Sentenza n. 123/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/07/1963 · relatore Giuseppe Verzì
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 19d.P.R. 818/1957
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 13r.d.l. 636/1939
- art. 2r.d.l. 636/1939
- art. 37legge 218/1952
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 del D.P.R.
26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza emessa il 12 luglio 1962
dal Tribunale di Trento nel procedimento civile vertente tra Cagol Rosa
e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 157 del
Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 266 del 20 ottobre 1962.
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Cagol Rosa e
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
udita nell'udienza pubblica dell'8 maggio 1963 la relazione del
Giudice Giuseppe Verzì;
uditi gli avvocati Benedetto Bussi, per la Cagol, e Guido Nardone,
per l'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel procedimento civile vertente tra Cagol Rosa e l'I. N. P. S., il
Tribunale di Trento, con ordinanza del 12 luglio 1962, ha sollevato su
istanza della difesa attrice la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 19 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, per
eccesso di delega, in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952,
n. 218, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Avendo la Cagol Rosa convenuto in giudizio l'I.N.P.S. onde
ottenere la pensione di riversibilità in seguito alla morte del figlio
Cagol Mario, ai sensi dell'art. 13 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636,
modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218; ed avendo
l'I.N.P.S. eccepito l'applicabilità nella fattispecie dell'art. 19 del
D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, che richiede il requisito della "vivenza
a carico", la Cagol ha denunciato la illegittimità costituzionale di
tale norma, siccome eccedente i limiti della delega contenuta nell'art.
37 della legge n. 218 del 1952. Ed il Tribunale di Trento, dopo avere
osservato che la ripetuta norma non è di attuazione e che, come norma
di coordinamento, non poteva derogare a quanto la stessa legge di
delegazione aveva stabilito nell'art. 2, ritenuta la rilevanza e la non
manifesta infondatezza della questione, ha ordinato la trasmissione
degli atti a questa Corte.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 266 del 20
ottobre 1962.
Nel presente giudizio, si sono costituiti sia la Cagol che
l'Istituto nazionale della previdenza sociale.
La prima, nelle deduzioni depositate in cancelleria, ribadisce che
la norma contenuta nell'art. 19 del D.P.R. n. 818 del 1957 non può,
per il suo contenuto, essere compresa in alcuna delle ipotesi previste
dall'art. 37 della legge delegante. Essa richiede, invero, per il
conseguimento del diritto dei genitori alla pensione di riversibilità
una condizione del tutto nuova, non prevista dalle norme vigenti, e
cioè la "vivenza a carico".
Secondo l'I.N.P.S., invece, il legislatore delegato - posto di
fronte alla necessità di integrare la disciplina del diritto dei
genitori alla pensione di riversibilità - avrebbe introdotto il
riferimento alla "vivenza a carico" per giungere ad una più armonica e
coerente qualificazione della condizione del genitore superstite.
Infatti, l'estensione della tutela previdenziale ai familiari
superstiti troverebbe la sua causa nel danno che deriva alla famiglia
del lavoratore dalla estinzione della capacità di guadagno del capo
famiglia, il quale costituiva il materiale sostegno del nucleo
familiare. Dalla intrinseca natura dell'istituto conseguirebbe che
l'indennizzo al familiare dell'assicurato sia dovuto solo quando la
morte di costui costituisca una concreta ragione di danno e ponga in
istato di bisogno il superstite.
La difesa della Cagol contesta che il requisito della "vivenza a
carico" sia espressione di un principio generale e invoca altre
disposizioni di legge che non richiedono, per la riversibilità a
favore dei genitori, tale requisito. Ed aggiunge, richiamandosi ad una
sentenza di questa Corte, che, se anche qualche limitazione al diritto
del lavoratore si individuasse in altre leggi, essa non potrebbe,
attesa la sua natura eccezionale, essere ritenuta valevole per casi non
espressamente contemplati nella stessa legge. Considerato in diritto :
La questione non è fondata.
La riversibilità della pensione della previdenza sociale ai
familiari superstiti, trova la sua causa e la sua ragion d'essere nella
circostanza che, quando viene a mancare il lavoratore che provvedeva al
sostentamento della famiglia, alcuni componenti del nucleo familiare
rimangono privi dei mezzi atti a soddisfare bisogni essenziali di vita
e di sostentamento, prima forniti dal lavoratore stesso. Ai
superstiti, che, trovandosi in questa particolare situazione, vengono a
soffrire un danno per la morte del capo famiglia, viene riconosciuto un
diritto a pensione. Soltanto questi soggetti, in quanto rimangono
privi di quel sostegno materiale che prima forniva il lavoratore, sono
beneficiati dalla pensione, che dal lavoratore si riversa su di loro.
Il principio della "vivenza a carico" è pertanto fondamentale,
insito nello stesso concetto di pensione di riversibilità della
previdenza sociale e costituisce quasi un presupposto di essa, sempre
necessario, anche se non richiamato direttamente dalla singola
disposizione di legge. A questo principio obbedisce - in sostanza -
anche l'art. 13, sub 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, che lo tiene
presente e lo applica di fatto nel regolare le varie ipotesi di
pensione indiretta. Invero, questo articolo esclude dal diritto alla
pensione i familiari che non siano a carico del lavoratore, come i
figli minori degli anni 18 che esercitano attività lavorativa ed hanno
quindi un mezzo autonomo di guadagno; ed include invece i figli anche
maggiorenni, viventi a carico, quando siano riconosciuti invalidi al
lavoro. E, per quanto riguarda il coniuge superstite, concede la
pensione alla moglie, al cui mantenimento è sempre obbligato il capo
famiglia; ma, quando superstite sia il marito, la pensione di
riversibilità viene a costui concessa soltanto qualora sia
riconosciuto invalido al lavoro, ai sensi dell'art. 10 del R.D. L. 14
aprile 1939, n. 636.
Se dunque il legislatore concede la pensione di riversibilità al
coniuge ed ai figli, in quanto risultino a carico del lavoratore, e se
la "vivenza a carico" costituisce regola fondamentale, alla stessa
regola non può farsi eccezione per i genitori superstiti. È esatto
che lo stesso art. 13 richiede espressamente per i figli il requisito
della "vivenza a carico", mentre nulla dice per i genitori superstiti;
ma questa differente formulazione del testo di legge non contrasta con
le conclusioni cui giunge questa Corte, trovando logica spiegazione
nella necessità di fare distinzione fra figli in diversa posizione di
fatto e giuridica, necessità che non sussiste per i genitori
superstiti.
Non sembra, pertanto, possa sostenersi che siano stati superati i
limiti della delegazione di potestà legislativa conferita dall'art. 37
della legge 4 aprile 1952, n. 218, quando, con la impugnata norma
dell'art. 19, si è sancito che hanno diritto alla pensione di
riversibilità i genitori superstiti, purché alla morte
dell'assicurato o del pensionato essi risultino a di lui carico. Ed
invece, la norma delegata non introduce alcuna innovazione nella
disciplina preesistente, ma si attiene soltanto ad un concetto
fondamentale, cui è informata la legge 4 aprile 1952 in merito alle
pensioni di riversibilità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 19 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, proposta dal Tribunale
di Trento con ordinanza del 12 luglio 1962 in relazione all'articolo 13
del R.D. L. 14 aprile 1939, n. 636, sub art. 2 della legge 4 aprile
1952, n. 218, ed all'art. 37 della stessa legge, ed in riferimento
agli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:123 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte