Sentenza n. 123/1991
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/03/1991 · relatore Ugo Spagnoli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della tabella ricompresa
nell'allegato 2 ("Equiparazione delle qualifiche e dei livelli
funzionali del personale da inquadrare nei ruoli nominativi
regionali") del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del
personale delle unità sanitarie locali), promosso con ordinanza
emessa il 19 dicembre 1989 dal Tribunale amministrativo regionale
delle Marche sui ricorsi riuniti proposti da Tontini Pier Paolo
contro U.S.L. n. 3 di Pesaro ed altre, iscritta al n. 646 del
registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di costituzione di Tontini Pier Paolo;
Udito nell'udienza pubblica del 29 gennaio 1991 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Udito l'avv. Rossella Renzini Rossi per Tontini Pier Paolo.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di due giudizi promossi da Tontini Pier Paolo
avverso l'inquadramento nei ruoli nominativi regionali del personale
del Servizio sanitario nazionale - ruolo sanitario - nella posizione
funzionale di farmacista collaboratore e la conseguente attribuzione
del nono livello retributivo-funzionale in luogo del decimo goduto
presso l'ente ospedaliero di provenienza, il Tribunale amministrativo
regionale delle Marche, con ordinanza del 19 dicembre 1989, pervenuta
alla Corte costituzionale il 28 settembre 1990 (r.o. n. 646/90), ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4 e 97 Cost., questione di
legittimità costituzionale della tabella, relativa ai farmacisti,
ricompresa nell'allegato 2 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nella
parte in cui non prevede l'inquadramento nella posizione funzionale
di farmacista coadiutore del personale proveniente dagli enti
ospedalieri e trasferito alle UU.SS.LL. che, alla data del 20
dicembre 1979, era in servizio con la qualifica di farmacista
collaboratore.
Il Tribunale amministrativo regionale delle Marche, riuniti i
giudizi, pur ritenendo l'inquadramento del ricorrente corretto in
quanto operato in applicazione delle tabelle di equiparazione
contenute nell'allegato 2, in connessione con le tabelle delle
posizioni funzionali contenute nell'allegato 1, dubita, peraltro,
della legittimità costituzionale del detto allegato 2 limitatamente
alla parte relativa ai farmacisti.
Gli artt. 67, sesto comma e 68, quarto comma, della legge 23
dicembre 1978, n. 833 - rileva il T.A.R. - previdero che il personale
dei soppressi enti mutualistici e gestioni sanitarie e quello degli
enti locali venisse trasferito o (per questi ultimi) assegnato alle
UU.SS.LL. in una posizione giuridica e di livello funzionale
corrispondente a quella ricoperta nell'ente o gestione di provenienza
alla data del trasferimento, secondo le tabelle d'equiparazione di
cui all'art. 47 della medesima legge, le quali vennero poi emanate
con il citato allegato 2 del d.P.R. n. 761 del 1979.
In sede di ripartizione, nel ruolo sanitario, del profilo
professionale dei farmacisti, tale d.P.R. ha peraltro previsto
(allegato 1, tabella B), tre posizioni funzionali, e cioè quelle di
farmacista dirigente, farmacista coadiutore e farmacista
collaboratore.
Ciò premesso, il T.A.R. assume che il farmacista collaboratore
degli enti ospedalieri avrebbe dovuto essere inquadrato nella
posizione funzionale di farmacista coadiutore - immediatamente
inferiore, nella struttura organizzatoria delle UU.SS.LL., a quella
di farmacista dirigente, in cui sono collocati gli ex direttori di
farmacia - dato che presso gli enti ospedalieri la posizione del
farmacista collaboratore era immediatamente inferiore a quella del
direttore di farmacia, del quale era coadiuvante e nei cui confronti
aveva il dovere di sostituzione.
Considerando, inoltre, le equiparazioni disposte nella tabella
impugnata, ne risulterebbe un trattamento deteriore del farmacista
collaboratore proveniente da enti ospedalieri, con conseguente
violazione, sotto vari profili, del principio di uguaglianza.
Innanzitutto, tale posizione è equiparata a quella della prima
qualifica professionale dei farmacisti provenienti dal parastato.
Per i farmacisti provenienti dagli enti locali e dalle regioni,
poi, è previsto l'inserimento diretto ed automatico nella nuova
posizione funzionale intermedia di farmacista coadiutore non solo di
quelli dell'ottavo livello con meno di otto anni di servizio, ma
anche di quelli aventi presso detti enti, (ad es., presso un ospedale
neuropsichiatrico provinciale) una posizione funzionale di tipo
iniziale, cioè del settimo livello, corrispondente a quella di
farmacista collaboratore presso enti ospedalieri (ad es., presso un
ospedale generale provinciale).
Quindi, mentre i farmacisti provenienti da enti locali e regioni
sono inquadrati o nella posizione apicale o in quella intermedia,
quelli provenienti da enti ospedalieri sono inquadrati o nella prima
o in quella iniziale - con attribuzione, per quest'ultima, del nono
livello retributivo ai sensi del d.P.R. n. 348 del 1983 - senza che
tale differenziazione trovi giustificazione, ad avviso del giudice a
quo, nei rispettivi ordinamenti di provenienza.
Per i farmacisti provenienti da enti ospedalieri, inoltre, viene
in considerazione solo la qualifica rivestita e non anche
l'anzianità di servizio, con la conseguenza che essi possono
trovarsi in posizione deteriore rispetto a quelli provenienti da enti
locali dotati di minore anzianità.
Sulla base di tali rilievi, il T.A.R. rimettente prospetta la
violazione, non solo dell'art. 3, ma anche dell'art. 4 Cost.,
assumendo che al farmacista collaboratore proveniente da ente
ospedaliero sarebbe impedito di continuare a svolgere la propria
funzione nella stessa pregressa posizione funzionale, con lesione del
diritto a svolgere un lavoro "adeguato alla propria possibilità e
alla propria scelta".
Sarebbe violato, infine, anche l'art. 97 Cost., dato che
irrazionali disparità di trattamento tra dipendenti prima chiamati a
svolgere le stesse funzioni, dando luogo a situazioni di tensione
nell'ambiente di lavoro, ne pregiudicherebbero il buon andamento
degli uffici.
2. - Alla tesi dell'ordinanza aderisce la parte privata Tontini
Pier Paolo, costituitasi a mezzo dell'avv. R. Renzini Rossi,
ribadendo che l'applicazione delle tabelle di equiparazione contenute
nell'allegato 2 per i farmacisti provenienti dagli enti ospedalieri
determina una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a
quelli provenienti dagli enti locali o dalle regioni: e ciò senza
che vi sia, nei rispettivi ordinamenti di provenienza, una
diversificazione delle relative posizioni funzionali, tale da
giustificare il diverso trattamento.
3. - Il Presidente del Consiglio dei ministri non è intervenuto. Considerato in diritto La questione di legittimità costituzionale sollevata dal
Tribunale amministrativo regionale delle Marche investe la tabella di
equiparazione delle qualifiche e dei livelli funzionali del personale
da inquadrare nei ruoli nominativi regionali, contenuta nell'allegato
2 al d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nella parte in cui si riferisce
ai farmacisti trasferiti alle unità sanitarie locali per effetto
della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Gli artt. 67 e 68 della quale
dispongono, a tal proposito, che l'inquadramento di detto personale
nella nuova gestione debba essere ispirato al principio della
corrispondenza rispetto alla posizione giuridica e funzionale svolta
nell'ente di provenienza.
Il d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, prevede, nel suo allegato 1,
per i farmacisti, tre distinti profili professionali, rispettivamente
di farmacista dirigente, di coadiutore e di collaboratore.
L'allegato 2 prevede che il farmacista trasferito alle UU.SS.LL.
dagli enti ospedalieri sia equiparato o al primo di tali profili o al
terzo, ma non a quello intermedio di coadiutore.
Più precisamente, la tabella prevede che i farmacisti che negli
enti ospedalieri erano qualificati come collaboratori vengano
equiparati alla prima qualifica professionale del personale
proveniente dal parastato, e quindi nell'iniziale livello di
equiparazione nella struttura organizzatoria della U.S.L.,
corrispondente nelle nuove tabelle a quello di farmacista
collaboratore.
Il T.A.R. delle Marche ritiene che la tabella relativa ai
farmacisti contenuta nell'allegato 2 del d.P.R. n. 761 del 1979,
contrasti con gli artt. 3, 4 e 97 Cost., nella parte in cui non
prevede l'inquadramento nella posizione funzionale di farmacista
coadiutore del personale proveniente dagli enti ospedalieri presso i
quali era in servizio come farmacista collaboratore alla data del 20
dicembre 1979, che sia stato successivamente trasferito alle unità
sanitarie locali.
2. - La questione è fondata.
Nell'inquadrare nell'ambito delle tre nuove qualifiche del profilo
professionale farmacista - dirigente, coadiutore e collaboratore - il
personale che, negli enti di provenienza, era inquadrato in due sole
qualifiche, o livelli, la tabella impugnata ha adottato soluzioni che
appaiono prive di razionale giustificazione. I farmacisti provenienti
dagli enti ospedalieri - come si è detto - sono stati inquadrati,
rispettivamente, nella prima e nell'ultima delle predette qualifiche
a seconda che nei predetti enti svolgessero funzioni di direttore di
farmacia ovvero di farmacista collaboratore. Ai farmacisti
provenienti dagli enti locali o dalle regioni ed inquadrati, presso
questi, nell'ottavo e nel settimo livello, è stata invece attribuita
la posizione apicale se avessero maturato almeno otto anni di
servizio nell'ottavo livello, e la posizione intermedia (di
farmacista coadiutore) se avessero un'anzianità inferiore in tale
livello ovvero provenissero dal settimo livello. Alla posizione
iniziale nell'ente di provenienza corrisponde quindi, nei ruoli
regionali, nell'un caso quella inferiore (collaboratore) e nell'altro
quella intermedia (coadiutore); e ciò senza neanche tener conto, nel
primo, dell'anzianità di servizio.
Una così marcata differenziazione non può certo ricollegarsi
alla mera identità terminologica tra la nuova qualifica - di
farmacista collaboratore - e quella rivestita nell'ente ospedaliero
di provenienza. Sotto il profilo funzionale, infatti, il farmacista
collaboratore dell'ente ospedaliero "coadiuva il direttore della
farmacia nel servizio" (art. 22 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128) e
quindi, implicitamente, lo sostituisce in caso di assenza, sicché il
ruolo svolto è sostanzialmente quello di coadiutore. Né vi sono
elementi idonei a far ritenere che i farmacisti inquadrati nel
livello iniziale presso gli enti locali e le regioni occupassero una
posizione funzionale poziore. Come giustamente osserva il giudice a
quo, non è dato comprendere perché un farmacista proveniente da un
ospedale psichiatrico provinciale ed ivi inquadrato nella posizione
funzionale iniziale (settimo livello) debba, nei ruoli regionali,
acquisire direttamente la posizione funzionale (intermedia) di
coadiutore, superiore a quella attribuita al farmacista collaboratore
proveniente da un ospedale generale, pur se magari costui sia in
possesso di maggior anzianità di servizio.
La riprova di tale incongruenza sta nel caso esaminato nel
giudizio principale, in cui l'inquadramento nella posizione iniziale,
anziché intermedia, comportò l'attribuzione di un livello
retributivo-funzionale (nono) inferiore a quello (decimo) già
acquisito dall'interessato nell'ente ospedaliero di provenienza.
Apparendo così il diverso trattamento fondato solo sulla
diversità dell'ente di provenienza, si deve ritenere che la tabella
che contiene le disposizioni dalle quali tale ingiustificata
differenziazione discende contrasti con l'art. 3 della Costituzione,
nella parte in cui non prevede l'inquadramento nella posizione
funzionale di farmacista coadiutore del personale proveniente dagli
enti ospedalieri e trasferito alle unità sanitarie locali che, alla
data del 20 dicembre 1979, era in servizio con la qualifica di
farmacista collaboratore nell'ente di provenienza.
Restano così assorbite le censure mosse sulla base degli altri
parametri costituzionali invocati.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale della tabella relativa ai
farmacisti ricompresa nell'allegato 2 ("Equiparazione delle
qualifiche e dei livelli funzionali del personale da inquadrare nei
ruoli nominativi regionali") del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761
(Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), nella
parte in cui non prevede l'inquadramento nella posizione funzionale
di farmacista coadiutore del personale proveniente dagli enti
ospedalieri e trasferito alle unità sanitarie locali che era in
servizio, nell'ente di provenienza, alla data del 20 dicembre 1979,
con la qualifica di farmacista collaboratore.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:123 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte