Sentenza n. 124/1993
Altra decisione · depositata il 29/03/1993 · relatore Enzo Cheli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri notificato il 19 ottobre 1992, depositato in Cancelleria il
5 novembre successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito
dell'atto di intesa denominato "Dichiarazione di intenti" stipulato a
Tirana l'11 luglio 1992 tra la Regione Puglia e i Ministri
dell'educazione e del lavoro del Governo albanese, ed iscritto al n.
40 del registro conflitti 1992;
Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1993 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Udito l'Avvocato dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso del 19 ottobre 1992 il Presidente del Consiglio
dei ministri ha sollevato conflitto di attribuzione contro la Regione
Puglia in relazione all'atto d'intesa denominato "Dichiarazione di
intenti" stipulato in data 11 luglio 1992 a Tirana (Albania) tra la
stessa Regione Puglia ed i Ministri albanesi dell'educazione e del
lavoro, per violazione degli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione.
Il ricorrente espone che con telegramma del 9 luglio 1992 la
Regione Puglia chiedeva l'intesa del Governo, ai sensi del d.P.C.M.
11 marzo 1980, per una missione in Albania da parte dell'Assessore
regionale alla formazione professionale e del dirigente dell'ufficio
studi e programmazione dello stesso assessorato, missione da
effettuarsi nei giorni 10 e 11 luglio 1992.
A tale richiesta la Presidenza del Consiglio dei ministri
rispondeva con telex del 15 luglio successivo negando l'intesa
governativa per l'assoluta mancanza di elementi informativi in ordine
alla natura della missione nonché per la tardività della richiesta
che non aveva permesso lo svolgimento della necessaria attività
istruttoria.
Tuttavia, una nota dell'Ambasciata italiana a Tirana del 17 luglio
1992, indirizzata al Ministro del lavoro e da questi trasmessa alla
Presidenza del Consiglio dei ministri (che la riceveva in data 21
agosto 1992), informava che l'11 luglio 1992 era stata stipulata in
Tirana tra la Regione Puglia ed i Ministri del lavoro e
dell'educazione della Repubblica di Albania una "Dichiarazione di
intenti" per accordi diretti ad avviare iniziative a favore dei
cittadini albanesi in materia di mercato del lavoro, formazione ed
orientamento professionale, nonché a promuovere la costituzione di
una commissione mista permanente composta da rappresentanti dei
Ministeri albanesi e della Regione Puglia.
2. - A giudizio della Presidenza del Consiglio la sottoscrizione
della suddetta "Dichiarazione" da parte dei rappresentanti della
Regione Puglia senza che sulla iniziativa fosse stato acquisita la
previa intesa (o assenso) del Governo costituirebbe una illegittima
invasione della sfera di competenza statale in materia di rapporti
internazionali. Né potrebbe ritenersi che il diniego opposto dal
Governo alla stessa iniziativa sia stato ingiustificato o immotivato,
stante la tardività della richiesta, avanzata dalla Regione appena
un giorno prima dell'inizio della missione, e l'assoluta genericità
della stessa, priva di qualsiasi elemento informativo in ordine ai
contenuti dell'iniziativa.
Per di più - sempre secondo la Presidenza del Consiglio - la
suddetta iniziativa non potrebbe neppure farsi rientrare tra le
attività regionali "di mero rilievo internazionale" dal momento che
la stessa ha comportato la stipulazione di un atto di intesa con un
Governo estero, destinato alla definizione di veri e propri accordi
in materie estranee alla competenza regionale, quali l'avviamento al
lavoro, lo sviluppo delle capacità imprenditoriali, l'aggiornamento
professionale di dipendenti del Ministero albanese del lavoro,
nonché l'istituzione di un organismo internazionale, nella forma di
una commissione permanente composta da rappresentanti del Governo
albanese e della Regione Puglia.
3. - La Regione Puglia non si è costituita in giudizio. Considerato in diritto
1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato
conflitto di attribuzione nei confronti della "Dichiarazione di
intenti" stipulata a Tirana l'11 luglio 1992 tra l'Assessore al
lavoro, emigrazione e formazione professionale della Regione Puglia
ed i Ministri del lavoro e dell'educazione del Governo albanese, dal
momento che tale atto sarebbe venuto a violare il potere spettante
allo Stato in ordine alla determinazione della politica estera ed
alla stipulazione di accordi con Stati esteri. Più in particolare,
l'atto in questione viene impugnato in quanto lesivo della sfera di
attribuzioni statali: a) per essere stato sottoscritto dai
rappresentanti della Regione Puglia senza la preventiva intesa (o
assenso) del Governo; b) per avere superato i limiti propri degli
"atti di mero rilievo internazionale", in quanto stipulato non con un
ente omologo della Regione, ma direttamente con gli organi
governativi dello Stato albanese; c) per avere investito materie
estranee alle competenze regionali e, comunque, non delimitate
all'ambito locale; d) per avere previsto la costituzione di un organo
permanente misto di carattere internazionale.
2. - Il ricorso è fondato.
Indipendentemente da ogni considerazione in ordine alla natura
della "Dichiarazione di intenti" di cui è causa nonché alla
riconducibilità delle materie in essa trattate alla sfera delle
attribuzioni regionali, resta il fatto che l'atto in questione è
stato sottoscritto dai rappresentanti della Regione Puglia senza
avere acquisito preventivamente l'intesa (o l'assenso) da parte del
Governo: intesa che il Governo ha successivamente negato per
l'assoluta mancanza di elementi informativi in ordine alla natura
della missione e per l'intempestività della richiesta, avanzata
dalla Regione solo alla vigilia della partenza della propria
delegazione.
L'assenza di una tempestiva e completa informazione da parte della
Regione al Governo al fine di ottenerne l'intesa (o l'assenso)
risulta di per sé motivo sufficiente a giustificare - anche alla
luce degli indirizzi ripetutamente espressi in materia da questa
Corte (v. sentt. n. 472 del 1992, n. 739 del 1988, n. 179 del 1987) -
la lesione della sfera di attribuzioni statali e l'accoglimento del
ricorso.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spettava alla Regione Puglia il potere di
stipulare la "Dichiarazione di intenti" sottoscritta a Tirana l'11
luglio 1992 con i Ministri dell'educazione e del lavoro del Governo
albanese e, di conseguenza, annulla l'atto in questione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 29 marzo 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:124 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte