Sentenza n. 125/1970
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/07/1970 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 10d.P.R. 818/1957
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, ultimo
comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (norme sul riordinamento
delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti), promosso con ordinanza emessa il 21
novembre 1968 dal tribunale dell'Aquila nel procedimento civile
vertente tra Del Cimmuto Angelo e l'INPS, iscritta al n. 283 del
registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 52 del 26 febbraio 1969.
Visto l'atto di costituzione dell'INPS;
udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1970 il Giudice relatore
Giovanni Battista Benedetti;
udito l'avv. Giorgio Cannella, per l'INPS.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
In data 27 dicembre 1957 Del Cimmuto Angelo, pensionato della
cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali per il servizio
prestato presso il comune di Pescocostanzo, inoltrava domanda
all'Istituto nazionale della previdenza sociale per ottenere la
pensione di vecchiaia previo riconoscimento dei periodi di servizio
militare da lui effettuato dal 1915 al 1920. L'Istituto però
respingeva la domanda comunicando che ai sensi dell'art. 10, ultimo
comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, i periodi di servizio
militare non possono essere riconosciuti se sono computabili in altre
forme di previdenza. Questa decisione veniva successivamente
confermata dal Comitato esecutivo dell'INPS nonostante l'interessato
avesse fatto presente che egli non aveva mai ottenuto dalla propria
cassa di previdenza la valutazione ai fini pensionistici del servizio
militare prestato, né poteva richiederla essendo decorso il termine
per la domanda.
Il Del Cimmuto citava allora in giudizio l'INPS dinanzi al
tribunale dell'Aquila ed in questa sede la difesa dell'attore
sollevava eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 10 del
D.P.R., n. 818 del 1957, in riferimento all'art. 76 della
Costituzione, sostenendo che la norma aveva ecceduto dai limiti della
delega contenuta nell'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218.
L'eccezione veniva accolta dal tribunale che con ordinanza 13
novembre 1962 rimetteva gli atti a questa Corte rilevando che la
disposizione impugnata, modificando le precedenti in materia (art. 136
del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 e art. 22 della legge 4 aprile
1952, n. 218), aveva introdotto una nuova limitazione all'esercizio di
un diritto e non poteva pertanto ritenersi norma di attuazione o di
coordinamento ai sensi dell'art. 37 della legge delegante n. 218 del
1952.
Con ordinanza n. 17 del 14 marzo 1964 questa Corte, dopo aver
rilevato che il tribunale dell'Aquila aveva omesso di esaminare se la
controversia potesse essere decisa in base alla disposizione contenuta
nell'art. 10, ultimo comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 55, che
si assumeva essere identica a quella impugnata, ordinava che gli atti
venissero restituiti al giudice a quo per un nuovo esame della
rilevanza della questione.
Il tribunale ha compiuto tale esame ed ha ora restituito gli atti
a questa Corte insistendo nella questione di legittimità
costituzionale originariamente proposta. Nella nuova ordinanza del 21
novembre 1968 il giudice osserva che, pur dovendosi considerare
abrogato l'art. 10, ultimo comma, del D.P.R. delegato n. 818 del 1957
ad opera dell'art. 10, ultimo comma, della successiva legge n. 55 del
1958 che ne riproduce esattamente il contenuto, non può a questa
legge attribuirsi efficacia retroattiva ed applicarla al rapporto
controverso.
L'assicurato Del Cimmuto ebbe infatti a produrre domanda di
pensione all'INPS il 27 dicembre 1957, in epoca cioè anteriore
all'emanazione della legge 1958 (26 febbraio 1958); ed è appunto alla
data della domanda che il diritto all'accreditamento dei contributi
figurativi in questione deve farsi risalire e considerarsi
perfezionato sicché al riconoscimento della pretesa dell'assicurato
permane solo l'ostacolo dell'impugnata disposizione del D.P.R. n. 818
del 1957.
Nel presente giudizio si è costituito soltanto l'INPS,
rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Cannella e Pierino
Pierini, mediante deposito di deduzioni in cancelleria in data 10
gennaio 1969.
Osserva la difesa dell'Istituto che fin dall'origine il
riconoscimento del servizio di guerra 1915-1918 fu subordinato alla
condizione che non si cumulasse con analoghi vantaggi derivanti da
altre forme previdenziali. Ciò si desume sia dall'art. 38 del D.Lg.
21 aprile 1919, n. 603, sia dall'art. 136 R.D.L. 4 ottobre 1935, n.
1827, che concordemente dispongono il computo utile del servizio
militare in questione agli effetti delle prestazioni per l'invalidità
e vecchiaia, sancendo però l'esclusione dal computo per quei "periodi
di tempo nei quali l'assicurato, durante il servizio militare, sia
stato comandato o messo a disposizione presso stabilimenti ausiliari".
La ragione di tale esclusione va ricercata nel fatto che per quei
periodi e per quella attività era stata istituita una particolare
assicurazione obbligatoria nel 1917. Non sembra quindi fondata la
censura che il legislatore delegato del 1957 abbia ecceduto dai limiti
del potere conferitogli allorché si è dato carico di dettare una
norma di attuazione che mancava per completare - coordinando -
quell'ordinamento previdenziale nel quale si era inserita la legge
delegante.
A sostegno dell'infondatezza della questione proposta rileva
infine la difesa dell'INPS che se l'art. 10 della legge sopravvenuta
ha, formalmente, abrogato la norma delegata lo ha fatto non perché
con essa in contrasto, ma perché ha inteso ridisciplinare l'intera
materia. Dal valore sostanzialmente interpretativo dell'art. 10 della
legge n. 55 del 1958 deve quindi trarsi la conferma del buon uso del
potere legislativo delegato.
Queste considerazioni la difesa dell'INPS ha ulteriormente svolte e
sviluppate in una memoria depositata il 21 maggio 1970 nella quale
ribadisce che il legislatore delegato del 1957 - colmando un vuoto
normativo lasciato aperto dal precetto dell'art. 136 del R.D.L. n.
1827 del 1935, che demandava ad un regolamento la determinazione delle
modalità di concessione del beneficio - non ha aggiunto un nuovo
divieto all'esercizio di un diritto, ma ha solo affermato un principio
implicito nella concessione dello stesso: quello appunto che la
valutazione del servizio militare per la guerra 1915-18 fosse soggetto
alla regola del "ne bis in idem". E ciò al fine di impedire che dello
stesso si possa pretendere di godere più volte in diverse forme di
previdenza.
Affermare che in simile fattispecie il legislatore delegato abbia
ecceduto dai limiti del suo potere significa ridurre la sua funzione
al grado di una mera interpretazione delle leggi ordinarie e
considerare nulla la sua funzione di coordinamento e di attuazione la
quale invece consente di adattare i precetti a situazioni concrete che
il legislatore delegante non aveva voluto disciplinare direttamente.
Conclude pertanto la difesa chiedendo che la Corte voglia
dichiarare non fondata la proposta questione di legittimità
costituzionale. Considerato in diritto :
1. - La questione di legittimità costituzionale proposta con
l'ordinanza in epigrafe investe l'ultimo comma dell'art. 10 del D.P.R.
26 aprile 1957, n. 818 contenente norme di attuazione e di
coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218 sul riordinamento
delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia e i superstiti.
Il vizio denunciato è quello dell'eccesso di delega. Si assume
infatti dal giudice a quo che la disposizione impugnata - in base
alla quale il periodo di servizio militare di cui all'art. 136 del
R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 non è riconosciuto utile
nell'assicurazione generale obbligatoria quando sia computabile in
altri trattamenti pensionistici - non può essere considerata norma di
attuazione o di coordinamento ai sensi dell'art. 37 della citata
legge di delega essendosi con essa introdotto un limite nuovo
all'esercizio di un diritto prima non presente nella disciplina
normativa della materia. Da ciò la denuncia d 'incostituzionalità in
riferimento all'art. 76 della Costituzione.
Afferma per contro la difesa dell'INPS che il legislatore delegato
non ha disposto alcuna innovazione, ma ha solo ritenuto di poter
esprimere in apposita norma un principio implicito nella preesistente
legislazione, il principio cioè che il riconoscimento del periodo di
servizio militare di cui trattasi dovesse essere soggetto alla regola
del "ne bis in idem" onde evitare l'ingiusta duplicazione, in diversi
trattamenti pensionistici, d'un beneficio scaturente da un'unica
causa.
L'eccezione di incostituzionalità, nei limiti che in seguito
saranno precisati, appare fondata.
2. - Il riconoscimento del periodo di servizio militare prestato
nelle forze armate italiane a decorrere dal 25 maggio 1915 al 1 luglio
1920 come periodo utile agli effetti delle prestazioni per
l'invalidità e la vecchiaia venne sancito dall'art. 136 del R.D.L.
n. 1827 del 1935. Tale disposizione tuttavia, nel rimettere ad un
successivo regolamento, in effetti poi mai emanato, la determinazione
delle modalità di concessione del beneficio in questione, aggiunge
che sono da escludersi dal computo i periodi di tempo nei quali
l'assicurato, durante il servizio militare, sia stato comandato o
messo a disposizione presso stabilimenti ausiliari.
Ora è vero che sulla base di questo precetto può sostenersi,
come ha fatto la difesa dell'INPS, che presupposto sottinteso della
concessione del beneficio sia la condizione che il richiedente non ne
abbia già ottenuto il riconoscimento in altre forme assicurative. E
ben poteva conseguentemente il legislatore delegato del 1957,
nell'esercizio dei poteri accordatigli, enunciare positivamente tale
inespressa ma giusta e naturale condizione.
Non è men vero però che l'espressione usata nell'ultimo comma
dell'art. 10 della legge delegata travalica la finalità anzidetta e
pone in essere una ulteriore limitazione non certo riconducibile al
principio del divieto del doppio riconoscimento del medesimo
beneficio. L'aver infatti disposto di non riconoscere il servizio
militare nel caso in cui sia semplicemente computabile per le pensioni
a carico di altre forme di previdenza è cosa innegabilmente diversa
dal non riconoscimento del beneficio quando questo sia stato già
computato in tali pensioni.
Dalla norma così come è stata formulata deriva che il
riconoscimento del servizio militare ai fini della pensione a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria può essere richiesto solo se
tale servizio non possa essere riconosciuto ai fini di altri
trattamenti pensionistici sostitutivi o esclusivi di quella. Che
questo sia il significato della norma si desume dal caso di specie -
in ordine al quale non v'è contestazione tra le parti - in cui ci si
trova di fronte ad un assicurato, pensionato della Cassa di previdenza
per i dipendenti degli enti locali, al quale è stato rifiutato
dall'INPS il riconoscimento del servizio militare perché valutabile
dalla sua Cassa di previdenza sebbene egli non abbia mai chiesto tale
valutazione e non possa ormai più richiederla per decorso del termine
di presentazione della domanda (art. 27 della legge 24 maggio 1952, n.
610).
Deriva quindi da quel che precede che la norma delegata non può
essere intesa come norma di coordinamento o di attuazione, ai sensi
dell'art. 37 della legge di delega, limitatamente alla parte in cui
dispone che non è riconosciuto il servizio militare
nell'assicurazione generale obbligatoria se sia computabile - e non
già se sia stato effettivamente computato - per le pensioni a carico
di altre forme di previdenza. Ed in tali termini va dichiarata la sua
illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 76 della
Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, ultimo
comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, contenente norme di
attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul
riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nella parte in cui esclude
il riconoscimento del periodo di servizio militare prestato dal 25
maggio 1915 al 1 luglio 1920 quando sia computabile per le pensioni a
carico di altre forme di previdenza, anziché escluderlo solo quando
per tali pensioni sia stato effettivamente computato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI.
ECLI:IT:COST:1970:125 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte