Sentenza n. 125/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/1972 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, primo
comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
(approvato col r.d. 18 dicembre 1941, n. 1368), promosso con ordinanza
emessa il 2 maggio 1970 dal pretore di Orvieto nel procedimento civile
vertente tra Torrini Ruggero e Del Sole Alvaro, iscritta al n. 217 del
registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 235 del 16 settembre 1970.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 maggio 1972 il Giudice relatore
Nicola Reale;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza emessa il 2 maggio 1970 nel corso del giudizio di
opposizione all'esecuzione promosso, ai sensi dell'articolo 615 del
codice di procedura civile, dal debitore esecutato Torrini Ruggero
(erroneamente indicato nell'ordinanza col nome di Alessio) contro Del
Sole Alvaro, il pretore di Orvieto ha sollevato, in riferimento agli
artt. 24, primo e secondo comma, e 111, primo comma, della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24
del r.d. 18 dicembre 1941, n. 1368, recante le disposizioni di
attuazione del codice di procedura civile.
Premesso in fatto che nella causa di divisione ereditaria pendente
davanti al tribunale di Orvieto fra i germani Torrini, con decreto del
giudice istruttore, era stato liquidato al geometra Del Sole il
compenso per una consulenza tecnica di ufficio ed affermato, sotto il
profilo della rilevanza, che l'eventuale declaratoria di illegittimità
della norma predetta "priverebbe di ogni validità l'esecuzione
intrapresa" dal creditore risolvendo "in radice il giudizio di
opposizione", il pretore ha osservato che l'art. 24 delle ricordate
disposizioni di attuazione sembra contrastare in primo luogo con la
garanzia costituzionale della tutela dei diritti e della difesa in
giudizio.
E ciò in quanto, egli assume, questa norma consentirebbe al
giudice di imporre alla parte, neppur preventivamente interpellata, il
pagamento del compenso, con provvedimento munito di efficacia
esecutiva, senza possibilità del contraddittorio e di impugnazione.
In contrasto, poi, con l'art. 111, primo comma, della Costituzione,
la norma impugnata, discostandosi dalla disciplina dettata dall'art.
135 c.p.c., non richiederebbe la motivazione del suddetto decreto, pur
avente indubbio contenuio condennatorio.
L'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza
del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la non
fondatezza delle questioni.
Secondo la costante interpretazione giurisprudenziale ed autorevole
dottrina, ha chiarito l'Avvocatura, il decreto con il quale viene
liquidato il compenso al consulente tecnico, a norma dell'impugnato
art. 24 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura
civile, costituisce, per il suo contenuto, per l'effetto giuridico che
è destinato a produrre e per la individuazione del destinatario
dell'ordine di pagamento, un provvedimento speciale a carattere
monitorio.
Ancorché immediatamente esecutorio, esso è oggetto di opposizione
da parte di chiunque vi abbia interesse. Non escluderebbe, cioè, il
contraddittorio, ma ne rinvierebbe lo svolgimento ad una fase
successiva di contestazione, secondo modalità di difesa riconosciute
conformi all'art. 24 Cost. dalla giurisprudenza di questa Corte.
Erroneamente prospettata sarebbe altresì la questione in
riferimento all'art. 111, primo comma, della Costituzione.
Una corretta esegesi della norma impugnata porta a ritenere, assume
l'Avvocatura, che il decreto di liquidazione del compenso deve essere
motivato, sia pur succintamente, richiedendosi che il giudice determini
l'ammontare di esso in ragione delle difficoltà e della durata delle
indagini, tenuto conto della partecipazione del consulente alle udienze
e della entità della materia controversa. Considerato in diritto :
1. - Nell'art. 24, primo comma, delle disposizioni di attuazione
del codice di procedura civile (approvate col r.d. 18 dicembre 1941, n.
1368) è stabilito che la liquidazione del compenso al consulente
tecnico è fatta con decreto del giudice che lo ha nominato. Il decreto
costituisce titolo esecutivo contro la parte a carico della quale è
posto il pagamento.
Nel secondo comma è previsto che il compenso è commisurato alle
difficoltà e durata delle indagini, tenuto conto della partecipazione
del consulente alle udienze e dell'entità della materia controversa ed
osservate le tariffe esistenti approvate dalla legge.
Dopo aver richiamato l'art. 135, terzo comma, del codice di
procedura civile, nel quale è disposto che il decreto non è motivato
salvo che la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge, il
pretore di Orvieto ha denunziata l'illegittimità della norma di
attuazione sopramenzionata in riferimento agli artt. 24, primo e
secondo comma, e 111, primo comma, della Costituzione: sotto un primo
profilo, in quanto la norma non stabilisce che il decreto di
liquidazione del compenso al consulente tecnico sia pronunziato in
contraddittorio con il soggetto a carico del quale è posto il relativo
obbligo di pagamento, mentre allo stesso non è data potestà di
contestare la pretesa del consulente in successive fasi di procedimento
o in sede di impugnazione; sotto un secondo profilo, inoltre, nella
parte in cui non viene disposto espressamente che il decreto predetto
sia motivato.
Le questioni non sono fondate.
2. - Sono noti i contrasti che la disposizione in esame ha
suscitato fra gli interpreti impegnati nella ricerca volta a delineare,
così sul piano dogmatico come su quello applicativo, la configurazione
giuridica del procedimento di liquidazione del compenso al consulente
tecnico, i requisiti formali del decreto, i rimedi riservati alla parte
condannata alla prestazione.
Ma è noto altresì che, anche sulla base di orientamenti
dottrinali, la ormai consolidata giurisprudenza della Corte di
cassazione, con argomentazioni giuridiche alle quali si ritiene di
aderire, ha ricondotto il decreto in esame fra i provvedimenti speciali
a carattere monitorio, emessi dal giudice in via provvisoria e senza
preventiva contestazione della domanda.
Nell'ambito di questa categoria, ha precisato ancora la Corte di
cassazione, detto decreto deve assimilarsi al decreto ingiuntivo
disciplinato dagli artt. 633 e seguenti del codice di procedura civile
nel titolo concernente i procedimenti sommari.
Ad esso si è ritenuto, in particolare, applicabile, con opporturni
adattamenti procedurali, la normativa concernente l'opposizione degli
interessati, ammettendosi contro il predetto decreto un mezzo di
impugnazione idoneo ad introdurre un giudizio ordinario di cognizione
anche sul merito della domanda creditoria, con l'osservanza della
regola del contraddittorio.
3. - Considerata, quindi, in siffatta più ampia prospettiva
sistematica la disposizione impugnata, deve ammettersi che essa non
preclude il contraddittorio, ma ne differisce l'attuazione alla fase
processuale di opposizione, nella quale appunto può realizzarsi la
piena cognizione del giudice sulle domande e sulle difese delle parti.
In questa fase trova congrua applicazione la garanzia del diritto di
difesa preveduta dall'art. 24, primo e secondo comma, della
Costituzione, la quale, come più volte affermato da questa Corte,
esige che siano assicurati effettivamente lo scopo e la funzione
dialettica del processo, per l'attuazione dell'ordinamento giuridico
secondo il principio di parità delle parti. Ma il diritto di difesa
non resta infirmato dalla legge che ne adegua le modalità di esercizio
alle speciali caratteristiche di struttura dei singoli procedimenti.
4. - Alla stregua dei criteri interpretativi sopra esposti deve
ritenersi priva di fondamento altresì la questione sollevata dal
giudice a quo in riferimento all'art. 111, primo comma, della
Costituzione.
L'obbligo della enunciazione, da parte del giudice, delle
argomentazioni di fatto e di diritto che sorreggono il decreto
medesimo, assoggettato come sopra detto alla disciplina monitoria,
deriva ovviamente dalla natura giurisdizionale e dalle finalità
decisorie di esso nonché dall'esigenza che attraverso la motivazione
possa svolgersi concretamente, in sede di opposizione, il sindacato sul
merito della decisione con speciale riguardo alle circostanze ed agli
elementi di cui il giudice deve tener conto ai fini della
determinazione del compenso.
Ciò toglie congruenza al collegamento che il giudice del merito ha
inteso ravvisare fra la norma impugnata e l'art. 135 del codice di
procedura civile e fa ritenere adeguata la norma stessa al dettato
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate nei sensi di cui in motivazione le questioni
di legittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma, delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, approvate
col r.d. 18 dicembre 1941, n. 1368, sollevate dal pretore di Orvieto,
in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, e 111, primo
comma, della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1972:125 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte