Corte costituzionale

Ordinanza n. 124/2000

Altra decisione · depositata il 27/04/2000 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 17 e 555,

comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza

emessa il 30 aprile 1999 dal pretore di Verbania nel procedimento

penale a carico di B. S. M., iscritta al n. 501 del registro

ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ordinanza del 30 aprile 1999 il pretore di

Verbania in un giudizio di opposizione a decreto penale di condanna

ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 97 e 112 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 17

del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente al

giudice di sospendere il dibattimento e ordinare al pubblico

ministero di esercitare l'azione penale o di richiedere

l'archiviazione nel procedimento la cui prova influisce sulla prova

del reato da giudicare, e dell'art. 555, comma 2, dello stesso

codice, nella parte in cui non consente al giudice di dichiarare la

nullità del decreto di citazione a giudizio qualora il pubblico

ministero abbia omesso di istruire e prendere le proprie

determinazioni in ordine alla notizia di reato la cui prova influisce

sulla prova del reato per cui è stata esercitata l'azione penale;

che il rimettente premette che procede per il reato di

oltraggio a carico di un imputato il quale, a sua volta, aveva

proposto querela per il reato di minaccia aggravata nei confronti del

soggetto oltraggiato;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente

inammissibile o, in subordine, manifestamente infondata.

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione,

l'art. 341 del codice penale che prevede il reato di oltraggio a un

pubblico ufficiale, oggetto del giudizio a quo è stato abrogato

dall'art. 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo

per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema

penale tributario);

che pertanto occorre restituire gli atti al giudice

rimettente affinché verifichi se la questione di costituzionalità

sia tuttora rilevante.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al pretore di Verbania.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 27 aprile 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:124 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte