Sentenza n. 125/1971
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/06/1971 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 28legge 977/1967
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28 della
legge 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e
degli adolescenti, promosso con ordinanza emessa il 17 giugno 1969 dal
pretore di Nicosia nel procedimento penale a carico di Testa Filippa,
iscritta al n. 407 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 del 26 novembre 1969.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1971 il Giudice relatore
Enzo Capalozza;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento penale a carico di Filippa Testa,
imputata, fra l'altro, della contravvenzione di cui agli artt. 5, lett.
a, e 26, primo comma, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, per aver
adibito un adolescente di anni sedici a lavori pericolosi (trasporto di
gas in bombole a spalla) il pretore di Nicosia, con ordinanza del 17
giugno 1969, riteneva rilevante e non manifestamente infondato il
dubbio di legittimità costituzionale di parte dell'art. 28 della
citata legge, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della
Costituzione.
Premesso che, secondo la disposizione denunziata, "fino
all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto
dall'art. 6, mentre per le attività industriali restano ferme le
tabelle allegate al regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720, per le altre
attività la valutazione della pericolosità, faticosità e gravosità
dei lavori è rimessa temporaneamente all'Ispettorato provinciale del
lavoro", il pretore, dopo aver motivato sulla rilevanza, afferma che
tale valutazione discrezionale, non potendo non essere differente per i
diversi Ispettorati provinciali, determinerebbe una ingiustificata
disparità di trattamento tra i datori di lavoro delle varie provincie.
Vi sarebbe, altresì, violazione dell'altro precetto
costituzionale, in quanto l'imputato dovrebbe rispondere di un reato,
il cui elemento costitutivo fondamentale non è stabilito con legge
entrata in vigore prima del fatto commesso, in palese contrasto con il
principio nullum crimen sine lege.
Nel giudizio innanzi a questa Corte la parte privata non si è
costituita.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto con atto
depositato l'11 settembre 1969, chiedendo che la questione sia
dichiarata non fondata.
Deduce l'Avvocatura che la norma denunziata, la quale è a
carattere del tutto temporaneo ed è diretta a colmare una lacuna della
legge, obbedisce a criteri di ragionevolezza o forse, meglio, di
necessità, poiché mira ad impedire una disapplicazione sostanziale
della disciplina legislativa. Inoltre, il potere vicario attribuito
agli Ispettori del lavoro, mentre, da un lato, non può estendersi
oltre i limiti posti dalla legge al previsto decreto presidenziale, che
dovrà tener conto degli sviluppi tecnologici, è, dall'altro, oggetto
di direttive uniformemente impartite dal Ministero competente per la
valutazione delle condizioni di lavoro dei minorenni. Agli Ispettori
provinciali può, del resto, riconoscersi una certa autonoma
valutazione relativamente alla "salubrità del lavoro", che è spesso
condizionata al luogo dove il lavoro viene svolto: ché, anzi, è
proprio questo il mezzo più idoneo a garantire l'osservanza della
legge.
D'altronde, con sentenza n. 105 del 1967 della Corte
costituzionale, si è ritenuta non contraria al principio di
eguaglianza l'analoga facoltà conferita agli Ispettorati del lavoro
dall'art. 9 del d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520.
Per quanto, infine, concerne l'assunta violazione della riserva di
legge di cui all'art. 25, secondo comma, della Costituzione,
l'Avvocatura ritiene che essa non vada intesa in senso assoluto, di tal
che sarebbe costituzionalmente legittima una legge che, nel comminare
una sanzione penale, si rimetta, per la specificazione del contenuto
dei singoli elementi della fattispecie, ad atti non dotati di valore di
legge (sent. n. 26 del 1966 e sent. n. 36 del 1964).
Nella questione in esame, il precetto penalmente sanzionato avrebbe
la sua delineazione nell'art. 5 della legge n. 977 del 1967: alla parte
extralegislativa sarebbe demandata soltanto l'indicazione delle
categorie di lavori pericolosi, faticosi ed insalubri: indicazione che,
per un verso, non esaurisce tutta la casistica e, per altro verso, non
si sottrae al controllo dell'autorità giudiziaria. Sicché
l'intervento dell'autorità amministrativa nell'integrazione della
previsione del reato, contenuta nella norma legislativa, non può
essere considerato un modo di eludere il principio della riserva di
legge, bensì integrazione di carattere tecnico di un dato non
definibile a priori dalla legge.
Con memoria depositata il 22 aprile scorso, l'Avvocatura dello
Stato fa presente, ai fini della rilevanza della questione, che con
d.P.R. 4 gennaio 1971, n. 36 (Gazz. Uff. n. 66 del 15 marzo 1971) sono
stati determinati i lavori nei quali possono essere occupati i
fanciulli e gli adolescenti, ai sensi dell'art. 6 della legge
denunziata.
Nel merito, l'Avvocatura si richiama alla sentenza n. 45 del 1970,
che, dichiarando non fondata la questione relativa alla pretesa
elevatezza dei minimi edittali della pena per le violazioni della legge
de qua, ha posto in rilievo la funzione di quest'ultima di garantire le
condizioni di sicurezza e salubrità dell'ambiente di lavoro dei
minori, anche in ossequio ad impegni di carattere internazionale. Considerato in diritto :
1. - Questa Corte è chiamata a pronunziarsi sulla legittimità
costituzionale dell'art. 28 della legge 17 ottobre 1967, n. 977
("Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti").
L'ordinanza di rinvio assume che la norma denunziata possa essere
in contrasto con gli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione,
nella parte in cui, sino all'emanazione del decreto del Presidente
della Repubblica previsto dall'art. 6 della citata legge, affida
transitoriamente agli Ispettorati del lavoro la valutazione della
pericolosità (o faticosità o gravosità) delle prestazioni alle quali
i fanciulli e gli adolescenti sono addetti.
2. - La questione non è fondata.
Non può dirsi violato l'art. 3, perché le eventuali diverse
valutazioni degli Ispettorati del lavoro provinciali hanno la loro
obiettiva giustificazione nella varietà delle particolari situazioni
locali e d'ambiente, in cui gli Ispettorati stessi esercitano le loro
funzioni.
Né può, d'altronde, parlarsi di disparità di trattamento
normativo, bensì, tutt'al più, di diversità di comportamento degli
organi amministrativi preposti alla vigilanza del lavoro e alla tutela
dei lavoratori: eventualità, questa, che non è evitabile e che, anzi,
si riscontra, ovviamente, in qualsiasi operazione di polizia
giudiziaria diretta alla investigazione dei fatti di reato.
3. - Non va taciuto, del resto - e lo ha sottolineato l'Avvocatura
dello Stato - che la norma denunziata, come quella che mira ad impedire
una (parziale) non operatività della legge sino alla data dell'entrata
in vigore del decreto presidenziale (che, nel frattempo, è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 1971 e che, all'art.
2, n. 2, vieta mansioni di carico e scarico e di trasporto), obbedisce
a criteri di necessità e di ragionevolezza. Non operatività - è
d'uopo aggiungere - che sarebbe in ispregio anche agli articoli 31,
ultimo comma, 32, primo comma, e 37, secondo e terzo comma, della
Costituzione.
Quel che è certo si è che, pur se la disposizione denunziata non
fosse stata contenuta nella legge, sarebbe pur sempre rimasta affidata
agli Ispettorati la competenza a vagliare la pericolosità (o
gravosità o faticosità) del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
4. - Quanto all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, è
sufficiente osservare che, come già questa Corte ha affermato, sia
pure per altra specie di reati, con la sentenza n. 191 del 1970, il
principio di legalità viene rispettato dal legislatore non solo con la
tassativa descrizione dei fatti di reato, ma, altresì, con il ricorso
a "nozioni proprie dell'intelligenza comune, che consentono di
individuare con certezza il precetto e di giudicare se una condotta lo
abbia o meno violato". A questo principio non contraddice, dunque, la
norma denunziata, perché - anche qui - la tipizzazione dell'illecito
si richiama ad un dato che è di ordinaria esperienza, prima ancora che
di esperienza tecnica.
D'altro canto, l'attività dell'Ispettorato del lavoro, organo
tecnico qualificato e preposto alla vigilanza nel campo funzionalmente
affidatogli, si sostanzia nella denunzia all'autorità giudiziaria, la
quale ben può acquisire altri elementi di prova ed è libera nel suo
convincimento, in ordine alle complesse questioni che, in tema di
protezione sociale del lavoro, vengono, di volta in volta, sottoposte
al suo esame.
La norma incriminatrice è perfetta col solo divieto di adibire i
fanciulli e gli adolescenti a prestazioni d'opera pericolose (o
faticose o gravose): e, a guardar bene, il conferimento (transitorio)
di più delicate attribuzioni agli Ispettorati è predisposto a fini
processuali, attenendo all'accertamento e alla prova dei reati, mentre,
in diritto sostanziale, elemento normativo della fattispecie è la
pericolosità (o faticosità o gravosità) del lavoro.
Ed è significativo che, proprio per adeguare i poteri degli organi
ispettivi alle situazioni concrete, l'art. 9 del d.P.R. 19 marzo 1955,
n. 520 ("Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale") - di cui questa Corte, con sentenza
n. 105 del 1967, ha escluso la incostituzionalità - abbia riconosciuto
legittimo il potere attribuito agli Ispettorati di diffidare il datore
di lavoro, con apposite prescrizioni, anziché inoltrare senz'altro il
rapporto all'autorità giudiziaria.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 28 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 ("Tutela del lavoro
dei fanciulli e degli adolescenti"), nella parte in cui affida
temporaneamente agli Ispettorati del lavoro la valutazione della
pericolosità (o faticosità o gravosità) del lavoro, questione
sollevata, con l'ordinanza richiamata in epigrafe, in riferimento agli
artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1971:125 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte