Sentenza n. 124/1957
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 05/11/1957 · relatore Antonino Papaldo
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 13 giugno 1957
recante "sospensione dell'imposta di consumo sui vini, mosti ed uve da
vino e provvedimenti in materia d'imposta generale sull'entrata per il
commercio dei prodotti stessi", promosso con ricorso del Commissario
dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 21 giugno 1957,
depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il successivo
giorno 26 ed iscritto al n. 12 del Registro ricorsi 1957.
Visto l'atto di costituzione in giudizio, con deposito nella
cancelleria delle deduzioni in data 11 luglio 1957, del Presidente
della Regione siciliana, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe
Guarino e Camillo Ausiello Orlando;
udita nell'udienza pubblica del 16 ottobre 1957 la relazione del
Giudice Antonino Papaldo;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Cesare Arias per
il ricorrente e gli avvocati Giuseppe Guarino e Camillo Ausiello
Orlando per la Regione siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato
dinanzi alla Corte costituzionale la legge regionale siciliana
concernente la "sospensione dell'imposta di consumo sui vini, mosti ed
uve da vino e provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata
per il commercio dei prodotti stessi".
La citata legge, al dichiarato scopo (art. 1) "di soddisfare alle
particolari esigenze determinate dalla grave crisi creatasi in Sicilia
nel settore vinicolo e di incrementare il consumo dei prodotti
vinicoli", dispone (art. 2) che sui vini, sui mosti e sulle uve da vino
venga sospesa, nel territorio della Regione siciliana, l'applicazione
dell'imposta di consumo, e che (art. 3) a decorrere dal 1 novembre
1957, l'imposta generale sull'entrata per il commercio dei citati
prodotti venga corrisposta una tantum all'atto della loro immissione in
commercio, con aliquote non superiori al 12% del prezzo medio dei
prodotti stessi ed in base a norme da emanarsi dall'Assessore regionale
per le finanze.
Inoltre, il movimento dei citati prodotti nell'ambito regionale
viene dichiarato esente dalle formalità previste negli articoli 89 e
seguenti del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo,
approvato con R.D. 30 aprile 1936, n. 1138, disponendosi l'obbligo
della bolletta d'accompagnamento solo per le spedizioni dei prodotti
vinicoli fuori del territorio della Regione (art. 4).
Infine, per compensare i comuni siciliani del mancato introito
della imposta di consumo, la legge (art. 5) pone a carico della Regione
l'onere di corrispondere ai comuni stessi, fino al 31 dicembre 1957,
delle integrazioni mensili commisurate al gettito dell'imposta per
l'anno 1956 e, successivamente, fino alla regolamentazione della
materia in sede nazionale, delle integrazioni pari alla metà del
tributo riscosso dai comuni nel triennio 1954-56. Nella legge si
precisa anche (art. 5, quarto e quinto comma) che agli oneri derivanti
da tali disposizioni sarà provveduto con appositi stanziamenti da
iscriversi nel bilancio 1957-58 e successivi, e si autorizza
l'Assessore regionale per il bilancio ad apportare, con propri decreti,
le variazioni di bilancio occorrenti. La legge è stata approvata
dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 13 giugno 1957.
Il Commissario dello Stato, cui il provvedimento fu comunicato, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto siciliano, con nota
del 15 giugno 1957, pervenutagli il giorno dopo, con ricorso del 21
dello stesso mese, ritualmente notificato nella medesima data e
depositato nella cancelleria della Corte il successivo giorno 26, ha
impugnato la citata legge dinanzi alla Corte costituzionale,
chiedendone la dichiarazione di illegittimità costituzionale.
Del ricorso è stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica del 13 luglio, n. 174, e nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana del 6 dello stesso mese, n. 35.
Successivamente la legge impugnata è stata promulgata e pubblicata
(legge 22 luglio 1957, n. 42, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione in data 23 luglio 1957, n. 39).
Il Presidente della Regione siciliana si è costituito in giudizio
e nelle deduzioni depositate in Cancelleria addì 11 luglio 1957 e
nella memoria depositata il 3 ottobre ha illustrato le ragioni per le
quali intende resistere al ricorso.
Dal ricorso introduttivo del giudizio e dalla successiva memoria
depositata il 27 settembre 1957, con la quale l'Avvocatura generale
dello Stato riprende e sviluppa alcuni dei motivi del ricorso, questi
si possono riassumere in quattro punti.
1) Violazione dell'art. 36 dello Statuto regionale siciliano.
Il primo motivo di censura parte dal presupposto che la legge
impugnata abbia carattere finanziario e che quindi la potestà
legislativa regionale, nella specie, vada disciplinata in base all'art.
36 dello Statuto siciliano. Secondo la difesa dello Stato, infatti, la
competenza legislativa della Regione si deve determinare con
riferimento ai "mezzi giuridici" di cui essa si serve per raggiungere
determinati scopi; per cui se - come nella specie - per migliorare
la situazione di un determinato settore agricolo, la Regione agisce
mediante disposizioni di carattere fiscale (nel senso, ad esempio, di
abolire o ridurre o modificare certe imposte), la potestà legislativa
spettante all'Assemblea regionale sarà quella concernente i tributi e
unicamente questa, e non quella riguardante il settore agricolo che si
è inteso favorire.
Ciò premesso, il Commissario dello Stato sostiene che, avendo la
Regione, in materia di tributi locali od erariali, una potestà
normativa concorrente e sussidiaria, le leggi regionali relative devono
rispettare non solo le leggi costituzionali ed i limiti territoriali,
ma anche i limiti derivanti dai principi e dagli interessi generali cui
si uniformano le leggi statali. In particolare, la legislazione
regionale deve uniformarsi all'indirizzo ed ai principi fondamentali
della legislazione statale per ogni singolo tributo anche per quanto
attiene alle caratteristiche di esso, ai cespiti colpiti ed alle
modalità di riscossione.
Ora, la legge impugnata, abolendo l'imposta di consumo sui vini,
sui mosti e sulle uve da vino e sospendendo fino al 31 ottobre 1957
l'applicazione dell'imposta generale sull'entrata relativa al commercio
di detti prodotti, contrasta sia col principio generale derivante dal
testo unico delle leggi sulla finanza locale 14 settembre 1931, n.
1175, che pone le bevande vinose al primo posto fra i generi
assoggettabili all'imposta di consumo; sia col principio, vigente nella
legislazione statale, secondo il quale l'imposta generale sull'entrata
sui vini è dovuta per il solo fatto del loro assoggettamento
all'imposta di consumo, talché la "correlazione I.G.E. - imposta di
consumo" costituisce un sistema tributario inscindibile in sede
nazionale; sia, infine, con la legislazione dello Stato, in quanto si
concedono ad un prodotto agevolazioni che non trovano, per il medesimo
prodotto, riscontro nell'ordinamento in vigore. Ma, soprattutto, la
legge impugnata viola i limiti della potestà normativa regionale che,
essendo in questo caso concorrente e sussidiaria, non può spingersi
fino ad abolire o sospendere l'applicazione di un tributo stabilito da
leggi statali, a meno che tale esenzione non trovi riscontro nelle
leggi statali e giustificazione in un particolare interesse regionale.
Circostanze queste che non sussisterebbero nella specie: non la prima,
perché l'esenzione totale del vino dall'imposta di consumo non trova
alcun riscontro nella legislazione statale; non la seconda, perché
quella vinicola è una crisi a carattere nazionale e, quindi, solo su
tale piano può trovare la sua soluzione.
Infine, tenuto conto che "il gettito dell'imposta generale
sull'entrata, che graverà una tantum all'atto dell'immissione al
consumo dei vini, compenserà in parte notevole e, col tempo, supererà
l'ammontare della sopprimenda imposta di consumo", è da dubitare che
la legge in parola possa apportare degli effettivi benefici al settore
vinicolo, in quanto il carico tributario gravante sui prodotti in
questione, rimarrebbe in sostanza inalterato.
2) Violazione dell'art. 15 dello Statuto regionale siciliano.
Con il secondo motivo di ricorso si denunzia l'illegittimità
costituzionale degli artt. 2, 3 e 5 della legge impugnata, per
violazione dell'art. 15 dello Statuto regionale siciliano.
In base al citato articolo l'ordinamento degli enti locali in
Sicilia si basa sui comuni e sui liberi consorzi comunali, dotati della
più ampia autonomia amministrativa e finanziaria.
La legislazione esclusiva spetta alla Regione solo nel quadro di
tali principi. Il che significa che la Regione siciliana non ha alcuna
potestà di interferenza nella finanza locale perché, altrimenti,
verrebbe a violare l'autonomia finanziaria dei comuni. La legge in
questione, togliendo ai comuni dell'Isola il potere di imporre un
tributo e di esercitare tale potere nel modo ritenuto più adatto e
più rispondente alle esigenze locali, viola tale principio. Né vale
obiettare che la Regione si assume l'onere di compensare i comuni
siciliani del mancato introito dell'imposta di consumo, perché in
questo modo si esclude qualsiasi miglioramento e qualsiasi iniziativa
da parte dei comuni siciliani, i quali, privati del loro potere
autonomo di imposizione, verrebbero a trovarsi in una situazione di
inferiorità rispetto agli altri comuni italiani.
3) Con il terzo motivo di ricorso si denunzia, in via subordinata
anche l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge, perché
in violazione dei limiti della potestà legislativa regionale in
materia tributaria ed in contrasto con l'art. 12 dello Statuto
regionale siciliano.
Sotto il primo profilo si rileva che l'art. 3 della legge,
prevedendo la corresponsione dell'imposta generale sull'entrata una
tantum, istituirebbe un regime speciale d'imposizione di tale tributo,
in contrasto con il D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 348, e successive
modificazioni, per il quale la determinazione di speciali regimi
d'imposizione è demandata soltanto al Ministro per le finanze ed è
limitata ad una serie di prodotti, che non comprende il vino, i mosti e
le uve da vino, per i quali vige invece il principio - che risale
all'epoca della soppressa tassa di scambio - per cui l'imposta generale
sull'entrata è dovuta per il solo fatto dell'assoggettamento dei
prodotti all'imposta di consumo.
Sotto il secondo profilo, poi, si lamenta la violazione dell'art.
12 dello Statuto regionale siciliano, nel senso che l'art. 3 della
legge impugnata, demandando all'Assessore regionale per le finanze
l'emanazione di norme - di natura regolamentare - relative alla
corresponsione dell'imposta generale sull'entrata una tantum, sottrae
al Governo la potestà regolamentare attribuitagli dall'art. 12 dello
Statuto.
Sempre con lo stesso motivo di ricorso, si denunzia, inoltre, la
violazione dell'art. 23 della Costituzione, perché l'art. 3 della
legge in questione, demandando allo stesso Assessore per le finanze la
fissazione dell'aliquota dell'imposta generale sull'entrata, sia pure
nella misura massima del 12%, non fissa criteri idonei a delimitare la
potestà discrezionale d'imposizione attribuita a detto organo.
4) Con l'ultimo motivo di ricorso, infine, si lamenta la violazione
dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, sotto il riflesso che
l'art. 5, quarto comma, della legge impugnata, disponendo che agli
oneri derivanti dalla sua applicazione sarà provveduto con appositi
stanziamenti con carattere obbligatorio da iscriversi nel bilancio
dell'esercizio finanziario 1957-58 e successivi, non rispetta il
precetto costituzionale sancito nell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, per il quale ogni legge che importi nuove e maggiori
spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Per gli esposti motivi il Commissario dello Stato per la Regione
siciliana chiede che la legge regionale 22 luglio 1957. n. 42, sia
dichiarata costituzionalmente illegittima.
La difesa della Regione siciliana, dopo aver illustrato i motivi
che hanno ispirato l'emanazione della legge impugnata, rileva quanto
segue
1) In ordine al primo motivo di ricorso, con il quale si denunzia
la violazione dell'art. 36 dello Statuto siciliano, la Regione
eccepisce che tale articolo è erroneamente richiamato nella specie,
perché la materia di cui alla legge in discussione rientra nella
potestà legislativa esclusiva della Regione, e non già in quella
sussidiaria e concorrente.
E ciò per due ordini di ragioni.
Anzitutto, l'art. 36 dello Statuto siciliano concerne
esclusivamente il fabbisogno finanziario dello Stato e della Regione,
ossia i tributi regionali e quelli statali, laddove la legge in
questione, come si evince dai lavori preparatori, dal carattere
provvisorio del provvedimento e dalle sue finalità, prevedendo la
sospensione di una imposta e non già la creazione di nuovi tributi,
mira esclusivamente a venire incontro alle necessità dell'agricoltura,
dell'industria e del commercio siciliani nel settore vinicolo ed alla
difesa dei relativi prodotti. E poiché in tale materia l'art. 14,
lett. e, dello Statuto conferisce alla Regione siciliana una potestà
legislativa esclusiva, la denunziata illegittimità non sussiste.
Comunque, rileva la Regione, anche volendo ricondurre la legge
impugnata nell'ambito dell'art. 36 dello Statuto siciliano, dovrebbe
ugualmente dichiararsi infondata la censura di illegittimità
costituzionale mossale, sotto il riflesso che trattasi di un
provvedimento a carattere temporaneo e provvisorio, che non abolisce o
sostituisce alcun tributo, ma dispone soltanto un complessivo
alleggerimento fiscale, mediante una semplice sospensione
dell'applicazione dell'imposta di consumo ed una modifica del regime
d'imposizione dell'imposta generale sull'entrata, del tipo di quelli
che la legislazione statale ha introdotto per tutta una serie di
svariati prodotti. Nella specie, dunque, la legge avrebbe rispettato i
limiti posti al potere normativo della Regione in materia tributaria, e
cioè: l'esistenza di un particolare interesse regionale che
giustifichi la norma, e la rispondenza della sospensione e del
provvisorio sgravio fiscale a criteri e tipi "generali" di esenzioni o
agevolazioni ammesse dalla legislazione statale. Ora, poiché tali
limiti sarebbero stati rispettati e nessuna sperequazione di
trattamento tributario la legge in parola creerebbe tra i consumatori
dell'Isola e quelli del rimanente territorio nazionale, la Regione
conclude perché il ricorso del Commissario dello Stato, anche sotto
tale riflesso, sia dichiarato infondato.
2) Sul secondo motivo di ricorso, concernente la violazione
dell'art. 15 dello Statuto siciliano, la Regione sostiene che la
denunziata violazione non sussiste, non solo perché la legge
impugnata, dato il suo carattere provvisorio, non può considerarsi
come norma tale da abolire il potere impositivo dei comuni, ma anche e
soprattutto perché, essendo questo non un potere autonomo e
intangibile, bensì derivato dalla Regione, spetta a questa, a norma
dell'art. 15 dello Statuto, così il porre come il modificare
l'ordinamento dei comuni e quindi anche disciplinare le finanze e la
potestà tributaria dei comuni stessi. Né, in tal modo, si viola il
principio dell'autonomia sancita nell'art. 15 dello Statuto, perché
questa deve essere intesa nel senso che, pur spettando alla Regione il
potere di disciplinare con leggi la finanza comunale, queste leggi
devono lasciare ampia possibilità di scelta e di autoregolamentazione
ai comuni.
Sulla base di tali considerazioni, contesta la Regione quanto si
afferma in ricorso e cioè che con la soppressione dell'imposta di
consumo sui vini, la legge leda l'autonomia finanziaria dei comuni,
perché se dall'imposta sono esclusi i vini, rimangono pur sempre
assoggettabili all'imposta i numerosi altri prodotti, elencati
nell'art. 10 della legge 2 luglio 1952, n. 703. Elenco questo che non
ha carattere vincolante, ma assolutamente elastico, nel senso che i
comuni, come non sono tenuti ad assoggettare all'imposta tutti i
prodotti e beni in esso indicati, così hanno la scelta dei beni sui
quali far pesare il tributo.
Ai fini della legittimità o meno della legge impugnata, invero,
l'indagine da fare non è quella di vedere se per i vini sia prevista
nella legislazione statale un'esenzione del tipo di quella introdotta
dalla legge regionale, ma di stabilire se la Regione abbia o meno il
potere di modificare il precetto dell'art. 10 della citata legge n. 703
del 1952, nel senso di includere o meno nell'elenco qualche singolo
prodotto. Ora, purché venga rispettato il principio generale che
l'elenco comprenda un gran numero di prodotti di largo consumo, tale
potere si deve ammettere. E poiché la Regione, nella specie, ha
rispettato il limite sopra accennato, non può parlarsi di
illegittimità della legge impugnata.
Inoltre va anche considerato che non è infrequente, nella
legislazione statale, il caso di esenzione dall'imposta di consumo
concessa in vista di situazioni del tutto straordinarie ed eccezionali,
come, da ultimo, si è verificato per il decreto legge statale 14
settembre 1957, n. 812. Per cui anche sotto tale riflesso vi sarebbe
corrispondenza con un particolare tipo di esenzione.
3) In ordine al terzo motivo di ricorso, la Regione contesta che
l'art. 3 della legge impugnata abbia ecceduto i limiti della potestà
legislativa regionale in materia tributaria.
E ciò, oltre che per le ragioni poco prima esposte a proposito
dell'esenzione dall'imposta di consumo, anche per la considerazione -
particolare dell'I.G.E. - che la determinazione di speciali regimi di
imposizione dell'imposta generale sull'entrata, per singoli prodotti,
come quello del pagamento una tantum all'atto dell'immissione del
prodotto al consumo non è nuova nella legislazione statale. E questo
basta per legittimare la potestà tributaria della Regione, che
nell'esercizio di tale suo potere ha rispettato l'unico limite
impostole e cioè l'osservanza dei principi fondamentali della
legislazione statale per ogni singolo tributo. Infatti, termine di
riferimento del giudizio di uniformità devono essere non le singole
disposizioni contenute nelle leggi statali, bensì e soltanto gli
indirizzi e i criteri desumibili dal complesso della legislazione
statale relativa ad un dato tributo. Ora, poiché nella legislazione
statale esistono molti esempi di pagamento della I.G.E. una tantum e
considerato, d'altra parte, che la "correlazione I.G.E. - imposta di
consumo" non ha alcun carattere di necessità, tanto vero che esistono
molti prodotti, elencati nell'art. 10 della legge 2 luglio 1952, n.
703, sui quali i comuni possono stabilire l'imposta di consumo, mentre,
per quel che attiene all'I.G.E., continuano ad essere soggetti alle
comuni norme di riscossione, se ne deve dedurre che, anche sotto tale
riguardo, la legge impugnata non è incorsa in alcuna violazione di
principi costituzionali.
Per quanto attiene poi alle altre censure mosse - in via
subordinata - con lo stesso motivo di ricorso, la Regione contesta la
sussistenza delle denunziate violazioni.
In merito alla lamentata violazione dell'art. 12 dello Statuto
siciliano, infatti, la Regione sostiene che il potere conferito dal
l'art. 3 della legge impugnata all'Assessore per le finanze di emanare
norme relative alla corresponsione dell'I.G.E. una tantum, è un potere
autonomo ed ha natura diversa dal potere regolamentare per l'esecuzione
delle leggi di cui all'art. 12 dello Statuto siciliano. Pertanto in
tale conferimento non può ravvisarsi alcuna violazione dello Statuto,
trattandosi di poteri distinti e separati.
Quanto, poi, alla denunziata violazione dell'art. 23 della
Costituzione, la Regione rileva che l'esercizio del potere demandato
all'Assessore regionale per le finanze di fissare le aliquote
dell'I.G.E. da corrispondere una tantum non può dirsi lasciato alla
piena ed incontrollata discrezionalità dell'organo esecutivo, perché
la fissazione dell'aliquota nella misura massima del 12% è un criterio
già di per sé sufficiente ed idoneo a delimitare il potere attribuito
in materia all'Assessore per le finanze.
4) Sull'ultimo motivo di ricorso, infine, la Regione osserva che il
precetto di cui all'ultimo comma dell'art. 81 della Costituzione - di
cui si assume la violazione - è erroneamente richiamato nella specie,
perché detto articolo si riferisce alle nuove e maggiori spese
occasionate da una legge e che non trovino copertura nel bilancio già
approvato, ma non riguarda le ipotesi di spesa per la cui copertura la
legge rimandi, come nel caso che ne occupa, a stanziamenti da
iscriversi in bilanci futuri.
Per gli esposti motivi la Regione chiede che il ricorso del
Commissario dello Stato sia respinto e la legge 22 luglio 1957, n. 42,
sia dichiarata costituzionalmente legittima.
All'udienza i difensori delle parti hanno illustrato le rispettive
deduzioni e conclusioni. Considerato in diritto :
La difesa della resistente sostiene che la Regione non abbia
esercitato il suo potere a norma dell'art. 36, bensì a norma dell'art.
14, lett. e, dello Statuto speciale per la Sicilia. Secondo questa
ultima disposizione, alla Regione spetterebbe una potestà legislativa
esclusiva al fine di perseguire i seguenti obbiettivi: l'incremento
della produzione agricola ed industriale, la valorizzazione, la
distribuzione e la difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle
attività commerciali. La Regione con la legge in esame non avrebbe
avuto lo scopo di aumentare o di alleggerire il carico tributario, ma
avrebbe avuto esclusivamente la finalità di venire incontro alle
necessità di un settore dell'agricoltura, quello vinicolo, che,
nell'ambito del territorio regionale, si era venuto a trovare in uno
stato di grave crisi. La urgenza di provvedere - prosegue la difesa
della Regione - era tanto impellente che gli stessi organi centrali
dello Stato hanno di recente provveduto ad emanare provvedimenti
d'urgenza atti a fronteggiare la situazione nello stesso settore.
La tesi della Regione non è fondata. La disposizione contenuta
nella lett. e dell'art. 14 non può essere interpretata in senso
finalistico, nel senso, cioè, che la norma consentirebbe alla Regione
l'esercizio della potestà legislativa tutte le volte che essa fosse
giustificata dall'intento di raggiungere quei determinati scopi. Già
la semplice enunciazione di una tesi siffatta ne mostra tutta
l'insostenibilità, non essendo concepibile che, nell'ambito dello
Stato sovrano, siano stati concessi alla Regione poteri tanto ampi da
sfuggire ad una ben definibile delimitazione, quale può essere offerta
unicamente dalla precisa identificazione della materia legislativa.
L'art. 14, lett. e, a giudizio di questa Corte, non fa che
specificare alcuni aspetti, particolarmente rilevanti agli effetti
economici, delle materie contemplate dalle lettere a e d dello stesso
articolo.
Ma anche se, in non concessa ipotesi, si potesse accedere ad una
diversa interpretazione, le conclusioni non cambierebbero, perché, in
ogni caso, i limiti dei poteri esercitati dalla Regione, specialmente
ai fini della demarcazione della competenza nei rapporti con lo Stato,
dovrebbero sempre essere ricavati dal contenuto obbiettivo della legge
regionale, il che val quanto dire dalla materia regolata dalla legge
stessa. E pertanto, se, per esempio, la Regione, per il raggiungimento
di scopi indicati dall'art. 14, lett. e, esercita poteri di carattere
tributario, tali poteri non possono non sottostare ai limiti tracciati
dalle disposizioni dello Statuto che si riferiscono alla materia
tributaria.
L'urgenza di provvedere non ha alcun rilievo in questa sede, anche
ammesso che in Sicilia la crisi del mercato vinicolo fosse più grave o
avesse aspetti diversi in confronto dell'intero territorio della
Repubblica (circostanza, questa, della quale è lecito dubitare:
proprio l'emanazione del decreto legge 14 settembre 1957, n. 812,
indica che il problema siciliano del vino non aveva caratteristiche
peculiari, rispetto alla situazione nazionale). Il fatto che gli organi
della Regione siciliana abbiano più sollecitamente avvertito l'urgenza
di provvedere è circostanza che può avere rilievo politico, ma non
vale a spostare la linea di demarcazione tra la competenza dello Stato
e quella della Regione.
La questione si riduce ad una sola, ed è quella di stabilire se la
Regione abbia esercitato un potere in materia tributaria o se, come la
difesa della Regione sostiene, le agevolazioni concesse con la legge in
questione siano equiparabili più ad una sovvenzione che ad una
esenzione fiscale. Neppure questa tesi può essere accolta. Non importa
se, dal punto di vista economico, la sospensione di una imposta o la
sua esenzione possa equivalere ad una sovvenzione pecuniaria, giacché,
sotto l'aspetto giuridico, la differenza è rilevante. In altri
termini, una sovvenzione pecuniaria ed una esenzione fiscale, di
importo corrispondente, potrebbero anche arrecare, nella stessa misura,
una diminuzione delle disponibilità finanziarie dell'ente pubblico ed
un miglioramento di quelle del beneficiario; nondimeno il carattere
giuridico resta profondamente diverso sotto molteplici ed essenziali
aspetti, riguardanti la competenza, le modalità, i limiti del potere.
Ora, che la Regione, sospendendo a tempo indeterminato la imposta
di consumo sulle bevande vinose, sospendendo per un tempo determinato
l'imposta generale sull'entrata e trasformando il regime dell'imposta
stessa in relazione alle predette bevande, abbia esercitato poteri in
materia tributaria, è constatazione del tutto ovvia.
A questo punto la Corte non ha che da riportarsi alla sua
giurisprudenza che è ormai costante e dalla quale non ci sono ragioni
di discostarsi. Ond'è che, per giungere ad una conclusione nella causa
odierna, basterà un breve richiamo ai precedenti.
È da premettere che la Corte non ha ravvisato alcuna distinzione,
e molto meno alcuna contrapposizione, fra la sfera dei tributi erariali
e quella dei tributi locali. Il problema è stato espressamente risolto
con la sentenza n. 58 del 13 aprile 1957, la quale, appunto nei
riguardi delle imposte di consumo, ha dichiarato che per la
legislazione regionale in materia di tributi locali valgono quegli
stessi limiti che, per i tributi erariali, erano stati delineati con la
sentenza n. 9 del 17 gennaio 1957. La sentenza n. 113 del 28 giugno
1957 ribadiva uguali principi, mettendo in rilievo che, nella materia
della finanza locale, la Regione incontra, oltre che gli stessi limiti
esistenti per la legislazione sui tributi erariali, un ulteriore limite
derivante dall'art. 15 dello Statuto speciale, il quale impone il
rispetto della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria dei
comuni e dei liberi consorzi comunali.
Che la legge regionale in esame abbia oltrepassato i limiti ai
quali era vincolata, è facilmente dimostrabile. Sospendere a tempo
indeterminato l'imposta di consumo sulle bevande vinose e sospendere a
tempo determinato l'imposta generale sull'entrata non trova riscontro
nei principi generali della legislazione tributaria statale né in
quelli delle leggi che regolano la materia delle due imposte, non
esistendo nel nostro sistema tributario un principio, né trovandosi
nelle singole leggi alcun apprezzabile precedente, che porti
sospensione di imposte a causa della crisi commerciale di un prodotto.
Ma è anche manifesta la illegittimità costituzionale della
disposizione concernente il nuovo regime dell'imposta generale
sull'entrata relativa alla materia in esame.
Il criterio stabilito dalla legge statale (art. 14 della legge 19
giugno 1940, n. 762, che converte in legge il decreto legge 9 gennaio
1940, n. 2) consiste nell'ancorare il regime della imposta generale
sull'entrata in materia di bevande vinose al regime delle imposte di
consumo. La dissociazione tra le due imposte, adottata con la legge
regionale, creando un grave squilibrio tra il sistema statale e quello
regionale, pone in essere, tra i due sistemi, un contrasto
fondamentale, che è causa di illegittimità per la norma regionale.
Questa considerazione basta a giustificare la dichiarazione di
illegittimità della intera disposizione contenuta nell'art. 3 della
legge in esame; e la considerazione è perentoria ed assorbente, tanto
da togliere rilievo, nell'attuale controversia, ad ogni altra questione
relativa al punto se la Regione possa, in linea generale, stabilire,
con sue leggi, regimi particolari per la imposta sull'entrata e
all'altro punto se, con la legge impugnata, si potessero conferire
all'Assessore per le finanze i poteri indicati nello stesso art. 3.
La dichiarazione di illegittimità degli artt. 2 e 3 della legge
travolge l'art. 1, che ha carattere introduttivo, e tutti gli articoli
successivi, i quali non sono altro che uno sviluppo delle disposizioni
dichiarate illegittime, insieme con le quali, inscindibilmente, vengono
meno. Per questo, non c'è ragione di prendere in esame i motivi di
ricorso che investono in particolare gli artt. 4 e seguenti della
stessa legge.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge regionale
siciliana 22 luglio 1957, n. 42, approvata dall'Assemblea regionale
nella seduta del 13 giugno 1957 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione del 23 luglio 1957, n. 39, recante "sospensione
dell'imposta di consumo sui vini, mosti ed uve da vino e provvedimenti
in materia di imposta generale sull'entrata per il commercio dei
prodotti stessi", in riferimento agli artt. 15 e 36 dello Statuto della
Regione siciliana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 31 ottobre 1957.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1957:124 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte