Corte costituzionale

Sentenza n. 123/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/05/1976 · relatore Nicola Reale

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 501 del

codice penale, promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1974 dal

tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Zanetti Livio,

iscritta al n. 80 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 27 marzo 1974.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 25 febbraio 1976 il Giudice

relatore Nicola Reale;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di procedimento penale a carico di Zanetti Livio

(imputato, quale direttore responsabile del periodico l'"Espresso", del

delitto di cui all'art. 501 cod. pen. per aver fatto pubblicare sul

medesimo un articolo, senza firma, dal titolo "Il bruciamiliardi"

concernente la gestione della società Montedison) il tribunale di Roma

ha sollevato, d'ufficio, in riferimento all'art. 21 Cost. questione di

legittimità costituzionale del predetto art. 501, cod. pen., che

punisce chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o

delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o

tendenziose o adopera altri artifizi atti a cagionare un aumento o una

diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi alle

liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato.

Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. Considerato in diritto :

1. - L'art. 501 cod. pen., sotto la rubrica "Rialzo e ribasso

fraudolento di prezzi nel pubblico mercato o nelle borse di commercio"

punisce chiunque "al fine di turbare il mercato interno dei valori o

delle merci pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o

tendenziose o adopera altri artifizi atti a cagionare un aumento o una

diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle

liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato".

Si tratta del reato di aggiotaggio e il tribunale di Roma (chiamato

a giudicare il direttore responsabile di un periodico, imputato di aver

pubblicato, al fine di turbare il mercato interno dei valori, un

articolo di autore ignoto contenente notizie false, esagerate e

tendenziose riguardanti una società commerciale e atte a determinare

una diminuzione dei valori ammessi nelle liste di borsa) ha impugnato

la norma suddetta in riferimento all'art. 21, primo comma, della

Costituzione. La questione, com'è esattamente rilevato

dall'Avvocatura dello Stato, non investe la disposizione citata nella

sua totalità ma solo nella parte che riguarda la pubblicazione o

diffusione di notizie, senza estendersi agli altri "artifizi" atti a

cagionare variazioni nel prezzo delle merci: in questo ultimo caso,

ovviamente, si è al di fuori delle previsioni dell'art. 21 della

Costituzione.

L'ordinanza di rimessione muove dall'assunto che l'interesse al

buon andamento dell'economia nazionale, tutelato dall'art. 501 cod.

pen. sopra richiamato, non rivesta rilievo costituzionale e non sia

pertanto idoneo a giustificare l'imposizione di limiti al diritto di

manifestare il proprio pensiero, dal momento che limitazioni al libero

esercizio del medesimo possono derivare solo dalla necessità di

tutelare beni garantiti esplicitamente o implicitamente dalla

Costituzione: il che nella fattispecie in esame sarebbe da escludersi.

Si afferma ancora nell'ordinanza che il limite alla libertà di che

trattasi non troverebbe riscontro nemmeno nella Dichiarazione

universale dei diritti dell'uomo (approvata il 10 dicembre 1948

dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite) né nella Convenzione per

la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

(approvata il 14 novembre 1950 dai Governi membri del Consiglio

d'Europa e dall'Italia ratificata con legge 4 agosto 1950, n. 848), le

cui norme, si aggiunge, secondo autorevole opinione, avrebbero

posizione e rango costituzionale.

2. - La questione non è fondata.

L'aggiotaggio è un delitto di frode, per la cui sussistenza non

sono necessari la produzione di un danno e il conseguimento di un

profitto ma che sicuramente richiede nel soggetto attivo oltre che la

consapevolezza del carattere falso, esagerato o tendenzioso delle

notizie e la volontà di divulgarle, anche la volontà diretta al fine

di cagionare un turbamento del pubblico mercato dei valori o delle

merci.

Orbene non può certo condividersi l'opinione, espressa

nell'ordinanza di rinvio, secondo cui l'interesse tutelato dalla norma

impugnata non abbia nella Costituzione puntuale riscontro e

riconoscimento.

Come più volte è stato ribadito da questa Corte la libertà di

manifestazione del pensiero trova i suoi limiti non solo nella tutela

del buon costume ma anche nella necessità di proteggere altri beni

aventi rilievo costituzionale (cfr. sent. nn. 19 del 1962; 25 del 1965;

87 e 100 del 1966; 199 del 1972; 15, 16 e 133 del 1973; 20 del 1974).

La tutela penale tende a che non sia compromesso, mediante una

determinazione fraudolenta dei prezzi o delle quotazioni, l'interesse

economico legato alla circolazione e allo scambio delle merci o dei

valori; si tratta non tanto degli interessi dei singoli operatori

economici, bensì dell'interesse pubblico a che i prezzi di mercato si

formino per il naturale giuoco delle forze economiche o per il

legittimo intervento delle pubbliche autorità, l'uno e l'altro non

dolosamente falsati.

Entra così in giuoco l'economia pubblica la cui tutela non può

dirsi estranea al contenuto e allo spirito della Costituzione.

Invero, l'art. 41 pur riconoscendo la libertà di iniziativa

economica privata stabilisce che essa non può svolgersi in contrasto

con l'utilità sociale, la quale ha anche un contenuto economico (sent.

nn. 5 e 54 del 1962 e 30 del 1965).

Aggiungasi che l'art. 501 trova riscontro anche nell'art. 47 Cost.

nelle parti in cui si pongono fra i fini della Repubblica

l'incoraggiamento e la tutela del risparmio; la disciplina, il

coordinamento e il controllo dell'esercizio del credito, il favore per

il diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi

produttivi del Paese.

Assolutamente fuori luogo sono, infine, i richiami alla libertà di

opinione e di espressione di cui all'art. 19 della Dichiarazione

universale dei diritti dell'uomo e all'art. 10 della Convenzione per la

salvaguardia di tali diritti, essendo intuitivo che questi testi non

giustificano in alcun modo attentati contro la pubblica economia,

comunque perpetrati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 501 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 21

della Costituzione, dal tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - NICOLA REALE - LEONETTO

AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:123 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte