Corte costituzionale

Ordinanza n. 124/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/04/1996 · relatore Cesare Ruperto

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 703 del codice

di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 7 luglio 1995

dal tribunale di Cosenza nel procedimento civile vertente tra Iervasi

Antonio e Cicerale Maria, iscritta al n. 889 del registro ordinanze

1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53,

prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1996 il giudice

relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che il tribunale di Cosenza, con ordinanza emessa il 7

luglio 1995, dubita della legittimità costituzionale - in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - dell'art. 703 del

codice di procedura civile, nella parte in cui esclude

l'applicabilità dell'art. 669-terdecies del medesimo codice ai

procedimenti possessori nella fase sommaria;

che, a parere del rimettente, il richiamo contenuto nel secondo

comma della norma impugnata "Il giudice provvede ai sensi degli artt.

669-bis e seguenti" non consentirebbe di estendere l'istituto della

reclamabilità ai provvedimenti possessori, sia in ragione del dato

testuale, non comprensivo dell'intero procedimento cautelare

uniforme, sia per la natura non cautelare dei provvedimenti in

parola;

che, in conseguenza, sarebbe ravvisabile una disparità di

trattamento rispetto ai provvedimenti emessi nei procedimenti

nunciatori, la reclamabilità dei quali è espressamente prevista,

nonché una limitazione del diritto di difesa;

Considerato che la questione è identica a quella sollevata con

l'ordinanza n. 313 del 1995, emessa dal medesimo tribunale il 1 marzo

1995, decisa da questa Corte con l'ordinanza n. 58 del 1996,

dichiarativa della manifesta infondatezza della questione stessa;

che il giudice a quo non aggiunge argomenti diversi od ulteriori

rispetto a quelli a suo tempo esaminati;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 703 del codice di procedura civile,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal

tribunale di Cosenza con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 aprile 1996.

Il Presidente: Ferri

Il Redattore: Ruperto

Il Cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:124 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte