Sentenza n. 125/1962
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/12/1962 · relatore Antonio Manca
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 4legge 841/1950
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 18 dicembre
1951, n. 1644, promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1961 dal
Tribunale di Bari nel procedimento civile vertente tra D'Ecclesiis
Emanuele e Raffaele e l'Ente per la riforma fondiaria in Puglia,
Lucania e Molise, iscritta al n. 97 del Registro ordinanze 1962 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 del 23
giugno 1962.
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Emanuele e Raffaele
D'Ecclesiis e dell'Ente di riforma;
udita nell'udienza pubblica del 31 ottobre 1962 la relazione del
Giudice Antonio Manca;
uditi l'avvocato Saverio De Bellis, per i D'Ecclesiis, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per l'Ente di
riforma.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza del 7 dicembre 1961, emessa dal Tribunale di Bari,
nel procedimento civile vertente fra i signori Emanuele e Michele
D'Ecclesiis (a quest'ultimo succeduto, nelle more del giudizio, il
figlio minore Raffaele) e l'Ente per la riforma fondiaria in Puglia,
Lucania e Molise, è stata sollevata questione di legittimità
costituzionale del D.P.R. 18 dicembre 1951, n. 1644, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 1952.
Con questo decreto, nei confronti dei predetti proprietari, sono
stati espropriati ha. 11,48,15 di terreno nel territorio del Comune di
Gravina per un reddito dominicale complessivo di lire 33.871,95.
Dall'ordinanza si rileva che la illegittimità del provvedimento
deriverebbe dal fatto che, nella compilazione del piano
particolareggiato, per quanto attiene alla partita n. 5911 (concernente
beni in comunione fra i proprietari) si sarebbe tenuta presente, ai
fini della valutazione complessiva del reddito, la consistenza
patrimoniale che comprendeva variazioni ad alcune particelle catastali
apportate in base alla verifica quinquennale effettuata nel 1947 e
inscritte nella nota di variazione n. 1356 del 20 ottobre 1949,
notificata il 26 febbraio 1951. Variazioni, peraltro, ritenute
inefficaci dalla Commissione censuaria comunale, con decisione del 13
marzo 1952, in seguito al reclamo proposto dagli interessati.
L'Ente di riforma, pertanto, per quanto attiene alla valutazione
del reddito, in relazione alla consistenza patrimoniale di ha.
252,75,25, della quale era titolare Emanuele D'Ecclesiis, ed alla
consistenza patrimoniale di ha. 226,95,50, della quale era titolare
Michele D'Ecclesils, avrebbe tenuto conto non già del reddito
dominicale complessivo di lire 72.819,62, per il primo, e di un reddito
complessivo di lire 64.444,61, per il secondo, bensì rispettivamente
del reddito di lire 77.857,49 e del reddito di lire 72.746,81.
Il Tribunale ha osservato che ciò risulta dai documenti esibiti ed
in particolare dal piano particolareggiato di esproprio, dai
certificati catastali rilasciati il 15 maggio 1960, dalla copia del
modulo 11 relativo all'accertamento catastale notificato il 26 febbraio
1951, dalla copia della decisione della Commissione censuaria ed
altresì dalle ammissioni dell'Avvocatura dello Stato nella comparsa
conclusionale del 5 gennaio 1960.
L'ordinanza, dopo le prescritte notificazioni e comunicazioni, è
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 23 giugno 1962.
In questa sede, in rappresentanza dei signori D'Ecclesiis, si sono
costituiti gli avvocati Saverio De Bellis e Carlo Russo-Frattasi, e,
per l'Ente di riforma, l'Avvocatura generale dello Stato.
Nelle deduzioni, depositate l'11 aprile 1962, la difesa degli
espropriati, nel confermare gli elementi dei quali è cenno nella
ordinanza, precisa che, dato il reddito imponibile tenuto presente
nella formazione del piano di esproprio, in base alle variazioni prese
in considerazione, nei riguardi di Emanuele D'Ecclesiis,
l'espropriazione sarebbe stata maggiorata per un reddito di lire
5.030,95 e nei riguardi dell'erede di Michele D'Ecclesiis, per un
reddito di lire 8.302,24.
Riferendosi, quindi, alla giurisprudenza di questa Corte conclude
perché si dichiari la illegittimità costituzionale del decreto di
espropriazione.
L'Avvocatura dello Stato, con le deduzioni depositate il 7 maggio
1962, chiede che la Corte decida secondo giustizia. Considerato in diritto :
Dall'ordinanza di rinvio risulta che l'Ente espropriante, per la
valutazione del reddito dominicale della proprietà terriera, di cui
erano titolari i signori D'Ecclesiis, per quanto attiene alla partita
catastale n. 5911, ha tenuto conto delle verificazioni catastali
compiute d'ufficio in data anteriore al 15 novembre 1949, ma
notificate, agli effetti dell'art. 125 del regolamento 8 febbraio 1938,
n. 2153, il 26 febbraio 1951. Né al riguardo vi è contestazione.
Risulta altresì che, in base a tali verificazioni, fu apportata una
maggiorazione al reddito dominicale, circa la quale gli interessati
proposero reclamo alla Commissione censuaria comunale; reclamo che è
stato accolto con decisione del 13 marzo 1952.
Fondatamente, quindi, la difesa delle parti private si riferisce
alle precedenti sentenze di questa Corte n. 56 e n. 57 del 1960, nelle
quali, in situazioni analoghe a quella ora prospettata, si è ritenuta
l'illegittimità del decreto di espropriazione.
Anche nel caso allora esaminato, infatti, poiché le variazioni,
effettuate prima del 15 novembre 1949, erano state notificate
successivamente a tale data e gli interessati avevano proposto reclamo,
pure accolto dalle competenti Commissioni, la Corte osservò che i
nuovi accertamenti catastali, non potevano ritenersi operanti ai fini
dell'esproprio, in quanto, alla data anzidetta, non erano da
considerare definitivamente acquisiti ai registri del catasto, secondo
il sistema delle leggi che regolano la materia "T.U. 8 ottobre 1931, n.
1572; D.L. 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno
1939, n. 976, e regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153). Al quale
sistema, come si è altresì rilevato nelle ricordate sentenze, si
ricollega quello della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (così detta legge
stralcio), sia per quanto riguarda l'estensione e il classamento dei
terreni soggetti a scorporo, sia per ciò che attiene alle garanzie
stabilite a tutela dei diritti degli interessati.
Ora nella specie, secondo l'ordinanza di rinvio, con le variazioni
catastali delle quali fa menzione, è stato accertato, come si è
accennato, un reddito imponibile superiore a quello risultante alla
data del 15 novembre 1949, al quale avrebbe dovuto riferirsi il piano
di espropriazione.
Da ciò deriva che il decreto di scorporo non può ritenersi
legittimo, in quanto l'aver compreso nel computo le variazioni
anzidette, si riflette in concreto, come si assume, in un aumento non
dovuto della percentuale di scorporo, in base alla tabella annessa alla
legge n. 841 del 1950.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale del D.P.R. 18 dicembre
1951, n. 1644, in quanto, nella espropriazione nei confronti dei
signori Emanuele e Michele D'Ecclesiis, ha tenuto conto delle
variazioni dei dati catastali apportate d'ufficio nel 1947, ma
notificate agli espropriati il 26 febbraio 1951, in relazione all'art.
4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento all'art. 76
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1962.
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1962:125 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte