Sentenza n. 122/1982
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/07/1982 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 136, lett.
c, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 ("Approvazione del testo unico
delle leggi sulle imposte dirette") promosso con ordinanza emessa il 29
novembre 1976 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma, sul
ricorso proposto da Palmieri Alarico, iscritta al n. 237 del registro
ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 176 del 29 giugno 1977.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 14 aprile 1982 il Giudice relatore
Brunetto Bucciarelli Ducci,
udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza del 29 novembre 1976 (R.o. n. 237/1977) la
Commissione tributaria di primo grado di Roma ha sollevato d'ufficio
eccezione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e
53 Cost., dell'art. 136, lett. c), del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645,
nella parte in cui prevede la detraibilità dal reddito personale
complessivo dei premi per le assicurazioni sulla vita stipulate dal
contribuente a favore proprio o dei familiari con lui conviventi, al
mantenimento dei quali è obbligato per legge.
Assume la Commissione tributaria che, secondo la giurisprudenza di
questa Corte, l'art. 53 Cost. va interpretato come "norma che,
costituendo, fra l'altro, l'armonico e specifico sviluppo del principio
di uguaglianza contenuto nell'art. 3 Cost., si traduce, per quanto
riguarda le imposte sui redditi, nell'esigenza d'imposizione uguale per
redditi uguali e di imposizione diversa per redditi diversi (sent. n.
155/1963)".
La stessa Corte - prosegue il giudice a quo - ha inoltre
riconosciuto l'illegittimità costituzionale di qualsiasi fattispecie
in cui un diritto o un beneficio legislativamente riconosciuto possa
essere rispettivamente esercitato o goduto solo sul presupposto di una
certa disponibilità finanziaria o di una certa agiatezza economica
(sent. n. 21/1961).
La norma impugnata (a parte il fenomeno patologico di evasione
fiscale che essa ha notoriamente consentito attraverso particolari
espedienti), quando consente le detrazioni dal reddito di premi
assicurativi sulla vita, verrebbe a determinare - secondo l'ordinanza
di rimessione - una base imponibile più ristretta, inidonea a
rappresentare quantitativamente la capacità contributiva del
contribuente, in quanto tali deduzioni, pur non riferendosi a spese
sostenute, nell'unità di tempo considerata, per la produzione del
reddito, ne influenzano, comunque, negativamente la consistenza. II
pagamento del premio, infatti, non è spesa inerente alla produzione
del reddito lordo, ma vero e proprio investimento di reddito netto e,
quindi, indice parziale o meglio ancora componente di capacità
contributiva.
Né si può dire - aggiunge l'ordinanza - che la detrazione dei
premi assicurativi persegua una finalità extra - fiscale(economica,
sociale o politica) meritevole di tutela, in quanto al contrario viene
a privilegiare la categoria, socialmente irrilevante, dei contribuenti
più abbienti, che sarebbe la sola a potersi avvalere di questa forma
previdenziale privata.
2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
con atto dell'11 luglio 1977.
L'Avvocatura eccepisce innanzitutto l'irrilevanza della questione
sollevata, in quanto la fattispecie di merito che il giudice a quo
doveva decidere, in relazione alla richiesta delle parti, riguardava
l'ammissibilità della detrazione di interessi passivi, regolata dalla
lett. a) dell'art. 136 del d.P.R. n. 645/1958, e non già
l'ammissibilità della detrazione dei premi assicurativi, di cui
all'impugnata lett. c) dello stesso articolo.
Nel merito, comunque, la difesa dello Stato assume l'infondatezza
della questione, non ravvisandosi alcuna violazione né del principio
della capacità contributiva né di quello d'uguaglianza.
In particolare, essendo a tutti consentito di stipulare
assicurazioni sulla vita, non è ipotizzabile una differenziazione
dell'ordinamento che favorisca genericamente alcuni e non tutti i
cittadini. La differenza di reddito, d'altra parte, in quanto
differenziazione di fatto dei singoli contribuenti, trova la sua
considerazione nel principio della progressività del sistema
tributario, diretta a garantire l'uguaglianza di trattamento.
Inoltre - osserva l'Avvocatura - se si considera che in caso di
verificazione dell'evento assicurato il capitale corrisposto
dall'istituto assicuratore costituisce un reddito tassabile per
l'assicurato, non v'ha dubbio che il premio corrispondente costituisca
a sua volta una spesa necessaria per la produzione di tale reddito,
cosicché la sua detraibilità è anche necessaria ai fini
dell'individuazione del reddito netto, a cui la capacità contributiva
del singolo cittadino deve essere commisurata. Considerato in diritto :
1. - La questione sottoposta all'esame della Corte è se contrasti
o meno con gli artt. 3 e 53 Cost, l'art. 136, lett. c), T.U. 29 gennaio
1958, n. 645, nella parte in cui prevede la detraibilità dal reddito
personale complessivo dei premi per le assicurazioni sulla vita
stipulate dal contribuente a favore proprio o dei familiari conviventi,
al mantenimento dei quali è obbligato. Si dubita, infatti,
nell'ordinanza di rimessione che tale disposizione determini
un'ingiustificata situazione di privilegio fiscale per i contribuenti
più abbienti, sottraendo alla base imponibile spese che sono viceversa
indice di maggiore capacità contributiva.
2. - La questione è inammissibile per difetto di rilevanza. Come
ha osservato l'Avvocatura dello Stato, l'ordinanza di rimessione della
Commissione tributaria di primo grado di Roma non motiva in ordine alla
rilevanza della questione sollevata nel giudizio de quo, la quale
infatti non sussiste, alla luce degli atti di causa.
Nel giudizio a quo, in effetti, il contribuente aveva chiesto il
riconoscimento di alcune detrazioni da lui operate nella denuncia dei
redditi conseguiti nel 1971, che l'Ufficio delle Imposte Dirette di
Roma aveva escluso in sede di revisione. Successivamente alla
proposizione del ricorso lo stesso Ufficio, sulla base della nuova
documentazione prodotta dal contribuente, aveva riconosciuto le
detrazioni relative a tributi pagati, a premi di assicurazione sulla
vita e ad interessi passivi su un mutuo ipotecario, riducendo di
conseguenza il debito fiscale, cosicché la materia del contendere
veniva ad essere limitata alla detrazione degli interessi passivi
relativi ad un secondo mutuo ipotecario.
Le questioni di merito che la Commissione doveva decidere
riguardavano quindi il riconoscimento di una detrazione di interessi
passivi e l'applicazione della sopratassa per infedele dichiarazione.
Le norme di legge da applicare erano, pertanto, gli artt. 136, lett. a)
e 245 del T.U. n. 645 del 1958.
Del tutto irrilevante per la soluzione della controversia sarebbe,
di conseguenza, la decisione della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 136, lett. c) dello stesso T.U., sollevata
dal giudice a quo e riguardante le detrazioni per premi di
assicurazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 136, lett. c), del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, sollevata
dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma, con ordinanza del
29 novembre 1976, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:122 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte