Sentenza n. 123/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/07/1982 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del
d.P.R.29 settembre 1973, n. 600 ("Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi") promosso con ordinanza emessa
il 15 dicembre 1977 dalla Commissione tributaria di primo grado di
Bolzano, sul ricorso proposto da Cabib Carlo, iscritta al n. 233 del
registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 135 del 17 maggio 1978.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri.
udito nell'udienza pubblica del 14 aprile 1982 il Giudicerelatore
Brunetto Bucciarelli Ducci;
udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - La Commissione tributaria di primo grado di Bolzano con
ordinanza del 15 dicembre 1977 (R.o. n. 233/1978) ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e
53 Cost., dell'art. 3 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in
cui impone alle persone fisiche, che non siano imprenditori, per
l'ammissibilità delle deduzioni e detrazioni fiscali, l'onere di
produrre la relativa documentazione, in allegato alla dichiarazione dei
redditi.
Assume la Commissione di Bolzano che tale disposizione viola sia il
principio di uguaglianza sia quello della capacità contributiva, in
quanto introduce una irrazionale disparità di trattamento tra le
imprese, le cui detrazioni per costi e spese vengono ammesse senza
produzione della relativa documentazione, e gli altri contribuenti, ai
quali viene imposto tale onere.
2. - Si è costituita in giudizio con atto del 27 maggio 1978
l'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della
questione, osservando che la disparità di trattamento lamentata trova
la sua giustificazione nella differenza di situazioni, strutturali e
organizzative, tra le persone fisiche (soggette all'IRPEF) e le imprese
(soggette all'IRPEG), la cui gestione economica è rappresentata dal
bilancio e dal rendiconto annuale ed è comunque documentata dalle
scritture contabili disciplinate dalla legge, mentre alcun obbligo del
genere sussiste per le persone fisiche. Considerato in diritto :
1. - La questione che la Corte è chiamata a decidere è se
contrasti o meno con gli artt. 3 e 53 Cost., l'art. 3 d.P.R.29
settembre 1973, n. 600, nella parte in cui impone alle persone fisiche,
che non sono imprenditori, ai fini dell'ammissibilità delle deduzioni
e detrazioni fiscali, l'onere di produrre la relativa documentazione in
allegato alla dichiarazione dei redditi. Si dubita, infatti,
nell'ordinanza di rimessione che tale disposizione determini
un'irrazionale ed arbitraria disparità di trattamento nei confronti
delle imprese non tenute a tale onere.
2. - La questione non è fondata.
Nell'ordinanza di rimessione il principio della capacità
contributiva viene strettamente collegato a quello della giustizia
tributaria e quindi al principio di uguaglianza, che risulterebbe
violato dalla previsione di un trattamento fiscale differenziato in
situazioni obiettivamente identiche.
Senonché è proprio tale identità di situazioni che nella specie
non sussiste. Tra le persone fisiche, soggette all'IRPEF e le imprese,
soggette all'IRPEG, vi è infatti una fondamentale differenza di
situazioni, rilevanti anche ai fini tributari.
La gestione economica dell'attività delle imprese trova la sua
espressione nel bilancio e nel rendiconto annuale ed è in ogni caso
documentata dalle scritture contabili disciplinate dalla legge. Ed è
tale documentazione che deve essere allegata alla dichiarazione dei
redditi (art. 5, n. 2, d.P.R. n. 600/1973).
Le persone fisiche, viceversa, non hanno alcun obbligo generale di
rendicontazione e di documentazione, cosicché in sede fiscale soltanto
la documentazione specifica allegata alla denuncia dei redditi può
dimostrare la fondatezza della richiesta di detrazione degli oneri
deducibili.
Del tutto razionale risulta, pertanto la diversità di conseguenze
che il legislatore ha collegato all'omessa documentazione degli oneri
da parte della persona fisica - che determina l'inammissibilità della
relativa detrazione - rispetto all'omessa produzione del bilancio o
alla mancata tenuta delle scritture contabili da parte delle imprese -
che determina invece l'accertamento sintetico del reddito (art. 39
d.P.R. citato).
Non sussiste conseguentemente alcun contrasto tra la norma
impugnata ed i parametri costituzionali invocati nell'ordinanza di
rimessione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata in
relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione dalla Commissione
tributaria di primo grado di Bolzano con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:123 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte