Sentenza n. 125/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/03/1991 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma
secondo, della legge della Regione Veneto 14 luglio 1978, n. 30
(Disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e per la
disciplina della caccia), promosso con ordinanza emessa il 21
dicembre 1989 dalla Corte di cassazione sui ricorsi riuniti proposti
da Antonio Durighello contro la Provincia di Treviso ed altro e
dall'Amministrazione provinciale di Treviso contro Antonio Durighello
iscritta al n. 600 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale,
dell'anno 1990;
Visto l'atto di costituzione dell'Amministrazione provinciale di
Treviso;
Udito nell'udienza pubblica del 12 febbraio 1991 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Udito l'avvocato Mario Ettore Verino per l'Amministrazione
provinciale di Treviso;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Corte di cassazione, I Sezione civile, con ordinanza del
21 dicembre 1989 (R.O. n. 600 del 1990), ha sollevato, in riferimento
all'art. 117 della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge della Regione
Veneto 14 luglio 1978, n. 30 (Disposizioni per la protezione e la
tutela della fauna e per la disciplina della caccia), dove, al fine
dell'esercizio "presunto" di caccia, viene ritenuto sufficiente
l'impiego di "mezzi idonei", mentre la legge statale 27 dicembre
1977, n. 968 (Principi generali e disposizioni per la protezione e la
tutela della fauna e la disciplina della caccia) richiede, per lo
stesso fine, il requisito più rigoroso dei "mezzi destinati"
all'esercizio della caccia (art. 8, terzo comma).
La questione è sorta nel corso di un giudizio di opposizione
avverso un'ordinanza-ingiunzione con la quale il Presidente della
Provincia di Treviso ha applicato ad Antonio Durighello una sanzione
pecuniaria per violazioni relative agli artt. 6, 7 e 10 della legge
della Regione Veneto n. 30 del 1978, ritenendo lo stesso responsabile
di esercizio "presunto" di caccia, in relazione al fatto di aver
guidato di notte una autovettura procedente a zig- zag con i fari
abbaglianti, alla ricerca di lepri.
Avverso la sentenza di rigetto dell'opposizione, è stato
proposto ricorso per cassazione sia dal Durighello che dalla
Provincia di Treviso e nel corso di questo giudizio la parte privata
ha prospettato eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 2,
secondo comma, della legge della Regione Veneto 14 luglio 1978, n.
30, per violazione dell'art. 117 Cost.
La Cassazione, con l'ordinanza di cui è causa, ha ritenuto tale
questione, oltre che rilevante, non manifestamente infondata, dal
momento che la norma denunciata sarebbe tale da ampliare la nozione
di esercizio "presunto" di caccia: e ciò in quanto l'espressione
"mezzi destinati", adottata dal legislatore statale, verrebbe a
riferirsi solo ai mezzi preordinati ad un determinato uso, mentre la
diversa locuzione "mezzi idonei", usata dal legislatore regionale,
sarebbe comprensiva di tutti i mezzi comunque utilizzabili allo
scopo.
Il rilevato ampliamento della nozione di esercizio "presunto" della
caccia, posto in essere dalla legge regionale, concretizzerebbe -
sempre secondo il giudice a quo - la violazione di un principio
fondamentale contenuto nella legge-quadro statale sulla caccia e
conseguentemente dell'art. 117 della Costituzione.
2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituita
l'Amministrazione provinciale di Treviso, chiedendo che la questione
sia dichiarata manifestamente infondata.
Secondo la Provincia, la norma regionale impugnata non avrebbe
ampliato, ma ristretto la portata della normativa statale in tema di
esercizio "presunto" di caccia, richiedendo che i mezzi destinati
alla caccia siano anche idonei, "cioè atti in concreto a catturare
od uccidere la selvaggina".
La questione sarebbe altresì infondata, dal momento che la
legislazione regionale in materia di caccia non avrebbe "una funzione
meramente attuativa" della normativa statale, ma disporrebbe di uno
spazio sufficiente per "integrare e meglio chiarire" - nel quadro dei
principi espressi dalla legge n. 968 del 1977 - le disposizioni della
legge statale.
3. - Nell'imminenza dell'udienza di discussione l'Amministrazione
provinciale di Treviso ha presentato memoria, per insistere nelle
conclusioni già formulate. In tale memoria viene richiamata, in
particolare, a sostegno della legittimità della norma impugnata,
l'interpretazione dell'art. 8 della legge n. 968 del 1977 di recente
adottata dalla Cassazione, I Sezione civile, con la sentenza 4 aprile
1990, n. 2793, sottolineandosi la divergenza tra questa
interpretazione e quella adottata dall'ordinanza di rinvio. Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza di cui è causa la Corte di cassazione
propone questione di legittimità costituzionale nei confronti
dell'art. 2, secondo comma, della legge della Regione Veneto 14
luglio 1978, n. 30 (Disposizioni per la protezione e la tutela della
fauna e per la disciplina della caccia), dove si fa riferimento, per
la sussistenza dell'esercizio "presunto" di caccia, all'impiego di
"mezzi idonei" alla caccia anziché all'impiego dei "mezzi destinati"
alla caccia, richiamati, invece, nell'art. 8, terzo comma, della
legge statale 27 dicembre 1977, n. 968 (Principi generali e
disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la
disciplina della caccia).
Secondo l'ordinanza di rinvio la disposizione impugnata, adottando
una dizione diversa da quella contenuta nella legge-quadro statale,
avrebbe indebitamente ampliato la nozione di esercizio "presunto" di
caccia, dal momento che il requisito dei "mezzi destinati" alla
caccia andrebbe riferito soltanto ai mezzi preordinati a tale uso,
mentre la dizione "mezzi idonei" adottata dalla legge regionale
sarebbe comprensiva di tutti i mezzi comunque utilizzabili a scopo
venatorio. L'ampliamento di tale nozione di caccia sarebbe tale da
determinare la violazione di un principio fondamentale della legge-quadro statale n. 968 del 1977, e, conseguentemente, dell'art. 117
della Costituzione.
2. - La questione non è fondata.
L'art. 2 della legge della Regione Veneto n. 30 del 1978, nel
delineare la nozione di attività venatoria, definisce, al primo
comma, come esercizio di caccia "ogni atto diretto all'uccisione o
alla cattura di selvaggina mediante l'impiego di armi, di animali o
di arnesi a ciò destinati" (caccia c.d. "effettiva"), mentre
equipara, nel secondo comma, all'esercizio della caccia "il vagare od
il soffermarsi con armi, arnesi o altri mezzi idonei, in attitudine
di ricerca o di attesa della selvaggina per ucciderla o per
catturarla" (caccia c.d. "presunta"). Queste formulazioni della legge
regionale ricalcano letteralmente la disciplina a suo tempo posta,
sempre ai fini della distinzione tra caccia "effettiva" e "presunta",
dall'art. 1, primo e secondo comma, del R.D. 5 giugno 1939, n. 1016
(Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per
l'esercizio della caccia).
A sua volta, la legge-quadro sulla caccia n. 968 del 1977 - che ha
sostituito il R.D. n. 1016 del 1939 - qualifica come esercizio
"effettivo" di caccia "ogni atto diretto all'abbattimento o alla
cattura di selvaggina mediante l'impiego dei mezzi di cui al
successivo art. 9 e degli animali a ciò destinati" (art. 8, secondo
comma), mentre riconduce all'esercizio "presunto" di caccia "il
vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in
attitudine di ricerca della selvaggina o in attesa della medesima per
abbatterla o catturarla" (art. 8, terzo comma).
Ora - se è vero che la disciplina adottata dal secondo comma
dell'art. 8 della legge n. 968, ai fini della definizione della
nozione di caccia "effettiva", diverge sostanzialmente da quella a
suo tempo espressa dall'art. 1, primo comma, del T.U. del 1939, dal
momento che la nuova disposizione ha delimitato tale nozione al solo
impiego dei mezzi indicati nel successivo art. 9, con esclusione
della possibilità di mezzi diversi - è anche vero che, ai fini
della definizione della nozione di esercizio "presunto" di caccia, la
disposizione contenuta nell'art. 8, terzo comma, della legge n. 968
(dove si parla di "mezzi destinati") non viene, nella sostanza, a
differenziarsi, al di là della formula lessicale adottata, dalla
disposizione a suo tempo espressa nell'art. 1, secondo comma, del
R.D. n. 1016 (dove si parlava di "mezzi idonei"). La coincidenza
sostanziale tra le due disposizioni va collegata al fatto che - come
la giurisprudenza ha avuto modo di rilevare (sent. Cass., I Sez.
civile, 4 aprile 1990, n. 2793) - i "mezzi destinati" all'esercizio
della caccia "presunta" di cui al terzo comma dell'art. 8 della legge
n. 968 non possono ritenersi limitati ai soli mezzi specificamente
indicati nell'art. 9 (e richiamati nel secondo comma dello stesso
art. 8), ma devono ragionevolmente ricomprendere - proprio al fine di
valorizzare la distinzione posta dalla legge tra le due forme di
caccia - tutti i mezzi effettivamente destinati ad un'attività
venatoria, indipendentemente dalla loro "preordinazione" a tale
attività o dalla loro collocazione in uno specifico elenco di mezzi
normalmente destinati alla caccia. Senonché, una volta adottato il
criterio dell'effettivo impiego del mezzo, anche la distinzione
concettuale tra la nozione di "destinazione" e quella di "idoneità"
- che potrebbe valere in astratto - viene, in concreto, a sfumare. E
invero, su questo piano, è agevole constatare come le due nozioni
tendano a identificarsi, dal momento che la destinazione effettiva di
un determinato mezzo all'esercizio della caccia in tanto potrà dar
luogo ad un'azione qualificabile come venatoria, in quanto il mezzo
stesso presenti anche una concreta idoneità a realizzare lo scopo
connesso a tale azione.
La sostanziale equivalenza che va, dunque, affermata tra la
nozione di "destinazione" e quella di "idoneità" - ove le stesse
risultino riferite all'impiego effettivo o concreto del mezzo - conduce a escludere che la norma impugnata abbia inteso introdurre una
nozione di esercizio "presunto" della caccia più ampia di quella
prevista dall'art. 8, terzo comma, della legge statale 27 dicembre
1977, n. 968: dal che l'infondatezza della questione proposta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
sollevata, con l'ordinanza di cui in epigrafe, nei confronti
dell'art. 2, secondo comma, della legge della Regione Veneto 14
luglio 1978, n. 30 (Disposizioni per la protezione e la tutela della
fauna e per la disciplina della caccia) con riferimento all'art. 117
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:125 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte