Sentenza n. 122/1980
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/1980 · relatore Arnaldo Maccarone
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 27legge 513/1977
- art. 28legge 513/1977
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 27,
secondo comma, e 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513 (Provvedimenti
urgenti in materia di edilizia residenziale pubblica), promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 19 gennaio 1978 dal tribunale di Venezia nel
procedimento civile vertente tra Amata Antonino ed altri e l'IACP della
Provincia di Venezia, iscritta al n. 199 del registro ordinanze 1978 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 135 del 17
maggio 1978;
2) ordinanza emessa il 3 aprile 1978 dal tribunale di Genova nel
procedimento civile vertente tra Cioli Mario ed altri e l'IACP della
Provincia di Genova, iscritta al n. 418 del registro ordinanze 1978 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 327 del 22
novembre 1978;
3) ordinanza emessa il 3 aprile 1978 dal tribunale di Genova nel
procedimento civile vertente tra Corosu Giovanni ed altri e l'IACP
della Provincia di Genova, iscritta al n. 419 del registro ordinanze
1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 327 del
22 novembre 1978;
4) ordinanza emessa il 17 marzo 1978 dal tribunale di Roma nel
procedimento civile vertente tra Salzano Gennaro ed altri e l'IACP
della Provincia di Roma, iscritta al n. 424 del registro ordinanze 1978
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 327 del 22
novembre 1978;
5) ordinanza emessa il 14 dicembre 1978 dal tribunale di Pavia nel
procedimento civile vertente tra Balderacchi Anna ed altri e l'IACP
della Provincia di Pavia, iscritta al n. 213 del registro ordinanze
1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 126 del
9 maggio 1979;
6) ordinanza emessa il 5 dicembre 1978 dal tribunale di La Spezia
nel procedimento civile vertente tra Misiano Chiarina ed altri e l'IACP
della Provincia di La Spezia, iscritta al n. 284 del registro ordinanze
1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 168 del
20 giugno 1979;
7) ordinanza emessa il 1 marzo 1979 dal tribunale di Milano nel
procedimento civile vertente tra Di Napoli Giovanni e l'Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato, iscritta al n. 463 del registro
ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 210 del 1 agosto 1979;
8) ordinanza emessa il 1 marzo 1979 dal tribunale di Milano nel
procedimento civile vertente tra Vanzillotta Franco ed altri e
l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, iscritta al n. 464 del
registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 210 del 1 agosto 1979.
Visti gli atti di costituzione di Cioli Mario ed altri, Corosu
Giovanni ed altri, Salzano Gennaro ed altri, Misiano Chiarina ed altri,
e dell'IACP delle Provincie di Venezia, Genova e Roma nonché gli atti
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 16 gennaio 1980 il Giudice relatore
Arnaldo Maccarone;
uditi gli avvocati Sergio La China, per Cioli Mario ed altri, Paolo
Barile, per Misiano Chiarina ed altri, Lorenzo Acquarone, per l'IACP di
Genova e Umberto Pototschnig, per l'IACP di Venezia e l'avvocato dello
Stato Giacomo Mataloni, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Amata Antonino ed altri, conduttori assegnatari di alloggi di
edilizia residenziale pubblica, convennero in giudizio avanti al
tribunale di Venezia l'IACP di quella Provincia affinché venisse
accertato il loro diritto alla cessione in proprietà degli alloggi
stessi in base alle disposizioni contenute nel d.P.R. 17 gennaio 1959,
n. 2, e nella legge 14 febbraio 1963, n. 60. L'Istituto convenuto
eccepì che, essendo intervenuta l'abrogazione delle citate norme per
effetto dell'art. 27, primo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513,
l'assegnazione in proprietà avrebbe dovuto avvenire alle condizioni
previste dagli articoli 27, secondo comma, e 28 della legge stessa.
Dette norme innovavano sui criteri di determinazione del prezzo di
cessione in proprietà degli alloggi di edilizia popolare ed economica
che in precedenza era calcolato secondo criteri variamente indicati
nelle disposizioni al riguardo e, principalmente, con riferimento o al
costo di costruzione (d.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2, art. 6 e successive
modificazioni e d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, art. 23) o al valore
venale, ma incisivamente ridotto del 30% o 40%, a seconda dei casi,
oltre che di una quota proporzionale agli anni di occupazione da parte
del richiedente (legge n. 231 del 1962 artt. 4, 12, 14).
Invece, secondo il primo comma dell'art. 27, della legge n. 513 del
1977 la precedente normativa in materia di cessione della proprietà
agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica è stata
abrogata e in virtù del secondo comma dello stesso articolo è stato
fatto salvo soltanto il diritto a conseguire la cessione a favore di
quegli assegnatari che, avendo già in precedenza avanzato la domanda,
senza che fosse stato stipulato il relativo contratto di cessione in
proprietà, provvedessero a confermarla entro sei mesi dalla entrata in
vigore della legge. Alle domande così confermate, peraltro, in virtù
di quanto espressamente affermato nell'ultima disposizione del secondo
comma del citato articolo, si applica il successivo art. 28, il quale
dispone, fra l'altro, che gli alloggi debbono essere ceduti al prezzo
corrispondente al valore venale al momento dell'entrata in vigore della
legge, determinato dall'Ufficio tecnico erariale tenendo anche conto
dello stato di conservazione dell'immobile e della sua ubicazione ed
ammettendo si soltanto la riduzione dello 0,25% per ogni anno di
effettiva occupazione da parte del richiedente ed una ulteriore
riduzione nel solo caso di acquisto per contanti, di maggiore o minore
misura (30% o 20%) a seconda dell'entità del reddito del richiedente
stesso.
Il tribunale di Venezia, chiamato a decidere sulle domande di
cessione in proprietà avanzate dall'Amata e dagli altri assegnatari ha
ritenuto che la descritta situazione legislativa introdurrebbe una
disparità di trattamento tra assegnatari titolari dello stesso diritto
perfetto al riscatto degli alloggi, in quanto il prezzo di cessione
verrebbe a variare notevolmente, con efficacia retroattiva, in
relazione non al tempo della domanda, ma alla circostanza dell'avvenuta
o non avvenuta stipula del contratto di cessione in proprietà, cioè
ad una condizione che, secondo il tribunale, sarebbe rimessa alla
condotta discrezionale dei singoli Istituti, alcuni dei quali, come
appunto quello convenuto nel giudizio principale, avevano ritenuto che
la cessione in proprietà non fosse più consentita in base alla
normativa introdotta con la legge 22 ottobre 1971, n. 865 (art. 61) e
col d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 (art. 23), che disponevano, il
primo, l'assegnazione in locazione di tutte le abitazioni costruite in
attuazione dei programmi di cui alla legge stessa salvo una quota del
15% da cedere a riscatto ed il secondo la limitazione delle precedenti
condizioni di cessione più favorevoli ai soli casi in cui gli
interessati avessero presentato la domanda di cessione in data
anteriore al 22 ottobre 1971.
Pertanto, con ordinanza del 19 gennaio 1978, il tribunale di
Venezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale del
secondo comma dell'art. 27 della citata legge n. 513 del 1977, per
violazione del principio di eguaglianza garantito dall'art. 3 Cost.
L'IACP di Venezia si è costituito in giudizio rappresentato e
difeso dagli avvocati Feliciano Benvenuti, Umberto Pototschnig e
Vitaliano Lorenzoni, i quali hanno tempestivamente depositato le
proprie deduzioni.
La difesa osserva preliminarmente che la censura sarebbe rivolta
sostanzialmente solo contro l'ultima disposizione del secondo comma
dell'art. 27, che rende applicabili le nuove disposizioni in materia di
prezzo degli alloggi a coloro che abbiano confermato le domande nei
termini. La richiesta di dichiarazione di illegittimità dell'intero
secondo comma, quindi, andrebbe oltre il contenuto della motivazione
dell'ordinanza di rinvio e pertanto gli atti andrebbero rimessi al
giudice a quo per "una nuova formulazione della disposizione di legge
che si ritiene viziata".
Nel merito osserva poi che l'ordinanza di rinvio, in sostanza,
censurerebbe la norma impugnata per avere fatto riferimento, ai fini
della determinazione del prezzo, alla data di entrata in vigore della
legge anziché alla data della presentazione della domanda di cessione
(come si era fatto con l'articolo 23 del d.P.R. 30 dicembre 1972 n.
1035). Ciò peraltro risponderebbe all'esigenza di evitare la svendita
del patrimonio pubblico di edilizia residenziale aggiornandone i prezzi
anche nei confronti di chi avesse da tempo presentato la domanda di
cessione. Ed al riguardo afferma in particolare che l'art. 27 sarebbe
stato appunto emanato allo scopo di risolvere legislativamente il
problema interpretativo insorto dopo la legge 865 del 1971 ed il
relativo d.P.R. 1035 del 1972, problema originato dal fatto che alcuni
IACP avevano, come si è detto, ritenuto fin da allora abrogata la
precedente normativa in favore della cessione degli alloggi in
proprietà, mentre tale interpretazione era stata contestata dagli
assegnatari, i quali invece avevano insistito per ottenere la cessione
in proprietà pur dopo l'entrata in vigore della legge del 1971.
Abrogando ora espressamente la normativa precedente e quindi escludendo
in modo inequivocabile la cessione in proprietà oltre i termini ed i
limiti ivi previsti, l'art. 27 della legge numero 513 del 1977 avrebbe
superato il problema in linea di principio, ponendo peraltro, con il
rinvio ai nuovi prezzi di cessione indicati dal successivo art. 28 un
corrispettivo della conservazione della validità della domanda di
cessione già presentata e confermata nei termini richiesti.
Si è anche costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
tempestivamente depositato le proprie deduzioni.
L'Avvocatura osserva preliminarmente che la questione, sollevata
soltanto contro il secondo comma dell'art. 27, prescindendo dal primo
comma, sarebbe "mal posta" perché le aspettative degli assegnatari
sarebbero, in ipotesi, lese dal venir meno del diritto alla cessione
degli alloggi conseguente all'abrogazione della normativa precedente
disposta dal primo comma dello stesso art. 27. Il secondo comma
conterrebbe, invece, in sostanza, una disciplina conservativa del
diritto abrogato, sia pure a certe condizioni, onde la questione
dovrebbe, secondo l'Avvocatura, dichiararsi manifestamente infondata.
Quanto al merito, l'Avvocatura, svolge considerazioni analoghe a
quelle esposte nelle difese dell'IACP per quanto riguarda l'origine e
la portata degli articoli 27 e 28 della legge n. 513 del 1977, ed
aggiunge che nell'ordinanza di rinvio si attribuirebbe inesattamente
efficacia retroattiva alle disposizioni impugnate, in quanto esse
opererebbero sulla posizione giuridica degli assegnatari dal momento
della entrata in vigore, in funzione dell'avvenuta o non avvenuta
stipula del contratto. Stipula che, contrariamente a quanto si afferma
nell'ordinanza di rinvio, non risulterebbe rimessa alla
discrezionalità dell'Ente, ma dipenderebbe esclusivamente dal
necessario espletamento delle relative procedure di natura assai
complessa. Ove si fossero verificate disfunzioni o carenze
amministrative al riguardo, con lesione delle posizioni giuridiche
degli assegnatari, prosegue l'Avvocatura, non potrebbe inferirsene
l'illegittimità delle norme impugnate, che non escludono certo
l'operatività degli ordinari rimedi previsti ad eventuale tutela di
tali posizioni.
Comunque, secondo l'Avvocatura, non potrebbe in nessun caso
ravvisarsi nella specie una disparità di trattamento in contrasto col
principio di eguaglianza. Invero, sarebbe connaturale ad ogni
provvedimento legislativo innovatore in senso riduttivo di precedenti
aspettative, che esso comporti una situazione di disparità in fatto
tra coloro che abbiano potuto o non abbiano potuto soddisfare le
aspettative stesse sotto la vigenza della precedente normativa. Nella
specie, il legislatore, dovendo intervenire in una materia complessa e
riflettente una pluralità di posizioni, avrebbe rettamente usato della
propria discrezionalità lasciando impregiudicata la posizione di
coloro che avessero gia stipulato il contratto, fosse oppur no
immediatamente traslativo della proprietà; salvaguardando in parte
(attraverso l'imposizione dell'obbligo della conferma della domanda) la
posizione di coloro che avessero validamente manifestato la volontà di
esercitare il diritto alla cessione in proprietà dell'alloggio, e non
ritenendo invece meritevole di tutela coloro che non avessero neppur
manifestato tale volontà.
Anche il tribunale di Genova, con due ordinanze di identico
contenuto emesse il 3 aprile 1978 nei procedimenti civili promossi da
Cioli Mario ed altri e Corosu Giovanni ed altri contro l'IACP di Genova
e tendenti ad ottenere il riconoscimento del diritto al conseguimento
della proprietà dell'alloggio occupato, a norma della legge n. 60 del
14 febbraio 1963, ivi compreso il riconoscimento del diritto alla
futura vendita dell'alloggio stesso, ha sollevato analoga questione,
estendendola peraltro, oltre che al secondo comma dell'art. 27, anche
al successivo art. 28 della citata legge n. 513 del 1977. Il tribunale
insiste in particolare sul preteso collegamento dell'applicabilità
delle più gravose condizioni di prezzo al verificarsi di condizioni
"accidentali" e "casuali", ben potendosi ipotizzare il caso di domande
risalenti alla stessa data che siano state eventualmente accolte da
IACP di altre Provincie e sfuggano così all'incidenza della nuova
disciplina pur nell'identità dei presupposti riguardanti le posizioni
degli assegnatari. Il tribunale osserva altresì che la disciplina
impugnata sarebbe riferita esclusivamente alla ipotesi di già avvenuta
presentazione di domanda di cessione in proprietà e sembrerebbe quindi
ignorare la diversa ipotesi della assegnazione di alloggi in locazione
con patto di futura vendita, che pure dovrebbe ritenersi compresa nella
generale portata della disposizione abrogativa dell'art. 27, primo
comma, della legge n. 513 del 1977. Si porrebbe così in essere una
disparità di trattamento a danno dei soggetti già titolari dei
relativi diritti, senza che siano individuabili plausibili motivi,
sembrando ingiusto che costoro non fruiscano neppure di una disciplina
transitoria come quella prevista per gli altri casi dai ripetuti artt.
27 e 28 della legge n. 513 del 1977.
Nei giudizi di cui sopra si è costituito l'IACP, rappresentato e
difeso dagli avv.ti Prof. Feliciano Benvenuti e Lorenzo Acquarone, che
hanno tempestivamente depositato le proprie deduzioni.
La difesa osserva che le norme impugnate sarebbero espressione di
una scelta di politica legislativa sostenuta da ragionevoli motivi, ed
al riguardo ribadisce e sviluppa quanto già illustrato in proposito
nelle deduzioni dell'IACP di Venezia sopra menzionate, aggiungendo che
la lamentata esclusione di una disciplina intertemporale per quanto
concerne la tutela degli assegnatari di abitazioni con patto di futura
vendita non precluderebbe affatto a costoro la possibilità di
acquisire la proprietà dell'alloggio, perché anche la loro posizione
rientrerebbe senz'altro nella disciplina generale cui alla legge n. 513
del 1977.
Si è pure costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
depositato tempestivamente le proprie deduzioni.
L'Avvocatura ribadisce anche in questa sede le argomentazioni
svolte in precedenza, per quanto riguarda gli aspetti generali della
questione sollevata.
Con riferimento al profilo specifico evidenziato nell'ordinanza di
rinvio a proposito degli assegnatari di alloggi in locazione con patto
di futura vendita, l'Avvocatura osserva che la lamentata esclusione
degli assegnatari dalla possibilità di beneficiare della disciplina
transitoria si riferirebbe al caso degli alloggi della ex gestione
INA-Casa, già concessi in locazione semplice e dei quali era prevista
la trasformazione in assegnazione con patto di futura vendita ai sensi
dell'art. 3 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e degli artt. 1, n. 2,
lett. a), 2 e 8 d.P.R. 11 ottobre 1963, n. 1471. Orbene, secondo
l'Avvocatura, la domanda presentata per ottenere la trasformazione
della locazione semplice in assegnazione con promessa di futura vendita
dovrebbe intendersi pur sempre come una domanda intesa ad ottenere la
cessione in proprietà dell'alloggio, attraverso uno strumento
negoziale mediato, e pertanto sarebbe suscettibile di conferma ai sensi
e per gli effetti della disciplina transitoria impugnata.
Si sono infine costituite anche le parti private, Cioli Mario ed
altri e Corosu Giovanni ed altri, rappresentate e difese dagli avvocati
Sergio La China, Clemente Recina e Attilio Pesaturo che hanno
tempestivamente depositato le loro deduzioni.
La difesa condivide le argomentazioni svolte nelle ordinanze di
rinvio, ponendo in particolare evidenza il fatto che le domande di
assegnazione, nella fattispecie in esame, risalirebbero a diversi anni,
e la cessione della proprietà degli alloggi non si sarebbe
perfezionata esclusivamente per ritardo imputabile all'Ente, il che
renderebbe evidente l'iniquità della disciplina impugnata.
La difesa, infine, osserva che la proroga dei termini di conferma
delle domande, disposta con l'art. 52 della legge 5 agosto 1978, n.
457, e le nuove condizioni ivi previste circa la determinazione del
prezzo di cessione, più favorevoli all'acquirente non influirebbero
nella specie concernente domande già proposte entro i termini di cui
all'art. 27 e perciò già ricadenti sotto la disciplina transitoria di
cui all'art. 28.
Con ordinanza emessa il 17 marzo 1978 dal tribunale di Roma nel
procedimento civile promosso contro l'IACP di Roma da Salzano Gennaro
ed altri, assegnatari di alloggi di cui chiedevano la cessione in
proprietà a norma dell'art. 29 legge n. 60 del 1963, è stata pure
sollevata questione di legittimità degli artt. 27, secondo comma e 28
della legge n. 513 del 1977, sotto profili analoghi a quelli già sopra
esposti. Anche il tribunale di Roma osserva in particolare che si
verificherebbe una ingiustificabile disparità di trattamento a danno
sia degli assegnatari che avendo presentato domanda prima del 22
ottobre 1971 previsto come si è detto quale termine ultimo per
beneficiare delle migliori condizioni di prezzo stabilite per il
passato hanno ottenuto la stipula del contratto sia di quelli che, pur
avendo presentato la domanda dopo tale data, hanno ottenuto egualmente
la stipula alle condizioni previste dal d.P.R. n. 1035 del 1972 e a
danno invece di coloro che, pur avendo comunque presentato la domanda
di cessione prima della entrata in vigore della legge n. 513 del 1977
non sono ancora riusciti ad ottenere la cessione stessa e possono
quindi conseguirla solo alle condizioni meno favorevoli previste dalle
norme impugnate.
Si è costituito l'IACP in persona del Presidente dr. Girolamo
Marcocci, difeso dagli avvocati Giuliano Bertuccelli e Armando De Maio,
che hanno depositato tempestivamente le loro deduzioni.
La difesa eccepisce preliminarmente l'irrilevanza della questione
essendo, nelle more del giudizio, intervenuta la legge 5 agosto 1978,
n. 457 con cui il legislatore avrebbe fornito l'interpretazione
autentica del secondo comma dell'art. 27 della legge del 1977 nella
parte in cui dispone la conferma delle domande per le quali non sia
stato "stipulato il relativo contratto" chiarendo che "si considera
stipulato e concluso il contratto di compravendita qualora l'Ente
proprietario o gestore abbia accettato la domanda di riscatto e
comunicato all'assegnatario il relativo prezzo di cessione, qualora non
previsto per legge". Con ciò, poiché per alcuni degli assegnatari di
cui al giudizio principale sarebbe intervenuta la stipula del contratto
in corso di causa e per gli altri l'Istituto avrebbe provveduto ad
invitarli a farlo, l'art. 28 censurato non dovrebbe più essere
applicato nella specie.
In ogni modo, poiché l'art. 52 citato innoverebbe anche per quanto
riguarda il sistema di determinazione del prezzo di cessione attraverso
l'aumento all'1,5% della riduzione per ogni anno di occupazione e con
la riduzione di un ulteriore 10% nel caso in cui il richiedente fruisca
di basso reddito e sono state apportate anche altre modifiche attinenti
alle modalità di pagamento, più favorevoli agli assegnatari, si
renderebbe in ogni caso necessario il rinvio degli atti al giudice a
quo per il riesame della rilevanza anche sotto questo profilo.
Si sono anche costituite le parti private, Salzano ed altri,
rappresentate e difese dall'Avv. Emo Mariani che ha depositato
tempestivamente le proprie deduzioni.
La difesa svolge argomenti analoghi a quelli esposti a base delle
censure nell'ordinanza di rinvio, e chiede quindi dichiararsi
l'illegittimità delle norme denunziate.
Si è infine anche costituito il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato
che ha tempestivamente depositato le proprie deduzioni.
L'Avvocatura dopo aver osservato che il tribunale avrebbe fatto
riferimento al sistema di determinazione dei prezzi di cessione di cui
al d.P.R. n. 2 del 1959, mentre trattandosi di alloggi costruiti o
dalla soppressa gestione INA-Casa o dalla pure soppressa GESCAL, in
relazione ad essi avrebbero dovuto trovare in ipotesi applicazione, per
quanto riguarda l'INA-Casa l'art. 8 del d.P.R. n. 1471 del 1963, e, per
quanto riguarda la GESCAL, l'art. 32 della legge n. 60 del 1963.
Ciò posto l'Avvocatura ribadisce le osservazioni già esposte a
sostegno della infondatezza delle questioni sui giudizi sopra
ricordati.
Con ordinanza 14 dicembre 1978 il tribunale di Pavia, nel giudizio
vertente tra Balderacchi Anna e l'IACP di Pavia, ed anch'esso avente ad
oggetto l'assegnazione in proprietà di un alloggio ai sensi della
ripetuta legge n. 60 del 1963, ha pure sollevato questione di
legittimità della norma come sopra impugnata, prospettando
considerazioni analoghe a quelle già esposte circa la pretesa
discriminazione a carico di coloro che, pur avendo presentato domanda
di assegnazione prima della entrata in vigore della legge n. 513 del
1977, per circostanze di "pura accidentalità" non erano ancora
riusciti ad ottenere l'assegnazione in proprietà.
Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
L'Avvocatura osserva che l'art. 52 della legge 5 agosto 1978, n.
457, oltre ad interpretare autenticamente la portata della condizione
afferente l'avvenuta stipula del contratto prevista dalla legge del
1977 ha modificato la disciplina della materia in esame, e pone in
evidenza che, ciononostante, il giudice a quo, non ha considerato
nell'ordinanza di rinvio la nuova normativa così sopravvenuta. Rileva
poi che, trattandosi nella specie di alloggi costruiti dalla soppressa
GESCAL, sarebbe da applicare ai fini della determinazione del prezzo di
cessione l'art. 32 della legge n. 60 del 1963 e non già il d.P.R. n.
2 del 1959, come invece ritiene il tribunale nell'ordinanza di rinvio.
Nel merito l'Avvocatura ribadisce le tesi già svolte, e conclude
chiedendo dichiararsi infondata la questione.
Anche il tribunale di La Spezia, con ordinanza 5 dicembre 1978,
emessa nel giudizio fra Misiano Chiarina ed altri e l'IACP di La
Spezia, individua nelle norme più volte citate di cui agli artt. 27,
secondo comma, e 28 della legge del 1977 vizi di illegittimità per
violazione del principio di eguaglianza sotto profili coincidenti con
quelli già illustrati. In particolare, l'ordinanza di rinvio in esame,
fa espresso riferimento ai criteri di cui all'art. 52 della legge 5
agosto 1978, n. 457 e ritiene che anche in tal modo la scelta del
regime di cessione dell'alloggio seguiterebbe a dipendere totalmente
dall'Ente cedente, con disparità di trattamento derivanti da motivi
accidentali e casuali.
Si sono costituite le parti private rappresentate e difese dagli
avvocati prof. Paolo Barile, Roberto Giromini ed Elia Clarizia.
La difesa osserva che, pur dopo le modifiche introdotte dall'art.
52 della legge del 1978, il livello dei prezzi di cessione degli
alloggi sarebbe rimasto più gravoso di quello risultante dalla
legislazione anteriore alla legge n. 513 del 1977.
Le norme impugnate, quindi, interverrebbero pur sempre sul
preesistente diritto degli assegnatari in locazione semplice ad
ottenere la cessione in proprietà dell'alloggio sulla base del prezzo
più favorevole determinato dalla legislazione previgente, mentre il
rispetto dell'art. 3 Cost. esigerebbe in consimili circostanze
indubitabili motivi di razionale giustificazione, che mancherebbero
invece nella specie per motivi analoghi a quelli già esposti al
riguardo e sopra riferiti.
E ciò varrebbe anche in presenza della nuova disciplina dettata
dall'art. 52 della legge del 1978 per i motivi svolti in proposito
nell'ordinanza di rinvio.
La difesa crede poi di poter prospettare un ulteriore profilo di
illegittimità, sempre per violazione dell'art. 3 Cost., evidenziando
che i soggetti danneggiati dalla nuova normativa avevano, invece, fatto
affidamento sulla permanenza delle condizioni di particolare favore
prevista per il passato ed affermando che la salvaguardia
dell'impegnatività della legge comporterebbe il divieto per il
legislatore di adottare nuovi precetti dettati in modo speciale per
quei soggetti privati "che siano divenuti concreti destinatari della
legge stessa".
Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato che, nelle
proprie deduzioni, riproduce le argomentazioni già svolte nei
precedenti giudizi.
Analoga questione ha sollevato infine anche il tribunale di Milano
con due identiche ordinanze emesse il 1 marzo 1979 sui procedimenti
civili vertenti fra Di Napoli Giovanni, Vanzillotta Franco ed altri e
l'Amministrazione dei trasporti e dell'aviazione civile - Azienda
autonoma FF.SS., e concernente la cessione di alloggi di proprietà
dell'Azienda a norma della legge 15 luglio 1966, n. 605, che si
richiama al d.P.R. n. 2 del 1959 per quanto riguarda la determinazione
del prezzo di cessione.
Nell'ordinanza, a sostegno della censura vengono esposti argomenti
analoghi a quelli già in precedenza rappresentati, e ritenuti validi
pur in presenza dell'art. 52 della legge n. 457 del 1978, essendo
pacifico che, nella fattispecie in esame, non risulterebbe comunicato
all'attore dall'Amministrazione dei trasporti il prezzo dell'alloggio
oggetto del riscatto, e dovendosi, quindi, applicare gli artt. 27 e 28
della legge n. 513 del 1977. Ed in particolare il tribunale di Milano
ravvisa un ulteriore vizio delle norme impugnate in quanto,
specificatamente, prevedono per la prima volta condizioni di prezzo
diverse secondo che il pagamento avvenga per contanti o a rate, con la
conseguenza di produrre, anche per questa ragione, una ulteriore
discriminazione tra chi conseguirà la proprietà della casa dopo
l'entrata in vigore della legge del 1977 (18 agosto 1977) e chi invece
l'abbia conseguita prima.
Il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito in
entrambi i giudizi, depositando deduzioni di identico tenore, con cui
ribadisce le tesi difensive già svolte in occasione dei precedenti
giudizi di cui sopra si è detto.
La difesa dell'IACP di Venezia ha depositato una memoria
illustrativa con cui afferma anzitutto che l'entrata in vigore della
legge n. 457 del 1978 richiederebbe un nuovo esame della rilevanza
della questione. Svolge poi considerazioni parallele a quelle proposte
dall'Avvocatura dello Stato per escludere che il momento della stipula
del contratto sia rimesso alla arbitraria determinazione degli Enti,
ribadendo il concetto che, comunque, si tratterebbe di comportamenti
non previsti dalla legge, la quale, quindi, andrebbe esente da censura.
Sarebbe poi da escludere la natura di diritto soggettivo della
pretesa degli assegnatari in locazione ad ottenere la cessione perché
gli assegnatari attualmente in giudizio avrebbero presentato la domanda
dopo l'entrata in vigore della legge 865 del 1971 e del d.P.R. 1035 del
1972, e stante l'inapplicabilità delle norme precedenti, le quali
soltanto prevedevano il sorgere di tale diritto al momento della
presentazione della domanda.
Anche la difesa dell'IACP di Genova ha presentato una memoria
illustrativa con cui, premesso che l'entrata in vigore delle nuove
norme ha modificato il criterio di valutazione dei prezzi di cessione,
il giudice a quo dovrebbe riesaminare il giudizio di rilevanza.
La difesa svolge poi considerazioni tendenti a dimostrare che il
prezzo di cessione degli alloggi deve essere tale da reintegrare il
depauperamento patrimoniale ad esso conseguente, pur escludendosi
ovviamente ogni profitto, ed afferma che a tale esigenza ben
risponderebbero le norme impugnate, specie per quanto riguarda il
riferimento del prezzo al momento della deliberazione della cessione.
La difesa delle parti private Cioli Mario ed altri ha altresì
depositato una memoria illustrativa con cui svolge ampie considerazioni
intese a ribadire la pretesa discriminazione fra assegnatari derivante
dalla norma impugnata e insiste in particolare sulla irrazionalità del
riferimento alla stipula del contratto contenuta nell'art. 27 della
legge come termine finale per l'applicabilità della vecchia normativa
in materia di prezzi di cessione, irrazionalità che sarebbe confermata
dall'art. 52 della legge n. 457 del 1978, che avrebbe mantenuto in
sostanza il riferimento ad un'attività discrezionale dell'Ente quale
la comunicazione del prezzo di cessione.
Altra memoria illustrativa è stata depositata dai rappresentanti
delle parti private Misiano ed altri.
La difesa insiste sulla pretesa portata retroattiva della norma
impugnata e, pur riconoscendo che, in tesi generale, la retroattività
delle norme non penali non è esclusa dalla Costituzione, osserva che
la norma retroattiva, in quanto introduca un elemento di
discriminazione afflittiva nei confronti di taluni soggetti, non può
prescindere da un criterio di ragionevolezza in osservanza del
principio di eguaglianza. E ciò sarebbe vero ancor più quando la
norma retroattiva collide con l'affidamento dei singoli sul
mantenimento degli impegni assunti dal legislatore in materia
economica. Tale ragionevolezza peraltro mancherebbe nella specie per i
già esposti motivi e si evidenzierebbe quindi la fondatezza della
censura.
Infine anche l'Avvocatura ha depositato una memoria con cui svolge
ampiamente le argomentazioni già esposte nelle precedenti difese,
insistendo nella richiesta dichiarazione di infondatezza delle
questioni sollevate con le ordinanze sopra ricordate. Considerato in diritto :
1. - I giudizi vanno riuniti e decisi con unica sentenza in quanto
sollevano analoghe questioni di legittimità costituzionale.
2. - La disciplina della cessione in proprietà a favore degli
assegnatari di alloggi economici e popolari costruiti in regime di
edilizia sovvenzionata si è sempre manifestata per il passato come
risposta alla fondamentale esigenza di garantire, nei limiti del
possibile, la disponibilità di una casa ai meno abbienti.
Attraverso una intensa attività legislativa, iniziata fin dai
primi anni del secolo e confluita nel t.u. approvato con il r.d. 28
aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia economica e popolare, rimase
acquisito il principio secondo cui era consentito agli Enti gestori
oltre che locare, anche vendere o assegnare in locazione con patto di
futura vendita gli stabili disponibili. E a tale principio
corrispondeva, secondo la dottrina e la giurisprudenza, un diritto
soggettivo dell'assegnatario ad ottenere la cessione in proprietà,
concorrendo ovviamente le condizioni previste dalla legge ed attinenti
alla natura degli alloggi, al rispetto di una quota limite delle
cessioni rispetto al complesso degli alloggi esistenti, alla posizione
soggettiva dei richiedenti (da ult. artt. 1/4 d.P.R. 17 gennaio 1959,
n. 2, e 61 legge 22 ottobre 1971, n. 865).
Per quanto riguarda in particolare il prezzo di cessione, i criteri
di determinazione adottati fino all'entrata in vigore delle norme
censurate, rispecchiavano sostanzialmente gli scopi sociali che il
legislatore aveva inteso perseguire attraverso le numerose norme
susseguitesi in materia, informate ad un fondamentale criterio di
favore verso l'acquirente mediante il riferimento del prezzo stesso a
livelli nettamente inferiori ai prezzi di mercato. Ed invero, in base
all'art. 6 del d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, modificato dall'art. 4
della legge 27 aprile 1962, n. 231, il prezzo veniva ragguagliato al
valore venale dell'alloggio al momento nel quale gli Enti interessati
deliberavano la cessione, ridotto del 30%, nonché di un ulteriore
0,25% per ogni anno di effettiva occupazione.
Sempre in base allo stesso articolo 6, modificato dall'articolo 5
della legge n. 231 del 1962, per gli edifici costruiti con il
contributo dello Stato ed ultimati dopo il 1 luglio 1961, il valore
venale degli alloggi doveva essere uguale al costo di costruzione, al
netto dei contributi statali.
In base all'art. 22 del ripetuto d.P.R. n. 2 del 1959 così come
modificato dall'art. 12 della citata legge n. 231 del 1962, il prezzo
di cessione degli alloggi dell'ex IRCIS (Istituto Romano Cooperativo
per le case degli impiegati dello Stato) era invece dato dal valore
venale di essi al momento della domanda di cessione, ridotto del 40%
nonché di un ulteriore 0,50% per ogni anno di effettiva occupazione in
base all'articolo 26 del citato d.P.R. n. 2 del 1959, gli alloggi
costruiti o da costruire ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, e
tutti gli altri alloggi costruiti a totale carico dello Stato per le
categorie meno abbienti, nonché gli alloggi dell'UNRRA-Casa, venivano
ceduti ad un prezzo pari al 50% del costo di costruzione di ogni
singolo alloggio; secondo infine l'art. 23 del d.P.R. 30 dicembre 1972,
n. 1035, il prezzo di assegnazione in proprietà degli alloggi era
determinato in base al costo di costruzione quale risultava dagli atti
di contabilità finale e di collaudo, con l'aggiunta del valore
dell'area o del corrispettivo della concessione del diritto di
superficie, determinati ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre
1971, n. 865, nonché degli oneri di gestione e di preammortamento,
dedotto il ricavato netto effettivo delle annualità del contributo
statale, salve le condizioni eventualmente più vantaggiose previste da
precedenti leggi per gli assegnatari che avessero presentato domanda di
riscatto entro il 22 ottobre 1971.
Come appare evidente da tali riferimenti un dato costante in
materia era costituito dalla dissociazione di questo tipo di operazione
dalle regole economiche che informano il mercato immobiliare per quanto
riguarda la determinazione del prezzo di vendita. E ciò appunto in
funzione della scelta di politica economica e sociale nel settore,
improntata, come si è detto, alla volontà di soddisfare un bisogno
fondamentale dell'individuo come quello della casa attraverso
l'assunzione degli oneri relativi, in certa misura, a carico della
finanza pubblica e quindi, in ultima analisi, della collettività.
Senonché l'art. 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513, ha
espressamente abrogato la disciplina precedentemente sancita dal citato
d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni, dalla legge
14 febbraio 1963, n. 60, concernente la cessione in proprietà degli
alloggi del medesimo tipo appartenenti alla gestione INA-Casa ed
assegnati in locazione con patto di futura vendita o in locazione
semplice, nonché da tutte le disposizioni "che comunque disciplinano
il trasferimento in proprietà agli assegnatari di alloggi di edilizia
pubblica residenziale già assegnati in locazione semplice".
Dopo questa disposizione di carattere generale, abolitiva del
precedente regime vigente in materia, col secondo comma dello stesso
art. 27 è disposto in via transitoria che le domande per le quali non
fosse stato stipulato il contratto di cessione in proprietà dovessero
essere confermate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
legge, a pena di "decadenza dell'interessato da ogni diritto".
Con l'ultima disposizione del ripetuto art. 27 inoltre, per quanto
riguarda le condizioni per la cessione degli alloggi a coloro che
avessero tempestivamente confermato le domande, si è fatto rinvio a
quanto stabilito nel successivo art. 28, secondo il quale il prezzo di
cessione risultava dal "valore venale degli alloggi stessi al momento
dell'entrata in vigore della legge, determinato dall'Ufficio tecnico
erariale tenendo anche conto dello stato di conservazione dell'immobile
e della sua ubicazione" ridotto dello 0,25% per ogni anno di effettiva
occupazione da parte del richiedente, e salvo uno sconto per il
pagamento in contante del 30% per i titolari di redditi inferiori a
L.4.800.000 annue e del 20% nel caso di reddito superiore.
Per il caso di pagamento rateale, invece, è stata fissata una
quota minima di acconto del 40% del prezzo e l'interesse del 6%
all'anno per dieci anni sul residuo debito per i percettori di redditi
maggiori ed un acconto del 25% con interesse del 0,50% sul residuo
debito da estinguere in 15 anni per i percettori di redditi inferiori.
Tale disciplina è poi stata ancora modificata con l'art. 52 della
legge 5 agosto 1978, n. 457. In particolare, dirimendo difficoltà
interpretative insorte al riguardo, è stato chiarito che "si considera
stipulato e concluso il contratto di compravendita qualora l'Ente
proprietario o gestore abbia accettato la domanda di riscatto e
comunicato all'assegnatario il relativo prezzo di cessione, se non
previsto per legge". È stato poi prorogato il termine di conferma
delle domande ed è stato modificato il sistema di determinazione del
prezzo di cessione stabilendosi che, fermo restando il riferimento al
valore venale come sopra determinato, lo stesso va però ridotto
dall'1,50% per ogni anno di effettiva occupazione dell'alloggio da
parte del richiedente, fino a un limite massimo di venti anni, con una
ulteriore riduzione del 10% da applicarsi nel caso in cui il
richiedente fruisca di reddito non superiore a L. 4.800.000 annue.
Altre modifiche sono pure state apportate per quanto riguarda la
detrazione del prezzo delle migliorie eventualmente apportate
dall'assegnatario, la riduzione al 15% della quota in contanti da
versare per il caso di acquisto rateale da parte dei titolari di
redditi inferiori alla misura predetta ed al 30% per i percettori di
redditi superiori.
Quanto testé riferito rappresenta il punto di arrivo di una
revisione dei principi di favore precedentemente accolti in materia,
ritenuta necessaria dal legislatore, come risulta dai lavori
preparatori, in vista della crisi economica e strutturale del settore
manifestatasi a seguito sia delle gravi carenze di disponibilità per
il finanziamento dell'edilizia economica e popolare, le cui necessità
assurgevano a valori elevatissimi, sia delle disfunzioni dei meccanismi
di base dell'investimento e della produzione edilizia nel settore.
3. - Poste tali premesse, si osserva in merito alla contestazione
che, secondo quanto emerge dalle ordinanze di rinvio, le controversie
sono state tutte promosse da pretesi titolari del diritto alla cessione
degli alloggi in questione reclamanti i benefici derivanti dalle norme
di favore sopra richiamate e poi abrogate.
Le censure lamentano che l'applicazione della nuova disciplina dei
prezzi sancita dal combinato disposto degli artt. 27, secondo comma e
28 della legge n. 513 del 1977 istituirebbe una disparità di
trattamento a danno degli aventi diritto che, pur avendo presentato a
suo tempo regolare domanda sono esclusi dal regime più favorevole,
unicamente in dipendenza della mancata stipula del contratto, cioè,
secondo quanto affermato dai giudici a quibus, in dipendenza di una
condizione rimessa alla discrezionalità degli Enti interessati dalla
cui inerzia sarebbe dipesa la mancata stipula dei contratti prima della
modifica del sistema normativo. Si tratterebbe quindi di una disparità
di trattamento istituita irrazionalmente fra categorie omogenee di
soggetti, e come tale in contrasto con l'art. 3 Cost.
4. - Ciò premesso passando all'esame delle eccezioni di
irrilevanza formulate nei giudizi provenienti dai tribunali di Venezia,
Genova e Roma, che hanno emesso le ordinanze di rinvio prima della
entrata in vigore della citata legge n. 457 del 1978, deve escludersene
la fondatezza.
Se infatti è vero che, nel caso in cui sopravvenga una nuova legge
che regoli la stessa materia oggetto della norma sottoposta a giudizio
di legittimità costituzionale, il giudice del merito, cui spetta il
giudizio circa la sussistenza del nesso di pregiudizialità fra la
questione sollevata e la decisione del giudizio principale, deve essere
posto in condizioni di rivalutare la situazione alla luce delle nuove
norme, attraverso la restituzione degli atti da parte della Corte, per
un nuovo esame della rilevanza, deve anche affermarsi che tale criterio
è valido soltanto nel caso in cui la nuova legge comporti una
sostanziale diversità di disciplina rispetto a quella inizialmente
impugnata, almeno per quanto riguarda i punti sottoposti a giudizio di
legittimità.
Nella specie, come si è detto, la censura si incentra su quella
parte degli artt. 27 e 28 della legge n. 513 del 1977 che collega la
diversità del regime di cessione all'elemento dell'avvenuta stipula
del contratto di cessione dell'alloggio, ritenuta casuale perché
rimessa alla discrezionalità dell'Ente. La legge sopravvenuta,
peraltro, pur precisando alcuni elementi di fatto ai fini della
identificazione del momento della stipula del contratto, non ha
innovato su tale punto essenziale prospettato in giudizio come viziato
di illegittimità, né ha sostanzialmente modificato il regime di
cessione in relazione ai profili di illegittimità dedotti salvo che
per aspetti secondari che non attengono in nessun modo alla essenza dei
criteri stabiliti in precedenza. Manca quindi la condizione
fondamentale per far luogo al rinvio degli atti ai giudici a quibus che
hanno emesso le ordinanze prima dell'entrata in vigore della nuova
legge.
A maggior ragione lo stesso criterio va adottato per quanto
riguarda l'eccezione analogamente formulata nel giudizio proveniente
dal tribunale di Pavia, che ha emesso l'ordinanza di rinvio dopo
l'entrata in vigore della legge n. 457 del 1978.
Né maggiormente fondato appare il particolare motivo di
irrilevanza prospettato dalla difesa dell'IACP di Roma, secondo cui,
essendo intervenuta nel corso del giudizio la stipula del contratto a
norma dell'art. 52 della legge n. 457 del 1978 per alcuni degli
assegnatari attori, la norma impugnata non dovrebbe più trovare
applicazione.
Invero, in base a quanto la stessa difesa afferma, la dedotta
circostanza non riguarda la totalità dei partecipanti al giudizio, per
alcuni dei quali, quindi, permane evidentemente la possibilità di
applicazione del censurato regime dei prezzi di cessione.
Va altresì esclusa la fondatezza della eccezione preliminarmente
formulata dall'Avvocatura nel giudizio proveniente dal tribunale di
Venezia secondo cui l'avere proposto la questione solo con riferimento
al secondo comma dell'art. 27 della legge n. 513 del 1977, prescindendo
dal primo comma, che dispone l'abrogazione della precedente normativa,
inciderebbe sulla fondatezza della censura perché le aspettative degli
assegnatari sarebbero, se mai, lese dall'abrogazione del sistema di
cessione in proprietà, venuto meno appunto in virtù del primo e non
del secondo comma del ripetuto art. 27. Ma è agevole obiettare che le
questioni sollevate, così come si è già precisato in precedenza,
attengono non alla abrogazione del sistema di cessione in proprietà
degli assegnatari di determinate percentuali di alloggi, ma solo ed
esclusivamente al diverso prezzo di cessione in quanto generatore di
pretese discriminazioni; e tale aspetto ha ovviamente una sua autonomia
logica e sostanziale che legittima l'impugnazione nei limiti enunciati.
Nello stesso giudizio la difesa del locale IACP ha pure osservato
che, essendo la censura rivolta, appunto, contro l'ultima disposizione
del secondo comma dell'art. 27, concernente i criteri di applicabilità
dei nuovi prezzi di cessione, la richiesta di dichiarazione di
illegittimità dell'intero secondo comma andrebbe oltre il contenuto
della motivazione dell'ordinanza di rinvio.
Ma anche su tale punto è agevole obiettare che il nesso logico e
sostanziale che unisce la materia trattata nel secondo comma in esame,
con cui si pongono condizioni procedurali per beneficiare del diritto
al riscatto (conferma entro un certo termine delle domande per le quali
non sia stato stipulato il relativo contratto) e la importanza che tale
criterio assume nell'economia generale del provvedimento in relazione
ai prezzi da praticare, rende evidente l'unitarietà della normativa
enunciata nel secondo comma e quindi l'infondatezza dell'argomentazione
riferita.
5. - Quanto alla fondatezza delle censure, la Corte ritiene che la
pretesa violazione dell'art. 3 Cost. non sussista.
Come si è detto, la nuova disciplina, dettata dalle norme
impugnate, è la risultante di una scelta legislativa di politica
economica e come tale rientrante nella discrezionalità del
legislatore; né, d'altra parte, come pure si è detto, la censura
investe la scelta in sé, bensì la sua operatività per quanto
riguarda il momento indicato ai fini di stabilire l'applicabilità
delle due diverse discipline.
Ma a tal riguardo occorre rilevare che la determinazione del
legislatore risponde a criteri di razionalità. Va considerato infatti
che essa fa riferimento al momento in cui la volontà delle parti
(assegnatari ed Enti) aveva dato vita ad un rapporto obbligatorio
avente ad oggetto appunto il trasferimento della proprietà
dell'alloggio, cioè ad una circostanza fondamentale nello svolgimento
del rapporto fra le parti, idonea a mutare la loro situazione giuridica
e tale da costituire un oggettivo punto di riferimento per
l'applicazione della nuova disciplina. E ad un criterio parallelo
risponde altresì l'obbligo imposto di confermare le domande già
presentate per i casi in cui il contratto non fosse ancora intervenuto,
offrendo così in sostanza una possibilità di tutela di situazioni non
ancora definitive, ma ritenute meritevoli di considerazione per
l'avvenuta manifestazione di volontà della parte privata di acquisire
la proprietà dell'alloggio.
Devono d'altra parte respingersi le considerazioni diffusamente
svolte nelle ordinanze di rinvio e dalla difesa delle parti private
circa la pretesa casualità del verificarsi della condizione
dell'avvenuta stipula del contratto. Ed infatti è da escludere che la
stipula possa considerarsi un atto rimesso alla discrezionalità
dell'Ente poiché, come pure si è detto, in base alla precedente
legislazione era riconosciuto all'assegnatario un vero e proprio
diritto soggettivo alla cessione in proprietà dell'alloggio, e tale
natura indubbiamente permane anche sotto l'impero della nuova legge,
sia pure nel rispetto delle nuove condizioni che ne regolano il
contenuto e l'esercizio.
Pertanto gli Enti si trovavano e si trovano a dovere svolgere una
attività non meramente discrezionale ma legata alla realizzazione di
un diritto soggettivo ad essi affidata e suscettibile, come tale, di
ogni controllo e tutela ammessi dall'ordinamento, ivi compreso il
risarcimento del danno eventualmente arrecato.
Le disfunzioni in relazione alle quali si sarebbero verificate le
censurate disparità di trattamento, d'altra parte, non possono
ovviamente collegarsi con nesso di conseguenzialità alla normativa
impugnata, per cui anche in questo caso deve escludersi ogni loro
influenza sul giudizio di costituzionalità, in conformità di quanto
ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in
analoghe fattispecie (v. sent. 40/1970, 167/1973, 54 e 110/1974).
Deve aggiungersi che, secondo la giurisprudenza costante di questa
Corte, non può ritenersi contrastante con il principio di eguaglianza
un differenziato trattamento applicato ad una stessa categoria di
soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, in relazione al verificarsi
di circostanze di fatto che debbono ritenersi una inevitabile
conseguenza della successione delle norme (v. sentt. nn. 109/71;
69/75; 63/77).
Né può condurre a diverse conclusioni l'osservare, come fa la
difesa delle parti private Misiano ed altre, che le norme impugnate
introdurrebbero retroattivamente una discriminazione ingiustificata in
contrasto con l'esigenza di rispettare gli impegni precedentemente
assunti verso gli assegnatari. Invero, a parte la considerazione che
la Costituzione non esclude la retroattività delle leggi non penali
(v. sentenze nn. 118/57; 19/70; 194/76; 13/77 ed altre), è evidente
che, nella specie, la legge impugnata non riveste tale natura. Essa
invero, operando con effetto dalla sua entrata in vigore (18 agosto
1977), non incide sui rapporti già perfezionati e, con la
regolamentazione del regime transitorio, sottopone a nuova disciplina
le situazioni pendenti, lasciando intatti i rapporti già esauriti, con
l'effetto normale della successione delle leggi nel tempo. E d'altra
parte la già dimostrata razionalità della detta regolamentazione la
rende valida, anche se può avere lese talune posizioni soggettive
correlate al precedente regime.
6. - Non fondato è anche il particolare profilo di illegittimità
prospettato nell'ordinanza del tribunale di Genova per quanto riguarda
gli assegnatari di alloggi in locazione con patto di futura vendita.
Si lamenta infatti che costoro sarebbero esclusi dalla possibilità
di ottenere l'assegnazione dell'alloggio in proprietà in quanto la
norma impugnata non fa menzione della loro posizione e impedirebbe che
essi possano beneficiare della rimessione in termini ivi prevista per
le "locazioni semplici".
Al riguardo deve osservarsi che l'art. 27 della legge 513 del 1977
fa riferimento espresso alla cessione in proprietà di alloggi "già
assegnati in locazione semplice" ed è lecito dedurre, quindi, che il
legislatore abbia voluto regolare soltanto il tipo di contratto cui fa
cenno esplicitamente. Altrimenti non avrebbe mancato di menzionare i
contratti di locazione con patto di futura vendita, i quali hanno una
loro precisa individualità giuridico-sociale e normativa.
Deve altresì considerarsi che, come si è detto, il momento cui la
legge fa riferimento per determinare l'applicabilità del nuovo regime
è quello in cui la volontà delle parti (assegnatari ed Enti) aveva
dato vita ad un rapporto avente ad oggetto appunto il trasferimento
della proprietà dell'alloggio. Una parallela situazione già si era
verificata nel caso della cessione in locazione dell'alloggio con patto
di futura vendita, con la particolarità che, mentre al momento della
entrata in vigore della nuova normativa potevano, e di fatto erano,
pendenti numerose domande di cessione in proprietà, il cui iter poteva
avere raggiunto vari stadi, (v. art. 52 legge 5-8-1978 n. 457
concernente, appunto, la determinazione legislativa dei casi in cui il
contratto deve considerarsi "stipulato"), i rapporti di cessione in
locazione con patto di futura vendita, obbligatori anche in relazione
alla sia pure futura cessione in proprietà, potevano ragionevolmente
essere ritenuti ormai già perfezionati e da ricomprendere, pertanto,
nell'ambito di quelle situazioni che il legislatore aveva considerato
definitive e non più suscettibili di nuova e diversa regolamentazione.
Il che chiarisce la mancata espressa menzione dei rapporti in esame
nelle norme transitorie.
E che questo fosse l'intento del legislatore risulta dalla
relazione al Senato sul disegno di legge divenuto poi la legge n. 513
del 1977, in cui chiaramente si afferma che "l'abrogazione non riguarda
minimamente le assegnazioni avvenute con patto di futura vendita o in
proprietà con ipoteca legale e quindi non appare giustificato
l'allarme che si è diffuso al riguardo tra gli assegnatari di alloggi
con questa forma di riscatto".
A ciò si aggiunge un argomento esegetico di notevole rilievo,
ricavabile dall'art. 52 della legge n. 457 del 1978. Il terzo comma di
detto articolo, invero, dispone che la cessione degli alloggi
realizzati in base alla legge 17 maggio 1952 n. 619 (relativa al
risanamento del rione dei Sassi di Matera) "continua ad essere regolata
dalle norme contenute nella detta legge". Queste norme prevedono la
possibilità di cessione in proprietà degli alloggi mediante contratto
da stipularsi dopo il pagamento dell'ultima rata del prezzo
dell'alloggio ragguagliata al costo di costruzione e lo stesso terzo
comma dell'art. 52 citato dà ragione espressa del mantenimento della
precedente disciplina là dove testualmente precisa che seguita ad
applicarsi la detta legge 619 del 1952 "essendo la disciplina ivi
prevista assimilabile alla locazione con patto di futura vendita".
Pertanto è da escludere che le norme impugnate possano essere
interpretate nel senso prospettato dal giudice a quo, e la censura va
quindi disattesa.
7. - Non ha infine fondamento neppure la censura prospettata
nell'ordinanza del tribunale di Milano secondo cui le norme impugnate
violerebbero l'art. 3 Cost. in quanto, stabilendo condizioni di prezzo
diverse secondo che il pagamento avvenga per contanti o a rate,
indurrebbero una ingiustificata disparità di trattamento tra coloro
che conseguono la proprietà dopo l'entrata in vigore della legge n.
513 del 1977 e coloro che l'abbiano invece già conseguita.
E infatti evidente che le condizioni di maggior favore previste per
i pagamenti in contanti (sconto variabile in misura inversamente
proporzionale all'ammontare del reddito dell'assegnatario) rispondono
ad un criterio di razionalità, dovendosi le condizioni stesse
inquadrare nella carente disponibilità di fondi nel settore
dell'edilizia economica e popolare, e nella funzione per quanto
possibile correttiva svolta al riguardo dalla riscossione dei prezzi in
contanti piuttosto che a mezzo di lunghe rateazioni.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 27, secondo comma, e 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513,
come in epigrafe sollevate dai tribunali di Venezia, Genova, Roma,
Pavia, La Spezia e Milano con riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 luglio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:122 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte