Sentenza n. 125/1995
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/04/1995 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
dichiarata illegittima
citata
- art. 27legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 4, del
d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul
processo penale a carico di imputati minorenni), promossi con due
ordinanze emesse il 25 maggio e il 6 luglio 1994 dal Tribunale per i
minorenni di Catania, in funzione di giudice dell'udienza
preliminare, nei procedimenti penali a carico di T.A. e L.C.,
iscritte rispettivamente ai nn. 453 e 625 del registro ordinanze 1994
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 35 e 43,
prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1995 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con due ordinanze di contenuto sostanzialmente identico,
emesse rispettivamente il 25 maggio e il 6 luglio 1994, il Tribunale
per i minorenni di Catania, in funzione di giudice dell'udienza
preliminare, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, primo comma,
24, secondo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione -
questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 4, del
d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul
processo penale a carico di imputati minorenni), "nella parte in cui
esclude che si possa disporre la sospensione del processo e messa
alla prova nel caso l'imputato abbia richiesto giudizio abbreviato in
seguito a decreto di giudizio immediato, disposto su richiesta del
pubblico ministero".
Premette il giudice remittente che, concluse le indagini
preliminari, il pubblico ministero depositava richiesta di giudizio
immediato, che il giudice per le indagini preliminari disponeva. In
seguito a tempestiva richiesta dell'imputato, acconsentita dal
pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari disponeva
procedersi nella forma del giudizio abbreviato, fissando all'uopo
l'udienza preliminare; nella fase preliminare della detta udienza
l'imputato chiedeva d'essere messo alla prova. Ma l'ammissione al
citato istituto è preclusa dalla disposizione di cui al comma 4
dell'art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988, secondo cui "La sospensione
non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato
( ..)".
Ciò posto, osserva il remittente che detta preclusione suscita
dubbi di incostituzionalità non manifestamente infondati.
A) In primo luogo, il giudice a quo prospetta il contrasto con
l'art. 3, primo comma, della Costituzione sotto duplice profilo.
Innanzitutto, la norma in esame porta a trattare in maniera
diseguale situazioni, invece, uguali.
L'imputato viene posto dal pubblico ministero davanti al bivio
obbligato di chiedere il giudizio abbreviato ed assicurarsi, specie
laddove il reato sia grave e la pena severa, nel caso di probabile
condanna, la riduzione di un terzo, così, tuttavia, precipitando,
suo malgrado, nell'inammissibilità di cui al detto comma 4 del
citato art. 28; oppure accettare il giudizio immediato nella speranza
che il giudice del dibattimento reputi opportuno sospendere il
processo e metterlo alla prova. Come appare chiaro - osserva ancora
il remittente - la seconda soluzione carica di un rischio
inaccettabile l'imputato minorenne: egli adolescente, o poco più che
tale, che potrebbe accedere alla possibilità di misurarsi in primo
luogo con se stesso e quindi con l'intera società civile nella sfida
che vede in gioco la sua vita, non deve essere costretto, per scelta
(pur legittima) non sua, a rinunciare al beneficio certo della
riduzione di cui all'art. 442 del codice di procedura penale nella
speranza, invero assai incerta, e collocata non prossima nel tempo,
che il giudice del dibattimento lo metta alla prova.
In altri casi, pur essendo la prova evidente, l'iscrizione della
notizia di reato non più vecchia di novanta giorni ed essendo stato
interrogato l'imputato, il pubblico ministero, come è suo potere,
può scegliere la via ordinaria della richiesta di rinvio a giudizio
ed in tal caso l'imputato, che pur versava nella medesima situazione
dell'altro per il quale venne chiesto giudizio immediato, offrendosi
preliminarmente ad un tentativo di messa alla prova, nel caso in cui
il giudice non ritenga disporla, ben potrà accedere al giudizio
abbreviato "fino a che non siano formulate le conclusioni" (art. 439,
comma 2, del codice di procedura penale).
In secondo luogo, prosegue il remittente, poiché il ricorrere dei
presupposti del giudizio immediato è affatto casuale (un
procedimento può mostrarsi di prova evidentissima, ma solo dopo
trascorsi novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato),
far dipendere da essi la grave preclusione di cui alla norma
impugnata appare illogico e irragionevolmente obliterante del diritto
del minore alla valutazione della personalità (artt. 9 e 28 del
d.P.R. n. 448/88), che egli chiede a viva voce.
B) È prospettato, poi, il contrasto con l'art. 31, secondo
comma, della Costituzione.
Afferma il remittente che le peculiarità dell'adolescenza
dell'uomo, periodo di forti sentimenti, di particolare debolezza
rispetto ai contesti, terreno sempre fertile, pur nei casi di più
devastante e nefasta adultizzazione, impone che gli istituti
processuali, modulati secondo le esigenze dell'imputato adulto,
debbano essere riportati al dovere di protezione dell'infanzia, il
quale impone, a sua volta, la valorizzazione di quelle peculiarità.
Il comma 4 dell'art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988 ha lo scopo di
garantire all'imputato, che ciò preferisca, la certezza del processo
ed eventualmente della condanna a pena ridotta, rispetto ad una prova
che egli rifiuta: anche se, pur in tal caso, osserva il remittente,
c'è da chiedersi che ragionevolezza ci sia nel ritenere la
preclusione anche nel caso in cui, dopo essere stato ammesso
all'abbreviato, sia lo stesso imputato a chiedere di essere messo
alla prova. Il mancato coordinamento della preclusione di cui al
citato articolo 28 con la situazione nella quale l'imputato "è
costretto" a chiedere il giudizio abbreviato per riappropriarsi della
udienza preliminare importa il mancato riconoscimento, e quindi
rispetto, della sua condizione di adolescente.
C) Infine, è ipotizzato anche il contrasto con l'art. 24,
secondo comma, della Costituzione, in quanto il principio della
inviolabilità del diritto di difesa deve far ritenere
costituzionalmente censurabili tutte quelle scelte legislative le
quali irragionevolmente pongano l'imputato, come nel caso di specie,
in situazione processuale deteriore non dipendente da scelte di lui;
raggiunto da decreto di giudizio immediato, all'imputato si offrono
due alternative, entrambe foriere di pregiudizio, alle quali egli non
può sottrarsi.
2. - È intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del
Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della
questione.
Osserva l'Avvocatura generale dello Stato che non può sfuggire
come le situazioni nel cui ambito il pubblico ministero può chiedere
il giudizio immediato sono oggettivamente diverse da quelle in cui si
segue il rito ordinario e tale diversità permane anche nel processo
a carico di imputato minorenne, ove anzi vigono principi che
impongono di adeguare il ricorso al procedimento speciale alla
personalità ed alle esigenze educative del minorenne.
Il comma 4 dell'art. 28 impugnato va anzi visto in chiave
garantista. La messa alla prova, infatti, va considerata come misura
di natura penale, anche se connotata in modo del tutto pregnante da
una funzione di sostegno educativo: essa presuppone il previo
accertamento della penale responsabilità dell'imputato.
Sulla base di tale presupposto, la norma censurata va letta come
possibilità data all'imputato di sottrarsi (chiedendo il giudizio
abbreviato o il giudizio immediato) alla messa alla prova per far
affermare subito la propria estraneità al fatto.
Quanto all'onere (eventualmente grave, in relazione all'entità
del fatto addebitato) per il minore di affrontare un tale tipo di
scelta, va rammentato - conclude l'Avvocatura - che egli, ovviamente,
non è solo in questa sede, in quanto, anche se chiamato ad esprimere
personalmente la sua volontà, è comunque sostenuto ed indirizzato
dal difensore, dai genitori, da tutti gli altri soggetti a tale fine
indicati dall'art. 12 del d.P.R. n. 448 del 1988. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale per i minorenni di Catania, in funzione di
giudice dell'udienza preliminare, con due ordinanze di identico
contenuto (per cui va disposta la riunione dei relativi giudizi ai
fini di un'unica decisione), solleva questione di legittimità
costituzionale dell'art. 28, comma 4, del d.P.R. 22 settembre 1988,
n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico
di imputati minorenni), "nella parte in cui esclude che si possa
disporre la sospensione del processo e messa alla prova nel caso
l'imputato abbia richiesto giudizio abbreviato in seguito a decreto
di giudizio immediato disposto su richiesta del pubblico ministero".
Ad avviso del remittente, la preclusione prevista nella norma
impugnata determina la violazione, in primo luogo, dell'art. 3 della
Costituzione, per ingiustificata disparità di trattamento tra
imputati minorenni che versano nella medesima situazione, a seconda
che il pubblico ministero richieda il giudizio immediato, ovvero, pur
ricorrendone i presupposti, opti, com'è sua facoltà, per
l'ordinaria richiesta di rinvio a giudizio: mentre, infatti, in
quest'ultima ipotesi il minore può, all'udienza preliminare,
chiedere la messa alla prova e poi, in caso di diniego, presentare
richiesta di giudizio abbreviato fino alla formulazione delle
conclusioni, qualora invece il pubblico ministero scelga la strada
del rito immediato il minore si trova nella necessità di optare
subito tra l'accettazione di tale procedimento, con la speranza di
ottenere in quella sede la sospensione, ma rinunciando al beneficio
della riduzione di pena, ovvero la richiesta di giudizio abbreviato
con i connessi benefici (come è avvenuto nella fattispecie), ma
così incorrendo nella denunciata preclusione della messa alla prova.
L'art. 3 della Costituzione sarebbe altresì violato per
irragionevolezza intrinseca della norma censurata, apparendo illogico
(e pregiudizievole per il diritto del minore alla valutazione della
personalità) far dipendere la grave preclusione in esame dal
ricorrere, del tutto casuale, dei presupposti per il giudizio
immediato.
È poi prospettato il contrasto con l'art. 31, secondo comma,
della Costituzione, il quale impone che gli istituti processuali
minorili siano improntati al dovere di protezione dell'infanzia e
quindi di valorizzazione delle peculiarità dell'adolescenza.
Il remittente denuncia, infine, la violazione dell'art. 24,
secondo comma, della Costituzione, in quanto da una scelta del
pubblico ministero derivano conseguenze pregiudizievoli per
l'imputato, il quale si trova di fronte ad una secca ed immediata
alternativa, in ogni caso comportante la rinuncia ad un (possibile)
beneficio.
2. - Al di là degli stretti termini in cui - in aderenza al caso
di specie - la questione è sollevata, il complesso delle
argomentazioni svolte dal remittente investe, a ben vedere, in radice
la preclusione dell'istituto della messa alla prova nel caso di
richiesta dell'imputato di giudizio abbreviato, indipendentemente
dalla particolare ipotesi in cui ciò avvenga dopo che il giudice ha
disposto il rito immediato chiesto dal pubblico ministero.
Che tale sia la effettiva portata delle censure del giudice a quo,
tendenti a coinvolgere in generale l'incompatibilità - sancita dalla
norma impugnata - tra rito abbreviato e messa alla prova, risulta,
del resto, con chiarezza là dove il Tribunale si chiede "che
ragionevolezza ci sia nel ritenere la preclusione anche nel caso in
cui, dopo essere stato ammesso all'abbreviato, sia lo stesso imputato
a chiedere di essere messo alla prova".
È, pertanto, nei termini così individuati che la proposta
questione va esaminata.
3.1. - La questione è fondata.
La sospensione del processo con messa alla prova, di cui agli
artt. 28 e 29 delle disposizioni sul processo penale minorile,
costituisce un istituto del tutto nuovo nel nostro ordinamento, in
quanto, pur aggiungendosi ad altre analoghe ipotesi già esistenti,
è caratterizzato dal fatto di inserirsi, in via incidentale, in una
fase (udienza preliminare o dibattimento) antecedente la pronuncia
sulla regiudicanda e di poter dar luogo, in caso di esito positivo
della prova, ad una sentenza pienamente liberatoria.
Questi peculiari aspetti dell'istituto in esame sottolineano il
rilievo che esso assume nell'ambito del processo penale minorile,
evidenziandone la stretta aderenza alla essenziale finalità di
recupero del minore deviante, mediante la sua rieducazione e il suo
reinserimento sociale (anche attraverso l'attenuazione
dell'offensività del processo), cui la giustizia minorile - come
più volte questa Corte ha affermato (cfr. sentenze nn. 125 del 1992,
206 del 1987 e 222 del 1983) - deve essere improntata, in ossequio al
principio della tutela dei minori di cui all'art. 31 della
Costituzione.
Tali esigenze erano, del resto, ben presenti al legislatore
delegante, il quale, nel dettare l'art. 3 della legge n. 81 del 1987,
aveva prescritto, nella prima parte, che la disciplina del processo
minorile dovesse rispettare i principi generali del nuovo processo
penale, ma "con le modificazioni ed integrazioni imposte dalle
particolari condizioni psicologiche del minore, dalla sua maturità e
dalle esigenze della sua educazione"; e poi, nella direttiva di cui
alla lettera e), da cui specificamente trae origine l'istituto in
esame, aveva stabilito il "dovere del giudice di valutare
compiutamente la personalità del minore sotto l'aspetto psichico,
sociale e ambientale, anche ai fini dell'apprezzamento dei risultati
degli interventi di sostegno disposti"; la "facoltà del giudice di
sospendere il processo per un tempo determinato, nei casi suddetti";
nonché la "sospensione in tal caso del corso della prescrizione".
La messa alla prova, in conclusione, costituisce, nell'ambito
degli istituti di favore tipici del processo penale a carico dei
minorenni, uno strumento particolarmente qualificante, rispondendo,
forse più di ogni altro, alle indicate finalità della giustizia
minorile.
3.2. - In coerenza con le menzionate caratteristiche ed in linea
con le citate direttive della delega, il legislatore non ha
condizionato il provvedimento de quo alla prestazione del consenso da
parte del minore (né del pubblico ministero), ma ha rimesso al
giudice la decisione circa l'opportunità di sospendere il processo
al fine di valutare la personalità del minorenne all'esito della
prova, prescrivendo soltanto che tale decisione sia adottata "sentite
le parti".
D'altro canto, il comma 3 dell'art. 28 in esame prevede che
"contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico
ministero, l'imputato e il suo difensore". Pertanto (a prescindere
dall'indubbio "peso" che - in considerazione della natura e delle
modalità di attuazione della misura - deve in concreto assegnarsi al
parere del minore in ordine all'adozione del provvedimento),
all'imputato è attribuito dalla norma ora citata un mezzo di
impugnazione con riguardo a tutti i possibili vizi di legittimità o
di motivazione dell'ordinanza che dispone la misura: tra i quali
rientra anche il profilo attinente alla sussistenza di un presupposto
concettuale essenziale del provvedimento (come unanimemente ritengono
la dottrina e la giurisprudenza), connesso ad esigenze di garanzia
dell'imputato, costituito da un giudizio di responsabilità penale
che si sia formato nel giudice, in quanto altrimenti si imporrebbe il
proscioglimento.
Va altresì aggiunto che, secondo la Corte di cassazione, sono
impugnabili anche le ordinanze di diniego della misura, e ciò sia in
base alla lettera della legge, sia alla ratio dell'istituto, tendente
a limitare al massimo il contatto traumatico tra il minore e il
processo penale.
4.1. - Nell'ambito del delineato quadro normativo si inserisce la
norma impugnata, la quale stabilisce che "la sospensione non può
essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato o il
giudizio immediato".
La norma, nel suo oggettivo significato, impedisce, dunque, al
giudice di adottare il provvedimento di sospensione del processo e di
messa alla prova qualora l'imputato minorenne formuli - per quanto
qui interessa - richiesta di giudizio abbreviato: viene, cioè,
sancita una automatica preclusione dell'istituto in esame nel caso in
cui il minore scelga di accedere al detto rito speciale.
Ritiene questa Corte che una tale previsione si ponga in contrasto
con i parametri costituzionali invocati dal remittente.
In primo luogo - come esattamente osserva il giudice a quo - la
norma appare viziata da irragionevolezza, in quanto non si comprende
per quale motivo al minore, che sia stato ammesso al giudizio
abbreviato, debba poi essere negato di chiedere la messa alla prova,
con il connesso eventuale beneficio della sentenza dichiarativa della
estinzione del reato. Non sussiste certamente, del resto, alcuna
sorta di incompatibilità strutturale, ontologica, tra l'istituto di
cui trattasi e il rito abbreviato, il quale si svolge secondo le
norme previste per l'udienza preliminare.
Inoltre, la denunciata preclusione contrasta anche con gli artt.
31, secondo comma, e 24 della Costituzione, in quanto impedisce,
senza che siano ravvisabili motivi ragionevoli, di dare ingresso ad
una misura particolarmente significativa - come sopra si è
ampiamente detto - sotto l'aspetto rieducativo ed avente riflessi
sostanziali di natura premiale.
4.2. - A conclusioni non diverse deve pervenirsi anche qualora la
ratio della norma vada individuata nell'intento di attribuire
all'imputato uno strumento per sottrarsi alla messa alla prova:
secondo la dottrina, infatti, il motivo della disposizione in esame
è quello di consentire al minore, che preferisca una rapida
definizione del caso, di impedire, esercitando una sorta di potere di
veto, che si addivenga alla sospensione.
Ma pur in tale ottica la norma non si sottrae ai denunciati vizi
di costituzionalità.
A prescindere da ogni astratta valutazione in ordine alla
legittimità di una normativa che avesse effettivamente costruito
l'istituto in esame come subordinato al consenso del minore, ciò
che, però, certamente non può sfuggire ad un giudizio di
irrazionalità è la soluzione adottata.
Pur avendo, infatti, attribuito al giudice la facoltà di disporre
la misura previa la semplice audizione delle parti, si è poi voluto
- secondo la anzidetta tesi interpretativa - introdurre
contraddittoriamente un potere di veto da parte dell'imputato, per di
più mediante un meccanismo tecnico indiretto (la richiesta del rito
speciale) a sua volta illogico e pregiudizievole.
Non si vede perché, invero, il dissenso del minore, preclusivo
della sospensione, debba manifestarsi attraverso la necessaria
alternativa della richiesta di giudizio abbreviato, che ha
presupposti e finalità suoi propri, così finendo con il rendere
incompatibili i due istituti, con le conseguenze già evidenziate al
punto precedente.
In conclusione, l'impugnato art. 28, comma 4, quale che sia la ratio che lo sorregge, risulta in contrasto con i parametri
costituzionali invocati: deve pertanto essere dichiarato illegittimo
nella parte in cui prevede che la sospensione non può essere
disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato.
5. - Come si è visto al punto 4.1., il medesimo art. 28, comma 4,
in esame prevede la preclusione della sospensione del processo per
messa alla prova anche nel caso in cui l'imputato chieda il giudizio
immediato.
Appare evidente come le considerazioni dianzi svolte, in ordine
alla irragionevolezza, nonché al contrasto con i precetti di cui
agli artt. 31, secondo comma, e 24 della Costituzione, della
preclusione a seguito di richiesta di giudizio abbreviato, valgano in
pari misura pure per la parallela previsione ora citata.
Deve solo aggiungersi che spetterà alla giurisprudenza valutare
se l'esigenza del convincimento del giudice in ordine alla
responsabilità penale dell'imputato - che costituisce, come s'è
detto, un presupposto logico essenziale del provvedimento dispositivo
della messa alla prova - richieda, in questo caso, che la sospensione
non possa intervenire nella fase predibattimentale, occorrendo,
viceversa, affinché possa ritenersi adeguatamente formato quel
convincimento, che il giudice tenga conto anche dell'istruzione
dibattimentale.
In conclusione, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 28,
comma 4, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati
minorenni anche nella parte in cui prevede che la sospensione non
può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio immediato.
6. - È appena il caso di rilevare, infine, che dalla presente
pronuncia consegue la perdita di efficacia dell'intero comma 4
dell'art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 28, comma 4, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448
(Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di
imputati minorenni), nella parte in cui prevede che la sospensione
non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato;
Visto l'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 4, del d.P.R. 22
settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo
penale a carico di imputati minorenni), nella parte in cui prevede
che la sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il
giudizio immediato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 14 aprile 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:125 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte