
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 35 della
legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle
violazioni delle leggi finanziarie), e dell'art. 52, prima parte, della
legge 19 giugno 1940, n. 762 (Istituzione di una imposta generale
sull'entrata), promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1971 dal
tribunale di Bolzano nel procedimento penale a carico di Muller Thomas
ed altri, iscritta al n. 15 del registro ordinanze 1972 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 dell'8 marzo 1972.
Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1974 il Giudice
relatore Ercole Rocchetti.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza emessa il 7 dicembre 1971, nel procedimento penale a
carico di Muller Thomas ed altri, imputati del reato di cui all'art. 36
della legge 19 giugno 1940, n. 762, per aver falsamente dichiarato di
aver corrisposto la imposta generale sull'entrata, il tribunale di
Bolzano ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in
relazione agli artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma, della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt.
35 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e 52, prima parte, della legge 19
giugno 1940, n. 762, i quali prevedono la facoltà, per gli ufficiali e
gli agenti della polizia tributaria di accedere negli esercizi pubblici
e nei locali adibiti ad azienda industriale e commerciale per eseguirvi
verificazioni e ricerche, ai fini dell'accertamento, della cognizione e
della definizione delle violazioni previste dalla legge concernente la
imposta generale sull'entrata.
Secondo il giudice a quo, l'atto di perquisizione, configurandosi
in ogni caso come un atto coercitivo diretto al sequestro di cose utili
o necessarie all'accertamento di un reato e, quindi, come un atto del
procedimento penale, deve essere sempre compiuto con le garanzie e le
forme previste dal codice di procedura penale (artt. 304 bis, secondo
comma, 304 ter, secondo capoverso, 332 e segg. c.p.p.).
L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e
pubblicata.
Non essendovi costituzione di parti né intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri, la causa viene decisa in camera di
consiglio ai sensi degli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87, e 9, primo comma, delle Norme integrative. Considerato in diritto :
1. - Il tribunale di Bolzano, con l'ordinanza indicata in epigrafe,
denunzia alla Corte l'art. 35 della legge 7 gennaio 1929, n. 4,
contenente norme generali per la repressione delle violazioni delle
leggi finanziarie, nonché l'art. 52, primo comma, del r.d.l. 9 gennaio
1940, n. 2 (convertito con la legge 19 giugno 1940, n. 762), sulla
istituzione di una imposta generale sull'entrata. Poiché, tuttavia,
l'art. 52 della legge n. 762 contiene soltanto una disposizione di
rinvio, che rende applicabili alle violazioni relative alle norme sulla
imposta sull'entrata quelle generali contenute nella legge n. 4 del
1929, le censure risultano sostanzialmente riferite soltanto al citato
art. 35.
2. - Per l'esatta identificazione dei termini della questione, la
Corte ritiene che la disposizione impugnata vada esaminata nel
contesto, sostanzialmente unitario, costituito dallo stesso art. 35 e
dai due articoli che lo precedono. Inseriti nella legge n. 4 sotto il
capo II, del titolo secondo, relativo alle norme di procedura, essi
disciplinano i poteri conferiti alla polizia tributaria per la
repressione delle violazioni alle leggi finanziarie, differenziandoli a
seconda che le violazioni stesse costituiscano reato o abbiano invece
natura di meri illeciti amministrativi.
Per quelle costituenti reato (anzi solo determinati reati, elencati
nel secondo comma), l'art. 33 abilita gli ufficiali della polizia
tributaria a procedere a "perquisizione domiciliare" qualora abbiano
notizia o fondato sospetto che essi siano stati compiuti. Invece, per
le violazioni che, alla stregua dell'art. 34, non costituiscono reato,
l'art. 35 abilita non solo gli ufficiali, ma anche gli agenti, della
polizia tributaria ad accedere in qualunque ora negli esercizi pubblici
e in ogni locale adibito ad un'azienda industriale o commerciale, per
eseguirvi "verificazioni e ricerche". Per tali operazioni, come è
detto nell'articolo 205 del Regolamento di servizio della Guardia di
finanza, è inibito agli ufficiali ed agenti procedenti l'apertura di
borse, valigie, casseforti e porte chiuse, che il contribuente o chi
per esso si rifiuta di aprire. In sostanza, la polizia tributaria ha la
facoltà di ricercare tutto il materiale documentario relativo alla
attività delle aziende industriali e commerciali in materia fiscale,
mediante l'esame o il controllo di documenti, registri o di eventuali
apparecchiature idonee a fornire dati utili ai fini impositivi.
3. - Le considerazioni che precedono consentono quindi di stabilire
che, quando gli ufficiali della polizia tributaria operano ai fini
della persecuzione dei reati e compiono perquisizioni, essi agiscono
come ufficiali di polizia giudiziara e devono rispettare tutta la
normativa relativa alle perquisizioni domiciliari compresa nel capo V
del titolo II, del libro II del codice di procedura penale, con le
garanzie di cui agli artt. 304 bis, ter e quater dello stesso codice.
Quando invece gli ufficiali ed agenti della polizia tributaria
operano per accertare violazioni delle norme contenute nelle leggi
finanziarie le quali non costituiscono reato, ed a tale scopo
effettuano nelle aziende verificazioni e ricerche, essi svolgono
funzioni di polizia amministrativa che si risolvono nel potere di
controllo e di vigilanza della attività privata spettante
istituzionalmente alla pubblica Amministrazione.
Ora, la mancata previsione, nelle leggi, di garanzie atte ad
assicurare che, durante le operazioni previste dal denunziato art. 35
il contribuente inquisito debba essere assistito dal difensore, non
può importare violazione dell'art. 24, secondo comma, della
Costituzione, perché la garanzia di difesa, come la Corte ha ritenuto
più volte (cfr., da ultimo, sentenze n. 200 del 1970 n. 10 del 1971),
è limitata al procedimento giurisdizionale, e a quei procedimenti
istruttori o preistruttori strettamente connessi e preordinati alla
attività giurisdizionale, mentre non si estende alla attività
amministrativa diretta ad accertare l'adempimento degli obblighi
imposti dalla legge.
Per le stesse ragioni deve anche escludersi che possa, nel caso,
parlarsi di violazione dell'art. 3, secondo comma, perché risultano
oggettivamente ben differenziate fra loro le situazioni cui danno
rispettivamente luogo le due forme di attività dei pubblici poteri,
quella amministrativa e quella giurisdizionale.
Le proposte questioni devono essere pertanto dichiarate non
fondate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 35 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, contenente norme per la
repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, e dell'art. 52,
primo comma, del r.d.l. 9 gennaio 1940, n. 2 (convertito nella legge 19
giugno 1940 n. 762) sull'imposta generale sull'entrata; questioni
proposte, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 24,
secondo comma, e 3 primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI
- ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:122 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte