Sentenza n. 122/1977
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/06/1977 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 573 del
codice penale, promosso con ordinanza emessa il 21 dicembre 1974 dal
pretore di Roma, nel procedimento penale a carico di Nicola Aliotta,
iscritta al n. 175 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 166 del 25 giugno 1975.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'11 1977 il Giudice relatore
Alberto Malagugini;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Nicola
Aliotta, per la sottrazione consensuale di Maria Rinaldi, di anni 20,
all'esercente la patria potestà su di lei, il pretore di Roma, con
ordinanza 21 dicembre 1974, ha ritenuto "rilevante e non manifestamente
infondata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 573 del codice
penale, nella parte in cui non consente di estendere la incriminazione
al minore concorrente necessario nel reato, costringendo nel contempo
la partecipazione psichica del minore (stesso) entro uno schema sterile
e pregiudizievole per la responsabilità penale personale
dell'imputato".
Ad avviso del giudice a quo, la norma denunziata, secondo
l'interpretazione datane dalla più diffusa dottrina e unanimemente
dalla giurisprudenza, nell'escludere la punibilità del minore, darebbe
luogo, anzitutto, ad un'ingiustificabile diseguaglianza di trattamento
in materia penale, per non tener nel debito conto l'evoluzione psico-fisica dei minori nell'epoca attuale e la loro maturità intellettiva,
specialmente nell'età compresa fra i 18 e i 21 anni.
Sempre secondo il giudice a quo, si avrebbe, poi, una lesione del
principio "della responsabilità penale personale dell'imputato" in
quanto la posizione volitiva del minore sarebbe ridotta nello schema
normativo del mero consenso, anche nei casi in cui quest'ultimo fosse
l'esclusivo protagonista dell'attività criminosa, ed il soggetto
incriminato dalla norma venisse a trovarsi in una posizione del tutto
passiva di acquiescenza.
L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
2. - Innanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Dopo aver accennato all'opinione dottrinale, secondo la quale il
minore consenziente sarebbe coautore del fatto e personalmente
responsabile dell'azione delittuosa, l'Avvocatura osserva che, secondo
l'opposto (e più diffuso) orientamento prevalente in dottrina e senza
contrasti in giurisprudenza, la disposizione censurata troverebbe la
sua ratio nell'esigenza di tutelare la famiglia di cui il minore fa
parte e quindi di evitare l'offesa ad un bene che è anche di
quest'ultimo. In presenza di un fatto compiuto in danno di se come in
altre ipotesi penalmente apprezzate, ragionevolmente il legislatore
avrebbe escluso che sia punito il minore, nei cui confronti potrebbero
essere adottate le misure previste dal codice civile.
Deduce, infine, l'Avvocatura che la incriminazione del minore
costituirebbe grave remora alla presentazione della querela e ciò
renderebbe praticamente inefficace la tutela cui è diretta la norma
impugnata. Considerato in diritto :
1. - Viene sottoposta alla Corte la questione se l'art. 573 del
codice penale violi gli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in
cui non consente di estendere la incriminazione al minore sottratto con
il di lui consenso e "costringe nel contempo la partecipazione psichica
di esso minore entro uno schema sterile e pregiudizievole per la
responsabilità penale dell'imputato".
2. - La questione è inammissibile per manifesta irrilevanza.
L'eventuale estensione al minore, qualificato dal giudice a quo
concorrente necessario nel reato, della incriminazione di cui all'art.
573 del codice penale, non spiegherebbe effetto di sorta nel caso di
specie, per il tassativo disposto degli artt. 25, comma secondo, della
Costituzione, e 2 del codice penale.
Neppure una decisione del genere resa dalla Corte potrebbe incidere
sulla posizione dell'imputato, che risponde e continuerebbe a
rispondere unicamente del proprio fatto doloso, quale apprezzabile dal
giudice, in tutti i suoi aspetti, con gli strumenti e nei limiti
stabiliti dall'ordinamento.
La questione posta dal giudice a quo e che sollecita alla Corte una
scelta di politica legislativa ad essa estranea, è, dunque,
manifestamente irrilevante, anche a prescindere dal fatto che, con
l'entrata in vigore della legge 8 marzo 1975, n. 39, la sottrazione ex
art. 573 del codice penale è punibile soltanto se commessa nei
confronti di persona che abbia compiuto gli anni quattordici ma non
abbia ancora compiuto gli anni diciotto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 573 del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 27 della
Costituzione, sollevata con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:122 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte