Corte costituzionale

Ordinanza n. 125/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/04/1987 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 del regio

decreto 16 luglio 1905, n. 646 (Testo unico delle leggi sul credito

fondiario), promosso con ordinanza emessa il 3 febbraio 1984 dal

Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Lecco nel procedimento

civile vertente tra il Credito fondiario della Cassa di Risparmio

delle Provincie Lombarde e la s.r.l. Costruzione del Celio, iscritta

al n. 434 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 273 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Lecco,

con ordinanza del 3 febbraio 1984, ha denunciato, in riferimento agli

artt. 24, secondo comma, e 3 della Costituzione, l'illegittimità

dell'art. 20 del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 (Testo unico

delle leggi sul credito fondiario), "nella parte in cui consente

all'Istituto mutuante di espropriare l'immobile gravato da garanzia

ipotecaria e di compiere tutti gli atti inerenti nei confronti del

"debitore iscritto", cioè del debitore che ha beneficiato del mutuo,

e ciò anche se, nel frattempo, questi abbia venduto il bene";

che si è costituito il Credito fondiario della Cassa di

risparmio delle Provincie Lombarde, rappresentato e difeso dagli

avvocati Adalberto Urzi, Franco Vitale e Domenico Guidi, chiedendo,

in via principale, che la questione, in quanto fondata sul presupposto

- da ritenersi erroneo sulla base della documentazione prodotta nel

giudizio a quo - dell'omesso avviso della procedura esecutiva ai

terzi acquirenti, venga dichiarata inammissibile per difetto di

rilevanza e, in via subordinata, che la questione stessa venga

dichiarata manifestamente infondata;

e che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata;

Considerato che l'eccezione di inammissibilità sollevata dal

Credito fondiario della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde,

in quanto diretta non a provocare un esame della congruità della

motivazione sulla rilevanza, ma a richiedere alla Corte una pronuncia

implicante statuizioni influenti sul merito del giudizio a quo, deve

essere disattesa (v., implicitamente, sentenza n. 249 del 1984 e,

esplicitamente, da ultimo, sentenza n. 189 del 1986);

Che, peraltro, la questione è stata dichiarata non fondata con

sentenza n. 249 del 1984 e che nell'ordinanza di rimessione non si

rinvengono argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla

Corte.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 20 del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646

(Testo unico delle leggi sul credito fondiario), sollevata, in

riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3 della Costituzione, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 10 aprile 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:125 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte