Sentenza n. 123/1957
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/07/1957 · relatore Nicola Jaeger
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e,
per quanto possa occorrere, dal Commissario dello Stato presso la
Regione siciliana, notificato il 7 febbraio 1957, depositato nella
cancelleria della Corte costituzionale il 15 febbraio 1957 ed iscritto
al n. 8 del Registro ricorsi 1957, per la dichiarazione di
illegittimità costituzionale del disegno di legge approvato dalla
Assemblea regionale siciliana il 31 gennaio 1957, recante agevolazioni
per lo sviluppo della piccola proprietà contadina.
Udita nell'udienza pubblica del 12 giugno 1957 la relazione del
Giudice Nicola Jaeger;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Luigi Tavassi La
Greca per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per il Commissario
dello Stato e l'Avv. Salvatore Pugliatti per la Regione siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso notificato al Presidente della Giunta regionale
siciliana il 7 febbraio 1957, sottoscritto dall'Avvocato generale dello
Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri e
"per quanto possa occorrere" del Commissario dello Stato presso la
Regione siciliana, è stato impugnato davanti alla Corte costituzionale
il disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 31
gennaio 1957, recante agevolazioni per lo sviluppo della piccola
proprietà contadina.
Per disposizione del Presidente della Corte, del ricorso fu data
notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 23 febbraio 1957,
n. 51, e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 27
febbraio 1957, n. 11.
Con il deposito del ricorso e dei prescritti documenti illustrativi
nella cancelleria della Corte, il 15 febbraio 1957, si è costituita
l'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha sostenuto
l'illegittimità costituzionale del predetto disegno di legge, ed in
particolare degli artt. 9 e 10, deducendo che:
1) il disegno di legge concerne fra l'altro la disciplina di
rapporti di diritto privato, che esula dalla competenza della Regione,
i cui limiti, in materia, sono stati anche indicati dalla Corte
costituzionale nelle sentenze n. 7 del 15 giugno 1956 e nn. 35 e 36 del
24 gennaio 1957;
2) in particolare l'art. 9 stabilisce per la capitalizzazione dei
canoni in natura, ai fini dell'esercizio del diritto di affrancazione,
il criterio di valutazione in base al valore medio dei prodotti negli
ultimi 21 anni, difformemente ed in contrasto quindi con la legge dello
Stato 1 luglio 1952, n. 701, la quale, nell'art. 3, secondo comma,
fissa la media dei valori dei prodotti, avendo riguardo al decennio
antecedente all'entrata in vigore della stessa legge;
3) l'art. 10, poi, modifica la disciplina delle concessioni
enfiteutiche per la formazione della piccola proprietà contadina,
prevista nell'art. 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114;
4) con il disegno di legge impugnato la Regione siciliana ha
violato, quindi, il principio sancito nell'art. 117 della Costituzione,
secondo il quale l'attività legislativa delle Regioni deve essere
contenuta nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi
dello Stato, esclusa ogni possibilità di contrasto con l'interesse
nazionale;
5) detto disegno di legge, infine, si propone di provvedere ad
esigenze non proprie della Regione, bensì di carattere generale,
creando peraltro una situazione di sperequazione rispetto al rimanente
territorio nazionale.
La Regione, costituitasi ritualmente in giudizio, depositando
deduzioni, il 27 febbraio 1957, a mezzo del difensore avv. prof.
Salvatore Pugliatti, ha riproposto, in via preliminare, la eccezione di
incompetenza di questa Corte a conoscere delle impugnazioni proposte
contro provvedimenti legislativi della Assemblea siciliana, nei termini
già svolti in altri giudizi.
Nel merito, richiamandosi anch'essa ai principi fissati nelle
sopraricordate sentenze, ha sostenuto che l'interferenza della
legislazione regionale in materia di diritto privato, la quale non può
essere esclusa in linea di principio, è giustificata nella specie
dalla finalità pubblica, cui è ispirato il progetto in discussione,
di promuovere lo sviluppo agricolo dell'Isola. Finalità che la stessa
legislazione statale ha inteso perseguire, secondo direttive e principi
fondamentali cui la Regione si è adeguata, non suscitando rispetto ad
essi alcun contrasto.
La Regione ha contestato peraltro che tali principi possano
comunque delimitare la propria potestà normativa in materia di
agricoltura, negando che nei suoi confronti sia applicabile l'art. 117
della Costituzione, concernente gli ordinamenti regionali di diritto
comune e non quelli a statuto speciale. Ed ha sottolineato infine che
la disciplina dell'agricoltura è ad essa riservata in modo esclusivo
dall'art. 14, lett. a, dello Statuto, con i soli limiti delle leggi
costituzionali dello Stato, rispetto alle quali soltanto sarebbe stato
quindi possibile porre la questione della legittimità del disegno di
legge approvato dall'Assemblea regionale il 31 gennaio 1957.
La difesa della Regione ha concluso pertanto, perché, in via
pregiudiziale, sia dichiarata inammissibile e, nel merito, sia
rigettato il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Commissario dello Stato.
Soltanto l'Avvocatura dello Stato ha depositato, il 29 maggio 1957,
la memoria nella quale sono ribadite le tesi enunciate nel ricorso. Considerato in diritto :
Per respingere l'eccezione preliminare dedotta dalla difesa della
Regione siciliana circa l'incompetenza della Corte costituzionale a
conoscere delle impugnazioni per illegittimità, proposte in via
diretta, contro disegni di legge approvati dall'Assemblea regionale,
basta richiamare la sentenza di questa Corte n. 38 del 27 febbraio
1957, nella quale detta eccezione è stata ritenuta infondata per
ragioni che devono essere ora confermate.
Nel merito si propone, anche in questo giudizio, la questione
fondamentale esaminata nella sentenza n. 109 in data 27 giugno 1957.
In detta sentenza, alla quale occorre fare riferimento per la decisione
dell'attuale controversia, questa Corte ha fissato i limiti entro i
quali è ammissibile da parte della legislazione regionale, e in
particolare della Regione siciliana, una deroga alla legislazione
statale in materia di rapporti intersubiettivi regolati dal diritto
privato.
Osserva la Corte che, nel ricorso, l'impugnazione riguarda in
particolare gli artt. 9 e 10 del disegno di legge. Si deduce in
sostanza, quanto all'art. 9, che questo è in contrasto con l'art. 3,
secondo comma, della legge statale 1 luglio 1952, n. 701, concernente
l'affrancazione dei canoni enfiteutici da corrispondersi in natura; e,
in ordine all'art. 10, che, oltre a stabilire una trasformazione del
contratto enfiteutico in vendita, innova alla disciplina delle
concessioni enfiteutiche cui si riferisce l'art. 11 del decreto
legislativo 24 febbraio 1948, n. 114.
Dispone l'art. 9, nella prima parte del primo comma, che le
garanzie e i benefici previsti dall'art. 1 della legge regionale
possono essere concessi, nelle enfiteusi costituite anteriormente al 21
agosto 1923, a coltivatori diretti per l'affrancazione di canoni
enfiteutici di fondi di estensione non superiore a sei ettari, nei
quali l'enfiteuta eserciti in via esclusiva ed abituale l'attività
propria e della famiglia, quando ricorrano le altre condizioni
soggettive e oggettive previste dal decreto legge 24 febbraio 1948, n.
114; e che risultino gravati di canoni in natura di ammontare superiore
al 10% dell'indennità di esproprio, calcolata a norma della legge
regionale 27 dicembre 1950, n. 104. Aggiunge, nella seconda parte del
detto primo comma, che "il capitale di affrancazione del canone è
determinato capitalizzando al tasso dell'interesse legale la somma
corrispondente al valore delle derrate, oggetto della prestazione,
calcolato in base alla media dei relativi prezzi negli ultimi ventun
anni prima della domanda di affrancazione".
Ora, prescindendo dalle altre disposizioni del primo comma
(concernenti le agevolazioni concesse dalla legge regionale circa le
quali non vi è contestazione), non è dubbio che la disposizione
relativa al periodo da tenere presente per la determinazione del
capitale di affrancazione è diversa dalla disciplina contenuta nella
legislazione statale. Questa infatti fissa costantemente in dieci anni
il periodo da considerare per valutare il capitale di affranco, quando
il canone è stabilito in derrate (art. 1564, primo comma, del Cod.
civ. del 1865, art. 5 della legge 11 giugno 1925, n. 998, - per
l'affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue, e art.
3 della legge 1 luglio 1952, n. 701). Ora tale diversità, ad avviso
della Corte, non può trovare giustificazione fra le deroghe al
principio affermato nella sentenza n. 109 in data 27 giugno 1957.
Difatti, per le enfiteusi costituite prima del 21 agosto 1923, con
canoni superiori al 10% dell'indennità di esproprio, la disposizione
dell'art. 9, modificando la base per la determinazione del capitale di
affranco, viene ad incidere notevolmente, e non soltanto in via
temporanea, nei rapporti fra concedente ed enfiteuta, in uno degli
elementi, cui, nella struttura del rapporto, il codice civile, per
riflessi di interesse generale, attribuisce particolare rilevanza,
poiché lo disciplina con norma imperativa. Pertanto la disposizione
impugnata è in contrasto con i principi che questa Corte, come si è
premesso, ritiene debbano applicarsi per legittimare eccezionalmente
l'attività legislativa della Regione siciliana nella materia dei
rapporti intersubiettivi.
Per quanto riguarda poi l'art. 10 è da premettere che, nel primo
comma, si stabilisce che, alle enfiteusi costituite ai sensi del
decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, nel caso in cui i canoni
superino il 10% della indennità prevista dall'art. 42 della legge 27
dicembre 1950, n. 104, non si applicano le esenzioni dal computo e dal
conferimento previsti dalla predetta legge 27 dicembre 1950, n. 104,
nonché i benefici previsti dall'art. 11 del detto decreto 24 febbraio
1948, n. 114. Si aggiunge, nel secondo comma, che le norme di cui al
precedente comma non si applicano nei casi in cui, entro sei mesi dalla
pubblicazione della legge, il concedente riduca il canone entro i
limiti sopra specificati, ovvero trasformi, d'accordo con l'enfiteuta,
in vendita il contratto enfiteutico.
A riguardo è da tener presente che il secondo comma dell'art. 1
della legge 1 febbraio 1956, n. 53 (contenente provvedimenti per lo
sviluppo della piccola proprietà contadina), dispone che, ferma
restando la disciplina tributaria della legge 6 agosto 1954, n. 604, le
altre disposizioni a favore della piccola proprietà contadina di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive
modificazioni e integrazioni, esclusa la disposizione dell'art. 11 del
decreto legislativo stesso, sono prorogate al 30 giugno 1960 con le
modificazioni e le integrazioni della legge n. 53 del 1956. Ne deriva
perciò che, fino alla data di entrata in vigore di questa legge, alle
enfiteusi costituite ai sensi e con le agevolazioni prevedute dal
decreto legislativo del 1948, n. 114, si applicano anche i benefici di
cui all'art. 11. Secondo il quale, nell'eventualità di disposizioni
limitatrici della proprietà fondiaria appartenente ai privati, non si
terrà conto, nell'applicazione del limite, di una superficie pari a
quella dei terreni che verranno venduti o ceduti in enfiteusi alle
persone di cui all'art. 1, nel termine di un anno dall'entrata in
vigore dello stesso decreto. Ora, nel primo comma dell'art. 10 della
legge impugnata si sopprime il beneficio di cui al predetto art. 11,
quando il canone superi la misura indicata, mentre nessuna distinzione
è fatta al riguardo nel citato art. 11; e, d'altra parte, nel secondo
comma si pone il concedente nella situazione di perdere il beneficio,
qualora non riduca il canone nei limiti indicati nel primo comma, o non
trasformi l'enfiteusi in vendita.
Ad avviso della Corte queste disposizioni della legge regionale
superano i limiti entro i quali, in base ai principi già da questa
Corte affermati, è ammissibile un'attività normativa da parte della
Regione siciliana nelle materie regolate dal diritto privato. Poiché,
sopprimendo il beneficio di cui all'art. 11 del decreto del 1948, si
toglie al concedente un beneficio concesso da una legge statale;
beneficio che inerisce alle enfiteusi fin dal momento della loro
costituzione, e, di riflesso, incide, in via permanente e non soltanto
in via eccezionale e temporanea, nel diritto di proprietà dello stesso
concedente, in quanto lo espone fra l'altro, a subire l'esproprio, in
applicazione della riforma agraria, o a subirlo eventualmente in misura
maggiore. Ed è d'altra parte da aggiungere che le disposizioni stesse
sono pure in contrasto con un altro principio già affermato da questa
Corte nella sentenza n. 44 del 17 marzo 1957, nel senso che è inibito
alla Regione regolare retroattivamente con una sua norma situazioni
disciplinate da una legge statale.
Pertanto anche le disposizioni contenute nel primo e nel secondo
comma dell'art. 10, in quanto aboliscono il beneficio concesso
dall'art. 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, non
possono ritenersi legittime. Uguali rilievi sono pure da fare in
relazione al quarto comma dello stesso art. 10 che riguarda, in modo
particolare, le enfiteusi costituite tra il 27 dicembre 1950 e il 21
marzo 1951, disponendo che queste enfiteusi, "se adeguate dal
concedente nei limiti del primo comma" (cioè riduzione del canone in
modo da non superare il 10% della misura dell'indennità d'esproprio) o
se trasformate in vendita, pur non considerandosi valide ai fini del
computo della proprietà soggetta a conferimento e non godendo del
beneficio di cui allo art. 11 del decreto legislativo n. 114 del
febbraio 1948, saranno computate nella parte ancora da conferire, se
comprese nel piano di conferimento. Anche questa parte (prescindendo
dalle disposizioni più particolarmente attinenti alla legge sulla
riforma agraria in Sicilia, che qui non viene in discussione), poiché
si mantengono fermi gli effetti della soppressione del beneficio
concesso dalla legge statale, è da ritenere illegittima, in base alle
osservazioni fatte riguardo ai primi due commi dell'art. 10.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinta l'eccezione pregiudiziale dedotta dalla difesa della
Regione;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9 della legge
approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 31 gennaio 1957,
contenente "agevolazioni per lo sviluppo della piccola proprietà
contadina", in quanto dispone una misura di determinazione del capitale
di affrancazione per le enfiteusi ivi indicate non conforme a quella
adottata nell'ordinamento giuridico dello Stato, in riferimento
all'art. 14 dello Statuto per la Regione siciliana;
dichiara inoltre la illegittimità costituzionale dell'art. 10 di
detta legge, nei sensi e nei limiti precisati nella motivazione, pure
in riferimento all'art. 14 dello Statuto per la Regione siciliana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1957.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI -
NICOLA JAEGER, - GIOVANNI CASSANDRO -
BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1957:123 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte