Sentenza n. 124/1963
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/07/1963 · relatore Giuseppe Verzì
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 20d.P.R. 818/1957
- art. 25d.P.R. 818/1957
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 37legge 218/1952
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, secondo
comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza emessa
il 28 giugno 1962 dal Tribunale di Venezia nel procedimento civile
vertente tra Dei Rossi Sebastiano e l'Istituto nazionale della
previdenza sociale, iscritta al n. 203 del Registro ordinanze 1962 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 332 del 29
dicembre 1962.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Dei Rossi Sebastiano;
udita nell'udienza pubblica dell'8 maggio 1963 la relazione del
Giudice Giuseppe Verzì;
udito l'avv. Benedetto Bussi, per il Dei Rossi.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel procedimento civile vertente fra Sebastiano Dei Rossi e
l'I.N.P.S., il Tribunale di Venezia - con ordinanza del 28 giugno 1962
- ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art.
20, secondo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, per eccesso di
delega in relazione agli artt. 25 e 37 della legge 4 aprile 1952, n.
218, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Si rileva dalla ordinanza che il Del Rossi assume di avere diritto
alla pensione di vecchiaia perché ha raggiunto il 60 anno di età, e
perché può beneficiare della disposizione dell'art. 25 della legge 4
aprile 1952, n.218, la quale - per coloro che si valgono della facoltà
di prosecuzione volontaria - riduce i minimi contributivi necessari per
ottenere la pensione nella misura stabilita per l'anno nel quale
l'assicurato presenta la domanda di autorizzazione alla prosecuzione
volontaria. Sostiene l'I.N.P.S. che la disposizione dell'art. 25
suindicato si riferisce soltanto all'ipotesi in cui la domanda di
autorizzazione alla prosecuzione volontaria sia stata presentata
successivamente al verificarsi dell'evento assicurato (compimento dei
60 anni oppure invalidità); e non può quindi applicarsi al Dei Rossi
che non si trova in quelle condizioni, avendo prima presentato la
domanda di prosecuzione volontaria e dopo qualche anno raggiunto l'età
pensionabile. Sostiene che non altrimenti può interpretarsi la
disposizione dell'art. 25, onde evitare che all'assicurato obbligatorio
venga fatto un trattamento di gran lunga più sfavorevole di quello cui
avrebbe diritto chi abbia presentato la domanda di autorizzazione alla
prosecuzione volontaria. A confermare siffatto assunto, starebbe anche
il secondo comma dell'art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, per
il quale la disposizione dell'art. 25 della legge del 1952 si applica
nei confronti degli assicurati che compiano i 60 anni o siano
riconosciuti invalidi nel periodo fra il 1952 ed il 1961, ma che, al
verificarsi di dette circostanze, siano in possesso di uno dei
requisiti richiesti dai commi secondo e quarto dell'art. 5 della legge
del 1952, cioè possano far valere, nel quinquennio precedente, un
determinato numero di effettivi contributi, a seconda della categoria
di appartenenza.
Aggiunge l'I.N.P.S. che la norma dell'art. 20 non apporta nuovi
elementi, ma è soltanto interpretativa dell'art. 25.
Avendo il Dei Rossi sollevato la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 20, per eccesso di delega, il Tribunale ha
ritenuto che "non può certamente ritenersi meramente interpretativa
una norma che limita l'ambito di applicazione di una disposizione della
legge delegante". Ha quindi considerato la rilevanza e la non manifesta
infondatezza della questione e, sospeso il giudizio, ha disposto la
trasmissione degli atti a questa Corte.
L'ordinanza regolarmente notificata e comunicata è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 332 del 29
dicembre 1962.
Nel presente giudizio si è costituito soltanto il Dei Rossi
rappresentato e difeso dall'avv. Benedetto Bussi, il quale nelle
deduzioni presentate in cancelleria ribadisce che l'impugnato art. 20,
secondo comma, stabilisce una condizione del tutto nuova, non prevista
né esplicitamente né implicitamente dalle norme vigenti, per il
conseguimento della pensione di invalidità e vecchiaia, nei casi che
rientrano nella previsione dell'art. 25 della legge del 1952. Considerato in diritto :
Allo scopo di attuare gradualmente la nuova regolamentazione
prevista dalla legge 4 aprile 1952, n. 218, relativamente ai periodi
minimi di contribuzione necessari per conseguire il diritto alla
pensione di invalidità e di vecchiaia, l'articolo 25 di detta legge,
lasciando immutato il requisito di quindici anni di anzianità di
iscrizione nell'assicurazione, riduce i suddetti periodi, per la durata
di 10 anni, in misura progressivamente inferiore. Per la pensione di
vecchiaia, stabilisce una aliquota che per l'anno 1952 è di un
quindicesimo e per l'anno 1961 raggiunge i tredici quindicesimi.
Lo stesso articolo, nell'ultimo comma, prescrive che per coloro i
quali si avvolgono, nel cennato decennio, della facoltà di
prosecuzione volontaria nell'assicurazione, i minimi contributivi, ai
fini del diritto alla liquidazione della pensione, sono quelli
stabiliti per l'anno nel quale l'assicurato presenta la domanda di
autorizzazione per tale prosecuzione.
È problema di mera interpretazione stabilire se la norma contenuta
in detto comma abbia inteso circoscrivere - come sostiene l'I.N.P.S. -
il beneficio dell'aliquota ridotta all'ipotesi in cui nel ripetuto
decennio si sia verificato il rischio assicurato (compimento dell'età
pensionabile o insorgenza dell'invalidità) e la domanda di
autorizzazione per la prosecuzione volontaria sia stata presentata
successivamente al realizzarsi di tali eventi. E siffatto problema,
come tale, sfugge alla competenza di questa Corte. La quale invece, è
chiamata ad esaminare se il secondo comma dell'art. 20 del D.P.R. 26
aprile 1957, n. 818, abbia ecceduto dai limiti della delega di cui
all'art. 37 della legge n. 218 del 1952. Ed in questa, indagine, è
ovvio che la Corte non può essere vincolata ad una determinata
interpretazione del sopracitato art. 25.
L'ordinanza del Tribunale di Venezia, affermando che "non può
ritenersi meramente interpretativa una norma che limita l'ambito di
applicazione di una disposizione della legge delegante" indirizza
l'indagine verso un terreno diverso e cioè verso la sussistenza o
meno, nella norma impugnata, di limiti o di requisiti nuovi che non
rientrino fra quelli necessari per attuare o coordinare la nuova legge
del 1952 con le altre esistenti, o che siano addirittura contrari ai
criteri ed ai principi di detta legge.
Ciò posto, non è dubbio che il primo periodo del secondo comma
dell'art. 20 del D.P.R. n. 818 del 1957, stabilendo che l'ultimo
capoverso dell'art. 25 si applica soltanto nei confronti degli
assicurati per i quali si verifichi il rischio assicurato nel periodo
transitorio 1952-61 pone un limite che non sussiste nella legge del
1952. Esso intende stabilire un collegamento fra l'anno in cui
l'assicurato chiede l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria e
l'anno del pensionamento, per riportare nel periodo transitorio
entrambi gli eventi, ma nel tempo stesso crea un nuovo requisito, che
esclude un certo numero di assicurati dal beneficio della riduzione di
aliquota per i minimi contributivi onde ottenere la pensione.
Ben più chiaro appare il vizio di legittimità del secondo periodo
del ripetuto comma, nel quale la disciplina della prosecuzione
volontaria dell'assicurazione viene alterata e modificata agli effetti
della riduzione di aliquota dei minimi contributivi. Si prescrive,
infatti, che i minimi di contribuzione necessari per ottenere
l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria debbono sussistere nel
momento in cui si verifica il rischio assicurato, mentre l'art. 5 della
legge del 1952 subordina la concessione dell'autorizzazione stessa alla
sussistenza, in quel momento, dei minimi contributivi. Chiaro è il
contrasto fra l'art. 5 della legge del 1952 e la norma impugnata.
Va, pertanto, riconosciuto che il secondo comma dell'art. 20 del
D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, ha violato i limiti posti dall'articolo
37 della legge delegante 4 aprile 1952, n. 218.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, secondo
comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione agli artt. 25 e
37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed in riferimento agli artt. 76 e
77 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:124 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte