Sentenza n. 125/1976
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/05/1976 · relatore Leonetto Amadei
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.m. 3 marzo 1975
(norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche), promosso con
ordinanza emessa il 21 maggio 1975 dal pretore di Messina nel
procedimento penale a carico di Basile Fabio, iscritta al n. 329 del
registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 242 del 10 settembre 1975.
Udito nella camera di consiglio dell'11 marzo 1976 il Giudice
relatore Leonetto Amadei.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
In data 13 dicembre 1972 l'ufficio del genio civile di Messina
inoltrava al locale pretore un verbale di accertamento di inosservanza,
da parte dell'architetto Fabio Basile, delle norme tecniche per la
costruzione, ricostruzione e riparazione dei fabbricati nelle zone
sismiche, emanate con la legge 25 novembre 1962, n. 1684.
Sulla base del rapporto, il pretore contestava al Basile la
contravvenzione di cui all'art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e
i delitti di cui agli artt. 13, 25 e 26 della legge 25 novembre 1962,
n. 1684, ed emetteva contro di lui, in data 17 settembre 1974, decreto
di citazione a giudizio.
Nel corso del dibattimento il pretore ha sollevato d'ufficio, con
ordinanza del 21 maggio 1975, la questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della
Costituzione, dell'intero D.M. 3 marzo 1975 ed in particolare delle
disposizioni di cui alla lettera C2 e C3 (Approvazione delle norme
tecniche per le costruzioni in zone sismiche) emanato ad integrazione
della legge 2 febbraio 1974, n. 64 -, provvedimenti per la costruzione
con particolari prescrizioni per le zone sismiche -, sostitutiva della
legge 25 novembre 1962, n. 1684.
La questione è stata sollevata avendo la difesa del Basile chiesto
l'applicazione delle nuove disposizioni di legge in quanto più
favorevoli.
2. - Nella motivazione dell'ordinanza di rimessione degli atti alla
Corte costituzionale, il pretore rileva, in via preliminare, che se la
richiesta della difesa del Basile potrebbe creare delle perplessità,
dato il previsto meccanismo di successione tra la legge vecchia e
quella nuova, tuttavia non potrebbe essere scartata a priori. Osserva,
a riguardo, che se è pur vero che la legge n. 64 del 1974 commina con
l'art. 20 sanzioni più miti per chi violi le prescrizioni in essa
legge contenute, tuttavia, con il successivo art. 23, lascerebbe
sopravvivere la precedente legge fino all'entrata in vigore dei decreti
ministeriali (art. 3), aventi lo scopo di predisporre norme tecniche di
applicazione diverse secondo varie zone del territorio nazionale.
Pertanto, solo con l'entrata in vigore del D.M. 3 marzo 1975 sarebbe
concessa una sanatoria per le numerose situazioni irregolari, in tema
di limiti di altezza, accertate prima della entrata in vigore della
legge e, quindi, anche per i fatti di cui al procedimento in corso.
Peraltro, un giudizio sulla influenza e sui tempi di applicazione
della nuova disciplina, per quel che attiene alle inadempienze maturate
sotto l'imperio della vecchia legge e in corso ancora di giudizio, non
sarebbe possibile in quanto il D.M. 3 marzo 1975, entrato in vigore l'8
maggio, stesso anno, presenterebbe, a parere del pretore, aspetti di
incostituzionalità. La legge n. 64 del 1974 infatti, avrebbe,
nell'estendere a tutto il territorio dello Stato i nuovi criteri di
ordine generale in tema di costruzioni sismiche, previsto che le norme
tecniche di applicazione vengano fissate con successivi decreti
ministeriali da emanarsi dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con quello dell'interno e previo ausilio di organi tecnici (Consiglio
superiore dei lavori pubblici, Consiglio nazionale delle ricerche)
entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge. Orbene il D.M. 3
marzo 1975 sarebbe stato emanato fuori termine in quanto la legge, che
ne prevede l'emanazione (n. 64 del 1974), sarebbe entrata in vigore il
5 aprile 1974, essendo stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21
marzo 1974. Inoltre, lo stesso D.M. irromperebbe oltre la delega
poiché non prevederebbe alcuna limitazione di altezza al di fuori di
quella in funzione della larghezza stradale (lett. C2 e C3), mentre la
legge delegante (art. 4) disporrebbe che le norme tecniche contenute
nei decreti dovrebbero riguardare le altezze massime degli edifici sia
in relazione al sistema costruttivo, sia alla larghezza stradale, sia
al grado di sismicità della zona, elementi tutti che dovrebbero
considerarsi, sul piano interpretativo della norma, come concorrenti e
non già alternativi.
Tale aspetto interpretativo della norma porterebbe, a parere del
giudice a quo, a dovere sviluppare nell'altra indagine, che si
profilerebbe come pregiudiziale sulle altre, quella relativa alla
natura dei decreti delegati di cui trattasi, ossia se essi debbano
considerarsi quali regolamenti delegati o come leggi delegate in quanto
solo in questo caso sarebbe stato possibile sollevare la proposta
questione di legittimità costituzionale.
Il proponente riterrebbe, comunque, doversi riguardare ai decreti
previsti dall'art. 3 della legge 1974 come a leggi delegate, sia per i
precedenti legislativi che avrebbero regolato la materia ad essi
relativa, sia per l'insieme della stessa legge delegante, dalla quale
sembrerebbe che il legislatore abbia voluto creare tutti i "presupposti
di una funzione legislativa delegata, quali la limitazione del tempo,
la definizione dell'oggetto, la determinazione di principi e criteri
direttivi".
Non vi è costituzione di parte e non è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - La questione di legittimità costituzionale sulla quale la
Corte è chiamata a decidere riguarda il D.M. 3 marzo 1975 -
Approvazione delle norme tecniche per le costruzioni sismiche-, ed è
stata posta in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.
La questione è inammissibile.
2. - L'art. 1 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 - Provvedimenti
per la costruzione con particolari prescrizioni per le zone sismiche -
nel regolare in modo organico e con disposizioni di carattere generale,
da valere per tutto il territorio nazionale, la disciplina delle
costruzioni sia pubbliche che private, attribuisce al Ministro per i
lavori pubblici e al Ministro degli interni la competenza ad emanare di
concerto norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi
circoscritti alle indicazioni di massima di cui al terzo comma dello
stesso articolo.
Nell'art. 3 della legge vengono disciplinate, pure con indicazione
dei criteri e delle modalità da seguire, tutte le costruzioni la cui
sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da
realizzarsi in zone dichiarate sismiche. Anche in questo caso viene
demandata al Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro
per l'interno, la emanazione di norme tecniche a carattere specifico,
suscettibili, in prosieguo, di modifiche e di aggiornamento con la
medesima procedura ogni qual volta occorra in relazione al progredire
delle conoscenze dei fenomeni sismici.
Nella complessità e ampiezza della competenza attribuita al
Ministro dei lavori pubblici il pretore ha ritenuto di dover
intravedere una vera e propria delega legislativa con le conseguenze
giuridiche e costituzionali proprie delle leggi delegate.
3. - La Corte ritiene che i decreti ministeriali di cui trattasi
non hanno valore di legge ordinaria per cui le disposizioni in essi
contenute non ricadono sotto gli artt. 76 e 77 della Costituzione e
pertanto rimangono soggette solo al regime degli atti amministrativi.
Infatti, la legge n. 64 del 1974 non accenna né induce a ritenere
che il legislatore abbia voluto operare una delega dell'esercizio di
quella potestà legislativa che costituzionalmente spetta solo alle
Camere. Il legislatore ha inteso solo, nella legge, rimettere al potere
del Ministro, organo amministrativo, la specificazione dei criteri
tecnici da seguire per le costruzioni nelle zone sismiche sulla base
delle indicazioni di massima a carattere generale contenute nella legge
stessa.
A parte l'inammissibilità di una delega legislativa ad un
Ministro, vale rilevare che dal contesto stesso della legge e della
precisazione degli elementi sui quali il Ministro può intervenire,
emerge con chiarezza che, nel caso, vi è stato solo il riconoscimento
di una potestà regolamentare di natura del tutto particolare,
correlativa ad esigenze pratiche di esecuzione e di sviluppo delle
costruzioni e alle necessità di adeguare e armonizzare i criteri
generali a diverse e mutevoli situazioni ambientali da individuarsi,
caso per caso, secondo concrete esigenze tecniche che solo organi
amministrativi qualificati sono in grado di poter fissare e precisare
nel tempo e nello spazio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
del D.M. 3 marzo 1975 (Norme tecniche per le costruzioni sismiche ad
integrazione della legge 2 febbraio 1974, n. 64), sollevata, in
riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:125 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte