Corte costituzionale

Ordinanza n. 123/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/04/1986 · relatore Antonio La Pergola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo

comma, lett. b, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ("Disposizioni

sulla riscossione delle imposte dirette"), promosso con l'ordinanza

emessa il 14 novembre 1984 dal Tribunale di Cosenza nel procedimento

civile vertente tra Mancuso Giovanna e l'Esattoria delle Imposte

Dirette di Cosenza, iscritta al n. 226 del registro ordinanze 1985 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 179 bis

dell'anno 1985.

Visto l'atto di costituzione della Cassa di Risparmio di Calabria e

Lucania nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice

relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Cosenza ha

sollevato, in riferimento all'art. 24 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lett. b, del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 6O2, recante "Disposizioni sulla riscossione delle

imposte dirette", nella parte in cui non consente al coniuge, ai

parenti e agli affini, fino al terzo grado, del contribuente (nella

specie al coniuge) di proporre opposizione ex art. 619 c.p.c., per

quanto riguarda i mobili pignorati nella casa di abitazione comune;

che il giudice a quo ha rilevato che con la sentenza n. 42 del 1964

questa Corte ha dichiarato non fondata la questione avente ad oggetto

normativa previgente, ma identica nel contenuto a quella ora censurata

(art. 207 del d.P.R. n. 645/1958);

che, tuttavia, lo stesso giudice rimettente sostiene che, alla luce

del nuovo diritto di famiglia, entrato in vigore con la riforma del

codice civile disposta con la legge n. 151 del 1975 ed in particolare

considerazione della possibilità di optare per il regime separato dei

beni, la questione di costituzionalità vada riesaminata da questa

Corte;

che nel presente giudizio di costituzionalità si è costituita la

Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania, parte privata creditrice, ed

è intervenuto il Presidente del Consiglio, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura Generale dello Stato, entrambi a sostegno

dell'infondatezza della questione, come sollevata dal Tribunale di

Cosenza.

Considerato che, come già detto, lo stesso giudice a quo ha

rilevato che questa Corte, con sentenza n. 42 del 1964 ha dichiarato

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 207

del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 ("Approvazione del testo unico delle

leggi sulle imposte dirette"), contenente norma identica a quella ora

censurata;

che, peraltro, proprio sul presupposto di tale identità la Corte

ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 52, lett. b, del d.PR. n. 602/1973 con

ordinanza n. 283 del 1984;

che, come osserva l'Avvocatura dello Stato, in verità la riforma

del diritto di famiglia nulla ha in sostanza modificato della

previgente disciplina, ai fini della presente questione, dal momento

che il regime della separazione dei beni dei coniugi era già operante

prima dell'entrata in vigore della legge n. 151 del 1975.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lett. b, del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 602, in riferimento all'art. 24 Cost., sollevata

con l'ordinanza in epigrafe dal Tribunale di Cosenza.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 aprile 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.

ROLANDO GALLI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:123 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte