Sentenza n. 122/2001
Altra decisione · depositata il 11/05/2001 · relatore Annibale Marini
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera del 18 febbraio 1999 della Camera dei
deputati relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse
dall'on. Tiziana Parenti nei confronti del dott. Piercamillo Davigo,
promosso con ricorso del tribunale di Torino sezione prima penale,
notificato il 12 novembre 1999, depositato in cancelleria il
6 dicembre 1999 ed iscritto al n. 42 del registro conflitti 1999.
Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;
Udito nell'udienza pubblica del 6 febbraio 2001 il giudice
relatore Annibale Marini;
Udito l'avvocato Massimo Luciani per la Camera dei deputati.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento penale a carico del deputato
Tiziana Parenti il tribunale di Torino ha sollevato, con atto del
24 marzo 1999, conflitto di attribuzione nei confronti della Camera
dei deputati in relazione alla deliberazione del 18 febbraio 1999 che
ha ritenuto che i fatti per i quali è in corso il procedimento
penale dinanzi allo stesso tribunale concernono opinioni espresse da
un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni con
conseguente insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma,
della Costituzione.
Il tribunale ricorrente espone che al deputato Tiziana Parenti è
stato contestato il reato di cui agli artt. 595 del codice penale e
13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa),
per aver offeso la reputazione del dott. Piercamillo Davigo
rilasciando ad alcuni giornalisti le seguenti dichiarazioni, riprese
da un quotidiano: "Davigo afferma che la classe dirigente non vuole
essere sottoposta alla legge come le BR. Viene il sospetto che parli
di sé, perché è lui il primo a non accettare di essere sottoposto
alla legge. Io penso che si stiano dando i numeri. Il paragone
proposto denuncia l'ignoranza veramente preoccupante di Davigo e fa
venire qualche dubbio sul suo equilibrio mentale, tanto che è
difficile persino replicare ad una tale affermazione. Credo che
occorra che qualcuno dia una regolata a qualcuno. La legge permette
certi strumenti e, quindi, è giusto che quello che è permesso sia
messo in atto. Noto tuttavia una costante escalation per fare
impressione sulla gente, come quando si equiparano i tangentisti alle
BR".
Nel corso del procedimento penale il tribunale, dopo aver
respinto la eccezione di incompetenza territoriale avanzata dalla
difesa dell'imputata, ha sollevato, in conformità a quanto richiesto
dal pubblico ministero e dalla parte civile in sede di atti
preliminari all'apertura del dibattimento, conflitto di attribuzione
in relazione alla deliberazione con la quale la Camera dei deputati,
nella seduta del 18 febbraio 1999, ha deliberato che "i fatti per i
quali è in corso il procedimento [...] concernono opinioni espresse
dal deputato Parenti nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi
dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione" e ne ha, pertanto,
dichiarato l'insindacabilità.
Ad avviso, infatti, del ricorrente, la Camera dei deputati
avrebbe illegittimamente esercitato il proprio potere affermando la
esistenza di un collegamento funzionale tra le dichiarazioni rese dal
deputato Parenti e l'esercizio delle sue funzioni di parlamentare.
E ciò in evidente contraddizione con la stessa deliberazione di
insindacabilità nella quale sarebbe, invece, espressamente escluso
"un collegamento specifico (delle dichiarazioni rese dal deputato)
con atti o documenti parlamentari", anche se poi tale collegamento
viene ritenuto implicito "attesa l'ampiezza e la diffusione che ebbe
a suo tempo la discussione tanto sugli organi di stampa quanto, in
generale, nel dibattito politico".
Sicché, e conclusivamente, sempre ad avviso del ricorrente, la
Camera dei deputati avrebbe esteso, in contrasto con la costante
giurisprudenza di questa Corte, la prerogativa dell'insindacabilità
all'intera attività in senso lato politica del parlamentare,
vanificando di fatto il nesso funzionale richiesto dall'art. 68,
primo comma, della Costituzione e rischiando in tal modo di
trasformare la tutela costituzionale in un privilegio personale.
2. - Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza
di questa Corte n. 399 del 22 ottobre 1999.
Il tribunale di Torino ha notificato in data 12 novembre 1999 il
ricorso e l'ordinanza di ammissibilità alla Camera dei deputati,
depositandoli poi, insieme con la prova della avvenuta notifica,
presso la cancelleria della Corte costituzionale in data 6 dicembre
1999.
3. - Con atto depositato il 29 novembre 1999 si è costituita in
giudizio la Camera dei deputati, eccependo, anzitutto,
l'irricevibilità del conflitto "per inidoneità dell'atto
(ordinanza) con il quale si è ritenuto di promuoverlo" che "mescola
indebitamente il problema attinente al conflitto di attribuzione con
gli altri relativi allo svolgimento del processo".
Il ricorso sarebbe, altresì, ad avviso della Camera, totalmente
privo "della indicazione delle norme costituzionali che regolano la
materia" e, pertanto, inammissibile.
Quanto al merito del conflitto se ne afferma l'infondatezza in
quanto le dichiarazioni del deputato Parenti, oggetto del giudizio
penale, si inserirebbero "in un complessivo contesto parlamentare, in
un dibattito politico-parlamentare al quale la stessa on. Parenti
aveva direttamente partecipato, anche con atti di sindacato
ispettivo, tipico esercizio della funzione parlamentare".
In prossimità dell'udienza pubblica, la Camera dei deputati ha
depositato una memoria illustrativa nella quale sottolinea la
tardività del deposito del ricorso e dell'ordinanza presso la
cancelleria di questa Corte e conclude per la declaratoria di
improcedibilità del conflitto alla luce dell'ormai consolidata
giurisprudenza costituzionale della quale si richiamano i precedenti
più significativi. Considerato in diritto
1. - È stato sollevato dal tribunale di Torino conflitto di
attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione
alla deliberazione con la quale la Camera dei deputati ha ritenuto
che i fatti addebitati al deputato Tiziana Parenti nel procedimento
penale pendente dinanzi allo stesso tribunale costituiscono opinioni
espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari e sono pertanto
insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
Il ricorrente ritiene che la Camera dei deputati con la citata
deliberazione di insindacabilità abbia illegittimamente esercitato
il proprio potere per l'inesistenza del necessario collegamento
funzionale tra le dichiarazioni del deputato Parenti e l'esercizio
delle funzioni parlamentari ed abbia in tal modo leso le attribuzioni
costituzionali dell'autorità giudiziaria.
2. - Il ricorso, unitamente all'ordinanza n. 399 del 1999 con cui
questa Corte lo ha dichiarato ammissibile, è stato notificato alla
Camera dei deputati, a cura del ricorrente, in data 12 novembre 1999.
Il ricorso e l'ordinanza, con la prova dell'eseguita
notificazione, sono stati, quindi, depositati presso la cancelleria
della Corte costituzionale in data 6 dicembre 1999.
3. - La Camera dei deputati, costituendosi in giudizio, ha
eccepito in via preliminare l'irricevibilità e l'inammissibilità del
ricorso concludendo, quanto al merito, per il rigetto di esso per
essere le dichiarazioni rese dal deputato Parenti inserite in un
complessivo contesto parlamentare.
In una successiva memoria, depositata in prossimità dell'udienza
pubblica, la Camera ha eccepito la tardività del deposito del
ricorso e della ordinanza di ammissibilità e, quindi,
l'improcedibilità del giudizio.
4. - L'eccezione di improcedibilità è fondata.
Il giudizio per conflitto di attribuzione si articola in due
autonome e distinte fasi, entrambe rimesse all'iniziativa della parte
interessata, destinate a concludersi la prima con la sommaria
delibazione sulla ammissibilità del conflitto e la seconda con la
decisione definitiva sul merito oltre che sull'ammissibilità.
All'esito della prima fase, il ricorrente ha l'onere di
provvedere, nei termini previsti, non solo alla notificazione del
ricorso e dell'ordinanza che ammette il conflitto, ma anche,
successivamente alla notificazione, al loro deposito, presso la
cancelleria della Corte, nel termine - fissato dall'art. 26, terzo
comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte
costituzionale - di venti giorni dall'ultima notificazione.
Ed è costante l'affermazione di questa Corte che il deposito di
cui sopra nel termine indicato costituisce un adempimento necessario
perché si possa aprire la seconda fase del conflitto relativa alla
decisione sul merito, e che tale termine va ritenuto perentorio in
quanto da esso decorre l'intera catena degli ulteriori termini
fissati per la prosecuzione del giudizio dall'art. 26, quarto comma,
delle precitate norme integrative (sentenze nn. 203, 50 e 35 del
1999, nn. 342 e 274 del 1998).
Nella specie, il ricorso e l'ordinanza, pur notificati
tempestivamente in data 12 novembre 1999, risultano depositati presso
la cancelleria di questa Corte in data 6 dicembre 1999 e cioè
successivamente alla scadenza del termine di venti giorni.
Non essendo stato rispettato l'anzidetto termine perentorio per
il deposito non può dunque procedersi allo svolgimento
dell'ulteriore fase del giudizio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato proposto dal tribunale di Torino nei confronti della
Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 maggio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:122 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte