Corte costituzionale

Sentenza n. 125/1962

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/12/1962 · relatore Antonio Manca

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 18 dicembre

1951, n. 1644, promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1961 dal

Tribunale di Bari nel procedimento civile vertente tra D'Ecclesiis

Emanuele e Raffaele e l'Ente per la riforma fondiaria in Puglia,

Lucania e Molise, iscritta al n. 97 del Registro ordinanze 1962 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 del 23

giugno 1962.

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Emanuele e Raffaele

D'Ecclesiis e dell'Ente di riforma;

udita nell'udienza pubblica del 31 ottobre 1962 la relazione del

Giudice Antonio Manca;

uditi l'avvocato Saverio De Bellis, per i D'Ecclesiis, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per l'Ente di

riforma.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza del 7 dicembre 1961, emessa dal Tribunale di Bari,

nel procedimento civile vertente fra i signori Emanuele e Michele

D'Ecclesiis (a quest'ultimo succeduto, nelle more del giudizio, il

figlio minore Raffaele) e l'Ente per la riforma fondiaria in Puglia,

Lucania e Molise, è stata sollevata questione di legittimità

costituzionale del D.P.R. 18 dicembre 1951, n. 1644, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 1952.

Con questo decreto, nei confronti dei predetti proprietari, sono

stati espropriati ha. 11,48,15 di terreno nel territorio del Comune di

Gravina per un reddito dominicale complessivo di lire 33.871,95.

Dall'ordinanza si rileva che la illegittimità del provvedimento

deriverebbe dal fatto che, nella compilazione del piano

particolareggiato, per quanto attiene alla partita n. 5911 (concernente

beni in comunione fra i proprietari) si sarebbe tenuta presente, ai

fini della valutazione complessiva del reddito, la consistenza

patrimoniale che comprendeva variazioni ad alcune particelle catastali

apportate in base alla verifica quinquennale effettuata nel 1947 e

inscritte nella nota di variazione n. 1356 del 20 ottobre 1949,

notificata il 26 febbraio 1951. Variazioni, peraltro, ritenute

inefficaci dalla Commissione censuaria comunale, con decisione del 13

marzo 1952, in seguito al reclamo proposto dagli interessati.

L'Ente di riforma, pertanto, per quanto attiene alla valutazione

del reddito, in relazione alla consistenza patrimoniale di ha.

252,75,25, della quale era titolare Emanuele D'Ecclesiis, ed alla

consistenza patrimoniale di ha. 226,95,50, della quale era titolare

Michele D'Ecclesils, avrebbe tenuto conto non già del reddito

dominicale complessivo di lire 72.819,62, per il primo, e di un reddito

complessivo di lire 64.444,61, per il secondo, bensì rispettivamente

del reddito di lire 77.857,49 e del reddito di lire 72.746,81.

Il Tribunale ha osservato che ciò risulta dai documenti esibiti ed

in particolare dal piano particolareggiato di esproprio, dai

certificati catastali rilasciati il 15 maggio 1960, dalla copia del

modulo 11 relativo all'accertamento catastale notificato il 26 febbraio

1951, dalla copia della decisione della Commissione censuaria ed

altresì dalle ammissioni dell'Avvocatura dello Stato nella comparsa

conclusionale del 5 gennaio 1960.

L'ordinanza, dopo le prescritte notificazioni e comunicazioni, è

stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 23 giugno 1962.

In questa sede, in rappresentanza dei signori D'Ecclesiis, si sono

costituiti gli avvocati Saverio De Bellis e Carlo Russo-Frattasi, e,

per l'Ente di riforma, l'Avvocatura generale dello Stato.

Nelle deduzioni, depositate l'11 aprile 1962, la difesa degli

espropriati, nel confermare gli elementi dei quali è cenno nella

ordinanza, precisa che, dato il reddito imponibile tenuto presente

nella formazione del piano di esproprio, in base alle variazioni prese

in considerazione, nei riguardi di Emanuele D'Ecclesiis,

l'espropriazione sarebbe stata maggiorata per un reddito di lire

5.030,95 e nei riguardi dell'erede di Michele D'Ecclesiis, per un

reddito di lire 8.302,24.

Riferendosi, quindi, alla giurisprudenza di questa Corte conclude

perché si dichiari la illegittimità costituzionale del decreto di

espropriazione.

L'Avvocatura dello Stato, con le deduzioni depositate il 7 maggio

1962, chiede che la Corte decida secondo giustizia. Considerato in diritto :

Dall'ordinanza di rinvio risulta che l'Ente espropriante, per la

valutazione del reddito dominicale della proprietà terriera, di cui

erano titolari i signori D'Ecclesiis, per quanto attiene alla partita

catastale n. 5911, ha tenuto conto delle verificazioni catastali

compiute d'ufficio in data anteriore al 15 novembre 1949, ma

notificate, agli effetti dell'art. 125 del regolamento 8 febbraio 1938,

n. 2153, il 26 febbraio 1951. Né al riguardo vi è contestazione.

Risulta altresì che, in base a tali verificazioni, fu apportata una

maggiorazione al reddito dominicale, circa la quale gli interessati

proposero reclamo alla Commissione censuaria comunale; reclamo che è

stato accolto con decisione del 13 marzo 1952.

Fondatamente, quindi, la difesa delle parti private si riferisce

alle precedenti sentenze di questa Corte n. 56 e n. 57 del 1960, nelle

quali, in situazioni analoghe a quella ora prospettata, si è ritenuta

l'illegittimità del decreto di espropriazione.

Anche nel caso allora esaminato, infatti, poiché le variazioni,

effettuate prima del 15 novembre 1949, erano state notificate

successivamente a tale data e gli interessati avevano proposto reclamo,

pure accolto dalle competenti Commissioni, la Corte osservò che i

nuovi accertamenti catastali, non potevano ritenersi operanti ai fini

dell'esproprio, in quanto, alla data anzidetta, non erano da

considerare definitivamente acquisiti ai registri del catasto, secondo

il sistema delle leggi che regolano la materia "T.U. 8 ottobre 1931, n.

1572; D.L. 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno

1939, n. 976, e regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153). Al quale

sistema, come si è altresì rilevato nelle ricordate sentenze, si

ricollega quello della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (così detta legge

stralcio), sia per quanto riguarda l'estensione e il classamento dei

terreni soggetti a scorporo, sia per ciò che attiene alle garanzie

stabilite a tutela dei diritti degli interessati.

Ora nella specie, secondo l'ordinanza di rinvio, con le variazioni

catastali delle quali fa menzione, è stato accertato, come si è

accennato, un reddito imponibile superiore a quello risultante alla

data del 15 novembre 1949, al quale avrebbe dovuto riferirsi il piano

di espropriazione.

Da ciò deriva che il decreto di scorporo non può ritenersi

legittimo, in quanto l'aver compreso nel computo le variazioni

anzidette, si riflette in concreto, come si assume, in un aumento non

dovuto della percentuale di scorporo, in base alla tabella annessa alla

legge n. 841 del 1950.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale del D.P.R. 18 dicembre

1951, n. 1644, in quanto, nella espropriazione nei confronti dei

signori Emanuele e Michele D'Ecclesiis, ha tenuto conto delle

variazioni dei dati catastali apportate d'ufficio nel 1947, ma

notificate agli espropriati il 26 febbraio 1951, in relazione all'art.

4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento all'art. 76

della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1962.

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1962:125 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte