Sentenza n. 124/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/1972 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 479, terzo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il
13 aprile 1970 dal pretore di Dolo nel procedimento penale a carico di
Canova Gelli, iscritta al n. 293 del registro ordinanze 1970 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286 dell'11
novembre 1970.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 maggio 1972 il Giudice relatore
Enzo Capalozza;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento penale dinanzi al pretore di Dolo a
carico di Canova Gelli per lesioni colpose gravi, essendo risultata una
netta discordanza tra i testi escussi, il difensore dell'imputato - nel
presupposto che il giudice, anche in relazione alle richieste del
pubblico ministero, si determinasse a pronunziare sentenza di
assoluzione per insufficienza di prove - sollevava, in riferimento
all'art. 27, secondo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 479 del codice di procedura
penale, che prevede tale formula di proscioglimento.
Nel ritenere non manifestamente infondata la questione, con
ordinanza del 13 aprile 1970, il pretore afferma che il processo penale
sarebbe diretto ad acquisire prove che convalidino o superino la
presunzione di innocenza, permanendo la quale, in difetto di prove
sufficienti ad eliminarla, l'imputato dovrebbe considerarsi non
colpevole ed essere assolto con formula piena.
Fa, inoltre, presenti i pregiudizievoli effetti, sul piano
giuridico e delle relazioni umane, derivanti da una pronunzia
assolutoria con formula dubitativa; e richiama la tesi secondo cui
questa contrasterebbe con l'art. 6, paragrafo 2, della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, che - elevando la presunzione di
innocenza a regola di giudizio, per cui l'incertezza dei dati probatori
equivarrebbe all'impossibilità di raggiungere la certezza - non
consentirebbe una via intermedia tra la colpevolezza e la non
colpevolezza.
Il pretore si dà, poi, carico di esporre gli argomenti contrari
all'assunto dell'illegittimità. E, così, accenna agli inconvenienti
cui darebbe luogo la eliminazione della formula dubitativa, fra i quali
la difficoltà di escludere il dubbio nella motivazione della sentenza
e la stessa eventualità che il giudice si possa determinare alla
condanna piuttosto che all'assoluzione (specialmente nell'ipotesi di
dubbio sull'esistenza di una scriminante). Dopo aver ammesso che, per
poter adottare la formula di non provata reità, la legge richiede
prove e non indizi o sospetti, afferma che la sua abolizione
contrasterebbe con la legittimità costituzionale della carcerazione
preventiva, che consente misure limitative della libertà personale
soltanto in base al sospetto della commissione di un reato. Aggiunge,
infine, che, eliminandosi l'incertezza con l'adozione della formula
piena, si verrebbe a considerare certo, nel senso di una certezza
negativa, un fatto che è risultato incerto. Solo la Corte
costituzionale "per la tranquillità del legislatore, dei giudici e dei
cittadini" - conclude - può dare una esauriente risposta a questi
interrogativi.
Nel giudizio innanzi a questa Corte la parte privata non si è
costituita.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, intervenuto con atto depositato
il 30 giugno 1970, chiede che la questione sia dichiarata infondata.
Dopo aver rammentato l'orientamento favorevole all'abolizione della
formula dubitativa delineatosi in Parlamento in occasione dell'esame
del disegno di legge di delega al Governo per l'emanazione di un nuovo
codice di procedura penale, l'Avvocatura esclude che la norma
denunziata contrasti con l'art. 27, secondo comma, della Costituzione o
con l'art. 6, par. 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Al riguardo deduce che la predetta formula rappresenta la
conclusione logica e coerente di un giudizio che, come tale, non può
superare il dubbio, momento ineliminabile del pensiero. Osserva, poi,
che l'assoluzione per insufficienza di prove, essendo da annoverare fra
le formule di proscioglimento, lungi dal contrastare, convaliderebbe la
presunzione di non colpevolezza.
Per quanto concerne, infine, le conseguenze sfavorevoli, nel
vigente ordinamento, connesse all'insufficienza di prove, rileva che la
questione potrebbe prospettarsi in relazione alle disposizioni che le
prevedono, e non a quella attualmente denunziata. Considerato in diritto :
1. - Il pretore di Dolo dubita che la formula di assoluzione per
insufficienza di prove (in giudizio: art. 479, terzo comma, del codice
di procedura penale) sia in contrasto con l'art. 27, secondo comma,
della Costituzione.
La questione non è fondata.
Questa Corte ha avuto occasione di affermare (sia pure a fini
diversi da quello che viene oggi in questione) che la disposizione
dell'art. 27, secondo comma, Cost., nel dichiarare che l'imputato non
è considerato colpevole sino alla condanna definitiva, vuol
garantirgli la esclusione della presunzione di colpevolezza durante
tutto lo svolgimento del rapporto processuale (sent. n. 107 del 1957;
vedasi anche sent. n. 115 del 1964): la condizione giuridica di
imputato - è stato osservato - si ricollega al processo, mentre la
condizione giuridica di condannato, cioè di colpevole, segue il
processo.
E ciò, sia alla stregua del concetto stesso di colpevolezza (lato
sensu), che per la dottrina generale del reato è comunemente intesa
come presupposto indispensabile per l'applicazione della pena; sia in
conformità alla espressione testuale usata dall'Assemblea costituente,
che, nel contrasto delle opinioni, non ha sancito la presunzione di
innocenza, ma, con l'emendare l'originaria proposta della I
Sottocommissione, ha voluto presumibilmente asserire che durante il
processo non esiste un colpevole, bensì soltanto un imputato.
2. - Nel nostro sistema e nella terminologia corrente, dunque, la
condizione di non colpevole non sembra identificarsi con quella di
innocente: chi durante il processo, è non colpevole può essere
giudicato, con la sentenza definitiva, innocente oppure colpevole.
Se fosse vero il contrario, sarebbe illegittima ogni misura di
carcerazione preventiva, che è, invece, ammessa dall'ultimo comma
dell'art. 13 Cost. (vedasi la sent. n. 64 del 1970 di questa Corte),
e, al limite, sarebbe illegittima - contrariamente a quanto dichiarato
da questa Corte con sentenza n. 78 del 1969 - l'applicazione
provvisoria di pene accessorie ex articoli 140 del codice penale e 301
del codice di procedura penale.
3. - Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione,
l'assoluzione per insufficienza di prove presuppone una serie
incompleta di elementi di responsabilità, ovvero la sussistenza di
elementi probatori di accusa che possono di per se stessi giustificare
un'affermazione di colpevolezza e, insieme, quella di altri elementi
favorevoli che, pur senza svalutare i primi, sono tali da legittimare
l'incertezza. La quale rispecchia, nel giudice di merito,
l'impossibilità a vincere gli ostacoli che la realtà processuale
frappone alla scoperta e alla ricostruzione della verità.
Orbene, se il presidio costituzionale della presunzione di non
colpevolezza importa che non sia la mancanza di prove di innocenza, ma
la presenza di pertinenti e concludenti prove a carico a giustificare
una sentenza di condanna (sent. n. 175 del 1970 di questa Corte), non
va dimenticato che, nella realtà, l'insufficienza di prove può
riguardare una vasta gamma di situazioni (la sussistenza del fatto
materiale; la commissione o la partecipazione al fatto; l'elemento
psicologico; i presupposti del reato; le condizioni di punibilità; le
cause di esclusione del reato o di esenzione dalla pena). E
l'assoluzione per insufficienza di prove, la quale - come ha
giustamente posto in rilievo l'Avvocatura generale dello Stato - è il
risultato concreto di un giudizio, che non sempre può superare la
perplessità - manifestazione di raziocinio e momento ineliminabile del
pensiero -, lungi dal confliggere col principio di non colpevolezza,
apertamente lo convalida, dappoiché tutte le sentenze di
proscioglimento, nella molteplicità delle formule adottate nel
dispositivo, hanno in comune il riconoscimento della non fondatezza
dell'azione penale.
4. - Vi è, poi, da tener conto della imprescindibilità della
motivazione (art. 111 Cost.), che, come è noto, è il maggior impegno
del giudice, perché deve contenere la ricostruzione logica e critica
delle prove, per dare ragione della fondatezza della pronunzia e
soddisfare le esigenze di giustizia dei consociati (e la
contraddittorietà e la mancanza, in un'accezione non restrittiva,
della motivazione sono censurabili in Cassazione: art. 475, n. 3, cod.
proc. pen.): la valutazione e la enunciazione della insufficienza
delle prove per la condanna dovrebbero pur sempre essere contenute
nella sentenza, anche se la legge non prevedesse l'assoluzione con
formula dubitativa.
5. - L'Avvocatura dello Stato afferma che le stesse considerazioni
fatte per l'art. 27, secondo comma, Cost., valgono a dimostrare che la
disposizione impugnata non contrasta neppure con l'art. 6, paragrafo 2,
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950 e
ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n.
848), il quale reca: "Ogni persona accusata di un reato è presunta
innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata legalmente
accertata".
Si apre qui un problema di interpretazione e di coordinamento
affidato al giudice ordinario: problema che parrebbe debba risolversi
nel senso della identità sostanziale di significato delle dizioni
dell'art. 27, secondo comma, Cost., e di detto art. 6, paragrafo 2, e
di un allineamento di questo a quello, dato che la Convenzione contiene
norme sulla carcerazione preventiva (art. 5, lett. b e c), che sembrano
incompatibili con la presunzione di innocenza, ma conciliabili con la
presunzione di non colpevolezza.
6. - È indiscutibile, per altro, che il proscioglimento per non
provata reità rende possibile che l'imputato, quantunque assolto,
subisca conseguenze a lui sfavorevoli, che discendono anche da
disposizioni di legge: art. 604 cod. proc. pen. (vedasi pure l'art.
606 dello stesso codice); art. 64, primo comma, disp. att. cod. proc.
pen. (r.d. 28 maggio 1931, n. 602). Ma codeste disposizioni non sono
oggetto della dedotta impugnativa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 479, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata
dal pretore di Dolo, in riferimento all'art. 27, secondo comma, della
Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTTNO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1972:124 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte