Corte costituzionale

Ordinanza n. 123/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/04/2002 · relatore Franco Bile

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 34d.lgs. 80/1998
  • art. 11legge 59/1997

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34 del decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di

organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni

pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di

giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11,

comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), promossi con ordinanze

emesse il 12 marzo 2001 dal Tribunale di Trapani (limitatamente al

comma 1) e il 7 maggio 2001 (n. 2 ordinanze) dal Tribunale di S.

Angelo dei Lombardi, rispettivamente iscritte ai numeri 523, 575 e

576 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica numeri 27 e 32, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 dicembre 2001 il giudice

relatore Franco Bile.

Ritenuto che il Tribunale di Trapani - il quale in precedenza,

con ordinanza del 30 novembre 1999, aveva sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, del decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di

organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni

pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di

giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11,

comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), in relazione all'art. 76

della Costituzione, per eccesso rispetto alla delega conferita

dall'art. 11, comma 4, lett. g), della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle

regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione

e per la semplificazione amministrativa), ed a cui questa Corte aveva

restituito gli atti con ordinanza n. 12 del 23 gennaio 2001, per una

nuova valutazione della rilevanza alla luce dell'art. 7 della

sopravvenuta legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di

giustizia amministrativa) - ha riproposto la questione con ordinanza

del 12 marzo 2001, ritenendo che il problema della devoluzione o meno

del giudizio alla giurisdizione ordinaria deve essere deciso, ai

sensi dell'art. 5 del codice di procedura civile, in base alla

normativa vigente al momento della proposizione della domanda, ossia

in base all'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998 nel testo originario, e

non a quello successivamente riprodotto dall'art. 7 della citata

legge n. 205 del 2000;

che l'ordinanza è stata resa nel corso di una causa promossa

- tra il 1 luglio 1998 e il 9 agosto 2000 - da un privato contro un

comune per ottenere il risarcimento del danno derivante da

un'occupazione appropriativa;

che, ad avviso del giudice rimettente, l'art. 34 del d.lgs.

n. 80 del 1998, nel testo originario, - devolvendo alla giurisdizione

esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per

oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle

amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia, ed in

particolare le controversie concernenti il risarcimento del danno

derivante da occupazione appropriativa - ha violato i criteri

direttivi fissati dalla legge di delega, che prevedeva l'estensione

della giurisdizione amministrativa, in materia edilizia e

urbanistica, alle controversie concernenti diritti patrimoniali

consequenziali, comprese quelle relative al risarcimento del danno,

ma non consentiva l'istituzione di una nuova giurisdizione esclusiva;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'infondatezza della questione in quanto è possibile

interpretare la norma denunciata in modo da ricondurla nei limiti

della delega;

che il Tribunale di S. Angelo dei Lombardi, con due separate

ordinanze del 7 maggio 2001, di identico testuale tenore, ha

parimenti sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998 in relazione all'art. 76

Cost., per eccesso rispetto alla delega conferita dall'art. 11, comma

4, lett. g) della legge n. 59 del 1997, nella parte in cui sottrae al

giudice ordinario e devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice

amministrativo le cause su diritti soggettivi connessi a

comportamenti materiali della pubblica amministrazione in procedure

finalizzate alla gestione del territorio;

che le ordinanze sono state rese nel corso di cause proposte

- tra il 1 luglio 1998 e il 9 agosto 2000 - da privati contro un

comune, per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da

occupazioni di suoli disposte per un quinquennio in esecuzione di

piani di zona, divenute illegittime per il decorso del termine,

durante il quale, malgrado la realizzazione dell'opera pubblica e la

conseguente irreversibile trasformazione dei suoli, non era

intervenuto alcun decreto di esproprio;

che, ad avviso del giudice rimettente, il problema della

devoluzione o meno delle controversie in esame alla giurisdizione

ordinaria deve essere deciso, ai sensi dell'art. 5 cod. proc. civ.,

in base alla normativa vigente al momento della proposizione delle

domande, ossia in base all'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998 nel

testo originario, e non in quello riprodotto dall'art. 7 della

sopravvenuta legge n. 205 del 2000;

che, secondo il rimettente, la legge di delega prevedeva

l'estensione della giurisdizione amministrativa, in materia edilizia

e urbanistica, alle controversie concernenti diritti patrimoniali

consequenziali, comprese quelle sul risarcimento del danno, ossia ai

diritti di contenuto patrimoniale nascenti dall'esercizio della

giurisdizione di legittimità su atti e provvedimenti, ma non

consentiva l'istituzione di una nuova giurisdizione esclusiva cui

potessero essere devoluti i diritti nascenti da fatti e

comportamenti, quali i diritti alla restituzione del bene occupato

senza titolo o al risarcimento del danno derivante da occupazione

illegittima o da accessione invertita;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo la dichiarazione di infondatezza

della questione, per gli stessi motivi svolti nell'atto d'intervento

nel giudizio scaturito dall'ordinanza del Tribunale di Trapani.

Considerato che i giudizi possono essere riuniti, in quanto i

rimettenti prospettano sostanzialmente la medesima questione;

che - secondo i giudici rimettenti - nei giudizi innanzi ad

essi pendenti la giurisdizione è regolata dall'art. 34 del decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di

organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni

pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di

giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11,

comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nel testo originario

avente valore di legge in senso sostanziale, e non nel testo, avente

invece valore di legge in senso formale, risultante dalla

sostituzione disposta dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205

(Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), in quanto si

tratta di giudizi promossi a partire dal 1 luglio 1998 (data di

inizio dell'operatività della giurisdizione esclusiva istituita dal

medesimo art. 34 del d.lgs. n. 80) e pendenti al 10 agosto 2000 (data

di entrata in vigore della legge n. 205);

che a sostegno di tale affermazione i giudici si limitano a

richiamare l'art. 5 del codice di procedura civile, secondo cui la

giurisdizione si determina in base alla legge vigente al momento

della proposizione della domanda e i mutamenti successivi della legge

sono irrilevanti;

che essi quindi non prendono in esame la diversa opzione

interpretativa secondo cui l'art. 7 della sopravvenuta legge n. 205

del 2000 - sostituendo il testo dell'art. 34 (nonché degli artt. 33

e 35) all'interno del decreto legislativo n. 80 del 1998 - avrebbe

non solo trasformato la natura di tali norme, da leggi in senso

materiale a leggi in senso formale (così affrancandole dal vizio di

eccesso di delega, per il quale questa Corte aveva dichiarato

l'incostituzionalità dell'art. 33 del decreto: sentenza n. 292 del

2000), ma anche disciplinato direttamente la giurisdizione per i

giudizi innanzi indicati (così derogando al principio posto

dall'art. 5 cod. proc. civ.);

che a questo ultimo risultato potrebbe condurre il

coordinamento del nuovo testo degli articoli del decreto n. 80 del

1998 introdotto dalla legge n. 205 del 2000 con le altre disposizioni

del decreto rimaste immutate, ed in particolare con l'art. 45, comma

18, il quale pur dopo la sostituzione dell'art. 34 operata dalla

legge del 2000 continua a disporre che "le controversie di cui agli

art. 33 e 34 del presente decreto sono devolute al giudice

amministrativo a partire dal 1 luglio 1998";

che per effetto di questa interpretazione la giurisdizione

sarebbe nella specie regolata dall'art. 34 nel nuovo testo, norma

avente natura di legge in senso formale, nei confronti della quale la

questione di legittimità costituzionale per eccesso di delega non

avrebbe potuto essere proposta;

che la valutazione dell'attendibilità di tale soluzione

interpretativa sarebbe stata necessaria, anche in ragione del

difetto, sul punto, di un orientamento consolidato del giudice

regolatore della giurisdizione;

che questi infatti esaminando il rapporto fra il testo

originario del decreto n. 80 del 1998 e quello modificato dalla legge

n. 205 del 2000, per determinare, ai fini del riparto di

giurisdizione, l'ambito temporale di applicabilità di ciascuno di

essi ha una sola volta preso espressamente in esame l'argomento

desumibile dall'art. 45, comma 18 (peraltro in via complementare e

con esclusivo riguardo all'art. 33 del decreto n. 80), e

successivamente ha sempre risolto il problema alla stregua

dell'art. 5 cod. proc. civ. senza più considerare il citato comma

18, né specificare le ragioni di tale mancata considerazione;

che pertanto le ordinanze - in quanto affette da

insufficiente motivazione sulla rilevanza della questione - devono

essere dichiarate manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 34 del decreto legislativo

31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione

e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di

giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione

amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della

legge 15 marzo 1997, n. 59), sollevate, in riferimento all'art. 76

della Costituzione, dai Tribunali di Trapani (limitatamente al comma

1) e di S. Angelo dei Lombardi, con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:123 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte