Sentenza n. 123/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/03/1993 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 156, secondo
comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme
d'attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale), promosso con ordinanza emessa il 12 giugno 1992 dal giudice
per le indagini preliminari presso la Pretura di Perugia nel
procedimento penale a carico di Aureliana Del Commoda, iscritta al n.
495 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 40 prima serie speciale dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento penale nei confronti di
Aureliana Del Commoda - nel cui ambito la persona offesa del reato
aveva proposto opposizione alla richiesta di archiviazione formulata
dal pubblico ministero - il giudice per le indagini preliminari
presso la Pretura circondariale di Perugia, con ordinanza del 12
giugno 1992, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 156,
secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme
d'attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale), nella parte in cui tale norma dispone che il giudice per le
indagini preliminari presso la Pretura, a seguito di archiviazione,
provvede ai sensi dell'art. 554, secondo comma, del codice di
procedura penale e non ai sensi del combinato disposto di cui agli
artt. 410, terzo comma, e 409, secondo, terzo, quarto e quinto comma
del codice di procedura penale.
2. - Premette il giudice remittente che la norma impugnata esclude
il potere-dovere del giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura di convocare le parti per una udienza camerale ai sensi
dell'art. 127 del codice di procedura penale, allorché la persona
offesa proponga opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata
dal pubblico ministero. In tale esclusione il giudice a quo ravvisa
una duplice, ingiustificata disparità di trattamento: da un lato, tra
le diverse parti del procedimento pretorile - ed in particolare tra
la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa dal reato -;
dall'altro, tra l'indagato in un procedimento pretorile ed il
soggetto che assume la medesima posizione in un procedimento dinanzi
al Tribunale.
Nell'ordinanza di rinvio si ricorda che la Corte costituzionale,
con la sentenza n. 94 del 1992, ha già negato che la mancanza della
procedura camerale nel procedimento pretorile si risolva in un
deteriore trattamento della persona offesa rispetto a quanto accade
nel procedimento davanti al Tribunale. Senonché - rileva il giudice
a quo - nella stessa sentenza si trova affermato che la procedura
camerale è "tesa non tanto a garantire la persona offesa - che ha
già esposto le proprie ragioni nell'atto di opposizione - quanto,
piuttosto, a consentire al pubblico ministero ed alla persona
sottoposta alle indagini di interloquire sul merito
dell'opposizione". Queste considerazioni sarebbero tali da
giustificare "l'esame della conformità dell'art. 156 disp. att.
c.p.p. all'art. 3 della Costituzione, avuto riguardo alle facoltà
processuali naturalmente proprie del pubblico ministero e,
soprattutto, dell'indagato".
La mancata previsione della udienza in camera di consiglio a
seguito dell'opposizione della persona offesa lederebbe, infatti,
l'esigenza del contraddittorio che è condizione della piena
esplicazione dei poteri della parte pubblica e del diritto di difesa
dell'indagato. E invero, l'estensione del contraddittorio
sull'esercizio dell'azione penale alla persona offesa, da un lato,
con la negazione alla persona sottoposta alle indagini di ogni
possibilità di accesso al giudice per le indagini preliminari,
dall'altro, violerebbero - sempre ad avviso del giudice a quo - il
principio di parità delle parti, mentre analoghe considerazioni
varrebbero per il pubblico ministero, al quale viene negata ogni
facoltà di contestazione delle tesi e delle richieste formulate
dalla parte offesa nell'atto di opposizione. Da qui il sospetto di
illegittimità costituzionale dell'art. 156, secondo comma, del
decreto legislativo n. 271 del 1989 per ingiustificata ed irrazionale
disparità di trattamento delle parti nell'ambito del procedimento
pretorile e della persona indagata a seconda che si proceda per reati
di competenza del Pretore ovvero del Tribunale. Considerato in diritto
1. - Il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di
Perugia dubita della legittimità costituzionale dell'art. 156,
secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale) nella parte in cui non prevede che, nel procedimento
pretorile - a differenza di quanto accade nel procedimento innanzi al
Tribunale - il giudice per le indagini preliminari, in caso di
opposizione della persona offesa dal reato alla richiesta di
archiviazione, provveda ai sensi del combinato disposto dagli artt.
410, terzo comma, e 409, secondo, terzo, quarto e quinto comma
c.p.p., convocando le parti in camera di consiglio con il
procedimento di cui all'art. 127 dello stesso codice.
La questione di costituzionalità viene sollevata con riferimento
all'art. 3 della Costituzione, per ingiustificata disparità di
trattamento: a) tra le diverse parti del procedimento pretorile e, in
particolare, tra la persona offesa dal reato e la persona sottoposta
alle indagini, dal momento che, in assenza della procedura camerale,
soltanto alla prima e non alla seconda sarebbe consentito l'"accesso"
al giudice mediante l'atto di opposizione all'archiviazione; b) tra
le persone indagate nell'ambito di un procedimento pretorile e quelle
perseguite per reati compresi nella competenza del Tribunale.
2. - La questione è infondata in relazione ad ambedue i profili
prospettati.
Come viene ricordato dalla stessa ordinanza di rinvio, questa
Corte, con la sentenza n. 94 del 1992, ha già dichiarata non fondata
la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, nei confronti dell'art. 156, secondo
comma, del decreto legislativo n. 271 del 1989 "nella parte in cui
non prevede, nel procedimento pretorile, in caso di opposizione della
persona offesa alla richiesta di archiviazione, l'audizione delle
parti in camera di consiglio".
Tale pronuncia ha trovato il suo fondamento nella considerazione
che il procedimento pretorile soggiace alla direttiva della "massima
semplificazione" (art. 2 n. 103 legge 16 febbraio 1987, n. 81) con la
conseguenza che "non può dirsi privo di giustificazione - e quindi
fonte di disparità di trattamento tale da violare l'art. 3 Cost. -
che il legislatore abbia ritenuto di attuare (tale direttiva)
evitando l'appesantimento che l'adozione della complessa procedura
camerale indubbiamente comporta".
Ora, se è vero - come rileva il giudice a quo - che
nell'ordinanza di rinvio che ha dato luogo a tale pronuncia la
questione di costituzionalità era stata prospettata in relazione al
diverso profilo della disparità di trattamento tra le parti offese
nel procedimento pretorile e nel procedimento innanzi al Tribunale,
è anche vero che questo non può condurre ad affermare che la ratio
decidendi espressa nella sentenza n. 94 del 1992 non possa valere
anche rispetto ai profili in esame.
Per quanto concerne, infatti, il primo profilo, relativo
all'asserita disparità di trattamento tra le parti nell'ambito del
procedimento pretorile, basti solo considerare che è pur sempre il
principio di "massima semplificazione" di cui alla direttiva n. 103
della legge di delegazione che consente di giustificare, insieme con
l'esclusione dell'udienza preliminare, anche l'assenza del rito
camerale nell'ipotesi di opposizione all'archiviazione: ipotesi che
il legislatore, in attuazione di tale principio, ha ritenuto di poter
regolare prevedendo per questa fase del procedimento la sola
contrapposizione tra due atti formali quali la richiesta di
archiviazione formulata dal pubblico ministero e l'opposizione a tale
richiesta avanzata dalla parte interessata alla prosecuzione delle
indagini. Tale soluzione, per quanto non obbligata, non viene certo a
superare - nel quadro del procedimento semplificato previsto per i
reati di competenza pretorile - le soglie della ragionevolezza, ove
si consideri il suo riferimento alle indagini preliminari e ad una
fase della procedura in cui il pubblico ministero, mediante la
richiesta di archiviazione, ha già espresso il proprio convincimento
in ordine alla infondatezza della notizia del reato.
Ma anche per quanto concerne il secondo profilo, relativo alla
disparità di trattamento della persona indagata nell'ambito del rito
pretorile rispetto a quella sottoposta al rito operante innanzi al
Tribunale, non può non valere il richiamo al principio di "massima
semplificazione" già operato nella sentenza n. 94 del 1992, dal
momento che tale principio viene a ispirare il processo davanti al
pretore nel suo complesso, indipendentemente dalla considerazione
della diversità di posizione che, nell'ambito di tale processo,
risulta conferita alle singole parti. E questo tanto più ove si
consideri che la direttiva espressa al n. 1 della stessa legge di
delegazione fissa già il principio della "massima semplificazione"
del processo con la conseguenza che i "criteri di massima
semplificazione" richiesti dalla direttiva n. 103 non possono che
tradursi in una ulteriore semplificazione degli istituti e dei
meccanismi semplificati previsti in via generale per il procedimento
concernente i reati di competenza del Tribunale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 156, secondo comma, del decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale) sollevata, con
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le
indagini preliminari presso la Pretura di Perugia con l'ordinanza di
cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 29 marzo 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:123 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte