Sentenza n. 122/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/03/1993 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1-sexieslegge 431/1985
- art. 82d.P.R. 616/1977
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies della
legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni
urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.
Integrazioni dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616), promosso con ordinanza emessa il 2 aprile
1992 dal pretore di Trani - sezione distaccata di Canosa di Puglia -
nel procedimento penale a carico di Savino Saracino ed altri,
iscritta al n. 482 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale,
dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 2 aprile 1992 il pretore di Trani - sezione
distaccata di Canosa di Puglia, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies della legge 8 agosto
1985, n. 431, per contrasto con gli artt. 3, 13, 25 e 27 della
Costituzione.
Nell'ordinanza, emessa nel corso di un procedimento penale
instaurato per violazione della norma ora indicata, il giudice
osserva che nel caso sottoposto al suo esame sussistono gli elementi
per ritenere integrata l'alterazione del corso d'acqua del fiume
Ofanto, per il mutamento del suo aspetto estetico e biologico, a
seguito della immissione di scarichi inquinanti. Il fatto andrebbe
quindi punito, come espressamente sancisce la disposizione impugnata,
a norma dell'art. 20 della legge n. 47 del 1985, il quale peraltro
contempla tre ipotesi, contrassegnate dalle lettere a), b) e c), con
pene diverse l'una dall'altra.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, nel
caso di specie dovrebbe applicarsi la sanzione di cui alla lettera
c), che è riferita alle "opere eseguite nelle zone sottoposte a
vincolo paesistico e ambientale".
Ad avviso del pretore, nonostante l'autorevole orientamento del
massimo giudice, permangono dubbi sulla legittimità della
disposizione, per possibile contrasto con l'art. 25 della
Costituzione. Il principio di legalità della pena comporta infatti
che la stessa non possa essere individuata, per quanto attiene ai
limiti edittali massimi e minimi, mediante un processo
interpretativo, tale processo essendo ammesso solo nell'ambito dei
limiti edittali legalmente previsti.
Dall'applicazione della sanzione nel modo indicato potrebbero
derivare altresì irragionevoli disparità di trattamento tenuto
conto della diversa entità delle violazioni inerenti ai precetti
della legge n. 431 del 1985. Sarebbero perciò violati anche gli
articoli 3 e 27 della Costituzione.
2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o
comunque infondata.
Dall'ordinanza di rimessione - osserva l'Avvocatura - non può
ricavarsi quale violazione della legge n. 1497 del 1939 o della legge
n. 431 del 1985 il pretore ravvisi nel fatto contestato. Ciò
impedisce di verificare se nel caso di specie il rinvio dell'art.
1-sexies della legge n. 431 del 1985 all'art. 20 della legge n. 47
del 1985 sia o meno idoneo a garantire il principio di legalità e di
certezza della pena edittale come anche il principio di uguaglianza.
In ogni caso la norma è stata già esaminata dalla Corte con le
pronunce nn. 377 del 1990, 431 del 1991 e 67 del 1992, che hanno
tutte concluso per l'infondatezza delle questioni.
L'eccezione sollevata, pur non essendo identica alle precedenti,
non presenterebbe elementi di novità tali da non trovare risposta
nelle valutazioni già fatte. Considerato in diritto
1. - Viene posta in dubbio la legittimità costituzionale
dell'art. 1-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431, nella parte in
cui dispone che per la violazione delle disposizioni di cui alla
stessa norma si applichino anche le sanzioni previste dall'art. 20
della legge n. 47 del 1985. Tale ultima norma contempla infatti tre
diversi trattamenti punitivi. L'individuazione della sanzione da
applicarsi sarebbe dunque rimessa alla decisione del giudice, con
violazione del principio di legalità della pena e con possibili
disparità irragionevoli di trattamento.
Risulterebbero di conseguenza violati gli artt. 3, 13, 25 e 27
della Costituzione.
2. - L'Avvocatura generale dello Stato chiede anzitutto che la
questione venga dichiarata inammissibile. Dall'ordinanza di
rimessione non potrebbe desumersi infatti quale violazione della
legge n. 1497 del 1939 o della legge n. 431 del 1985 il pretore
ravvisi nel fatto contestato. Ciò impedirebbe di verificare se il
rinvio dell'art. 1-sexies impugnato all'art. 20 della legge n. 47 del
1985 sia o non idoneo a garantire l'osservanza del principio di
legalità della pena e il principio di uguaglianza.
L'eccezione non può essere accolta. L'ordinanza di rimessione
contiene infatti una sufficiente determinazione sia dell'illecito
contestato (alterazione del corso d'acqua del fiume Ofanto, per il
mutamento del suo aspetto estetico e biologico, dovuto a scarichi
inquinanti), sia delle disposizioni da applicarsi (art. 20, lett. c)
della legge n. 47 del 1985, richiamato dall'art. 1-sexies della legge
n. 431 del 1985). Sussistono quindi, gli elementi che consentono il
controllo che questa Corte deve fare circa la individuazione del
thema decidendum e circa la rilevanza dello stesso nel giudizio a
quo.
3. - La questione va peraltro dichiarata infondata.
Con richiamo all'art. 25 della Costituzione, questa Corte ha
affermato (sentenze nn. 282 del 1990; 26 del 1966) la necessità che
"sia soltanto la legge (od un atto equiparato) dello Stato a
stabilire con quale sanzione debba essere repressa la trasgressione
dei precetti che vuole sanzionati penalmente".
Sebbene sia auspicabile che la determinazione del precetto e della
sanzione risulti nel modo più chiaro e inequivoco da norme di non
disagevole lettura, non da ogni incertezza o difetto di rigore
formale può peraltro desumersi la violazione del principio di
legalità. Infatti, anche in materia di comminatoria penale, quando
si presentino "siffatte evenienze è compito dell'interprete attuare
il procedimento ordinario di interpretazione" (sentenza n. 79 del
1982).
Ciò che conta è che nel dettato normativo, pur attraverso
un'analisi ermeneutica che può risultare di minore o maggiore
difficoltà, siano rinvenibili elementi sufficienti per
l'individuazione del precetto e della sanzione.
Per stare alla questione oggetto del giudizio, non può certamente
essere il giudice a determinare per sua scelta una sanzione che dalla
legge non sia indicata; né può l'ordinamento ammettere una
condizione di incertezza circa le conseguenze penali dell'illecito.
Ben diversa è peraltro la situazione che si presenta quanto
all'art.1-sexies impugnato. La Corte di cassazione, con una
giurisprudenza ormai consolidata e che lo stesso giudice a quo
definisce tale, ha individuato come conseguenza sanzionatoria delle
alterazioni ambientali, attuate in violazione dell'art. 1-sexies
impugnato, quanto previsto dalla lett. c) dell'art. 20 della legge n.
47 del 1985. L'affermazione si fonda sul rilievo che l'art. 1-sexies
sottopone alcune categorie di beni a vincolo paesaggistico e che la
lettera c) dell'art. 20 richiamato commina la pena ivi prevista per
gli interventi attuati in variazione essenziale, in totale
difformità o in assenza di concessione nelle zone sottoposte "a
vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale".
Non sta alla Corte valutare l'esattezza degli enunciati della
giurisprudenza di legittimità; due rilievi appartengono peraltro al
giudizio di conformità della legge al dettato costituzionale.
Il primo è che l'operazione ermeneutica eseguita dalla Corte di
cassazione si pone all'interno di un "procedimento ordinario di
interpretazione". I risultati dell'operazione sono dunque pienamente
e correttamente riferibili alla volontà del legislatore.
Il secondo rilievo è che la costante enunciazione di coerenti
statuizioni da parte della stessa Corte di cassazione fuga ogni
preoccupazione di incertezza circa le conseguenze penali della
violazione della norma impugnata.
4. - Le considerazioni ora svolte valgono a dichiarare la
questione infondata anche in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
Il carattere univoco della giurisprudenza elimina infatti il
pericolo che la supposta incertezza interpretativa determini
disparità di trattamento di casi analoghi.
Quanto poi alla congruità intrinseca della sanzione, che
colpirebbe violazioni diverse l'una dall'altra, questa Corte
(sentenza n. 67 del 1992) ha già dichiarato la questione infondata,
né vi sono motivi per discostarsi da tale decisione. Conviene
soltanto ribadire che la statuizione si fonda sui poteri attribuiti a
questa Corte, cui spetta non già valutare nel merito le scelte fatte
dal legislatore per la disciplina della repressione penale, ma
considerare le medesime sotto il profilo della ragionevolezza.
Orbene, l'accentuata severità di trattamento, che può aversi in
taluni casi per effetto del carattere non differenziato della
disciplina, trova giustificazione nella entità sociale dei beni
protetti e nel carattere generale, immediato e interinale della
tutela che la legge ha inteso apprestare, di fronte alla urgente
necessità di comprimere comportamenti tali da produrre
all'integrità ambientale danni gravi e talvolta irreparabili.
5. - Le osservazioni fatte conducono alla dichiarazione di
infondatezza della questione anche in riferimento agli artt. 13 e 27
della Costituzione, invocati peraltro senza che con riguardo ad essi
l'ordinanza di rimessione sviluppasse alcuna argomentazione
specifica.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare
interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 13, 25 e 27 della Costituzione, dal pretore
di Trani - sezione distaccata di Canosa di Puglia, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 29 marzo 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:122 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte