Sentenza n. 123/1980
Altra decisione · depositata il 23/07/1980 · relatore Antonio La Pergola
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione
Sardegna, notificato il 13 ottobre 1975, depositato in cancelleria il
23 successivo ed iscritto al n. 35 del registro 1975, per conflitto di
attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri,
sorto a seguito della determinazione 29 luglio 1975, n. 0211, del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, avente per oggetto
"Convenzione di Ramsar - Saline di Macchiareddu e Stagno di Santa Gilla
(Cagliari)".
Udito nell'udienza pubblica del 16 gennaio 1980 il Giudice relatore
Antonio La Pergola;
uditi l'avvocato Marco Vitucci, per la Regione Sardegna e
l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - La Regione autonoma della Sardegna ha, con ricorso in data 13
ottobre 1975, promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello
Stato, per sentir dichiarare l'invasione della sfera di competenza ad
essa costituzionalmente garantita. La ricorrente impugna avanti a
questa Corte la determinazione del Ministero dell'agricoltura e foreste
del 29 luglio 1975 e ne chiede l'annullamento. Il provvedimento
impugnato dispone che le zone del demanio marittimo delle Saline di
Macchiareddu e dello Stagno di Santa Gilla siano - con la sola
eccezione delle aree interessate dal primo lotto funzionale dei lavori
per la realizzazione del porto industriale di Cagliari - vincolate ai
sensi della Convenzione di Ramsar. Nel ricorso si osserva che tale
Convenzione, firmata dal rappresentante italiano presso l'UNESCO in
data 10 gennaio 1975, non è stata ancora ratificata dall'Italia.
Ciascuno Stato che ne diviene parte è tenuto a designare entro il
proprio territorio, soprattutto come habitat di certe specie di uccelli
acquatici, almeno una zona umida di importanza internazionale, la quale
viene così sottoposta a vincolo di salvaguardia. La suddetta
determinazione del Ministero dell'agricoltura e foreste, prosegue la
ricorrente, è adottata in via definitiva: il Ministero degli affari
esteri è infatti invitato a darne comunicazione al rappresentante
italiano presso l'UNESCO, perché le zone ivi indicate siano designate
come zone umide e conseguentemente assoggettate al regime previsto
dall'anzidetta Convenzione.
Ciò premesso, la difesa della Regione deduce, tuttavia, che nella
specie non viene in questione il rispetto degli obblighi
internazionali. La Convenzione di Ramsar, si dice, non è ancora
ratificata, e in ogni caso essa non elenca tassativamente, né indica
altrimenti le zone da tutelare, ma lascia a ciascun contraente di
individuarle discrezionalmente: dove si tratta di zone incluse nel
territorio sardo, la proposta di assoggettarle a vincolo potrebbe,
quindi, emanare esclusivamente dagli organi regionali. La ricorrente
assume, precisamente, che gli interessi ecologici ed ornitologici
perseguiti dall'accordo internazionale corrispondono a materie di
competenza della Regione: urbanistica, caccia e pesca, esercizio dei
diritti demaniali sulle acque pubbliche e le saline, industria,
commercio ed esercizio industriale delle saline (art. 3, lett. f, i, l,
m, art. 4, lett. a, st. Sardegna). Il vincolo previsto dalla
Convenzione verrebbe, allora, necessariamente e sotto vario riguardo, a
pregiudicare l'esercizio dei relativi poteri di autonomia. Né il
Ministero dell'agricoltura e foreste, né il Ministero della marina
mercantile avrebbero, poi, alcun titolo per interloquire, essendo già
state trasferite alla Regione le loro competenze per le suddette
materie. Il Ministero degli affari esteri dovrebbe attenersi, sempre
per le zone ricadenti nel territorio sardo, alla proposta degli organi
regionali. Anche a voler ammettere che nel vincolo siano coinvolti
residui ed autonomi interessi di competenza statale, ne seguirebbe la
necessità di un'intesa tra la Regione ed altri organi della
amministrazione centrale, diversi da quelli che sono intervenuti nella
specie. In nessun caso sussisterebbe la competenza che lo Stato ha
preteso di esercitare unilateralmente. Del resto, si soggiunge, la
determinazione impugnata confligge con i provvedimenti regionali
concernenti il piano regolatore dell'area di sviluppo industriale di
Cagliari, in cui è previsto che parte delle zone soggette a vincolo
sia viceversa destinata agli impianti del porto industriale di
Cagliari; essa non sarebbe stata preceduta o giustificata da serie
indagini istruttorie né da alcuna ponderazione degli interessi
protetti in sede internazionale con altri interessi, di rilievo anche
nazionale, ed egualmente meritevoli di tutela, quali gli interessi che
si connettono con la realizzazione del porto industriale di Cagliari:
opera, questa, che il provvedimento impugnato priverebbe di una parte
dell'indispensabile superficie funzionale. Inoltre, la determinazione
impugnata sarebbe totalmente immotivata: e la carenza di motivazione
costituirebbe causa di invasione della competenza, offrendo la prova
del pregiudizio, che deriva alla Regione dall'omessa valutazione degli
interessi ricadenti nella sua sfera.
2. - Il Presidente del consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, deduce l'infondatezza del
ricorso. Il Ministero dell'agricoltura e foreste, si osserva, ha emesso
il provvedimento ora impugnato dalla Regione, anche in base ad altra
determinazione del Ministero della marina mercantile, in adempimento
dell'obbligo internazionale, posto dalla Convenzione di Ramsar, di
includere in apposito elenco i terreni paludosi da assoggettare a
tutela. Con ciò, non vi sarebbe invasione o menomazione della sfera
della Regione. Si tratta, dice l'Avvocatura, di materia che non ricade
nello ambito delle competenze regionali, e che comunque sicuramente lo
trascende, in quanto abbraccia interessi di importanza, oltretutto,
internazionale. Le materie previste nello statuto sardo, che vengono in
considerazione nella specie, non avrebbero diversa estensione dalle
altre elencate nell'art. 117 della Costituzione con riguardo alle
competenze delle regioni a statuto ordinario: come per le une, si
afferma, così per le altre, il trasferimento alle regioni delle
relative funzioni non include gli interventi in materia di protezione
della natura. L'art. 4, lettera h), del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 -
"Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni
amministrative e statali in materia di caccia e pesca" - configura
espressamente, in proposito, una riserva di competenza statale, la
quale si giustifica per la dimensione necessariamente generale e
statuale dell'interesse alla protezione della natura e della fauna,
costantemente affermata nella giurisprudenza di questa Corte, e nel
limite che ne risulta quanto all'ambito delle competenze regionali.
Inammissibile, infine, sarebbe la censura concernente il difetto di
motivazione dell'impugnata determinazione del Ministero
dell'agricoltura e foreste: la Regione non rivendicherebbe, qui,
attribuzioni proprie. D'altra parte, l'obbligo di motivare non sarebbe
nemmeno previsto, e risulterebbe comunque soddisfatto dall'anzidetta
determinazione: la quale, si dice, dovendo il vincolo ai fini della
Convenzione di Ramsar insistere su aree del demanio marittimo, richiama
una precedente delibera del Ministero della marina mercantile. In tal
richiamo starebbe appunto, per relazione, la motivazione del
provvedimento impugnato.
3. - Con ordinanza n. 17 del 1979, la Corte ha stabilito di dover
acquisire ulteriori elementi per il presente giudizio. Con detto
provvedimento, sospesa ogni pronunzia anche di natura istruttoria, si
ordina alla Presidenza del consiglio e alla Regione Sardegna di esibire
gli atti e i documenti richiamati nei rispettivi scritti difensivi; al
Ministero dell'agricoltura e foreste, di far pervenire gli atti ed i
documenti in base ai quali è stata adottata la determinazione
impugnata, nonché la planimetria cui essa si riferisce; al Ministero
degli affari esteri, di produrre la documentazione atta a chiarire se
lo Stagno di Santa Gilla debba o no ritenersi incluso nell'elenco delle
zone umide previsto dalla Convenzione di Ramsar: nella parte motiva
dell'ordinanza è infatti detto che, secondo la comunicazione del
Ministero degli affari esteri relativa all'entrata in vigore della
Convenzione di Ramsar, pubblicata nella G.U. n. 130 del 14 maggio 1977,
l'elenco delle zone umide di importanza internazionale, depositato dal
rappresentante italiano presso l'UNESCO insieme con lo strumento di
ratifica ed ai sensi dell'art. 2 n. 4, della Convenzione stessa, si
riferisce testualmente alle Saline di Macchiareddu, ma non allo Stagno
di Santa Gilla; laddove, ai fini del giudizio, occorre individuare con
esattezza le aree nelle quali il vincolo a tutela delle zone umide
sarebbe destinato ad operare.
In esecuzione dell'ordinanza testé richiamata ed entro il termine,
in essa fissato, di centoventi giorni dalla comunicazione della
medesima, la Regione Sardegna ha esibito in giudizio: 1) estratto del
verbale della deliberazione della Giunta regionale del 21 aprile 1972,
che riguarda, fra le altre cose, progetti speciali di interventi
organici, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 6 ottobre 1971, n.
853, con particolare riferimento al porto industriale di Cagliari,
all'utilizzazione delle risorse idriche, all'assetto territoriale della
zona di industrializzazione, e alla valorizzazione dei parchi e delle
riserve naturali; 2) decreto del Presidente della Giunta regionale
dell'11 settembre 1973, con il quale si approva la variante del piano
regolatore territoriale dell'area di sviluppo industriale di Cagliari.
Il Ministero degli affari esteri ha dal canto suo prodotto una nota,
con annessa documentazione, in data 2 agosto 1979. Ne risulta che: le
Saline di Macchiareddu e lo Stagno di Santa Gilla figurano nell'elenco
notificato dal rappresentante italiano presso l'UNESCO
contemporaneamente al deposito dello strumento della ratifica della
Convenzione di Ramsar, in data 14 dicembre 1976; la relativa
planimetria, già trasmessa alla UNESCO il 16 settembre 1975,
corrisponde a quella intitolata "Stagno di Cagliari" ed allegata al
decreto 1 agosto 1977, con il quale il Ministero dell'agricoltura e
foreste riconosce l'importanza internazionale di quest'ultima zona,
sempre ai sensi della Convenzione di Ramsar; in data 13 marzo 1979 il
Ministero degli affari esteri ha, dietro richiesta del Ministero
dell'agricoltura e foreste, provveduto a notificare nelle competenti
sedi internazionali la nuova confinazione dello Stagno di Cagliari, per
rettificare gli errori materiali di quella precedente, mantenendo
tuttavia inalterata la superficie complessiva della zona, pari ad
ettari 3363. La nuova planimetria corrisponde a quella intitolata, pure
qui, Stagno di Cagliari, e allegata al decreto 20 maggio 1978, col
quale è stata disposta la suddetta rettifica della confinazione della
zona. Le denominazioni Stagno di Santa Gilla, Stagno di Cagliari,
Saline di Macchiareddu - comunica, in conclusione, il Ministero degli
affari esteri - sono indifferentemente adoperate per designare la
stessa zona umida, inclusa fra quelle dichiarate d'importanza
internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar, e notificate,
anche nella nuova e corretta confinazione, al depositario della
medesima.
4. - Il 16 gennaio 1980 ha avuto luogo una seconda udienza
pubblica. Nella discussione orale le difese della Regione e dello Stato
hanno sviluppato e precisato le conclusioni già prese. Considerato in diritto :
1. - Il presente conflitto di attribuzione è sollevato dalla
Regione Sardegna con l'impugnare la determinazione adottata il 29
luglio 1975 dal Ministero dell'agricoltura e foreste. Il provvedimento
impugnato richiama precedenti determinazioni del Ministero della marina
mercantile (nota 5177107 dell'8 luglio 1975 e nota 5176731 del 6 giugno
1975), le quali avevano riconosciuto l'opportunità di vincolare, ai
fini della Convenzione di Ramsar, e con la sola eccezione delle aree
interessate dal primo lotto funzionale dei lavori per il porto
industriale di Cagliari, le zone del demanio marittimo delle Saline di
Macchiareddu e dello Stagno di Santa Gilla.
Il Ministero dell'agricoltura e foreste aggiunge che tale posizione
deve ritenersi definitiva, ed invita in conseguenza il Ministero degli
affari esteri a dare comunicazione delle aree così individuate al
depositario degli strumenti di ratifica dell'anzidetta Convenzione,
perché, ai sensi di questa, esse siano incluse nell'apposito elenco
delle zone umide tutelate. La ricorrente ha così dedotto l'invasione
della sfera ad essa costituzionalmente garantita:
a) pur essendo il provvedimento in questione connesso con la
partecipazione dell'Italia alla Convenzione di Ramsar, il rispetto
degli obblighi internazionali da parte della Regione non verrebbe in
questione: sia, si dice, perché detta Convenzione non risulta
ratificata (al momento, beninteso, in cui è sollevato il conflitto);
sia, e soprattutto, perché essa non elenca tassativamente né indica
per altra via le aree soggette a vincolo, ma lascia agli Stati
contraenti di individuarle discrezionalmente, fissando l'unica
condizione che ciascun contraente designi almeno una zona umida del
proprio territorio, da salvaguardare ai sensi della Convenzione;
b) ciò posto, l'individuazione delle aree nelle quali il vincolo
astrattamente previsto dalla Convenzione può esser reso operante
competerebbe non allo Stato, ma alla Regione: alla quale, si assume,
sono state trasferite le attribuzioni delle due branche
dell'amministrazione, le quali avrebbero senza titolo interloquito
nella specie, il Ministero dell'agricoltura e foreste ed il Ministero
della marina mercantile. La Convenzione di Ramsar, si osserva dalla
ricorrente, è ispirata ad interessi ecologici ed ornitologici
corrispondenti a materie di competenza della Regione. Di qui si fa
discendere che il vincolo posto dallo Stato a tutela di tali interessi
pregiudica, necessariamente e sotto vario riguardo, l'esercizio dei
relativi poteri di autonomia. Ammesso pure, si soggiunge, che nel
vincolo siano coinvolti altri interessi di residua competenza statale,
la proposta di assoggettamento delle aree in questione al regime
previsto in sede internazionale dovrebbe comunque risultare da
un'intesa fra Stato e Regione, invece che dalla sola determinazione
degli organi centrali;
c) infine, il provvedimento impugnato sarebbe totalmente
immotivato, e la carenza di motivazione costituirebbe un'autonoma causa
di invasione di competenza, comprovando l'omessa valutazione, e così
il necessario pregiudizio, degli interessi che ricadono nella sfera
costituzionalmente garantita alla Regione.
2. - Il ricorso non è fondato. L'invasione della sfera riservata
alla Regione scaturirebbe da una determinazione del Ministero
dell'agricoltura e foreste, che la stessa ricorrente assume connessa
con la firma, da parte dell'Italia, della Convenzione di Ramsar. Detta
Convenzione, relativa alle zone umide di importanza internazionale,
soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, prevede, invero, quel
vincolo a tutela delle zone umide, al quale la determinazione impugnata
assoggetta lo Stagno di Cagliari (alias, com'è spiegato in narrativa,
le Saline di Macchiareddu o lo Stagno di Santa Gilla), e della cui
imposizione la Regione si duole. L'assunto centrale del ricorso è che
il provvedimento impugnato preclude alla Regione di individuare le zone
umide da tutelare, valutando, in virtù e nell'ambito della propria
autonomia, gli interessi ornitologici ed ecologici protetti dalla
Convenzione in relazione agli altri interessi, dei quali essa è
portatrice. Ora, se da un canto il conflitto è così prospettato,
dall'altro, però, si assume che sia "fuori questione" il rispetto
degli obblighi internazionali da parte della Regione: e per ciò stesso
si assume - va subito precisato - che nella specie non venga in
considerazione nemmeno la competenza dello Stato ad obbligarsi
internazionalmente. Nessuno degli argomenti addotti dalla ricorrente
può, tuttavia, essere accolto.
3. - Inconferente, prima di tutto, è il rilievo che, al momento
in cui è stata instaurata la presente controversia, la Convenzione di
Ramsar non fosse ancora ratificata dall'Italia. La ricorrente trascura
che la determinazione, qui considerata, del Ministero dell'agricoltura
e foreste è espressamente preordinata all'instaurazione di un vincolo
internazionale sulle aree in essa contemplate; essa è stata, dunque,
impugnata precisamente in quanto preparatoria, rispetto a quell'atto -
la ratifica - con cui lo Stato ha poi, come si era riservato,
manifestato la definitiva volontà di divenir parte della Convenzione
di Ramsar. Detta Convenzione - firmata per l'Italia il 10 gennaio 1975
- è stata infatti resa esecutiva con d.P.R. n. 448 del 13 marzo 1976,
e lo strumento di ratifica è stato depositato il 14 dicembre 1976.
Quattro mesi dopo, a norma del suo art. 10, la Convenzione è, infine,
entrata in vigore per l'Italia. Gli obblighi internazionali, assunti
dallo Stato con il sottoscrivere l'accordo di cui ci occupiamo, sono
così ormai perfetti, ed anche internamente efficaci. Ma tutto ciò non
toglie - anzi implica - che il provvedimento impugnato, sebbene emesso
di fronte alla semplice firma della Convenzione, ancora soggetta a
ratifica, affermasse già la pretesa dello Stato di individuare le zone
umide ai fini previsti nella Convenzione stessa: che è, poi, la
pretesa di esercitare quella determinata competenza, della quale la
Regione rivendica in questa sede l'attribuzione. Se così non fosse,
difetterebbe, del resto, un atto statale idoneo a determinare il
conflitto di attribuzione, e il presente ricorso non sarebbe nemmeno
ammissibile, laddove esso deve ritenersi sicuramente tale. E appena il
caso di ricordare, in merito, la giurisprudenza di questa Corte: il
regolamento di competenza può essere esperito anche mediante
impugnazione di un atto non definitivo, o altrimenti inidoneo a ledere
immediatamente la sfera della parte ricorrente, quando l'organo che lo
emana abbia con sufficiente chiarezza manifestato l'intento di
esercitare come propria l'attribuzione, della quale si controverte (fra
le altre, v. sentt. nn. 171/71, 49/72, 81 e 87/73 e più recentemente
72/78).
4. - La Convenzione di Ramsar, si deduce inoltre nel ricorso, non
contiene alcuna autentica o tassativa elencazione delle zone umide da
tutelare: di guisa che - incidendo il vincolo previsto in sede
internazionale su materie, si dice, attribuite alla Regione -
spetterebbe a quest'ultima, non allo Stato, individuare le zone
suddette. Senonché, l'inconsistenza dell'assunto risulta chiaramente
dalle disposizioni della stessa Convenzione, alla quale si riferisce la
Regione. Di esse occorre dunque far cenno, per quel che interessa
l'indagine della specie.
In conformità dello scopo enunciato nel preambolo - tutela delle
risorse internazionali costituite dalle zone umide e dalla loro flora e
fauna, in particolare degli uccelli acquatici nel periodo delle
migrazioni stagionali - l'art. 1 della Convenzione definisce le
caratteristiche di tali zone, e dispone che gli uccelli acquatici sono
quelli che da esse dipendono ecologicamente. L'art. 2 detta a sua volta
- nei numeri dal primo al terzo - i criteri secondo i quali ciascuna
parte contraente opera, entro il proprio territorio, la scelta e la
confinazione delle zone umide, da inserire in un elenco, che, ai sensi
dell'art. 8, è affidato ad apposito ufficio; e il numero 4 del citato
art. 2 recita poi: "Ciascuna parte contraente designa almeno una zona
umida da inserire nell'elenco all'atto della firma della presente
Convenzione, oppure al momento del deposito dello strumento di ratifica
o di adesione, conformemente all'art. 9". Ciò significa che la
designazione di almeno una zona umida assurge necessariamente ad
elemento integrante della manifestazione di volontà, mediante la quale
ogni successivo contraente viene a far parte della Convenzione.
Ciascuna parte dell'accordo mantiene tuttavia il diritto di aggiungere
zone nuove all'elenco suddetto, o viceversa, "per urgenti interessi
nazionali", di cancellare o restringere una zona, in precedenza
designata come umida. Solo che, in quest'ultimo caso, essa dovrà
compensare, "nei limiti del possibile, ogni conseguente perdita di
risorse in zone umide e, in particolare, dovrà creare nuove riserve
naturali per gli uccelli acquatici e per la tutela, nella stessa
regione o altrove, di una adeguata porzione dell'habitat originario"
(art. 4, n. 2). (E altresì previsto che la gestione delle zone umide
serva a favorire non solo la conservazione ma anche l'incremento della
fauna tutelata: art. 4, n. 4). In questo modo, l'instaurazione, le
modificazioni, l'estinzione del vincolo, indispensabile per la tutela
delle zone umide, e della fauna che ne dipende, sono rimesse alle
determinazioni degli Stati contraenti. Lo schema del trattato aperto è
nella specie così congegnato, che ogni parte sopravveniente si
sottopone alle regole contenute nella Convenzione, mentre gli Stati
già venuti a far parte dell'accordo accettano - dal canto loro, in
anticipo - la designazione delle zone umide, fatta unilateralmente da
nuovo contraente, allo atto, secondo i casi, della firma, o della
ratifica o dell'adesione: le scelte discrezionali, in cui tale
designazione si concreta, possono solo formare oggetto di
raccomandazione da parte delle conferenze deliberanti a maggioranza
semplice di voti, ex artt. 6 e 7 della Convenzione. Le finalità
ispiratrici del sistema testé descritto esigono, quindi, che a
stabilire quale e quanta parte dei rispettivi territori meriti di
essere tutelata siano, in seno ad ogni Stato contraente, gli organi
competenti ad apprezzare le esigenze e gli interessi ecologici non di
singole regioni, ma dell'intera collettività nazionale. Non vi è
dubbio, in alcun caso, che l'individuazione, a norma della Convenzione,
di almeno una zona umida - senza la quale nessun vincolo o rapporto
pattizio può sorgere fra il nuovo aderente e le rimanenti parti
dell'accordo - spetti agli organi chiamati ad impegnare lo Stato nei
confronti degli altri soggetti di diritto internazionale. In
definitiva, si tratta della competenza a concludere i trattati, o ad
aderirvi; e nel nostro ordinamento costituzionale tale competenza
costituisce una necessaria ed esclusiva attribuzione dello Stato, solo
sovrano e solo responsabile degli eventuali illeciti internazionali,
anche quando - è stato in altra pronunzia chiarito - l'accordo
internazionale riguardi materie attribuite alla Regione (sentenza n.
170/75). Diversamente, si dovrebbe ritenere che l'ambito
costituzionalmente riservato all'autonomia regionale resti, per
definizione, escluso dalla sfera, nella quale si svolgono le relazioni
esterne dello Stato: con l'insostenibile conseguenza - come dice la
Corte Suprema degli Stati Uniti, significativamente in un caso per più
versi analogo al nostro (Missouri versus Holland, U.S. Supreme Court
1920, 252 U.S. 416) - di creare un vuoto, dove, invece, deve risiedere
un "potere della massima importanza" - quello, appunto, di stipulare i
trattati - che "appartiene a qualsiasi governo civile".
5. - La ricorrente, assume poi, in via subordinata, che
l'individuazione delle zone umide nel territorio sardo debba risultare
da un'intesa tra organi centrali e Regione. Ma una simile soluzione non
trova alcun fondamento nello statuto speciale per la Sardegna, né in
altra fonte normativa, che possa rilevare nel presente giudizio. Del
resto, quando il legislatore - in considerazione dello speciale regime
di autonomia concesso all'isola - ha previsto un qualche diritto della
Regione ad esser sentita, anche con riferimento alla conclusione di
accordi internazionali, esso lo ha espressamente sancito. Così,
infatti, l'art. 52, comma primo, dello statuto sardo recita:
"la Regione è rappresentata nell'elaborazione dei progetti dei
trattati di commercio che il governo intenda stipulare con Stati esteri
in quanto riguardino scambi di specifico interesse per la Sardegna". La
disposizione testé citata concerne, pero, solo i trattati che ricadono
nelle categorie testualmente contemplate, e non copre il caso di
specie. In punto di fatto, comunque, il Ministero dell'agricoltura e
foreste non ha mancato di sentire la Regione interessata, ed ha anzi
provveduto ad eccettuare dal vincolo le aree destinate al primo lotto
funzionale dei lavori per il porto industriale di Cagliari.
6. - Resta da considerare l'ulteriore censura, formulata dalla
ricorrente sotto il riflesso che il provvedimento impugnato sarebbe
lesivo dell'autonomia regionale perché totalmente immotivato.
L'Avvocatura ne eccepisce l'inammissibilità, deducendo che, con essa,
la Regione non rivendica proprie competenze. Anche a voler prescindere
da quest'eccezione, l'assunto in esame non è fondato, giacché nessun
obbligo di motivazione è qui costituzionalmente imposto agli organi
statuali. Peraltro, il provvedimento in questione è stato, in effetti,
motivato, mediante il richiamo di altre rilevanti determinazioni del
Ministero della marina mercantile e della stessa Convenzione di Ramsar,
ai sensi della quale le aree dello Stagno di Cagliari, individuate come
zone umide, vengono assoggettate a tutela. Identica motivazione è
d'altronde adottata dal successivo decreto ministeriale del 1 agosto
1977, che rettifica la confinazione, ma conferma il valore
internazionale dell'anzidetta zona umida, rilevandone la piena e
puntuale rispondenza, sia per le caratteristiche dell'area
biogeografica interessata, sia per i risultati delle indagini
ornitologiche condotte in loco dai biologi, ai criteri di definizione
delle zone umide, stabiliti, in conformità della Convenzione di
Ramsar, dalla Conferenza internazionale di Heiligenhafen (2-6 dicembre
1974).
7. - Vi è un'ultima osservazione, che soccorre nel concludere per
l'infondatezza del presente ricorso. Il provvedimento impugnato non
potrebbe considerarsi lesivo della competenza regionale, quand'anche si
negasse che esso vada ascritto alla competenza, propria degli organi
centrali, di impegnare internazionalmente lo Stato. Nemmeno allora,
infatti, l'individuazione e la salvaguardia delle zone umide
verrebbero, come assume la ricorrente, a ricadere in alcuna delle
materie elencate dallo statuto sardo, e delle corrispondenti
attribuzioni della Regione. Giova in proposito por mente alla
legislazione in vigore quando l'atto censurato nel ricorso è stato
emesso: il Ministero dell'agricoltura e foreste ha in quel momento
agito nel presupposto che nessun ostacolo di ordine costituzionale
impedisse di ritenere operante, anche riguardo alla Sardegna, la
riserva di competenze a favore degli organi centrali in tema di
interventi per la protezione della natura, "salvi gli interventi
regionali non contrastanti con quelli dello Stato", posta dall'art. 4,
lettera h), del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 ("Trasferimento alle
Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in
materia di agricoltura e foreste, di caccia e pesca nelle acque interne
e dei relativi personali ed uffici"). Proprio questa riserva di legge
è richiamata, con riferimento al nostro caso, dal successivo decreto
del Ministero dell'agricoltura e foreste 1 agosto 1977, sopra citato; e
di essa la Corte ha in altre occasioni ritenuto la legittimità,
riconoscendo il rilievo nazionale degli interessi, perseguiti dal
legislatore nel configurarla (sentt. nn. 71/67, 142/72, 145/75 e
175/76). Vero è che, più di recente, l'art. 6 del d.P.R. 24 luglio
1977, n. 616, emesso in attuazione della delega di cui all'art. 1
della legge 22 luglio 1975, n. 382, include, tra le funzioni
amministrative trasferite alle Regioni a statuto ordinario in materia
di agricoltura e foreste, "gli interventi di protezione della natura,
compresa l'istituzione di parchi e riserve naturali e la tutela delle
zone umide". Senonché, sempre il decreto n. 616, sotto il titolo V
"assetto e utilizzazione del territorio", e nella disposizione
appositamente dedicata agli interventi per la protezione della natura
(art. 83, comma secondo), rimette la disciplina generale delle riserve
naturali dello Stato già esistenti ad una legge statale, e fa altresì
salva, al terzo comma, la potestà per il governo, "nell'ambito delle
funzioni di indirizzo e di coordinamento, di individuare i nuovi
territori nei quali istituire riserve naturali". D'altra parte la
Regione Sardegna non può oggi invocare, in materia, più larghe
attribuzioni di quelle spettanti alle Regioni ordinarie, in assenza di
norme di attuazione statutaria che definiscano diversamente l'ambito
delle funzioni ad essa trasferite. Il legislatore ha voluto lasciar
ferma la competenza dello Stato, delimitando correlativamente le
funzioni trasferite alle Regioni, in ordine, appunto, a quella prima e
delicata fase dell'intervento degli organi pubblici per la protezione
della natura, che consiste nell'individuare le aree da tutelare,
tenendo conto degli interessi e delle esigenze ecologiche nazionali.
Siffatta attribuzione, si deve allora ritenere, residua agli organi
centrali, com'è previsto dalle norme che reggono il trasferimento
delle funzioni amministrative alle Regioni; nella specie, essa si
atteggia come piena ed esclusiva, per l'altra considerazione che il
provvedimento impugnato è stato posto in funzione di un vincolo
internazionale sulle zone umide da esso individuate: vincolo, che
spettava allo Stato di instaurare, mediante trattato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta allo Stato il potere di vincolare, per la
tutela del patrimonio faunistico e ambientale ai fini della Convenzione
di Ramsar, le zone del demanio marittimo delle Saline di Macchiareddu e
dello Stagno di Santa Gilla.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 luglio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:123 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte