Sentenza n. 124/1970
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/07/1970 · relatore Paolo Rossi
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 314, secondo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 16 gennaio 1969 dal pretore di Bologna nel procedimento penale a
carico di Tattini Giovanni, iscritta al n. 57 del registro ordinanze
1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del
26 marzo 1969.
Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1970 il Giudice
relatore Paolo Rossi.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento a carico di tale Tattini Giovanni,
imputato del reato di cui all'art. 527 del codice penale, il pretore
di Bologna, su istanza della difesa, sollevava questione di
legittimità costituzionale dell'art. 314, secondo comma, del codice
di procedura penale, limitatamente alla parte in cui fa divieto di
perizia psicologica, per contrasto con l'art. 27, terzo comma, della
Costituzione.
Il giudice a quo, premesso che ai sensi dell'art. 133 del codice
penale, per la determinazione discrezionale della pena entro i limiti
edittali, deve tenersi conto dell'intensità del dolo, del grado della
colpa, dei motivi a delinquere e del carattere del reo, rilevava di
non essere in grado di procedere all'effettivo accertamento del
complesso di tali elementi non essendo un esperto di psicologia e
concludeva che sarebbe stato necessario disporre all'uopo un'apposita
perizia, peraltro vietata dall'art. 314, secondo comma, del codice di
procedura penale.
Il pretore di Bologna osservava che la norma impugnata,
chiaramente ispirata a criteri di sospetto verso la scienza
psicologica, viene a porsi in contrasto con il principio
costituzionale secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del
condannato, in quanto precluderebbe al giudice, almeno in taluni casi,
di poter prescegliere la pena nella misura più idonea a promuovere il
riadattamento sociale del condannato stesso.
Pertanto, ritenendo rilevante e non manifestamente infondata
l'eccezione sollevata dalla difesa, sospendeva il procedimento in
corso e rimetteva gli atti del giudizio alla Corte costituzionale.
Non vi è stata costituzione di parti in questa sede. Considerato in diritto :
In riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione è
sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 314,
secondo comma, del codice di procedura penale limitatamente alla parte
che vieta perizie per stabilire "la tendenza a delinquere, il
carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità
psichiche indipendenti da cause patologiche".
Il pretore ritiene che la norma contrasti con la funzione
emendatrice della pena: infatti non consentendo la perizia psicologica
impedirebbe di cogliere appieno il carattere e la personalità
dell'imputato e di adattarvi la sanzione punitiva ai fini del suo
ricupero sociale.
La questione è infondata. È vero che le indagini sui motivi a
delinquere e sul carattere del reo sono imposte al giudice dall'art.
133 del codice penale, perché possa commisurarsi opportunamente la
pena o determinarne la specie quando la legge consente l'alternativa.
Sotto questo aspetto potrebbe vedersi un'incongruenza tra la norma
impugnata, che esclude la perizia psicologica, e il citato art. 133
che esige, invece, un qualche esame della psiche dell'imputato; ma
l'incongruenza fra le due norme di legge ordinaria, se c'è, non
assurge a violazione dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione.
Infatti il legislatore, richiedendo l'indagine del giudice sul
carattere dell'imputato, è a posto col precetto costituzionale che
pone tra le finalità della pena la rieducazione del condannato, ma
non ha fiducia nella perizia psicologica (articolo 314 denunciato) e
perciò nega l'approfondimento di quell'indagine oltre i limiti
raggiungibili dalla cultura e dall'esperienza del giudice.
Verosimilmente lo domina il pensiero che lo studio della personalità
dell'imputato possa venir compiuto solo da chi abbia presente anche il
carattere afflittivo e intimidatorio della pena, con cui la finalità
di rieducazione deve essere contemperata (Corte costituzionale,
sentenze n. 12 del 1966 e n. 48 del 1962).
Non si esclude che la diffidenza verso la perizia psicologica sia
discutibile di fronte allo sviluppo degli studi moderni sulla psiche
ed è auspicabile che la norma sia aggiornata; anche sotto questo
aspetto, peraltro, il problema non è di legittimità costituzionale,
ma di discrezionalità legislativa, poiché importa un giudizio di
merito sull'utilizzabilità processuale di una scienza; onde l'esame
della Corte non potrebbe spingersi così a fondo come si vorrebbe
nell'ordinanza di rinvio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 314, secondo comma, del codice di procedura penale
sollevata, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della
Costituzione, dal pretore di Bologna con ordinanza del 16 gennaio 1969,
limitatamente alla parte in cui fa divieto di perizia per stabilire
"la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità
dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause
patologiche".
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1970:124 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte