Corte costituzionale

Ordinanza n. 122/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/03/1992 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 554, secondo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 12 luglio 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura di Avellino nel procedimento penale a carico di Scafuro

Santolo ed altri, iscritta al n. 613 del registro ordinanze 1991 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40, prima serie speciale,

dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 febbraio 1992 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura di Avellino ha, con ordinanza del 12 luglio 1991, sollevato,

in riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, e 101, secondo comma,

della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 554, secondo

comma, del codice di procedura penale, quale risultante a seguito

della sentenza costituzionale n. 445 del 1990, "nella parte in cui

non prevede che in caso di inadempimento del p.m. all'ordinanza con

la quale il g.i.p. ha indicato le ulteriori indagini, il g.i.p.

stesso, ove reputi tali indagini ancora indispensabili effettui le

stesse d'ufficio, disponendo all'esito l'archiviazione ovvero

disponendo che il p.m. formuli l'imputazione;

e che, secondo il giudice a quo, il petitum da lui perseguito

rappresenta, "allo stato della legislazione", l'unica "scelta

costituzionalmente obbligata" al fine di rimuovere la situazione di

contrasto con i parametri costituzionali invocati;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente

infondata;

Considerato che il giudice a quo sollecita alla Corte un

intervento di tipo additivo che, lungi da risultare

"costituzionalmente obbligato", comporta una pluralità di scelte

discrezionali riservate, come tali, al legislatore;

che, più in particolare, a parte la soluzione indicata dal

giudice rimettente - in ordine alla quale, peraltro, egli stesso

riconosce "che in questo modo il g.i.p. assumerebbe un (limitato)

potere inquisitorio" - per sopperire alla denunciata inerzia del

pubblico ministero potrebbe prospettarsi la previsione di strumenti

processuali di tipo diverso come l'obbligatoria avocazione da parte

del procuratore generale ovvero la sostituzione del pubblico

ministero designato;

che, inoltre, resterebbero sempre da delineare sia la tipologia

di atti rispetto ai quali il giudice per le indagini preliminari

potrebbe surrogarsi sia il sistema di una eventuale utilizzazione

processuale degli atti stessi, disciplina anch'essa riservata al

legislatore;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 554, secondo comma, del codice

di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97,

primo comma, 101, secondo comma, e 112 della Costituzione, dal

Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Avellino con

ordinanza del 12 luglio 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 marzo 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:122 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte