Sentenza n. 123/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/05/1997 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2d.P.R. 540/1972
- art. 2d.P.R. 540/1970
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma primo
(recte: comma secondo), d.P.R. 30 giugno 1970, n. 540
(Semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di
brevetti per invenzioni industriali, per modelli di utilità, modelli
e disegni ornamentali e in materia di registrazione di marchi di
impresa), promosso con ordinanza emessa il 20 maggio 1995 dalla
Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano
brevetti e marchi di Roma sul ricorso proposto da Vacchi Claudio,
iscritta al n. 320 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale,
dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 aprile 1997 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento in cui il titolare di una ditta
aveva impugnato il provvedimento - comunicatogli l'11 ottobre 1994 -
con cui l'Ufficio italiano brevetti e marchi aveva negato la
registrazione di un marchio d'impresa, la Commissione dei ricorsi
contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi ha
rilevato che il ricorso risultava spedito all'Ufficio centrale
brevetti in data 4 novembre 1994 mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, ma era pervenuto - giusta verbalizzazione dell'Ufficio
stesso - soltanto l'11 novembre successivo, cioè oltre il termine di
trenta giorni fissato dalla legge a pena di decadenza.
La Commissione, pertanto, con ordinanza emessa il 20 maggio 1995,
ha sollevato - in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione -
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma primo
(recte: comma secondo), del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 540
(Semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di
brevetti per invenzioni industriali, modelli industriali e marchi di
impresa), nella parte in cui, nel caso di trasmissione del ricorso
(avverso il rigetto della domanda di brevetti e di marchi d'impresa)
mediante il servizio postale, prevede come data del deposito quella
del ricevimento del plico e della relativa verbalizzazione.
Rileva l'Autorità rimettente come il ricorso avverso i
provvedimenti concernenti i brevetti per invenzioni industriali,
modelli e marchi d'impresa debba essere presentato, ex art. 1 del
d.P.R. n. 540 del 1972, mediante deposito presso l'Ufficio centrale
ovvero presso gli UPICA (Uffici provinciali industria commercio e
artigianato) competenti, i quali, all'atto del ricevimento, ne
redigono processo verbale. La norma impugnata prevede altresì la
possibilità di trasmettere il ricorso a mezzo del servizio postale
in plico raccomandato diretto all'Ufficio centrale, stabilendo che
questo, all'atto del ricevimento, "redige processo verbale, la cui
data si considera data del deposito".
Premessa la propria legittimazione a sollevare questione di
legittimità costituzionale, la rimettente Commissione ritiene che
far coincidere la data del deposito con quella del ricevimento
anziché con quella della spedizione del ricorso, risulti lesivo del
diritto di agire in giudizio, poiché l'esercizio di questo
risulterebbe condizionato dall'attività del Servizio postale, del
tutto indipendente dall'iniziativa del titolare del diritto stesso,
la cui tutela sarebbe resa perciò difficile e spesso impossibile.
Secondo la Commissione, disposizioni siffatte possono trovare
giustificazione allorché siano collegate al momento iniziale di
decorrenza di un termine e non già quando, come nella specie, sia ad
esse connesso l'effetto della decadenza. Né d'altra parte potrebbe
argomentarsi che la scelta del servizio postale viene compiuta a
rischio e pericolo dell'interessato, posto che, una volta consentito
l'uso di tale strumento, il legislatore sarebbe tenuto anche ad
assicurarne il risultato. Nell'ordinamento, del resto, sono
rinvenibili numerose altre ipotesi - che la rimettente esemplifica
con riguardo al contenzioso tributario, al giudizio di Cassazione,
alle impugnazioni nel processo penale - in cui l'azione dinanzi ad
organi giurisdizionali o amministrativi si considera proposta con la
spedizione del plico raccomandato.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso
per l'infondatezza della questione, ricordando il principio generale
secondo cui la notifica si intende perfezionata nel momento in cui
l'atto perviene al destinatario: principio, rispetto al quale le
ipotesi indicate dalla rimettente Commissione configurerebbero mere
eccezioni. Non risulterebbero violati gli evocati parametri, sia
perché il principio di uguaglianza può essere evocato solo
nell'a'mbito dello stesso procedimento, sia per l'ampiezza del
termine e la pluralità dei mezzi a disposizione dell'interessato. Considerato in diritto
1. - La Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti
dell'Ufficio italiano brevetti e marchi ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, comma primo (recte: comma
secondo), del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 540, nella parte in cui, nel
caso di trasmissione mediante servizio postale del ricorso avverso il
rigetto della domanda di registrazione di marchio, prevede come data
del deposito quella del ricevimento del plico anziché quella della
sua spedizione. A parere dell'autorità rimettente, la norma
impugnata risulterebbe lesiva degli artt. 3 e 24 della Costituzione,
sia per il confronto con altre ipotesi normative in cui la
proposizione dell'azione è individuata con riferimento alla
spedizione della raccomandata, sia perché farebbe carico
all'interessato dell'inattività del servizio postale.
2. - La questione non è fondata.
2.1 - L'art. 75 del r.d. 21 giugno 1942, n. 929, in materia di
brevetti per marchi d'impresa, prevedeva che il deposito delle
domande relative si effettuasse in Roma, presso l'Ufficio centrale
dei brevetti, ovvero presso gli uffici periferici indicati nel
regolamento di esecuzione. Analoga previsione era contenuta
nell'art. 92 del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127, in tema di brevetti
per invenzioni industriali, che tuttavia consentiva anche l'invio
delle domande e della documentazione mediante servizio postale con
plico raccomandato diretto all'Ufficio centrale. In tal caso si
considerava come data del deposito quella del verbale che l'ufficio
era tenuto a redigere all'atto del ricevimento con la specificazione
anche dell'ora.
La legge 19 ottobre 1956, n. 1356, ratificava e dava esecuzione
alla Convenzione europea relativa alle formalità prescritte per le
domande di brevetto, firmata a Parigi l'11 dicembre 1953, che
all'art. 3, par. 3, recita: "Les Etats Contractants autoriseront
l'envoi postal des demandes, sans préjudice de toute réglementation
nationale concernant l'exigence d'un mandataire ou d'una élection de
domicile".
Con la legge 18 marzo 1968, n. 249, art. 4, il legislatore delegava
il Governo a disciplinare le procedure amministrative allo scopo di
rendere il più sollecita possibile l'azione amministrativa, in
particolare attraverso l'eliminazione di competenze ed adempimenti
non necessari.
In attuazione di tale delega è stato emanato appunto il d.P.R. 30
giugno 1972, n. 540, che, ispirandosi già nel suo titolo alla
finalità di semplificazione, ha assoggettato ad un modello uniforme
i vari itinera procedurali in precedenza previsti distintamente onde
ottenere il brevetto per invenzioni industriali, modelli di utilità,
modelli e disegni ornamentali nonché la registrazione dei marchi
d'impresa. Esso ha abrogato espressamente (v. art. 14) le due
succitate norme, rispettivamente dettate per brevetti industriali e
per marchi d'impresa nel 1939 e nel 1942, prevedendo invece, sub art.
1, comma primo, che tutti gli atti comunque concernenti le procedure
in materia possono essere depositati presso gli uffici periferici
determinati con decreto del Ministro dell'industria, i quali
assicurano un'uniformità di luoghi e di orari su tutto il territorio
nazionale. Tuttavia, col denunciato art. 2, si consente che tali atti
siano inviati mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento
all'Ufficio italiano brevetti e marchi in Roma, il quale - come
stabilisce il secondo comma, cui va correttamente riferita la censura
- redige, all'atto del ricevimento, processo verbale, la cui data si
considera come quella di deposito.
Sempre in vigore è peraltro rimasto l'art. 33 del regio decreto n.
929 del 1942 per i marchi, che prevede la facoltà di presentare
ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento
dell'Ufficio (similmente dispone l'art. 35 del regio decreto n. 1127
del 1939 per i brevetti); ricorso che va rivolto alla Commissione di
cui all'art. 71 di quest'ultimo regio decreto, secondo quanto
stabilito dall'art. 53 dello stesso regio decreto n. 929 del 1942.
In vigore è rimasto anche l'art. 79 del r.d. 5 febbraio 1940, n.
244, che consente l'invio dei ricorsi per raccomandata, senza nulla
peraltro disporre circa il momento in cui si considera perfezionato
il deposito. Momento che la Corte di cassazione ha individuato, con
varie decisioni, nella verbalizzazione della ricezione del plico.
2.2. - Così delineato il quadro normativo, occorre ricordare come
questa Corte abbia più volte affermato che l'utilizzo del servizio
postale, nell'àmbito della pur legittima pluralità di moduli
notificatori, è di per sé compatibile con l'art. 24 della
Costituzione (v. sentenze nn. 201 e 408 del 1991), in quanto tale
servizio è deputato istituzionalmente a fornire un agevole mezzo di
prova della spedizione e dell'arrivo a destinazione di una lettera o
di un plico (v. sentenze n. 50 del 1992 e n. 170 del 1971); rilevando
inoltre come la presentazione di domande all'Ufficio brevetti risulti
facilitata dalla possibilità di avvalersi del servizio stesso (v.
sentenza n. 236 del 1996).
Da tali affermazioni non è dato tuttavia pervenire a ritenere che,
una volta concessa detta facilitazione, il legislatore sia anche
tenuto a far coincidere in ogni caso la data della spedizione con
quella del deposito dell'atto. Nello scandire i momenti del
procedimento occorre infatti bilanciare gli interessi opposti che
vengono in considerazione nelle varie situazioni, ammettendo o
negando quanto sopra, a seconda delle interferenze che l'atto
depositando sia suscettibile di produrre con rapporti altrui.
Nelle ipotesi prospettate dalla rimettente quale tertia
comparationis evidentemente, il legislatore ha ritenuto che nessun
altro soggetto possa trarre nocumento dall'incertezza derivante
dall'attribuire alla data di spedizione l'idoneità a far considerare
soddisfatto l'onere d'osservanza del termine. Altrettanto non ha
ritenuto, operando nella sua discrezionalità, relativamente alla
complessa materia dei brevetti e dei marchi. Ma non si può dire che
in tal modo abbia violato il principio di ragionevolezza e,
tantomeno, il diritto di difesa del soggetto autorizzato ad
utilizzare il mezzo postale.
Sotto il primo profilo, basti considerare che la presentazione del
ricorso alla Commissione avviene attraverso il deposito senza previa
o successiva notificazione ad altri soggetti, pur potendo nella
fattualità avere effetti nei confronti di terzi interessati alla
consolidazione della situazione che col ricorso s'intenda rimuovere
(e dunque alla certezza in ordine alla pendenza del ricorso stesso).
Il che giustifica la previsione che, ai fini del rispetto del termine
dei trenta giorni, l'atto sia ricevuto e immediatamente verbalizzato
dall'ufficio di destinazione, onde conseguire appunto tale certezza.
Sotto il secondo profilo, va rilevato che la spedizione per posta
costituisce una possibile alternativa offerta al ricorrente, rispetto
a quella di depositare il ricorso direttamente, presso l'Ufficio
centrale di Roma o anche presso gli uffici e gli enti determinati con
decreto del Ministro ai sensi dell'art. 1 dello stesso d.P.R. n. 540
del 1972.
A tutto ciò si aggiunga la ragionevole ampiezza del termine
previsto per il ricorso (trenta giorni), a fronte di quello
ristrettissimo (tre giorni), in presenza del quale questa Corte, con
la sentenza 16 ottobre 1990, n. 461 richiamata dalla rimettente, ebbe
a dichiarare costituzionalmente illegittimo il combinato disposto
degli artt. 169, ultimo comma, 175 e 202, secondo comma, del codice
di procedura penale del 1930. Ampiezza, che consente al soggetto di
ben valutare, usando l'ordinaria diligenza, il tempo presumibilmente
necessario per l'arrivo del plico a destinazione e di operare
conseguentemente la propria scelta del mezzo di presentazione del
ricorso; tenuto conto anche del fatto che l'art. 4, terzo comma,
dello stesso d.P.R. n. 540 del 1972 dà per osservato il termine in
caso di ritardo determinato da interruzione del servizio postale,
purché il plico sia stato spedito per raccomandata almeno cinque
giorni prima della scadenza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2, comma secondo, del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 540
(Semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di
brevetti per invenzioni industriali, per modelli di utilità, modelli
e disegni ornamentali e in materia di registrazione di marchi di
impresa), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dalla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti
dell'Ufficio italiano brevetti e marchi con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 maggio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:123 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte