Corte costituzionale

Ordinanza n. 122/1985

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/04/1985 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 648,

comma secondo, cod. proc. civ., promossi con tre ordinanze emesse il 20

novembre 1982 e il 13 luglio 1983 dal G.I. presso il Tribunale di

Catania nei procedimenti civili vertenti tra Musmeci Nicola e Puglisi

Umberto e altri, iscritte ai nn. 267, 268 e 269 del registro ordinanze

1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 109

dell'anno 1984.

Visti gli atti di costituzione di Musmeci Nicola e di Puglisi

Umberto ed altri;

udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 20 novembre 1982 (pervenuta

alla Corte il 29 febbraio 1984; notificata il 17 e comunicata il 18 del

successivo febbraio; pubblicata nella G. U. n. 109 del 18 aprile 1984 e

iscritta al n. 267 R.O. 1984) nel procedimento civile vertente tra

Musmeci Nicola e Puglisi Umberto il giudice istruttore presso il

Tribunale di Catania, ritenuto preliminarmente che la proposizione del

regolamento preventivo di giurisdizione non è d'ostacolo alla

emanazione dei provvedimenti d'urgenza di competenza del giudice

istruttore, ha giudicato non manifestamente infondata, in riferimento

agli artt. 3 e 24 Cost., la questione d'illegittimità costituzionale

dell'art. 648 comma secondo c.p.c. che faculta il giudice istruttore a

concedere in ogni caso la sospensione dell'esecuzione del decreto

ingiuntivo opposto se la parte che l'ha chiesta offre cauzione per

l'ammontare delle eventuali restituzioni spese e danni; avanti la Corte

si è costituito giusta procura speciale 28 aprile 1983 rep. 98756 del

not. D. Caprio di Acireale l'avv. Giuseppe Guarino che con atto di

deduzioni depositato l'8 maggio 1984 ha concluso per l'inammissibilità

e, comunque, per l'infondatezza della proposta questione; che con

ordinanza emessa il 20 novembre 1982 (pervenuta alla Corte il 23

febbraio 1984; notificata il 17 e comunicata il 18 dello stesso

febbraio; pubblicata nella G. U. n. 109 del 18 aprile 1984 e iscritta

al n. 268 R.O. 1984) nel procedimento civile vertente tra Musmeci

Nicola e Puglisi Umberto e consorti il giudice istruttore presso il

Tribunale di Catania ha giudicato non manifestamente infondata in

riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. la questione d'illegittimità

costituzionale dell'art. 648 comma secondo c.p.c.; avanti la Corte si

sono costituiti per Puglisi Umberto e consorti giusta procura in

margine all'atto depositato il 4 maggio 1984 gli avv.ti Cristoforo

Filetti, Antonino Florio, Lorenzo Reganati e Angelo Stella rimettendosi

agli scritti difensivi in Tribunale e alla motivazione dell'ordinanza

di rimessione, e per Musmeci Nicola giusta procura speciale autenticata

dal not. Caprio di Acireale in data 28 aprile 1984 (rep. n. 98756)

l'avv. Giuseppe Guarino che con atto di deduzioni depositato l'8 maggio

1984 ha concluso per l'inammissibilità e, in ipotesi, per la

infondatezza della proposta questione; che con ordinanza emessa il 13

luglio 1983 (pervenuta alla Corte il 29 febbraio 1984; notificata il 17

e comunicata il 18 gennaio 1984; pubblicata nella G. U. n. 109 del 18

aprile 1984 e iscritta al n. 269 R.O. 1984) nel procedimento civile

vertente tra Musmeci Nicola e Puglisi Umberto e consorti, il giudice

istruttore presso il Tribunale di Catania ha giudicato non

manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la

questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 648 comma secondo

c.p.c.; avanti la Corte si sono costituiti giusta delega in margine

all'atto di deduzioni, depositato il 4 maggio 1984 con il quale si sono

rimessi alle argomentazioni svolte negli scritti difensivi in Tribunale

e a quelle di cui alla ordinanza di rimessione, gli avv.ti Cristoforo

Filetti, Antonino Florio, Lorenzo Reganati e Angelo Stella, e per il

Musmeci giusta procura speciale autenticata dal not. Caprio di Acireale

in data 28 aprile 1984 (rep. n. 98756) l'avv. Giuseppe Guarino che con

atto di deduzioni depositato l'8 maggio 1984 ha concluso per

l'inammissibilità e, comunque, per l'infondatezza della proposta

questione.

Considerato che i tre incidenti, da riunirsi per avere ad oggetto

la stessa questione d'incostituzionalità, sono manifestamente

inammissibili per non avere il giudice a quo speso parola sulla

rilevanza della questione medesima.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione

d'illegittimità costituzionale dell'art. 648, comma secondo c.p.c.

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal giudice

istruttore presso il Tribunale civile di Catania con ordinanze 20

ottobre 1982 (n. 267 R.O. 1984), 20 novembre 1982 (n. 268 R.O. 1984) e

13 luglio 1983 (n. 269 R.O. 1984).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:122 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte